Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 1° maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005 e del 21 marzo 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera è prorogata.

II Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 6 cifra 6.3 e 6.6 6.3

Salari minimi

6.6

Aumenti salariali

Salari

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 1999 2232­2233, 2002 1516, 2003 1025, 2004 911­912, 2005 1833­1834, 2006 3097­3098 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

1° maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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