Legge federale sulla pianificazione del territorio
Disegno
(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20071, decreta: I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 8 cpv. 2 (nuovo) I piani direttori specificano altresì i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.
2
II Disposizioni transitorie della modifica del ...
I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente legge entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate.
1
Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.
2
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2007 5293 RS 700
2007-0284
5311
Legge sulla pianificazione del territorio
5312