E Decreto federale sullo stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008­2011

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca (LR); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1 Per gli anni 2008­2011 è stanziato secondo gli articoli 6 capoverso 3, 8 e 9 LR un limite di spesa di 2843,4 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca e i seguenti progetti di ricerca: a.

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;

b.

Accademie svizzere delle scienze;

c.

Dizionari nazionali;

d.

Dizionario storico della Svizzera;

e.

la rivista Politisches Jahrbuch der Schweiz;

f.

la Fondazione Science et Cité e Technorama.

Art. 2 Lo 0,2 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.

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Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per i poli di ricerca nazionali può essere impiegato un importo massimo di 267 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

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I poli di ricerca nazionali della seconda serie sono proseguiti.

RS 101 RS 420.1 FF 2007 1131

2006-2841

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Stanziamento di crediti alle istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 2008­2011. DF

I poli di ricerca nazionali della prima serie sono portati a termine con un contributo federale globalmente ridotto del 50 per cento almeno rispetto alla seconda fase. Essi sono progressivamente sostituiti con l'avvio di una terza serie di poli nazionali di ricerca a partire dal 2010.

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Art. 4 Per indennizzare i costi indiretti della ricerca (overhead) sostenuti nell'ambito delle attività di promovimento del Fondo nazionale svizzero, può essere impiegato un importo massimo di 111 milioni di franchi prelevato dal limite di spesa di cui all'articolo 1.

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2 Dal 2009, i contributi overhead alle scuole universitarie (università, PF, scuole universitarie professionali) e alle altre istituzioni di ricerca sussidiate sono attribuiti proporzionalmente ai sussidi di ricerca ottenuti dal Fondo nazionale svizzero a partire dal 2009.

Nell'ambito dell'introduzione dell'overhead negli anni 2009­2011, per il calcolo dei corrispondenti contributi per gli anni di sussidio 2009­2011 è applicato un importo forfettario pari al 10 per cento al massimo dei sussidi subordinati a progetti accordati dal FNS nel settore della ricerca fondamentale.

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Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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