Legge federale sulla pianificazione del territorio

Disegno

(Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20071, decreta: I La legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue: Art. 8 cpv. 2 (nuovo) I piani direttori specificano altresì i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie.

2

II Disposizioni transitorie della modifica del ...

I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente legge entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate.

1

Scaduto questo termine non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2007 5293 RS 700

2007-0284

5311

Legge sulla pianificazione del territorio

5312