Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 1° maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 29 settembre 2005 e del 19 dicembre 20051, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 10

Salari minimi

Art. 35 lett. g Esecuzione del contratto (Contributi) II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

1° maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1998 4400­4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107­5110 6681 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-0971

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Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

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