Legge federale sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Disegno

(LSIF) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20072, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

La presente legge ha gli obiettivi seguenti: a.

potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni nel traffico viaggiatori a lunga distanza e nel traffico merci;

b.

aumento del numero di nodi principali;

c.

riduzione dei tempi di percorrenza sull'asse est-ovest;

d.

eliminazione delle carenze di capacità sull'asse nord-sud.

Art. 2

Oggetto

La presente legge disciplina lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria e il suo finanziamento mediante il fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP).

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

1 2

a.

potenziamento delle capacità: misure finalizzate all'eliminazione di una carenza di capacità esistente come pure al potenziamento dell'offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;

b.

aumento delle prestazioni: misure finalizzate al potenziamento dell'offerta di traffico ferroviario su una determinata tratta o in un determinato nodo;

c.

misure di accelerazione: misure finalizzate alla riduzione del tempo di percorrenza di un treno tra due stazioni;

RS 101 FF 2007 6933

2007-1907

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d.

intensificazione della successione dei treni: riduzione dell'intervallo di tempo tra due treni che percorrono la stessa tratta nella stessa direzione;

e.

separazione dei flussi di traffici: misure applicate in un nodo, finalizzate a permettere la circolazione dei treni senza incroci e ad aumentare la capacità del nodo.

Sezione 2: Misure Art. 4

Misure relative ai grandi progetti ferroviari

Le misure comprendono: a.

sulle linee di base della NFTA: 1. Basilea­San Gottardo Nord: intensificazione della successione dei treni Basilea­Brugg­Altdorf/Rynächt, 2. San Gottardo Sud­Chiasso: aumento delle prestazioni nei nodi di Bellinzona, Lugano e Chiasso, intensificazione della successione dei treni Biasca­Bellinzona­Chiasso, potenziamento delle capacità Balerna­ Mendrisio, 3. Bellinzona­Luino: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, 4. Zugo­Arth-Goldau: aumento delle prestazioni nel nodo di Arth-Goldau e potenziamento delle capacità, 5. regione di Berna: aumento delle prestazioni Berna­Thun, 6. assi del Lötschberg e del San Gottardo: misure volte a garantire l'approvvigionamento in corrente di trazione e misure di protezione contro l'inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico) sulle tratte di accesso alle galleria di base del San Gottardo e del Lötschberg;

b.

sulle altre tratte: 1. regione di Ginevra: aumento delle prestazioni, 2. regione di Losanna: potenziamento delle capacità (quarto binario) Losanna­Renens, aumento delle prestazioni nel nodo di Losanna, 3. Losanna­Briga­Iselle: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 4. Losanna­Bienne­Olten: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 5. Losanna­Berna: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, 6. regione di Berna: separazione dei flussi di traffico a Wylerfeld, aumento delle prestazioni nel nodo di Berna, 7. Thun­Interlaken: potenziamento delle capacità e aumento delle prestazioni, garanzia della qualità delle coincidenze a Thun, 8. Bienne­Delémont­Basilea: misure di accelerazione,

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22.

Art. 5

Basilea­Olten­Lucerna: separazione dei flussi di traffico a Liestal, aumento delle prestazioni nella stazione di Basilea traffico viaggiatori, aumento delle prestazioni Basilea­Lucerna, regione di Olten: separazione dei flussi di traffico Olten Nord/Est, aumento delle prestazioni nel nodo di Olten, Olten­Aarau: potenziamento delle capacità Olten­Aarau (intera tratta a quattro binari), potenziamento delle capacità (quarto binario) Dulliken­ Däniken, galleria dell'Eppenberg, regione di Rupperswil/Gruemet/Mellingen: potenziamento delle capacità Rupperswil­Gruemet (nuova tratta del Chestenberg), regione di Zurigo: quota del traffico a lunga distanza sulla linea di transito, potenziamento delle capacità sull'accesso sud Altstetten­Zurigo, Thalwil­Lucerna: potenziamento delle capacità Cham­Rotkreuz, aumento delle prestazioni nel nodo di Thalwil, Zurigo­Winterthur: separazione dei flussi di traffico regione di Dorfnest, incl. potenziamento delle capacità: separazione dei flussi di traffico Hürlistein, potenziamento delle capacità nodo di Effretikon, aumento delle prestazioni Bassersdorf­Effretikon­Winterthur, regione di Winterthur: potenziamento delle capacità Tössmühle­ Winterthur, aumento delle prestazioni nel nodo di Winterthur, Winterthur­San Gallo: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, Winterthur­Weinfelden: misure di accelerazione e aumento delle prestazioni, Bellinzona­Locarno: aumento delle prestazioni e potenziamento delle capacità, valle del Reno: potenziamento delle capacità, Neuhausen­Sciaffusa: aumento delle prestazioni, misure volte a garantire l'approvvigionamento in corrente di trazione, misure di protezione contro l'inquinamento fonico (in caso di aumento del volume di traffico) e costruzione di impianti di ricovero.

Misure relative ad altre tratte

L'Ufficio federale dei trasporti può effettuare pianificazioni volte a stabilire le possibilità di realizzazione e i costi di misure relative ad altre tratte della rete ferroviaria svizzera.

Art. 6

Misure di compensazione per il traffico regionale

Se le misure elencate nell'articolo 4 creano inconvenienti per il traffico regionale, possono essere realizzate misure edili per ovviarvi.

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Art. 7

Progettazione ed esecuzione

I gestori dell'infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

1

La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell'infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l'organizzazione.

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3

Le convenzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 8

Assegnazione di mandati

I gestori dell'infrastruttura assegnano le commesse di forniture e di servizi come pure le commesse edili conformemente alla legislazione federale in materia di acquisti pubblici.

Art. 9

Ottimizzazione costante dei lavori

Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell'evoluzione nel traffico viaggiatori e merci.

Art. 10

Sviluppo ulteriore

Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale il più presto possibile un messaggio sullo sviluppo ulteriore dell'offerta e dell'infrastruttura ferroviaria. Il messaggio indica segnatamente le possibilità e modalità di realizzazione delle opzioni di ampliamento come anche della galleria di base del Zimmerberg e della galleria del Wisenberg. Inoltre presenta proposte per il relativo finanziamento.

Sezione 3: Finanziamento Art. 11

Crediti d'impegno

L'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale i crediti d'impegno necessari per le misure di cui agli articoli 4­6.

Art. 12

Modalità di finanziamento

Mediante il Fondo FTP la Confederazione mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.

1

Per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 4 lettera a sono impiegati i proventi dell'imposta sugli oli minerali conformemente all'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettera c Cost.

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I gestori dell'infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati convenzioni concernenti il finanziamento anticipato delle misure di cui all'articolo 4 decise dall'Assemblea federale e finanziate; tali convenzioni sottostanno all'approvazione dell'Ufficio federale dei trasporti.

3

Sezione 4: Vigilanza, rendiconto e procedure Art. 13

Vigilanza e controlli

Il Consiglio federale assicura la vigilanza e i controlli sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria.

Art. 14 1

Rendiconto

Il Consiglio federale informa annualmente l'Assemblea federale circa: a.

lo stato dei lavori per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria;

b.

le spese in base ai crediti d'impegno stanziati;

c.

gli investimenti effettuati per le misure di cui agli articoli 4­6 e i relativi investimenti previsti nei quattro anni successivi.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate.

2

Art. 15

Procedura e competenze

La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all'esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie.

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 16

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 17

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

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Art. 18

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (art. 17)

Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19864 concernente il progetto FERROVIA 2000: Art. 2 lett. a, c e d A tal fine, la rete delle ferrovie federali è completata con le nuove linee seguenti: a.

Vauderens­Siviriez;

c.

Muttenz­Liestal (escl. la stazione di Liestal);

d.

abrogata

2. Decreto del 4 ottobre 19915 sul transito alpino: Titolo Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; LTAlp) Ingresso, primo comma visti gli articoli 81, 87 e 196 numero 3 della Costituzione federale6; Art. 5bis frase introduttiva e lett. c Il finanziamento previsto dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA: c.

Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo; a tale scopo la tratta tra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.

Art. 8bis cpv. 1 lett. a 1 La

Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all'articolo 13 della

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RS 742.100 RS 742.104 RS 101

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legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio. Nel piano dovranno figurare almeno: a.

i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri e la galleria di Thalwil (Nidelbad);

Art. 10bis cpv. 1 lett. b 1

La NFTA di cui agli articoli 3­9 è realizzata in due fasi: b.

la seconda fase comprende la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5bis.

Art. 10ter rubrica e frase introduttiva Altri grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale Per mezzo di singole legge federali sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall'articolo 196 numero 3 della Costituzione federale: Art. 17 cpv. 1 Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Gottardo e del Lötschberg.

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