04.476 Iniziativa parlamentare Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, che trasmettiamo contemporaneamente per parere al Consiglio federale.

1° giugno 2007

In nome della Commissione: Il presidente, Pierre Triponez

2007-1653

5639

Compendio In seguito alle prove scientifiche sui pericoli per la salute provocati dal fumo passivo e alle richieste della popolazione di proteggere maggiormente i non fumatori, negli ultimi anni molti Cantoni hanno adottato misure legislative in questo ambito.

L'8 ottobre 2004 il consigliere nazionale Felix Gutzwiller ha depositato un'iniziativa parlamentare con la quale chiede che la protezione contro il fumo passivo sui luoghi di lavoro e nei locali destinati all'utilizzazione da parte della collettività sia disciplinata a livello federale.

Il presente progetto di legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo introduce un cambiamento di paradigma, dato che nei luoghi di lavoro e nei locali chiusi accessibili al pubblico dovrebbe in linea di principio vigere il divieto di fumare. Questa normativa si applica anche alla ristorazione. Sia negli edifici pubblici che nei ristoranti e bar rimane tuttavia possibile creare le cosiddette sale per fumatori (fumoir), a condizione che siano chiuse, sufficientemente ventilate, designate come tali e nelle quali non lavorino impiegati. Sono previste anche eccezioni per i luoghi di lavoro individuali e le strutture assimilabili ad abitazioni (ad es.

divisioni chiuse di cliniche psichiatriche, penitenziari, ecc.).

I locali pubblici non chiusi (ad es. giardini e parchi) e le economie domestiche private sono esclusi dal campo di applicazione della legge.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

In data 8 ottobre 2004 il consigliere nazionale Felix Gutzwiller ha depositato un'iniziativa parlamentare intesa a proteggere la popolazione e l'economia contro gli effetti nocivi e limitativi del fumo passivo. Con questa iniziativa proponeva di modificare il diritto in vigore per assicurare la protezione contro il tabagismo, in particolare negli stabilimenti di formazione e di cura, nell'amministrazione pubblica, sui luoghi di lavoro, nonché nei locali e nei mezzi di trasporto accessibili al pubblico o destinati all'utilizzazione da parte della collettività.

Il 28 aprile 2005 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 14 voti contro 6 e 3 astensioni. Il 30 agosto 2005 la stessa Commissione al Consiglio degli Stati ha accolto tale decisione all'unanimità.

Il 21 ottobre 2005 la CSSS-N ha incaricato una sottocommissione di elaborare un progetto in adempimento della suddetta iniziativa, nominando come membri: Ruth Humbel Näf (presidente), Roland Borer, Toni Bortoluzzi, Jacqueline Fehr, Yves Guisan, Felix Gutzwiller, Hansjörg Hassler, Liliane Maury Pasquier e Silvia Schenker. La sottocommissione si è costituita l'8 dicembre 2005 e, come previsto dall'articolo 112 capoverso 1 della legge sul Parlamento, ha deciso di far capo al Dipartimento federale dell'interno e al Dipartimento federale dell'economia per il seguito dei lavori. Dopo aver esaminato in via preliminare le possibilità di attuazione dell'iniziativa sotto il profilo legale (12 gennaio 2006), il 13 marzo 2006 la sottocommissione ha tenuto dei colloqui con alcuni rappresentanti della fondazione «pro aere» e di «GastroSuisse». Il 5 maggio ha quindi valutato i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni, decidendo poi di incaricare l'Ufficio federale di giustizia di preparare una perizia, sulla base della quale, il 19 giugno 2006, si è espressa a favore di una revisione della legge federale sul lavoro. Il 24 agosto 2006 la sottocommissione ha trasmesso un progetto preliminare alla CSSS-N, accompagnato da un rapporto esplicativo, proponendo di avviare una procedura di consultazione in merito alla modifica della legge sul lavoro prevista.

Il 7 settembre 2006 la CSSS-N ha rinviato a data ulteriore la discussione materiale del progetto della sottocommissione,
ma ha tuttavia deciso, con 18 voti contro 0 e un'astensione, di trasmetterlo per consultazione ai Cantoni, ai partiti politici e alle cerchie interessate.

La procedura di consultazione è stata avviata il 4 ottobre 2006 e si è conclusa il 9 gennaio 2007. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LCo la Commissione ha fatto capo alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per raccogliere i relativi risultati.

In una seduta del 28 marzo 2007 la sottocommissione ha discusso i risultati della consultazione e ha deciso all'unanimità di sottoporre alla CSSS-N come alternativa non solo il suo primo progetto di modifica della legge sul lavoro, ma anche un progetto di legge sulla protezione contro il fumo passivo.

Il 1° giugno 2007 la CSSS-N ha preso atto del rapporto sui risultati della procedura di consultazione e dopo aver discusso le due varianti ha deciso, con 15 voti contro 5641

4 e 0 astensioni, di entrare in materia su una normativa federale sulla protezione contro il fumo passivo. Infine, ha dato priorità, con 16 voti contro 3 e 0 astensioni, a una normativa nell'ambito di una legge speciale e ha approvato, con 14 voti contro 8 e un'astensione, il presente progetto di legge.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Diritto in vigore

A livello federale, la protezione contro il fumo passivo è disciplinata dal diritto del lavoro1: l'articolo 6 della legge sul lavoro (LL)2 prevede che, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio.3 Fatti salvi gli articoli 2 e 4 LL, la legge è valida per tutte le aziende private e pubbliche, ma non si applica alle aziende agricole, a quelle adibite alla produzione di piante, a quelle di pesca, alle economie domestiche private (art. 2 cpv. 1 LL) né alle aziende familiari (art. 4 LL). Le disposizioni relative alla protezione della salute valgono tuttavia per certe categorie di aziende o di persone escluse dal campo d'applicazione della LL sul piano della durata del lavoro e del riposo.

In base all'articolo 6 LL, il Consiglio federale ha previsto, nell'articolo 19 dell'ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3)4, che il datore di lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell'azienda, affinché i non fumatori non vengano infastiditi dal fumo di altre persone. L'articolo 19 non prevede il divieto di fumare sul luogo di lavoro; la disposizione può essere attuata installando, ad esempio, sistemi di ventilazione, oppure creando pareti divisorie o spazi per fumatori. Se queste soluzioni non sono fattibili o efficaci per preservare dal fumo i non fumatori, questi ultimi possono chiedere al datore di lavoro d'imporre, come misura estrema, il divieto generale di fumare. Una decisione del Tribunale federale dell'8 febbraio 2006 precisa che le misure di protezione prese dal datore di lavoro non devono nuocere al buon funzionamento dell'azienda e al clima di lavoro, né creare una discriminazione dei fumatori. Il divieto di fumare è tuttavia ammissibile soltanto se contribuisce alla sicurezza dell'azienda o alla protezione degli impiegati non fumatori.5 In pratica, è molto raro che sia sporta denuncia o che si proceda contro un'infrazione in virtù dell'articolo 19 OLL 36, forse perchè gli interessati temono conseguenze spiacevoli (mobbing da parte dei colleghi) o più semplicemente perché non conoscono l'ordinamento in vigore. Nel 2004 solo il 40 per cento degli impiegati intervi-

1 2 3 4 5 6

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo passivo, FF 2006 3413, in particolare pag. 3417 segg.

Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL); RS 822.11 L'art. 82 LAINF (RS 832.20) e l'art. 328 cpv. 2 del CO (RS 220) contengono formulazioni simili. Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, FF 2006 3424 segg.

Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3); RS 822.113 Decisione del Tribunale federale 4C.354/2005.

Secondo l'art. 342 cpv. 2 CO, per ottenere l'esecuzione di una disposizione di sanità pubblica rilevante del diritto del lavoro, un impiegato può ricorrere a una procedura civile prevista dalla legislazione relativa al contratto di lavoro.

5642

stati era al corrente di disposizioni legali in grado di obbligare i datori di lavoro a proteggere i non fumatori dal fumo passivo sul luogo di lavoro.7 Come sottolineato anche nel rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo passivo, il problema del diritto vigente non consiste nel contenuto delle disposizioni quanto piuttosto nell'attuabilità e nell'applicazione in loco. Anche se, in molte aziende, si potrebbero adottare misure per proteggere gli impiegati non fumatori, l'attuale legislazione non permette d'imporre la protezione contro il fumo passivo in tutti i posti di lavoro. In certi casi, gli impiegati sono quindi esposti al fumo di terzi, come accade al personale di sala in molti ristoranti.8

2.2

Effetti del fumo passivo sulla salute e sull'economia

Gli effetti dannosi del fumo passivo sulla salute sono scientificamente provati.

L'esposizione al fumo di tabacco, qualunque sia la sua durata, è nociva. Il fumo passivo può provocare le seguenti patologie: cancro ai polmoni, malattie cardiovascolari, asma, polmonite o altre infezioni delle vie respiratorie, sindrome della morte in culla, ecc.9 In Svizzera non esistono ancora studi scientifici sul tasso di mortalità per fumo, ma la cagionevolezza legata al fumo passivo (ovvero le malattie che ne derivano) è oggetto di diverse indagini. Il Consiglio federale stima che nel nostro Paese diverse centinaia di individui muoiono ogni anno per fumo passivo. Il fumo passivo fa quindi più vittime degli atti di violenza, dell'AIDS o delle droghe illegali.

Il rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, basato sullo stato attuale delle conoscenze, considera l'esposizione della popolazione al fumo del tabacco un rischio importante che si può e si deve prevenire con efficacia.

Le conseguenze economiche del fumo passivo sono considerevoli. Anche in questo caso, in Svizzera non esistono studi scientifici interamente consacrati al soggetto.

Tuttavia, secondo studi svolti all'estero, i costi indotti dal tabagismo passivo, ovvero le spese sanitarie e le perdite salariali, rappresentano il 10 per cento dei costi del tabagismo attivo che, rapportati al livello della Svizzera, equivalgono a circa 500 milioni di franchi all'anno.

2.3

La popolazione non vuole fumo nei ristoranti e sul lavoro

La maggioranza della popolazione svizzera non fuma e il numero dei fumatori è diminuito negli ultimi anni: nel 2006 la percentuale dei fumatori tra i 14 e i 65 anni era scesa dal 33 per cento del 2001 al 29 per cento. Questa riduzione è visibile anche tra i giovani di 14-19 anni: la proporzione dei fumatori è infatti passata dal 31 per

7 8 9

Il tabagismo passivo nella popolazione svizzera 2004 (riassunto), Ufficio federale della sanità pubblica 2005.

Cfr. direttive del SECO in merito all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro.

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, FF 2006 3413, in particolare pag. 3417 segg. e allegato pagg. 3439-3440.

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cento nel 2001 al 25 per cento nel 2006. In questo stesso anno la quota degli aspiranti non fumatori ha raggiunto il 53 per cento.10 Nel 2004 il 29 per cento delle persone tra i 14 e i 65 anni era esposta al fumo del tabacco per almeno sette ore alla settimana.11 L'esposizione al fumo passivo avviene soprattutto nei ristoranti, nei caffè e nei bar e, nel 2004, l'85 per cento della popolazione ne era vittima. Se questa cifra è rimasta invariata dal 2001, è invece aumentato il numero dei clienti che si dichiara disturbato dal fumo: più della metà delle persone interpellate si dice molto o abbastanza infastidita, percentuale che sale al 70 per cento tra i non fumatori. Il 68 per cento delle persone interpellate cerca persino di evitare i locali pieni di fumo. È cresciuto anche il numero di persone che vorrebbe una regolamentazione: il 61 per cento della popolazione, tra cui il 67 per cento dei non fumatori, ritiene che sia necessario prendere provvedimenti legali per garantire la creazione di spazi per i non fumatori in tutti i ristoranti. L'eventualità di un divieto totale di fumo nei ristoranti, caffè e bar, con lo scopo di proteggere i clienti e il personale, è ben vista dal 64 per cento delle persone interpellate nel primo trimestre 2006.12 Gran parte della popolazione si dichiara favorevole anche al divieto del fumo sul posto di lavoro. Anche se il numero dei lavoratori esposti al fumo passivo è diminuito dal 54 al 47 per cento tra il 2001 e il 2004, più della metà dei lavoratori non fumatori spera nel divieto totale o almeno nella creazione di più spazi per non fumatori. Questa richiesta è sostenuta anche da un terzo dei fumatori.

2.4

Risultati della consultazione

La modifica della legge sul lavoro proposta dalla sottocommissione è stata accolta con favore nel corso della consultazione. Su 123 partecipanti, 77 partecipanti hanno approvato il progetto della sottocommissione, tra cui 15 Cantoni, sei partiti (PPD, UDF, PEV, PLR, I Verdi, PS) e 24 associazioni e organizzazioni professionali.

I partiti a favore della revisione della legge sul lavoro considerano il progetto come un approccio pragmatico ed efficiente che corrisponde alle esigenze della popolazione. Le organizzazioni dei lavoratori (USS, SIC Svizzera, Travail.Suisse, Hotel & Gastro Union) hanno approvato senza riserve la modifica proposta. La protezione dei lavoratori dal fumo passivo deve essere disciplinata in modo completo e deve anche applicarsi all'industria alberghiera e alla ristorazione, due settori nei quali gli impiegati sono particolarmente esposti al fumo passivo. La Hotel & Gastro Union non teme difficoltà a far accettare il divieto di fumare ai clienti. Il progetto della sottocommissione ha ricevuto anche il sostegno delle associazioni del settore medico e della prevenzione. La disposizione in vigore contenuta nell'articolo 19 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro rappresenta finora uno degli ostacoli princi10

11 12

Il consumo di tabacco della popolazione residente in Svizzera negli anni 2001­2006.

Sintesi del rapporto di ricerca 2007 (monitoraggio del tabagismo ­ indagine sul consumo di tabacco in Svizzera), Ufficio federale della sanità pubblica, maggio 2007.

Cfr. Il tabagismo passivo nella popolazione svizzera 2004, riassunto (monitoraggio del tabagismo), Ufficio federale della sanità pubblica, settembre 2005.

Cfr. Limitazioni in materia di pubblicità e vendita di prodotti del tabacco, aumento del prezzo delle sigarette, divieti di fumare: opinioni della popolazione svizzera 2003­2006.

Sintesi del rapporto di ricerca 2006 (monitoraggio del tabagismo), Ufficio federale della sanità pubblica, settembre 2006.

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pali all'applicazione di una protezione effettiva dal fumo passivo, poiché l'obbligo del datore di lavoro a provvedere affinché i non fumatori vengano protetti dal fumo di altre persone è limitato dalla riserva «nel quadro delle possibilità dell'azienda».

Nella sua risposta, la fondazione «pro aere» fa riferimento inoltre a un'inchiesta realizzata su suo mandato nell'agosto 2006, nella quale l'88,9 per cento delle persone interpellate è favorevole a disposizioni legali contro il fumo passivo e il 78,2 per cento approva la modifica della legge sul lavoro proposta dalla sottocommissione.

Tra i 15 Cantoni che sostengono il progetto, alcuni (TG, VD, VS, ZG, ZH) ritengono che la legge sul lavoro presenti lacune a livello del campo di applicazione, mentre altri (AG, LU, NW) desiderano che la definizione di «luoghi di lavoro» sia chiarita, dato che i lavoratori possono anche lavorare per clienti privati o all'aperto, come ad esempio nei cantieri.

Quattro Cantoni (BS, BL, OW, SH) sono per la protezione dal fumo passivo, ma a loro giudizio la protezione dei non fumatori sancita nell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro non è sufficiente. Questa argomentazione si associa all'opinione dei partiti contrari (UDC, PLS) secondo i quali la responsabilità autonoma del cittadino non deve essere compromessa.

Anche le associazioni mantello delle organizzazioni dei lavoratori (USAM, Unione patronale svizzera, ASB) e tutte le associazioni dei lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione hanno respinto il progetto di modifica della legge sul lavoro. Una normativa nell'ambito della legge sul lavoro significherebbe un trattamento giuridicamente disuguale dei diversi datori di lavoro. Gli impiegati che lavorano nell'agricoltura e nelle aziende familiari non sarebbero sottoposti alla nuova legislazione e il numero di locali della ristorazione esclusi dalla legge sul lavoro ammonterebbero a varie migliaia. Le organizzazioni e le associazioni dei datori di lavoro del settore della ristorazione chiedono pertanto che sia esaminata la possibilità di una legge speciale. Si teme inoltre che il divieto di fumare nei locali della ristorazione porti a una diminuzione delle cifre d'affari e a problemi di applicazione.

Tre Cantoni (AI, AR e BE) respingono il progetto e chiedono anch'essi una legislazione speciale
invece di una revisione della legge sul lavoro.

Se da un lato i rappresentanti dell'industria del tabacco riconoscono che fumare nei luoghi pubblici possa sollevare dubbi, dall'altro rifiutano la modifica proposta della legge sul lavoro poiché ritengono che sia troppo restrittiva e non costituisca una soluzione. La Federazione svizzera dei casinò ha ugualmente sollevato critiche sul progetto della sottocommissione. Secondo un'inchiesta il 50 per cento dei clienti e una quota più elevata di impiegati dei casinò sarebbero fumatori. La creazione di fumoir non sarebbe quindi una soluzione per i casinò.

2.5

Ultimi sviluppi in Svizzera

Dal 2001 esiste un programma nazionale per la prevenzione del tabagismo (PNPT 2001­2007), la cui attuazione è stata decisa dal Consiglio federale. L'obiettivo 3 di questo programma recita: «I non fumatori hanno, in ogni momento, la possibilità di respirare aria senza fumo. Nei luoghi in cui il pubblico è tenuto a trattenersi (luoghi di formazione e di lavoro, amministrazione, ospedali, ecc.), la nuova regola

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dev'essere di non fumare».13 Il programma non precisa tuttavia come raggiungere questi obiettivi.

Alcuni Cantoni quali AG, BE, BL, BS, FR, JU, SH, TI, VD, VS e ZH hanno emanato alcune disposizioni destinate a proteggere la popolazione dal fumo passivo, essenzialmente nei settori alberghiero, della ristorazione e dell'amministrazione. Tuttavia, la maggior parte di queste disposizioni ­ come quella introdotta a livello federale ­ sono applicate nel quadro delle possibilità dell'azienda e non garantiscono quindi che il luogo di lavoro sia effettivamente senza fumo. Dal 2005 le disposizioni cantonali esistenti sono spesso giudicate lacunose. Per questo, in quasi tutti i Cantoni esistono iniziative, in sospeso o in corso, per migliorare la protezione dei non fumatori.

Da questo punto di vista, il Ticino è all'avanguardia. Il 12 marzo 2006 il 79,1 per cento del popolo ticinese ha votato a favore di una revisione della legge che prevede il divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici, inclusi bar e ristoranti. Tuttavia è concesso fumare nei bar e nei ristoranti che dispongono di fumoir ventilati separati e ai tavoli all'aperto. La nuova disposizione è entrata in vigore il 12 aprile 2006 per un periodo transitorio di un anno.

Dopo il Ticino è stata la volta del Cantone di Soletta ad accettare con il 61 per cento il divieto di fumare nei bar e nei ristoranti secondo il modello ticinese. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 per un periodo transitorio di due anni.

La revisione della legge sull'igiene pubblica approvata dal Parlamento dei Grigioni prevede il divieto di fumare nei luoghi pubblici o accessibili al pubblico. Contrariamente al modello ticinese e solettese il personale impiegato nella ristorazione lavorerà nei fumoir. Il Governo cantonale fissa la data dell'entrata in vigore.

Infine, anche il Cantone di Zurigo ha modificato la sua legge sulla sanità e ha introdotto il divieto di fumare negli edifici amministrativi, nelle scuole, negli ospedali, ecc. Il Parlamento si è dichiarato contrario al divieto di fumare nel settore della ristorazione.

I Cantoni di BE, NW, VS e ZG hanno trasmesso per consultazione un progetto che prevede il divieto di fumare nel settore della ristorazione. Nei Cantoni di GE, FR, NE, VD e ZH le iniziative popolari corrispondenti hanno avuto successo. Nei
primi quattro Cantoni menzionati è ammessa la creazione di fumoir secondo l'iniziativa.

Mozioni e postulati che chiedono il divieto di fumare nella ristorazione sono stati accettati dai Parlamenti dei Cantoni di AG, BL, LU, OW e UR.

Nei luoghi pubblici in cui le misure di protezione dal fumo passivo possono essere applicate senza una modifica delle basi legali (ospedali, università, scuole, ecc.), il divieto di fumo è da qualche anno sempre più frequente e gli esempi continuano a moltiplicarsi.14 Dall'11 dicembre 2005 in tutti i trasporti pubblici e gli atri delle stazioni in Svizzera vige il divieto di fumare. Le aziende private hanno anch'esse incominciato a promuovere la protezione dei non fumatori: dal 1°gennaio 2006 il fumo è proibito nelle sedi del gruppo farmaceutico Novartis e, da fine maggio 2006, anche nei ristoranti Migros e Manor.

13 14

PNPT 2001­2007, pag. 29.

Ad esempio, Università di Ginevra, Basilea, Zurigo e Losanna, il PF di Losanna e il PF di Zurigo.

5646

2.6

Nuove normative in Europa

Da alcuni anni, diversi Paesi europei hanno introdotto, o stanno per introdurre, il divieto di fumare.

In Germania 16 Länder hanno convenuto di introdurre il divieto di fumare in linea di massima nei luoghi pubblici e nel settore della ristorazione sostenendo l'intento del Governo federale di modificare la legge sul lavoro per migliorare la protezione dei lavoratori. Nel novembre 2006 il Governo francese ha emanato un decreto sull'applicazione del divieto di fumare nella legge del 1991 (loi Evin); i fumoir senza servizio non possono superare i 35 m2 e il 20 per cento della superficie del ristorante. Per la ristorazione, il termine provvisorio è limitato fino al 1°gennaio 2008.

La Spagna ha adottato una normativa che vieta il fumo nei ristoranti con oltre 100 m2 di superficie, a meno che non siano creati fumoir. Questa legge in vigore dal 1° gennaio 2006 pone problemi di applicazione, poiché sussistono ad esempio incertezze se la zona dietro il bancone conti come superficie del ristorante e poiché la legge viene interpretata in modo diverso da regione a regione.

Per riassumere, il divieto di fumare nel settore della ristorazione esiste nei seguenti Paesi (in ordine cronologico, ovvero secondo la data di entrata in vigore): Irlanda (marzo 2004), Norvegia (giugno 2004), Italia (gennaio 2005), Malta (aprile 2005), Svezia (giugno 2005), Spagna (gennaio 2006), Scozia (marzo 2006), Lituania (gennaio 2007), Galles e Irlanda del nord (aprile 2007), Islanda, Estonia e Finlandia (giugno 2007), Inghilterra (luglio 2007), Danimarca (agosto 2007), Francia (gennaio 2008). Inoltre, diversi Paesi tra cui il Belgio e il Lussemburgo hanno già il divieto di fumare parziale nel settore della ristorazione. In Irlanda, Scozia, Galles, Inghilterra e Irlanda del nord non sono ammessi fumoir; sono previste eccezioni per le camere di hotel, le prigioni e i centri psichiatrici, poiché sono considerati come strutture assimilabili ad abitazioni.

2.7

Bilancio delle nuove normative

Nei Paesi europei che hanno introdotto il divieto di fumare nel settore della ristorazione il bilancio è finora positivo.

Da un controllo condotto in Irlanda alla fine del 2004 è emerso che il divieto di fumare, in vigore dal 29 marzo dello stesso anno, veniva effettivamente applicato dal 93 per cento dei ristoranti, bar e pub. Sebbene il numero di impiegati in hotel e ristoranti sia calato dell'1,6 per cento dal giugno 2004 al maggio 2005, era aumentato della stessa quota nel 2003. Dall'aprile 2004 al marzo 2005 le vendite nei bar sono diminuite del 4,9 per cento, ma erano già diminuite del 4,3 per cento nel 2003, vale a dire prima dell'introduzione del divieto di fumare.15 Il settore temeva che, con il divieto, le vendite sarebbero calate addirittura del 30 per cento.

15

Cfr. Indice di vendite al dettaglio: Retail Sales Index, Volume adjusted, Central Statistics Office, www.cso.ie/releasespublications/documents/services/current/rsi_retrospective.xls (scaricato l'8 gennaio 2006) e Sondaggi trimestrali sulle economie domestiche: Quaterly National Household Surveys, seasonaly adjusted, Central Statistics Office, www.cso.ie/px/pxeirestat/database/eirestat/Quarterly%20National %20Household%20Survey/Quarterly%20National%20Household%20Survey.asp (scaricato l'8 gennaio 2006).

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L'atteggiamento degli irlandesi di fronte al divieto di fumare nei ristoranti è cambiato notevolmente: mentre nel giugno 2003 soltanto il 67 per cento degli intervistati vedeva l'iniziativa di buon grado, nel febbraio 2005 - un anno dopo l'introduzione del divieto - la quota era salita al 93 per cento e perfino l'80 per cento dei fumatori si dichiarava favorevole. Nel gennaio 2005 il 46 per cento dei fumatori intervistati approvava l'estensione del divieto ai pub, mentre prima dell'introduzione erano solo il 13 per cento.16 La situazione in Norvegia è simile. Dall'introduzione del divieto assoluto di fumare nei ristoranti e bar (1° giugno 2004) non vi è stato né un calo delle vendite né del numero di impiegati.17 La parte di popolazione favorevole al divieto è passata dal 54 per cento tre mesi prima dell'introduzione al 68 per cento un anno dopo. Anche il 34 per cento dei fumatori si dichiarava soddisfatto un anno dopo l'applicazione del divieto.18 Per l'Italia non vi sono dati statistici sulle eventuali conseguenze economiche causate dal divieto di fumare nei ristoranti, ma è degno di nota il grande favore riscosso tra la popolazione. Secondo i sondaggi, nell'aprile 2005, ben il 90 per cento degli intervistati, e il 76 per cento dei fumatori, appoggiava il divieto.19 Secondo le nuove indagini in Norvegia, Irlanda e Scozia la salute del personale della ristorazione è notevolmente migliorata da quando è stato introdotto il divieto di fumare. Difatti, già un mese dopo l'introduzione del divieto di fumare sono stati constatati meno sintomi respiratori, disturbi polmonari e parametri infiammatori.20

2.8

Azioni internazionali anti fumo passivo

Il 21 maggio 2003 l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato la Convenzione quadro sul controllo del tabacco (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) che contiene i principi relativi al tabacco e ai prodotti derivati, da applicare in futuro a livello mondiale. L'articolo 8 della Convenzione disciplina la protezione contro il fumo passivo. Secondo questo articolo, le Parti riconoscono che, come dimostrato chiaramente da studi scientifici, il fumo passivo causa malattie, invalidità e anche la morte. Le Parti adottano e applicano nei settori di competenza statale - e conformemente alla rispettiva legislazione nazionale - provvedimenti legislativi, 16

17

18 19 20

Cfr. Fong G. et al, Reductions in tobacco smoke pollution and increases in support for smoke-free public places following the implementation of comprehensive smoke-free workplace legislation in the Republic of Ireland: findings from the ITC Ireland/UK survey.

Tobacco Control, 2006, 15 (suppl. III), iii51-iii58 e Smoke-free workplaces in Ireland: a one-year review. Office of Tobacco Control. Clane, marzo 2005.

Cfr. Indice del fatturato nel settore del trasporto e turismo: Turnover index, Transport and tourism, Restaurants respectively Bars, Statistics Norway, www.ssb.no/english/subjects/08/03/20/sroi_en/arkiv/tab-2005-09-30-01-en.html, (scaricato il gennaio 2006) e Hotels and restaurants, Structural statistics, Restaurants respectively Bars, Statistics Norway, www.ssb.no/english/subjects/10/11/ sthotell_en/tab-2006-05-22-04-en.html (scaricato il gennaio 2006).

Norway's ban on smoking in bars and restaurants ­ A review of the first year. Directorate for Health and Social Affairs. Oslo, maggio 2005.

Gallus S. et al., Effects of new smoking regulations in Italy. Annals of Oncology, 2006, 17, pagg. 346­347.

Menzies et al.: Respiratory symptoms, pulmonary function, and markers of inflammation among bar workers before and after a legislative ban on smoking in public places. Journal of the American Medical Association, 2006, 296 (14), 1742-1748.

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esecutivi, amministrativi e/o altri provvedimenti efficaci per la protezione contro l'esposizione al fumo del tabacco nei luoghi di lavoro al chiuso, nei mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi pubblici al chiuso e, all'occorrenza, in altri luoghi pubblici; ne incoraggiano inoltre attivamente l'adozione e l'applicazione nei settori di altra competenza.

La FCTC è stata sottoscritta da 168 Paesi, tra cui la Svizzera e, finora, 146 Paesi, tra cui la Comunità europea, l'hanno ratificata. È entrata in vigore il 27 febbraio 2005 e la Svizzera prevede di ratificarla a breve.

La Convenzione non sarà vincolante per il nostro Paese fino alla ratifica; non contenendo disposizioni applicabili direttamente, dovrà essere completata con le modifiche necessarie a livello nazionale.

2.9

Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

La nuova legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo introduce un cambiamento di paradigma perché, invece che sulla libertà di fumare, pone l'accento sulla libertà di non fumare. L'obiettivo non è di arrivare al divieto totale di fumare o di consumare tabacco, ma di proteggere dal fumo passivo chi si trattiene a lungo in determinati luoghi (posto di lavoro, edifici pubblici, ristoranti, ecc.) e non vuole essere esposto al fumo altrui. In questi luoghi dovrebbe vigere il divieto di fumare. Il progetto di legge segue la strada intrapresa da numerose iniziative cantonali e riflette il desiderio, sempre più insistente, della popolazione di disporre di luoghi privi di fumo.

Una normativa sulla protezione contro il fumo passivo sarebbe possibile anche nell'ambito della legge sul lavoro, come previsto nel progetto trasmesso per consultazione il 7 settembre 2006 dalla CSSS-N. Siccome non tutti i lavoratori sottostanno alle disposizioni della legge sul lavoro in materia di protezione della salute (sono escluse ad esempio le aziende di produzione primaria agricola e le aziende di pesca) e siccome la legge sul lavoro non si applica alle aziende familiari, i partecipanti alla consultazione si oppongono in parte a questa soluzione. In particolare le associazioni dei datori di lavoro del settore della ristorazione hanno chiesto di estendere le disposizioni legali a tutti gli esercizi. Il progetto di legge proposto non causa per l'appunto disparità di trattamento. Il campo di applicazione del progetto di legge è definito in modo chiaro e il divieto di fumare si applica senza riserve a tutti i luoghi di lavoro e a tutti i locali chiusi accessibili al pubblico.

Al contempo il progetto proposto osserva il principio della proporzionalità, ma non prevede il divieto di fumare totale o addirittura il divieto di consumo. Anche se nel luogo di lavoro e negli edifici accessibili al pubblico prevalessero le zone senza fumo, esiste la possibilità di creare sale fumatori chiuse e ventilate, i cosiddetti fumoir.

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2.10

Non entrata in materia: motivazione della minoranza21

Una minoranza della Commissione (Bortoluzzi, Borer, Scherer Marcel, Triponez) si è dichiarata contraria all'introduzione di una legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo.

Già oggi i lavoratori non sono del tutto sprovvisti di protezione contro il fumo passivo. L'articolo 19 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro obbliga il datore di lavoro a provvedere, nel quadro delle possibilità dell'azienda, affinché i non fumatori vengano protetti dal fumo di altre persone. Inoltre, i lavoratori non fumatori possono chiedere al datore di lavoro di imporre il divieto generale di fumare (cfr. n. 2.1). Un'applicazione sistematica dell'articolo 19 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro garantirebbe la protezione dal fumo passivo sul luogo di lavoro; una nuova legge sarebbe quindi superflua.

Mentre la maggior parte della popolazione è tenuta a restare in luoghi precisi, come ad esempio luoghi di lavoro e istituti di formazione, il fatto di entrare in un ristorante o bar dipende da una scelta. In particolare nel settore alberghiero e nella ristorazione si dovrebbe quindi trattare più di una questione di responsabilità e tolleranza che non di divieto ufficiale di fumare. In qualità di imprenditori che si assumono il rischio dell'esercizio gli albergatori e i ristoratori dovrebbero avere la possibilità di adottare autonomamente un regolamento ottimale per il loro esercizio e i loro clienti. Numerosi locali della ristorazione hanno adottato già oggi spontaneamente regolamenti per proteggere i clienti non fumatori. Anche il numero dei ristoranti senza fumo è in costante crescita.

3

Spiegazioni delle singole disposizioni

Art. 1

Campo d'applicazione

La nuova legge federale disciplina la protezione contro il fumo passivo in locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro di più persone (cpv. 1). La lista dei locali accessibili al pubblico menzionata nel capoverso 2 non è esauriente.

La definizione dei luoghi di lavoro figura nella legge sul lavoro.

Rimane autorizzato fumare in luoghi all'aperto (ad es. giardini e parchi), poiché questo caso non è disciplinato dalla presente legge.

Inoltre, non tutti i locali chiusi sottostanno al campo di applicazione della legge. In generale sono escluse le economie domestiche private (cpv. 3).

Art. 1 cpv. 1 Minoranza (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) Oltre ai locali chiusi accessibili al pubblico, la legge è applicabile esplicitamente solo ai luoghi di lavoro di più persone. Sarebbe più trasparente sancirli come princi21

La motivazione delle proposte della minoranza per modificare l'atto proposto si trova a ogni articolo del n. 3.

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pio generale piuttosto che menzionare tutti i luoghi di lavoro ed escludere i luoghi di lavoro individuali all'articolo 2 capoverso 2.

Art. 2

Divieto di fumare

In sostanza è proibito fumare in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro (cpv. 1). La creazione di locali speciali per fumare (le cosiddette sale fumatori o fumoir) è tuttavia possibile. Affinché non sia violato il principio del divieto di fumare in locali chiusi, la creazione di tali fumoir è concepibile solo se sono separati fisicamente dai locali senza fumo. È chiesto che siano separati, designati come tali e ventilati in modo sufficiente e, nel caso del settore alberghiero e della ristorazione, non devono essere impiegati lavoratori nelle sale fumatori. Allo stesso modo, su domanda del datore di lavoro può essere fatta eccezione al divieto di fumare per i luoghi di lavoro in cui il lavoratore dispone di un ufficio individuale, ma solo se le condizioni per la creazione di fumoir sono soddisfatte e se questo non reca disturbo in alcun modo agli altri lavoratori (cpv. 2).

Il Consiglio federale emana disposizioni sul criterio qualitativo delle sale fumatori e della ventilazione. Inoltre, fissa le condizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato (cpv. 3). In particolare sono previste norme speciali per le strutture assimilabili ad abitazioni (luogo di vita alternativo all'abitazione privata), ad esempio per camere di hotel o strutture sia pubbliche che private di tipo medico-sanitario e medico-sociale e per i luoghi di detenzione (ad es. penitenziari).

Art. 2 cpv. 2 Minoranza (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) In linea di massima proibire il servizio a clienti in sale fumatori minerebbe la motivazione dei gerenti di ristoranti e bar a creare sale fumatori e discriminerebbe i clienti fumatori. Deve spettare al gerente stesso decidere se intende offrire o meno il servizio ai clienti nelle sale fumatori. Come dimostrato dalle prime cifre del Cantone Ticino, solo pochi locali di ristorazione hanno creato questo tipo di sale: su 2 500 esercizi solo 16 hanno finora presentato una domanda per creare un fumoir. Non è necessario menzionare i luoghi di lavoro individuali, poiché secondo la minoranza il campo di applicazione della legge all'articolo 1 capoverso 1 è limitato a luoghi di lavoro di più persone.

Art. 2a

Strutture per fumatori

Minoranza (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Parmelin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) Per prendere in considerazione le difficili condizioni sotto il profilo economico di certi esercizi pubblici e locali notturni, questi devono beneficiare di autorizzazioni anche come strutture per fumatori. Un'autorizzazione è rilasciata se è provato che non è possibile o ragionevolmente esigibile una separazione delle sale fumatori e non fumatori, ovvero se non è possibile costruire una separazione o se l'esistenza dell'esercizio interessato è minacciata. L'obbligo di designare come tali le strutture 5651

per fumatori permette ai clienti di un ristorante o di un bar di scegliere consapevolmente di recarvisici o meno.

Art. 3

Disposizioni penali

È punito con multa chi intenzionalmente fuma nonostante il divieto di cui all'articolo 2 capoverso 1. Il divieto di fumare si rivolge quindi prima di tutto ai fumatori (cpv. 1 lett. a).

Inoltre, è punibile chi intenzionalmente crea sale fumatori non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoverso 2 (cpv. 1 lett. b). Ad esempio la fattispecie penale è delineata quando il gerente o il responsabile dell'ordine interno designa intenzionalmente quale sala fumatori un locale sprovvisto di ventilazione sufficiente. I responsabili non contravvengono alla legge invece se omettono di provvedere affinché il divieto di fumare sia rispettato. Di conseguenza non può essere punito con multa chi, ad esempio, omette di agire contro i fumatori nel suo ristorante.

In entrambe le fattispecie penali (cpv. 1 lett. a e b) la pena prevista è la multa, poiché si tratta di contravvenzioni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale (importo massimo della multa: 10 000 fr.). Non è punibile la commissione del reato per negligenza. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni (cpv. 2).

Per quanto concerne i luoghi di lavoro si applica inoltre la legge sul lavoro (cpv. 3).

Queste disposizioni figurano negli articoli 50­54 della legge sul lavoro (decisioni e misure amministrative in caso di controlli da parte delle autorità o di denuncia) nonché negli articoli 55­58 della legge sul lavoro (giurisdizione amministrativa).

Le disposizioni penali si trovano negli articoli 59­62. Di particolare rilievo sono l'articolo 59 capoverso 1 lettera a e l'articolo 60 capoversi 1 e 2 che prevedono quanto segue: «Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di protezione della salute (...) intenzionalmente o per negligenza» e «il lavoratore è punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro; se mette seriamente in pericolo altre persone, è punibile anche la violazione per negligenza.» Secondo queste disposizioni il datore di lavoro è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, mentre il lavoratore con l'arresto o la multa.

Art. 3 cpv. 1 lett. c Minoranza (Borer, Bortoluzzi, Egerszegi, Meyer Thérèse, Parmelin, Scherer Marcel, Stahl, Triponez) Se sono ammesse le strutture per fumatori di cui all'articolo 2a, nelle disposizioni penali deve essere
previsto che siano punibili con la multa le persone che gestiscono tali strutture senza autorizzazione o che in qualità di titolari di un'autorizzazione non adempiono all'obbligo di designazione.

Art. 4

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive (cpv. 1) e i Cantoni sono incaricati dell'esecuzione (cpv. 2). L'organizzazione dell'esecuzione è di loro competenza, ma possono far capo a un'organizzazione di esecuzione esistente, ad esem-

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pio nell'ambito della legislazione in materia di derrate alimentari o di lavoro oppure, se necessario, anche crearne nuove.

Art. 5

Referendum ed entrata in vigore

La legge sottostà al referendum facoltativo (cpv. 1). Il Consiglio federale fissa l'entrata in vigore (cpv. 2). Non sono previsti periodi transitori.

Art. 5 cpv. 2 Minoranza (Borer, Bortoluzzi, Meyer Thérèse, Scherer Marcel, Stahl) Per concedere agli esercizi pubblici e ai locali notturni sufficiente tempo per la creazione di sale fumatori, è previsto un periodo transitorio di due anni.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni sul personale e sulle finanze di Confederazione e Cantoni

Il progetto di legge non comporta alcuna ripercussione immediata per i poteri pubblici, né in termini finanziari né di personale.

L'esecuzione non dovrebbe richiedere ai Cantoni un impegno finanziario supplementare né un maggiore carico di lavoro. La pressione sociale da parte dei lavoratori e dei clienti di bar e ristoranti sarebbe infatti sufficiente per imporre l'osservanza del divieto di fumare.

4.2

Compatibilità con le leggi cantonali

Dopo l'entrata in vigore della nuova legge il diritto federale prevale sul diritto cantonale contrario.

La nuova legge federale non esclude però che i Cantoni possano emanare disposizioni per i locali non chiusi o le economie domestiche private.

4.3

Ripercussioni economiche

Le ripercussioni del divieto di fumare sono state analizzate in più di 100 studi, in cui sono stati analizzati i casi seguenti: Stati Uniti (in particolare New York), Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e Norvegia. Dagli studi e dalle esperienze fatte sinora con il divieto di fumo nei luoghi di lavoro emergono risultati piuttosto ottimistici per il settore della ristorazione. Le ripercussioni economiche per ristoranti e bar nei Paesi in esame non sono infatti rilevanti, ma addirittura leggermente positive22.

22

Cfr. n. 2.7.

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Il divieto di fumare sul luogo di lavoro riduce infatti i costi di esercizio (pulizia, danni, spese assicurative ecc.) e quelli dovuti a complicazioni sanitarie degli impiegati.23 Non si richiedono neppure investimenti da parte degli esercizi pubblici perché, se i locali accessibili al pubblico e i luoghi di lavoro sono privi di fumo, non sono necessari impianti di ventilazione costosi, di difficile installazione e poco efficaci.

Infine, l'introduzione del divieto di fumare riduce in generale il numero di fumatori e la media individuale di sigarette fumate.24

5

Compatibilità con il diritto europeo

La nuova legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo proposta è compatibile con il diritto europeo.

L'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.06.1989) recita: «Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro». Per questo «prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori» (art. 6 par. 1) «basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione: a.

evitare i rischi;

b.

valutare i rischi che non possono essere evitati;

c.

combattere i rischi alla fonte ... » (art. 6 par. 2).

Nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (2003/54/CE) (GU L 22 del 25.01.2003) gli Stati membri sono tra l'altro invitati ad «applicare le norme di legge, e/o altre misure efficaci all'appropriato livello governativo o non governativo, conformemente alla prassi e alle condizioni nazionali, che garantiscono una protezione dall'esposizione al fumo di tabacco negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici».

6

Costituzionalità

La nuova legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo si basa sugli articoli 110 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale (Cost.).

Secondo l'articolo 110 Cost., la Confederazione può emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e sui rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori. Questa base costituzionale consente alla Confederazione di emanare disposizioni (sotto forma di regole di condotta) dirette ed esaustive in qualsiasi ambito, pubblico o

23 24

Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, FF 2006 3413, in particolare pag. 3419.

Cfr. Fichtenberg C., Glantz S.: Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour: systematic review. British Medical Journal 2002, 325, pagg. 188­191.

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privato. Sussiste pertanto una base per la competenza della Confederazione negli aspetti legati alla protezione dei lavoratori dal fumo passivo.25 In base all'articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. la Confederazione è autorizzata a emanare disposizioni per la protezione dalle conseguenze dannose per la salute del fumo passivo, contribuendo alla lotta contro le malattie maligne (ad es. il cancro).26 I provvedimenti a livello nazionale per la protezione contro il tabagismo passivo devono essere compatibili con i diritti fondamentali.27 Al pari dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), l'articolo 10 capoverso 2 Cost.

garantisce la protezione della libertà personale, conferendo a chiunque il diritto di gestire autonomamente gli aspetti fondamentali della propria vita. Questi aspetti riguardano tuttavia esigenze elementari di sviluppo della personalità, a cui non appartiene la necessità di fumare ovunque e in qualsiasi momento. La dottrina non è unanime sulla questione se il divieto di fumare costituisca una violazione della libertà personale garantita nell'articolo 10 capoverso 2 Cost.28 Il 29 marzo 2007 il Tribunale federale ha deciso di lasciare aperta la questione29. Pur ammettendo che il divieto di fumare sul posto di lavoro rappresenti una limitazione della libertà personale, tale limitazione non potrebbe tuttavia essere qualificata come grave. Invece, chiunque sia esposto forzatamente al fumo passivo - anche se ha uno statuto giuridico particolare (come ad es. prigioniero o militare) - può far valere una violazione dell'integrità corporale, che è parte integrante della libertà personale.

L'articolo 27 Cost. garantisce la libertà economica e protegge pertanto il libero esercizio di attività private, ad esempio nei settori alberghiero e della ristorazione.

Le disposizioni per la protezione contro il fumo passivo in strutture dell'economia privata rientrano nel campo d'applicazione della libertà economica. Queste disposizioni devono soddisfare le condizioni previste nell'articolo 36 Cost. per le restrizioni dei diritti fondamentali: devono cioè avere una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e devono essere proporzionate allo scopo30. I diritti fondamentali sono comunque intangibili nella loro
essenza. Il provvedimento proposto per proteggere contro il fumo passivo risponde ai seguenti criteri: è realizzato a livello di legge e giustificato sia nell'ottica dell'interesse pubblico sia della protezione di un diritto fondamentale altrui, dato che il fumo passivo nuoce gravemente alla salute; è proporzionato allo scopo perché prevede eccezioni al principio generale (creazione di fumoir; disposizioni particolari 25

26 27

28 29 30

Cfr. Ufficio federale di giustizia, perizia giuridica dell'8 maggio 2003, «Questione della base costituzionale per una legislazione federale per la protezione dal fumo passivo», GAAC 68.81.

Rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo passivo, FF 2006 3413.

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, FF 2006 3413; Jaag Tobias e Rüssli Markus, Schutz vor Passivrauchen: verfassungsrechtliche Aspekte, pag. 21 segg., AJP/PJA, gennaio 2006; Auer Andreas Le droit face à la political correctness : la constitutionnalité de l'initiative populaire genevois fumée passive et santé, pag. 3 segg., AJP/PJA, gennaio 2006.

Cfr. Jaag Tobias e Rüssli Markus, op. cit, pag. 28; Andreas Auer, op. cit., pag. 9 segg..

Cfr. sentenza del Tribunale federale del 29 marzo 2007 non ancora pubblicata.

Per la proporzionalità dell'iniziativa popolare ginevrina, Fumée passive et santé, in cui si chiede il divieto assoluto di fumare nei luoghi pubblici all'interno o chiusi, cfr. Andreas Auer, op. cit., pag. 14 e Vincent Martinet, La validité de l'initiative populaire cantonale 129, 7 aprile 2006, pubblicato in: Rapport de la Commission législative chargée d'étudier la validité de l'initiative populaire 129, Secrétariat du Grand Conseil, 6 giugno 2006 (www.ge.ch/grandconseil/data/texte/IN00129B.pdf).

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per le strutture assimilabili ad abitazioni e per i centri di detenzione). La limitazione della possibilità di fumare non nuoce inoltre all'essenza della libertà economica e personale. Il divieto di fumare previsto nel progetto di legge è pertanto legittimo e sostenibile31.

31

Cfr. sentenza del Tribunale federale del 29 marzo 2007, non ancora pubblicata.

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