Decreto federale che stanzia crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011 del 2 ottobre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca (LR); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1
Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari
Per gli anni 20082011 è stanziato un limite di spesa di 106,2 milioni di franchi per sostenere i centri di ricerca e i servizi scientifici ausiliari secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR.
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L'1 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.
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Art. 2
Centro svizzero di elettronica e di microtecnica (CSEM)
Per gli anni 20082011 è stanziato, secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettera c LR, un limite di spesa di 80 milioni di franchi per sostenere il Centro svizzero di elettronica e di microtecnica (CSEM).
Art. 3
Registro dei tumori e ricerca applicata sul cancro
Per gli anni 20082011 è stanziato, secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR, un limite di spesa di 23,6 milioni di franchi per sostenere il Registro svizzero dei tumori e l'Istituto svizzero di ricerca applicata sul cancro (ISAC).
Art. 4
Centro di tossicologia umana applicata
Per gli anni 20082011 è stanziato un limite di spesa di 8 milioni di franchi per istituire un Centro di tossicologia umana applicata.
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RS 101 RS 420.1 FF 2007 1131
2006-2843
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Stanziamento di crediti secondo l'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 20082011. DF
Art. 5
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2007
Consiglio nazionale, 26 settembre 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
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