Legge federale Disegno sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutti i titoli della presente legge il termine «Sezione» è sostituito con «Capitolo».

Art. 2 cpv. 4 lett. bbis e bter (nuove) 4

Sono misure preventive: bbis l'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni secondo gli articoli 18k­18m; bter il divieto di attività secondo l'articolo 18n;

Art. 7 cpv. 2, terzo periodo (nuovo) ... Può assumere il coordinamento se il suo intervento facilita in maniera considerevole lo scambio reciproco di informazioni.

2

Titolo prima dell'art. 10

Capitolo 3: Art. 10a (nuovo)

Ricerca generale e trattamento delle informazioni Descrizione della situazione

Per descrivere la situazione in materia di sicurezza interna (descrizione della situazione), l'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione elettronico in cui sono trattati i dati sugli avvenimenti e sulle misure di polizia. Nel sistema si possono registrare i dati personali e i dati personali degni di particolare protezione a condizione che siano indispensabili per la descrizione della situazione.

1

1 2

FF 2007 4613 RS 120

2006-3329

4711

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Il sistema serve alle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni per gestire le attività e diffondere le informazioni in vista di applicare misure di polizia di sicurezza e per dirigere tali misure, segnatamente in occasione di avvenimenti in cui si paventano atti violenti.

2

3 Se è necessario per lo svolgimento dei loro compiti, i dati sono trattati dai servizi dell'Ufficio federale responsabili dell'esecuzione della presente legge e dalle autorità di polizia dei Cantoni. L'Ufficio federale controlla l'esattezza e la rilevanza dei dati utilizzati e rettifica o cancella i dati inesatti o irrilevanti.

Il sistema è a disposizione delle autorità di sicurezza e di polizia svizzere nell'ambito dell'articolo 17 mediante una procedura di richiamo. In caso di avvenimenti particolari, alle condizioni di cui all'articolo 17 capoversi 2­5 si può concedere l'accesso a enti privati e ad autorità di sicurezza e di polizia estere.

4

5 Il Consiglio federale disciplina nei particolari i diritti d'accesso e i principi validi per la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 13, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Obbligo d'informazione generale delle autorità Il Consiglio federale può obbligare, per un periodo limitato, altre autorità, unità amministrative o organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche a comunicare le informazioni o a fornire i dettagli necessari alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante dall'estremismo violento o dallo spionaggio economico.

3

4

Abrogato

Art. 13a

Obbligo d'informazione speciale delle autorità

Le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni non menzionate nell'articolo 13 capoverso 1 e le organizzazioni che esercitano funzioni pubbliche sono tenute, in casi specifici, a comunicare all'Ufficio federale o agli organi di sicurezza cantonali all'attenzione dell'Ufficio federale, le informazioni necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da:

1

a.

terrorismo;

b.

spionaggio politico o militare;

c.

commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia.

Anche le autorità fiscali che sottostanno agli obblighi legali di mantenere il segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi del capoverso 1. L'Ufficio federale informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o da sopprimere e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona lesa dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sopprimere la minaccia. Indica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il

2

4712

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

periodo che questa deve riguardare. L'autorità richiesta è tenuta a mantenere il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite.

Il Consiglio federale designa mediante ordinanza le organizzazioni tenute a fornire informazioni. Tra queste figurano segnatamente le organizzazioni di diritto pubblico o privato che, pur non facendo parte dell'Amministrazione federale, emanano atti normativi o decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa oppure svolgono compiti esecutivi della Confederazione loro attribuiti; i Cantoni sono eccettuati.

3

Le autorità, le unità amministrative e le organizzazioni di cui al capoverso 1 possono informare spontaneamente l'Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali all'attenzione dell'Ufficio federale, allorché vengono a conoscenza di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo il capoverso 1.

4

Art. 13b (nuovo)

Controversie in merito all'obbligo d'informazione

L'autorità di vigilanza comune decide sulle controversie in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra l'Ufficio federale e un'unità dell'Amministrazione federale centrale.

1

Le controversie in merito all'obbligo d'informazione secondo gli articoli 13 e 13a tra l'Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali e un'autorità, un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale decentralizzata, un'unità amministrativa cantonale o un'organizzazione sono giudicate in via definitiva dal Tribunale amministrativo federale su istanza dell'Ufficio federale.

2

Art. 13c (nuovo)

Obbligo d'informazione dei trasportatori commerciali

In casi specifici, l'Ufficio federale o gli organi di sicurezza cantonali, all'attenzione dell'Ufficio federale, possono chiedere a persone che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto di fornire le informazioni relative a una determinata prestazione, necessarie alla scoperta e alla soppressione di una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna di cui all'articolo 13a capoverso 1.

Art. 13d (nuovo)

Segreto professionale

I segreti professionali legali sono garantiti.

Art. 14 cpv. 3 Abrogato Art. 14a (nuovo)

Esplorazione radio

L'Ufficio federale può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche provenienti da installazioni tecniche o sistemi di telecomunicazione all'estero.

1

3

RS 172.021

4713

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

2 Le emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera possono essere rilevate e valutate soltanto se non sono soggette al segreto delle telecomunicazioni. Alle emissioni elettromagnetiche provenienti dalla Svizzera soggette al segreto delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo il capitolo 3a.

Ai fini dell'esplorazione radio, l'Ufficio federale può collaborare con altre unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni o conferire loro un mandato.

3

4 L'autorità di controllo indipendente di cui all'articolo 99a della legge militare del 3 febbraio 19954 sorveglia la legalità dell'esplorazione radio. Se l'esplorazione radio interessa comunicazioni protette dal segreto delle telecomunicazioni, la procedura di cui agli articoli 18d e 18e è applicabile.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle attività, dell'organizzazione e della procedura dell'esplorazione radio.

5

Art. 14b (nuovo)

Informatori

È un informatore chiunque, in via saltuaria o sistematica, trasmetta all'Ufficio federale informazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge.

1

L'Ufficio federale può rimborsare le spese sostenute dagli informatori per la ricerca delle informazioni e ricompensare gli indizi particolarmente utili.

2

Se la protezione della fonte e l'ulteriore ricerca di informazioni lo esigono, tali indennità o ricompense non figurano né come reddito imponibile né come reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

3

Art. 14c (nuovo)

Protezione degli informatori

Per proteggere la vita e l'integrità fisica degli informatori, l'Ufficio federale attua o finanzia misure di protezione o di dislocazione. Può altresì adottare provvedimenti che permettano agli informatori di stabilire la dimora o il domicilio in Svizzera o all'estero.

1

Le misure possono essere adottate anche a favore di persone prossime agli informatori.

2

Nel rispetto della decisione del Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 18d, il capo del DFGP può autorizzare l'Ufficio federale a fornire agli informatori un'identità fittizia al termine della collaborazione, se ciò è indispensabile per proteggerne la vita e l'integrità fisica. L'Ufficio federale stabilisce le condizioni per l'uso dell'identità fittizia d'intesa con gli interessati.

3

Le misure sono limitate nel tempo. Il capo del DFGP può rinunciare a fissare un limite temporale se i rischi per gli interessati sono particolarmente gravi e vi è da presupporre che perdurino.

4

4 5

RS 510.10 RS 831.10

4714

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 14d (nuovo)

Identità fittizie

Nel rispetto della decisione del Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 18d, il capo del DFGP può autorizzare l'Ufficio federale a fornire un'identità fittizia alle seguenti persone, al fine di garantire la loro sicurezza o la ricerca di informazioni:

1

2

a.

i collaboratori dell'Ufficio federale;

b.

i collaboratori degli organi di sicurezza cantonali operanti su mandato della Confederazione;

c.

gli informatori dell'Ufficio federale nell'ambito di una determinata operazione.

L'autorizzazione è limitata a: a.

cinque anni al massimo per i collaboratori dell'Ufficio federale o degli organi di sicurezza cantonali;

b.

sei mesi al massimo per gli informatori dell'Ufficio federale; il termine può essere prorogato due volte per un periodo massimo di tre mesi per volta.

L'identità fittizia può essere impiegata soltanto per la ricerca di informazioni e solo se necessaria al mantenimento della copertura e alla tutela della sicurezza personale.

3

Art. 15 cpv. 6 Abrogato Art. 17 cpv. 3 lett. e (nuova) L'Ufficio federale può, in casi specifici, comunicare dati personali agli organi di sicurezza degli Stati con i quali la Svizzera ha relazioni diplomatiche, ove lo preveda una legge o una convenzione internazionale approvata oppure se:

3

e.

lo Stato richiedente garantisce per scritto di avere il consenso della persona interessata e che i dati personali comunicati gli permettono di valutare se tale persona può collaborare a progetti esteri classificati nell'ambito della sicurezza interna o esterna oppure accedere a informazioni, materiali o impianti esteri classificati (clearing).

Titolo prima dell'art. 18a (nuovo)

Capitolo 3a: Sezione 1: Art. 18a (nuovo)

Ricerca speciale di informazioni (nuovo) Disposizioni generali Principio

È ammesso l'impiego di mezzi speciali per raccogliere informazioni necessarie a scoprire e sopprimere una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna, derivante da:

1

4715

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

2

a.

terrorismo;

b.

spionaggio politico o militare;

c.

commercio illecito di armi o materiale radioattivo oppure trasferimento illegale di tecnologia.

Sono considerati mezzi speciali per la ricerca di informazioni: a.

la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 18k);

b.

l'osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 18l);

c.

l'accesso segreto a un sistema per l'elaborazione di dati (art. 18m ).

Art. 18b (nuovo) Condizioni L'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni è ammesso soltanto se: a.

una determinata persona, organizzazione o fazione è sospettata di minacciare concretamente la sicurezza interna o esterna (presunto autore della minaccia) oppure se la misura è indispensabile per garantire la sicurezza di collaboratori o fonti dell'Ufficio federale;

b.

la gravità e la natura della minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure la sicurezza dei collaboratori o delle fonti dell'Ufficio federale lo giustificano;

c.

la ricerca di informazioni conformemente all'articolo 14 si è conclusa senza esito oppure se, senza l'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni, la valutazione della minaccia avrebbe poche probabilità di riuscire o si prospetterebbe spropositatamente ardua;

d.

il mezzo scelto è adeguato al caso specifico e non lede più del necessario i diritti fondamentali delle persone interessate.

Art. 18c (nuovo)

Sorveglianza di terzi e tutela del segreto professionale

L'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni è ammesso per sorvegliare oggetti, apparecchi, installazioni tecniche, impianti, sistemi, locali, veicoli o altri mezzi o luoghi di cui può disporre una persona, se fatti concreti e attuali fanno supporre che il presunto autore della minaccia li utilizza per i propri fini.

1

Se la persona sorvegliata è vincolata dal segreto professionale, la selezione dei dati raccolti nel corso della sorveglianza deve garantire che l'organo di sicurezza non venga a conoscenza di segreti professionali, a meno che la minaccia per la sicurezza sia generata in modo mirato con il pretesto del segreto professionale . Un giudice della competente corte del Tribunale amministrativo federale sorveglia la selezione dei dati affinché gli organi di sicurezza non vengano a conoscenza di dati protetti dal segreto professionale.

2

4716

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 18d (nuovo)

Procedura di approvazione

L'Ufficio federale presenta al Tribunale amministrativo federale una richiesta scritta motivata per l'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni; in tale richiesta devono figurare segnatamente:

1

a.

l'obiettivo perseguito nel caso specifico;

b.

il presunto autore della minaccia;

c.

i mezzi speciali che devono essere impiegati;

d.

il periodo durante il quale i mezzi speciali per la ricerca di informazioni devono essere impiegati o il termine di svolgimento del mandato.

L'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni può essere chiesto la prima volta per un periodo massimo di sei mesi. Con la stessa procedura della prima volta, si può domandare di prorogare due volte l'impiego di tre mesi al massimo.

2

Basandosi sull'istanza dell'Ufficio federale, il Tribunale amministrativo federale verifica se le condizioni, lo scopo e l'impiego previsto dei mezzi speciali per la ricerca di informazioni sono conformi alle disposizioni della presente legge. Esso comunica all'Ufficio federale la propria decisione motivata entro 72 ore. Esso può approvare gli interventi o le misure richieste, li può rifiutare in tutto o in parte oppure rinviare l'istanza all'Ufficio federale per complemento degli atti. Nel suo ambito di competenza garantisce la tutela del segreto.

3

4 Il Tribunale amministrativo federale decide su istanza motivata dell'Ufficio federale se le condizioni per creare un'identità fittizia conformemente agli articoli 14c capoverso 3 e 14d sono adempiute.

Art. 18e (nuovo)

Procedura di decisione

Nel rispetto della decisione del Tribunale amministrativo federale, l'Ufficio federale può chiedere al capo del DFGP di impiegare i mezzi speciali per la ricerca di informazioni; alla richiesta va allegata la decisione del Tribunale amministrativo federale. L'Ufficio federale informa il capo del DFGP sulle richieste respinte dal Tribunale amministrativo federale.

1

Il capo del DFGP consulta il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). In caso di vicendevole consenso, il capo del DFGP può ordinare l'impiego dei mezzi speciali per la ricerca di informazioni autorizzati dal Tribunale amministrativo federale. La delega di tale competenza non è possibile.

2

L'esecuzione può essere vincolata a restrizioni o oneri supplementari, in particolare l'obbligo di informare regolarmente il capo del DFGP sullo svolgimento dell'esecuzione, sulla necessità di continuare la ricerca e sui risultati ottenuti fino a quel momento.

3

4717

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 18f (nuovo)

Procedura d'urgenza

Il direttore dell'Ufficio federale può ordinare l'impiego immediato di mezzi speciali per la ricerca di informazioni se vi è pericolo nel ritardo. Ne informa il capo del DFGP.

1

Il direttore dell'Ufficio federale sottopone l'istanza al Tribunale amministrativo federale entro 24 ore e ne motiva l'urgenza. Il Tribunale amministrativo federale comunica la sua decisione all'Ufficio federale entro 72 ore.

2

Se il Tribunale amministrativo federale autorizza l'impiego richiesto, l'Ufficio federale chiede senza indugio al capo del DFGP di ordinare la prosecuzione dell'impiego. La procedura di cui all'articolo 18e capoverso 2 è applicabile.

3

Se il Tribunale amministrativo federale non autorizza l'impiego o se il capo del DFGP non ordina entro 48 ore di proseguire l'impiego, l'Ufficio federale ritira senza indugio gli incarti, i supporti di dati e tutte le informazioni tratte da tale ricerca e le distrugge o ne esige la distruzione.

4

Art. 18g (nuovo)

Sospensione dell'impiego

L'Ufficio federale ordina l'immediata sospensione dell'impiego se: a.

l'impiego non è più necessario per ottenere nuove informazioni;

b.

l'impiego si è rivelato infruttuoso;

c.

il Tribunale amministrativo federale o il capo del DFGP, dopo aver consultato il capo del DDPS, negano la proroga ai sensi dell'articolo 18d capoverso 2;

d.

nella procedura d'urgenza il Tribunale amministrativo federale non autorizza l'impiego;

e.

nella procedura d'urgenza il capo del DFGP, dopo aver consultato il capo del DDPS, non autorizza la prosecuzione dell'impiego o non ordina l'impiego entro 48 ore.

Art. 18h (nuovo)

Trattamento dei dati personali raccolti impiegando mezzi speciali

L'Ufficio federale garantisce che i dati personali raccolti con i mezzi speciali che non sono correlati con la minaccia all'origine della decisione non siano trattati e siano distrutti al più tardi entro 30 giorni dalla sospensione dell'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni.

1

Per il resto, al trattamento dei dati personali raccolti impiegando mezzi speciali si applicano gli articoli 3 capoversi 1­3 e 15­17.

2

Art. 18i (nuovo)

Obbligo di comunicazione

Al termine dell'operazione, l'Ufficio federale comunica entro un mese alla persona sorvegliata e ai terzi interessati dalle misure secondo l'articolo 18c, il motivo, il

1

4718

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

genere e la durata della sorveglianza effettuata con mezzi speciali per la raccolta di informazioni.

2

È possibile differire la comunicazione o rinunciarvi se: a.

ciò è necessario per non compromettere una ricerca di informazioni o un procedimento giuridico in corso;

b.

ciò è necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna o se le relazioni della Svizzera con l'estero lo esigono;

c.

la comunicazione può mettere in serio pericolo terze persone; o

d.

il diretto interessato o la terza persona non sono reperibili.

3 Il differimento o la rinuncia alla comunicazione è approvata o ordinata nell'ambito della procedura di cui agli articoli 18d e 18e.

Art. 18j (nuovo)

Esecuzione da parte dei Cantoni

Le disposizioni della presente legge si applicano anche all'impiego di mezzi speciali per la ricerca di informazioni da parte degli organi di sicurezza cantonali su mandato della Confederazione.

Sezione 2:

Mezzi speciali per la ricerca di informazioni (nuova)

Art. 18k (nuovo)

Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

La corrispondenza postale e il traffico delle telecomunicazioni del presunto autore della minaccia possono essere sorvegliati se fatti o eventi specifici e attuali fanno supporre che egli se ne serva per ricevere o trasmettere invii o comunicazioni per i propri fini.

1

2 Un posto pubblico di telecomunicazione o un collegamento che non è attribuibile ad alcuna persona conosciuta, può essere sorvegliato soltanto se fatti o eventi specifici e attuali fanno supporre che il presunto autore della minaccia possa servirsene.

Nel singolo caso la sorveglianza senza autorizzazione di tutti i collegamenti identificabili utilizzati dal presunto autore della minaccia è ammessa a titolo d'eccezione se fatti o eventi specifici e attuali fanno supporre che egli cambi in rapida successione i collegamenti di telecomunicazione.

3

La legge federale del 6 ottobre 20006 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e le disposizioni esecutive si applicano per analogia all'organizzazione della sorveglianza, al trattamento di scoperte casuali, alle forme di sorveglianza, al loro indennizzo e alla loro attuazione tecnica.

4

6

RS 780.1

4719

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Art. 18l (nuovo)

Osservazione in luoghi non liberamente accessibili, anche mediante apparecchi tecnici di sorveglianza

Se fatti o eventi specifici o attuali fanno supporre che il presunto autore della minaccia si serva di luoghi non liberamente accessibili che sono a sua disposizione, per incontrare terzi, nascondere se stesso o terzi, depositare materiale o compiere in altro modo atti utili ai propri fini o a quelli di terzi, tali luoghi possono essere sorvegliati.

1

Per la sorveglianza è ammesso l'impiego di registrazioni di immagini e suoni ai sensi degli articoli 179bis­179quater del Codice penale7 (CP) o di altri apparecchi tecnici di sorveglianza. Tali mezzi possono essere impiegati anche per registrare in suoni e immagini modi di comportarsi non pubblici in luoghi liberamente accessibili.

2

Art. 18m (nuovo)

Accesso segreto a un sistema per l'elaborazione di dati

L'Ufficio federale può accedere a un sistema per l'elaborazione di dati particolarmente protetto se fatti o eventi specifici e attuali fanno supporre che il presunto autore della minaccia se ne serva. È ammesso accedervi anche a insaputa del presunto autore della minaccia.

Capitolo 3b: Divieto di determinate attività e lotta alla propaganda violenta (nuovo) Art. 18n (nuovo)

Divieto di determinate attività

Il capo del DFGP può vietare a una persona, a un'organizzazione o a una fazione di compiere un'attività che, in via diretta o indiretta, serve a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera. La portata e il tenore del divieto sono specificati con la massima precisione possibile.

1

Il divieto può essere ordinato per un periodo di cinque anni al massimo. Può essere prorogato se le condizioni di cui al capoverso 1 sono ancora adempiute. Il Dipartimento verifica a scadenze regolari se le condizioni sono ancora adempiute e revoca senza indugio il divieto se esse non sussistono più.

2

Art. 18o (nuovo)

Messa al sicuro, sequestro e confisca di materiale di propaganda

Le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente a utilizzare la violenza contro persone o cose.

1

7

RS 311.0

4720

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

2 Esse trasmettono il materiale all'Ufficio federale. Quest'ultimo decide in merito al sequestro e alla confisca. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti dell'Ufficio federale possono metterlo al sicuro anche direttamente.

3

In caso di sospetto di reato, l'autorità che ha messo al sicuro il materiale lo trasmette alla competente autorità penale.

4 5

In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, l'Ufficio federale può: a.

ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;

b.

raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

Art. 27 cpv. 1bis (nuovo) Il Dipartimento informa annualmente, o secondo necessità, il Consiglio federale e la Delegazione delle Commissioni della gestione su:

1bis

a.

il numero di identità fittizie fornite e impiegate dai collaboratori degli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni, come pure il numero e lo scopo di identità fittizie utilizzate dagli informatori dell'Ufficio federale;

b.

la ricerca speciale di informazioni, in particolare la quantità, la durata, il numero di persone e di terzi sorvegliati ai sensi dell'articolo 18c, l'esito e il numero delle decisioni negative del Tribunale amministrativo federale e delle istanze respinte dal capo del DFGP, nonché il numero di deroghe all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 18i capoverso 2;

c.

i divieti di attività e i risultati della verifica regolare di cui all'articolo 18n capoverso 2.

Titolo prima dell'articolo 29a

Capitolo 6a:

Procedura e tutela giurisdizionale (nuovo)

Art. 29a (nuovo) Le decisioni in virtù della presente legge emanate dagli organi federali sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni su ricorso sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale.

1

Il termine di ricorso contro le attività che rientrano nella procedura di cui agli articoli 18d, 18e e 18f inizia a decorrere dalla comunicazione di cui all'articolo 18i.

2

8

RS 172.021

4721

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Con il ricorso si possono far valere una violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

3

Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria.

4

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4722

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente 1. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale amministrativo federale Art. 35 lett. d (nuova) Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza: d.

le controversie sull'obbligo d'informazione ai sensi degli articoli 13 e 13a della legge federale del 21 marzo 199710 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

2. Codice penale svizzero del 21 dicembre 193711 Art. 179octies Sorveglianza ufficiale, impunibilità

Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis, 179ter, 179quater), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente oppure agisca in conformità agli articoli 18d­18f della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

1

Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 200013 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e dalla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

2

Art. 317bis Atti non punibili

9 10 11 12 13

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata dal giudice oppure con l'approvazione delle autorità di cui agli artico-

1

RS 173.32 RS 120; FF 2007 4711 RS 311.0 RS 120; FF 2007 4711 RS 780.1

4723

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

li 18d e 18e della legge federale del 21 marzo 199714 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un'inchiesta mascherata autorizzata dal giudice o nell'ambito di identità fittizie con l'approvazione delle autorità di cui agli articoli 18e-18f della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

2

3. Legge militare del 3 febbraio 199515 Art. 99 cpv. 1, secondo periodo (nuovo), 1bis (nuovo) e 2 ... A questo scopo può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all'estero (esplorazione radio).

1

1bis

Può servirsi dell'esplorazione radio anche per: a.

sorvegliare le frequenze utilizzate per scopi militari in Svizzera e garantirne l'utilizzo da parte dell'esercito;

b.

ottenere informazioni in Svizzera e all'estero in merito alla situazione del traffico aereo.

Ha facoltà di trattare dati su una persona, se del caso anche a sua insaputa, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. Valuta le informazioni in merito a esattezza e rilevanza. Distrugge le informazioni inesatte o inutili; se si tratta di comunicazioni di altri organi di sicurezza, ne informa il servizio che le ha comunicate. In singoli casi il servizio informazioni può trasmettere dati personali all'estero in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati. Può trattare dati degni di particolare protezione e profili della personalità: 2

a.

per proteggere i propri collaboratori, le proprie sedi, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività pericolose per la sicurezza o di spionaggio;

b.

per verificare l'accesso alle informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti;

c.

in caso di fatti rilevanti per la politica di sicurezza della Confederazione che si verificano all'estero.

Art. 99a (nuovo)

Autorità di controllo indipendente

Il Consiglio federale designa un'Autorità di controllo indipendente interna alla Confederazione che controlla la legalità dell'esplorazione radio permanente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità di controllo indipendente non è vincolata a istruzioni.

1

14 15

RS 120; FF 2007 4711 RS 510.10

4724

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

Il Consiglio federale disciplina la composizione dell'Autorità di controllo indipendente, l'indennizzo dei suoi membri e l'organizzazione della sua segreteria.

2

4. Legge del 30 aprile 199716 sulle telecomunicazioni Art. 44

Sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni si applicano la legge federale del 6 ottobre 200017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge federale del 21 marzo 199718 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

5. Legge federale del 20 dicembre 194619 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. e ed f Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA20:

1

16 17 18 19 20 21 22

e.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199721 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute;

f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188922 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale,

RS 784.10 RS 780.1 RS 120; FF 2007 4711 RS 831.10 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4711 RS 281.1

4725

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

6.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

6. Legge federale del 19 giugno 195923 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 66a cpv. 1 lett. c (nuova) Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA24:

1

c.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199725 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

7. Legge federale del 25 giugno 198226 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 86a cpv. 1 lett. f (nuova) e 2 lett. f (nuova) 1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

f.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199727 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

2

f.

23 24 25 26 27

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

RS 831.20 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4711 RS 831.40 RS 120; FF 2007 4711

4726

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

8. Legge federale del 18 marzo 199428 sull'assicurazione malattie Art. 84a cpv. 1 lett. h e i Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA29:

1

h.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199730 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute;

i.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188931 sulla esecuzione e sul fallimento, 5. agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

9. Legge federale del 20 marzo 198132 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 97 cpv. 1 lett. i e j Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA33:

1

28 29 30 31 32 33 34

i.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199734 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute;

j.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

RS 832.10 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4711 RS 281.1 RS 832.20 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4711

4727

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

1.

alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,

2.

ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,

3.

ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,

4.

agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188935 sulla esecuzione e sul fallimento,

5.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

10. Legge federale del 19 giugno 199236 sull'assicurazione militare Art. 95a cpv. 1 lett. i e j Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA37:

1

35 36 37 38 39 40

i.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199738 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute;

j.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare del 23 marzo 197939, 5. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 188940 sulla esecuzione e sul fallimento, 6. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale, RS 281.1 RS 833.1 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4711 RS 322.1 RS 281.1

4728

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

7.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

11. Legge del 25 giugno 198241 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 97a cpv. 1 lett. f e g Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA42:

1

41 42 43 44

f.

agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 199743 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute;

g.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti, 2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio, 3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto, 4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 LEF44, 5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale, 6. agli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni se le condizioni dell'articolo 13a della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sono adempiute.

RS 837.0 RS 830.1 RS 120; FF 2007 4711 RS 281.1

4729

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna. LF

4730