Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti (Conclusa il 13 gennaio 2000)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione; considerando che, nelle situazioni a carattere internazionale, è opportuno rafforzare la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi; desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti; ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione degli adulti; affermando che l'interesse dell'adulto, nonché il rispetto della sua dignità e della sua volontà sono di rilevanza fondamentale, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione Art. 1 1. La presente Convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.

2. Essa si prefigge di: a)

determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni dell'adulto;

b)

determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;

c)

determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;

d)

assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;

e)

stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

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Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Art. 2 1. Ai sensi della presente Convenzione, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni.

2. La Convenzione si applica anche alle misure concernenti un adulto che non aveva compiuto i 18 anni al momento della loro adozione.

Art. 3 Le misure previste dall'articolo 1 possono vertere segnatamente su: a)

la determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione;

b)

il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;

c)

la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;

d)

la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;

e)

il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;

f)

l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;

g)

l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.

Art. 4 1. Sono esclusi dal campo della Convenzione: a)

gli obblighi agli alimenti;

b)

la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;

c)

i regimi matrimoniali e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;

d)

le amministrazioni fiduciarie e le successioni;

e)

la previdenza sociale;

f)

le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;

g)

le misure adottate nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;

h)

le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;

i)

le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.

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Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Capitolo II Competenza Art. 5 1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

2. In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Art. 6 1. Per gli adulti rifugiati e gli adulti che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali adulti si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell'articolo 5 paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 si applica anche agli adulti la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Art. 7 1. Eccezion fatta per gli adulti rifugiati o che, a seguito di gravi disordini nello Stato di cui sono cittadini, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità di uno Stato contraente di cui l'adulto possegga la nazionalità sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni qualora ritengano di essere meglio in grado di valutare l'interesse dell'adulto e abbiano avvisato le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 paragrafo 2.

2. Questa competenza non può essere esercitata se le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 hanno informato le autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la cittadinanza di aver adottato tutte le misure imposte dalla situazione o di aver deciso che non occorreva adottarne oppure del fatto che un procedimento è pendente dinanzi a esse.

3. Le misure adottate secondo il paragrafo 1 cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 avranno adottato misure imposte dalla situazione o avranno deciso che non occorre adottarne. Queste autorità informano le autorità che hanno adottato le misure in applicazione del paragrafo 1.

Art. 8 1. Se ritengono che ciò sia nell'interesse dell'adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 potranno, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di adottare misure tendenti alla protezione della

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persona o dei beni dell'adulto. La richiesta potrà riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa.

2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono: a)

uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;

b)

lo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;

c)

uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto;

d)

lo Stato le cui autorità siano state scelte per scritto dall'adulto per l'adozione di misure tendenti alla sua protezione;

e)

lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione;

f)

lo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione.

3. Nel caso in cui l'autorità designata secondo le disposizioni del paragrafo 2 non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 conservano la competenza.

Art. 9 Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5­8.

Art. 10 1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l'adulto o beni ad esso appartenenti.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5­9 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

4. Le autorità che abbiano adottato misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto.

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Art. 11 1. In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l'adulto saranno competenti ad adottare misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5­8 e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 siano state avvisate.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5­8 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

Art. 12 Fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 3, le misure adottate in applicazione degli articoli 5­9 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate.

Capitolo III Legge applicabile Art. 13 1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

Art. 14 Quando una misura adottata da uno Stato contraente sia attuata in un altro Stato contraente, le condizioni di applicazione sono rette dalla legge di quest'altro Stato.

Art. 15 1. L'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora egli non sia in grado di curare i propri interessi, sono rette dalla legge dello Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per scritto una delle leggi menzionate nel paragrafo 2.

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2. Gli Stati la cui legge può essere designata sono i seguenti: a)

uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;

b)

uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;

c)

uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.

3. Le condizioni di esercizio di questi poteri di rappresentanza sono rette dalla legge dello Stato in cui detti poteri sono esercitati.

Art. 16 Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un'adeguata protezione della persona o dei beni dell'adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure adottate da un'autorità competente secondo la Convenzione. All'atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell'articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile.

Art. 17 1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell'adulto secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Art. 18 Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Art. 19 Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

Art. 20 Il presente capitolo non pregiudica le disposizioni della legge dello Stato in cui occorre proteggere l'adulto, la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile.

Art. 21 La legge designata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

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Capitolo IV Riconoscimento ed esecuzione Art. 22 1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se: a)

la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II o non era conforme a tali disposizioni;

b)

la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;

c)

il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto o a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;

d)

la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli 5­9, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;

e)

la procedura di cui all'articolo 33 non sia stata rispettata.

Art. 23 Senza pregiudizio dell'articolo 22 paragrafo 1, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 24 L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 25 1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.

2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.

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3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 22 paragrafo 2.

Art. 26 Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

Art. 27 Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti.

Capitolo V Cooperazione Art. 28 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione.

2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Art. 29 1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.

2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dell'adulto.

Art. 30 L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a: a)

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agevolare le comunicazioni, con ogni mezzo, tra le autorità competenti nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;

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b)

aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l'adulto quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Art. 31 Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione.

Art. 32 1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione dell'adulto.

2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

3. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione.

Art. 33 1. Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5­8 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sull'adulto e i motivi della sua proposta di collocamento.

2. La decisione sul collocamento non potrà essere presa nello Stato richiedente se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.

Art. 34 Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

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Art. 35 Un'autorità non potrà chiedere o comunicare informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni dell'adulto o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Art. 36 1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Art. 37 Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.

Capitolo VI Disposizioni generali Art. 38 1. Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza potranno rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria.

3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Art. 39 I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o comunicati.

Art. 40 Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

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Art. 41 I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.

Art. 42 Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.

Art. 43 1. Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni saranno parimenti comunicate all'Ufficio Permanente.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 32 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.

Art. 44 Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

Art. 45 Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione: a)

ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;

b)

ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;

c)

ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;

d)

ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;

e)

ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda: ­ l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale;

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­

l'unità territoriale di uno Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;

f)

ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;

g)

ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;

h)

ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;

i)

ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;

j)

ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.

Art. 46 Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: a)

in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;

b)

in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.

Art. 47 Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: a)

in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;

b)

in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto.

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Art. 48 Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.

Art. 49 1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione.

3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.

4. I paragrafi 1­3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Art. 50 1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.

2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.

Art. 51 1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.

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Art. 52 Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII Clausole finali Art. 53 1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 54 1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 1.

2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. L'adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all'articolo 59 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

Art. 55 1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato.

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Art. 56 1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 55, esprimere la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.

3. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al paragrafo 2.

Art. 57 1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 53.

2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore: a)

per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b)

per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 54 paragrafo 3;

c)

per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all'articolo 55, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

Art. 58 1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

Art. 59 Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 54:

2435

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a)

le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 53;

b)

le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 54;

c)

la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 57;

d)

le dichiarazioni di cui agli articoli 32 paragrafo 2 e 55;

e)

gli accordi di cui all'articolo 37;

f)

la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2 e il suo ritiro di cui all'articolo 56 paragrafo 2;

g)

le denunce di cui all'articolo 58.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 13 gennaio 2000, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

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