Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d'autore, LDA) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 20061, decreta: I La legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d'autore è modificata come segue: Titolo abbreviato e nota a piè di pagina Concerne soltanto il testo francese Art. 19 cpv. 2, 3, frase introduttiva, e 3bis Chi ha diritto di utilizzare l'opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.

2

3

Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:

Le riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell'uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all'articolo 20.

3bis

Art. 20 cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese Art. 22a

Utilizzazione delle opere d'archivio degli organismi di diffusione

Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d'archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate:

1

1 2 3

FF 2006 3135 RS 231.1 RS 784.40

2005-2768

6495

Legge sul diritto d'autore

a.

il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio;

b.

il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l'opera d'archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;

c.

i diritti di riproduzione necessari per l'utilizzazione secondo le lettere a e b.

Per opera d'archivio di un organismo di diffusione si intende un'opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall'organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un'opera d'archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'opera d'archivio.

2

Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l'articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.

3

Art. 22b

Utilizzazione di opere orfane

I diritti necessari per l'utilizzo di supporti audio o audiovisivi possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se: 1

a.

l'utilizzo concerne fondi di archivi accessibili al pubblico o di archivi di organismi di diffusione;

b.

i titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili; e

c.

i supporti audio o audiovisivi destinati all'utilizzo sono stati fabbricati o riprodotti in Svizzera almeno dieci anni prima.

Gli utenti sono tenuti ad annunciare alle società di gestione i supporti audio o audiovisivi che contengono opere orfane.

2

Art. 22c

Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse

Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se: 1

a.

l'emissione è stata prodotta prevalentemente dall'organismo di diffusione stesso o su suo incarico;

b.

l'emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell'emissione secondo il modo abituale; e

c.

la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.

6496

Legge sul diritto d'autore

Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

2

Art. 24 cpv. 1bis Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei e gli archivi accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

1bis

Art. 24a

Riproduzioni temporanee

La riproduzione temporanea di un'opera è ammessa se: a.

è transitoria o accessoria;

b.

è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;

c.

serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un'utilizzazione legittima; e

d.

è priva di significato economico proprio.

Art. 24b

Riproduzione ai fini di diffusione

Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione.

1

Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall'organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo.

È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2.

2

Art. 24c

Utilizzazione da parte di disabili

Un'opera può essere riprodotta in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

1

Tali esemplari dell'opera possono essere allestiti e messi in circolazione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

2

L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione e la messa in circolazione della sua opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

3

Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

4

4

RS 784.40

6497

Legge sul diritto d'autore

Art. 34

Pluralità di artisti interpreti

Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all'esecuzione di un'opera, i diritti di protezione affini secondo le regole dell'articolo 7 spettano loro in comune.

1

Se gli artisti interpreti si esibiscono come gruppo, sotto un nome comune, il rappresentante designato dal gruppo è abilitato ad esercitare i diritti dei membri. Fintanto che il gruppo non ha designato un rappresentante, l'organizzatore, il produttore di supporti audio o audiovisivi o supporti di dati oppure l'organismo di diffusione possono esercitare tali diritti.

2

Se la prestazione è effettuata da un coro o da un'orchestra o nell'ambito di uno spettacolo scenico, per un'utilizzazione ai sensi dell'articolo 33 è necessario il consenso delle persone seguenti:

3

a.

i solisti;

b.

il direttore;

c.

il regista;

d.

il rappresentante designato dal gruppo di artisti secondo il capoverso 2.

Chi ha il diritto di utilizzare un'esibizione su supporti audiovisivi è considerato abilitato a permettere a terzi di renderla accessibile in modo che ognuno possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta.

4

In mancanza di pertinenti disposizioni statutarie o contrattuali, i rapporti tra le persone abilitate ad esercitare i diritti secondo i capoversi 2 e 4 e gli artisti da esse rappresentati sono retti dalle norme sulla gestione d'affari senza mandato.

5

Art. 40 cpv. 1 lett. abis e b, nonché cpv. 3 1

Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: abis. l'esercizio di diritti esclusivi secondo gli articoli 22, 22a, 22b, 22c e 24b; b.

l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 24c e 35.

La gestione personale dei diritti esclusivi secondo il capoverso 1 lettera a da parte dell'autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.

3

Art. 52 cpv. 2 Abrogato

6498

Legge sul diritto d'autore

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20075 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

5

FF 2007 6495

6499

Legge sul diritto d'autore

6500