Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari è modificata come segue: Art. 17 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 17a

Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio

Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone.

1

Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale d'esecuzione.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per: a.

le aziende attive nel settore della produzione primaria;

b.

le aziende nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Art. 23 cpv. 2bis e 4 2bis Chi constata che derrate alimentari od oggetti d'uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d'uso non siano più sotto il controllo diretto dell'interessato, quest'ultimo deve informare senza indugio la competente autorità d'esecuzione e collaborare con essa.

1 2

FF 2006 5815 RS 817.0

2006-1334

6537

Derrate alimentari e oggetti d'uso. LF

I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.

4

Art. 23a

Rintracciabilità

Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione.

1

Devono essere allestiti sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste.

2

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale esamina la carne:

1

Art. 36 cpv. 4 4

Il servizio federale competente può: a.

designare laboratori di riferimento per l'analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

b.

coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali; può pure effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.

Art. 38 cpv. 4 I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.

4

Art. 40 cpv. 2 e 5 Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veterinari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali.

2

Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige i controlli dell'allevamento e della macellazione degli animali. Coordina l'attività dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.

5

6538

Derrate alimentari e oggetti d'uso. LF

Art. 41a

Commissioni d'esame

Il dipartimento federale competente nomina commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

1

Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

2

Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

3

Art. 43a

Collaborazione di terzi

La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali o istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

1

2

Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: a.

accreditati secondo la legislazione federale;

b.

riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale;

c.

autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

L'autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi.

Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.

3

Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge.

4

La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all'autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

5

Art. 45 cpv. 2 lett. a, abis ed e 2

Sono riscossi emolumenti per: a.

l'ispezione delle carni e degli animali da macello nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;

abis. i controlli di laboratori di sezionamento; e.

le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d'esercizio ai sensi dell'articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Art. 47 cpv. 1, frase introduttiva nonché cpv. 2­4 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro.

2

6539

Derrate alimentari e oggetti d'uso. LF

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

L'informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2bis può essere considerata circostanza attenuante.

4

Art. 48 cpv. 1, frase introduttiva e lett. n, nonché cpv. 1bis 1

È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente: n.

1bis

contravviene alle prescrizioni concernenti l'obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell'articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1, l'obbligo d'informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2bis lettera a o la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 23a.

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20073 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

3

FF 2007 6537

6540