Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 1160/2005 relativo al sistema d'informazione Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

Missione svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

La Missione svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 26 settembre 2005, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a prima frase dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a prima frase e 14 paragrafo 1 dell'accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, si notifica alla Svizzera l'adozione dell'atto seguente: ­

Regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli Documento del Consiglio: PE-CONS 3628/05 SIRIS 51 CODEC 430 COMIX 355 Data dell'adozione: 06.07.20051»

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell'Accordo di associazione e subordinatamente all'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso

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GU n. L 191 del 22.7.2005, p. 18.

2007-1890

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Sviluppo dell'acquis di Schengen. Scambio di note

alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 26 settembre 2005 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato l'adempimento dei requisiti costituzionali. L'accordo può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

La Missione svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, ...

Copia a: Commissione europea, Segretariato generale, all'attenzione di Karl von Kempis, 13-1049 Bruxelles

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