Istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti OUC (Istruzioni OUC) Modifica del 14 dicembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le istruzioni OUC del 27 ottobre 20041 sono modificate come segue: Art. 10 n. 2 e 4 Per la diffusione di programmi radiofonici da parte di emittenti locali e regionali devono essere previste le seguenti zone: 2.
Regione Ginevra-Losanna Emittente: 1 Zona A: Agglomerati di Ginevra e Losanna Zona B: Riva del lago Lemano tra Ginevra e Montreux, comprese le autostrade (A1, A9)
4.
Regione VaudGinevra Emittenti: 2 Zona A: Agglomerati di Ginevra e Losanna; autostrada A1 GinevraYverdon; autostrada A9 LosannaMontreux; Orbe; Echallens; Vallorbe; Payerne Zona B: Distretto di Avenches (senza il Seerücken); Cantone di Vaud (senza i distretti di Aigle e del Pays d'Enhaut); distretto della Broye
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.
14 dicembre 2006
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 2004 5957
2006-2907
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Istruzioni OUC
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