07.016 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2006 Estratto: Capitolo I del 9 marzo 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2006.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A4.1 Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1

Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna (Art. n. 101.13.i).

2006-2817

1883

Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2000 P 00.3194

E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

2000 P 00.3208

E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

2000 M 00.3190

Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

2000 M 00.3208

E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1

2000 P 00.3298

E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenzario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo radicale-democratico)

2000 P 00.3208

E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

2000 P 00.3347

E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenzario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)

Il 18 febbraio 2006 il Consiglio federale ha adottato la nuova strategia per una società dell'informazione in Svizzera e incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare, in collaborazione con i Cantoni e gli uffici federali competenti, una strategia nazionale per il Governo elettronico. Il Comitato interdipartimentale per la società dell'informazione (CI SI) coordina dal 1998 l'attuazione della strategia, presenta ogni anno un rapporto al Consiglio federale e indica l'eventuale necessità d'azione. I rapporti possono essere consultati all'indirizzo http://www.infosociety.ch/site/default.asp e ottenuti sotto forma cartacea presso l'UFCOM. Qui di seguito i singoli campi d'attività in dettaglio: La Confederazione come utente modello del traffico elettronico dei dati: la Confederazione dispone di un ricco portafoglio di progetti di Governo elettronico. In quanto strumento di sostegno per l'adempimento di compiti statali esistenti, i progetti di Governo elettronico coprono i settori più diversi, tra i quali si possono citare i seguenti: CaF: voto elettronico; DFAE: APIS (Sistema informativo di politica estera); DFI: Armonizzazione dei registri ufficiali delle persone, Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), IZBUND, Sitemapping.ch, ARELDA; DFGP: eGRIS (sistema elettronico d'informazioni fondiarie), Infostar, GovLink, eSchKG (presentazione per via elettronica di una domanda d'esecuzione); DDPS: e-geo.ch; DFF: simap.ch, IT Tax Suisse, gestione degli atti GEVER, infrastruttura di base IT Governo elettronico; DFE: numero di identificazione per le imprese, PMIinfo.ch, FUSC-online; DATEC: e-ofcom.

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Per il traffico commerciale elettronico i mezzi tecnici sono già disponibili (ad eccezione dell'archiviazione) e le prime implementazioni a livello dipartimentale sono già state avviate. Un esempio: attualmente sono già informatizzati gli affari del Consiglio federale.

Sensibilizzazione: dal 2001 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e l'Ufficio federale della cultura (UFC) organizzano il concorso «Cavalieri della comunicazione», che premia i progetti che forniscono un contributo all'accesso di tutti alla società dell'informazione.

Identità digitale ­ carta d'identità elettronica: dopo aver deciso nel 2004, per motivi istituzionali, di rinunciare a mettere a punto un'identità elettronica statale, il Consiglio federale ha messo in vigore il 1° gennaio 2005 la legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FiEle) e lasciato all'economia privata un lasso di tempo ragionevole per sviluppare corrispondenti offerte. È disposto a riesaminare la situazione qualora l'approvvigionamento dovesse risultare insufficiente.

www.ch.ch: la Cancelleria federale ha concluso con i Cantoni una nuova convenzione di diritto pubblico per la gestione del portale svizzero www.ch.ch per gli anni 2007­2010. Pubblicata nel Foglio federale del 19 dicembre 2006, la Convenzione ha potuto entrare in vigore come previsto il 1° gennaio 2007. 25 Cantoni hanno firmato la Convenzione; Appenzello Interno non ha voluto legarsi per quattro anni, fornirà però il suo contributo finanziario nel 2007. I costi d'esercizio di 1,2 milioni di franchi al massimo sono ripartiti, conformemente alla Convenzione, per metà tra i Cantoni e la Confederazione. L'ulteriore sviluppo avverrà in accordo con la prevista strategia svizzera in materia di Governo elettronico e verrà disciplinato, se necessario, in convenzioni speciali.

Voto elettronico: adottando il 31 maggio 2006 il rapporto sui progetti pilota di voto elettronico il Consiglio federale ha concluso l'esame delle possibilità e dei rischi nonché della fattibilità del voto elettronico in Svizzera, come richiesto da diversi interventi parlamentari. Nel 2004 e nel 2005 la Cancelleria federale aveva organizzato, in collaborazione con i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo, cinque prove pilota nell'ambito di votazioni federali, conclusesi tutte con
successo. Il 26 novembre 2006 il voto elettronico è stato sperimentato con successo in occasione della votazione federale nei Cantoni di Neuchâtel e Zurigo; il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha inoltre autorizzato la quarta prova pilota nel Cantone di Neuchâtel per la votazione federale dell'11 marzo 2007. Nel suo rapporto di valutazione il Consiglio federale propone al Parlamento l'introduzione graduale del voto elettronico. Oltre ai tre Cantoni pilota altri Cantoni devono avere la possibilità di partecipare ai test, per cui è necessario mettere a disposizione di tutti i Cantoni le esperienze fatte. Un sostegno finanziario da parte della Confederazione non è previsto. Il Parlamento deciderà nel 2007 in merito ai risultati della valutazione e al seguito dei lavori in questo ambito.

Scuole nella rete: nel 2002 l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha lanciato, in collaborazione con i Cantoni e l'economia privata, l'iniziativa «Partenariato pubblico-privato ­ La scuola in rete», che si prefigge di garantire la formazione e il perfezionamento del maggior numero possibile di insegnanti di tutte le scuole primarie e secondarie per quanto concerne l'impiego pedagogico e didattico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), di dotare tutte le scuole di ogni grado di infrastrutture TIC moderne e di allacciarle a 1885

Internet. «La scuola in rete» intende permettere al corpo insegnante e agli allievi di integrare le TIC nell'insegnamento facilitando al contempo il loro impiego e aumentando il loro grado di accettazione da parte delle autorità, del corpo insegnante e dei genitori.

La legge federale che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole, la cui durata di validità è limitata al 2007, e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° agosto 2002. Il credito d'impegno di 100 milioni stanziato originariamente per l'iniziativa è stato ridotto a soli 35 milioni in seguito all'intervento dell'Amministrazione e del Parlamento. Questi fondi sono impegnati fino al termine dell'iniziativa, previsto per il luglio del 2007. Grazie a questi mezzi la Confederazione potrà sostenere 54 progetti intercantonali destinati alla formazione e al perfezionamento degli insegnanti.

Il progetto prevede inoltre la creazione di 7 guide («educaguides») destinate ad aiutare il corpo insegnante a risolvere i problemi quotidiani connessi all'impiego delle TIC nell'insegnamento scolastico. Questi manuali, che affrontano temi quali «TIC ed etica», «Diritto» o «Infrastruttura» saranno a libera disposizione di tutti gli insegnanti a partire dalla prossima primavera. Saranno inoltre attuati 60 progetti «Good Practice» nei quali vengono sviluppati applicazioni e prodotti in vista dell'impiego delle TIC nell'insegnamento quotidiano in funzione del grado e della materia.

Campus virtuale: il programma «Campus Virtuale Svizzera» intende sostenere le scuole superiori a introdurre l'apprendimento elettronico e la formazione online e ad applicarli in modo mirato. Nell'ambito della quarta e ultima serie di progetti vengono sostenuti altri 10 progetti di scuole universitarie professionali per un totale di ca.

1 milione di franchi nel periodo 2006­2007.

Portale PMI: dall'aprile del 2006 figurano sul sito www.pmi.admin.ch tutti i portali delle PMI contenenti informazioni destinate agli imprenditori e a chi vuole costituire una nuova impresa nonché un'offerta di prestazioni completa.

Le mozioni e i postulati sono adempiuti; il Consiglio federale propone pertanto di toglierli di ruolo.

2000 P 00.3595

Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5

Punto 1: il rapporto del 2 febbraio 2005 relativo all'evoluzione del numero delle procedure federali d'autorizzazione negli anni 1998­2004 incarica l'Amministrazione di sopprimere il 20 per cento delle procedure di autorizzazione. Nel rapporto del 18 gennaio 2006 «Semplificare la vita delle imprese» (pubblicato come n. 13 nella serie di studi della SECO «Grundlagen der Wirtschaftspolitik»), il Consiglio federale fa il punto su quest'analisi e ordina una serie di revisioni di leggi che ha dato luogo al messaggio dell'8 dicembre 2006 concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»; FF 2007 309). Sette anni dopo il primo inventario e come richiesto dal postulato è pertanto stata effettuata una seconda verifica delle procedure d'autorizzazione.

Punto 2: a causa della mancanza di risorse non è stato possibile stabilire in quale misura gli uffici che rilasciano numerose autorizzazioni tengono già una siffatta statistica interna. L'esempio delle autorizzazioni CITES rilasciate dall'UFV mostra 1886

tuttavia che sono state trovate alcune buone soluzioni (cfr. il messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione [«Semplificare la vita delle imprese»], FF 2007 309, pag. 325 segg. e 328 seg.).

Punto 5: a complemento delle spiegazioni fornite nell'ultimo rapporto di gestione (basi legali per i servizi di certificazione nel campo della firma elettronica) occorre rilevare che una misura prevista nel rapporto «Semplificare la vita delle imprese» è volta a creare procedure di ricerca che consentano di trovare automaticamente formulari in Internet. Dopo le basi legali sono state pertanto create anche le condizioni che consentiranno di inoltrare per via elettronica i formulari di richiesta e dichiarazione (comprese le dichiarazioni d'imposta).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i punti 1, 2 e 5 del postulato.

2004 P 04.3159

Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? (N 18.6.04, Berberat)

Nell'ambito del progetto «Identità visiva uniforme dell'Amministrazione federale» il gruppo di lavoro «Terminologia» ha passato in rassegna le designazioni delle diverse unità dell'Amministrazione federale e messo a punto diverse proposte di modifica, che concernevano tra l'altro gli anglicismi contestati. A tal fine si è fondato sulle «Raccomandazioni per la denominazione delle unità organizzative dell'Amministrazione federale», di cui il Consiglio federale ha preso atto con la sua decisione del 6 aprile 2005. Con questa decisione autorizzava le unità organizzative a modificare denominazioni esistenti. Le denominazioni abbreviate inglesi come «Swissmint» o «Swissmedic» sono state mantenute, poiché la modifica o la sostituzione di questi marchi, nel frattempo ampiamente diffusi, avrebbe generato costi finanziari importanti e causato una perdita d'immagine non trascurabile. Tuttavia, nei testi ufficiali queste denominazioni abbreviate devono essere accompagnate, nella relativa lingua ufficiale, dalla denominazione completa (risp. «Zecca federale» e «Istituto svizzero per gli agenti terapeutici»). Molte proposte del gruppo di lavoro concernenti miglioramenti di natura linguistica e volte ad avere una classificazione più uniforme sono state attuate.

Conformemente alla citata decisione del Consiglio federale le nuove denominazioni di unità organizzative dovranno essere conformi alle raccomandazioni del gruppo di lavoro «Terminologia», per cui è dato seguito alle richieste contenute nel postulato.

Tuttavia, le imprese controllate dalla Confederazione quali la Posta, Swisscom o le FFS non sono direttamente interessate da questo progetto, poiché il loro statuto giuridico conferisce loro una certa autonomia che si traduce in particolare nella grande libertà concessa loro per quanto concerne la strategia di comunicazione. Le raccomandazioni si oppongono alla creazione di nuovi anglicismi, segnatamente di nuovi nomi abbreviati derivati dall'inglese e validi per tutte le lingue. A questo proposito vanno segnalati due principi formulati nelle raccomandazioni: ­

una denominazione è linguisticamente corretta se rispetta le regole generali applicabili a ciascuna delle lingue ufficiali;

­

nella scelta di un nome abbreviato, si darà la priorità alle lingue ufficiali.

Un altro gruppo di lavoro composto di linguisti, redattori e responsabili dell'informazione dell'Amministrazione federale ha esaminato con attenzione i problemi connessi all'uso di parole prese a prestito dall'inglese e da altre lingue. Ha messo a punto le «Raccomandazioni relative all'uso di parole straniere nei testi amministrativi», che gli sono sembrate uno strumento più adeguato che non semplici prescri1887

zioni difficilmente applicabili. In esse presenta i problemi connessi all'uso degli anglicismi e mostra come e a quali condizioni è nondimeno possibile usarli. Il principio essenziale è che i testi destinati a un vasto pubblico devono essere formulati in una lingua comprensibile e accessibile a tutti. Inoltre il gruppo di lavoro ha allestito un elenco di parole equivalenti che propongono, nelle lingue tedesca, francese e italiana, un'alternativa agli anglicismi. L'elenco è consultabile sui siti Internet e Intranet dell'Amministrazione federale ed è completato costantemente in funzione dei bisogni degli utenti.

Tutte queste misure contribuiscono a una sensibilizzazione crescente dell'Amministrazione federale verso un impiego più cosciente e moderato degli anglicismi.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2004 P 04.3462

Consenso in materia di ortografia. Prassi e scuola non devono divergere (N 17.12.04, Riklin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di impegnarsi affinché le nuove regole dell'ortografia tedesca vengano riviste in modo tale da poter trovare un consenso. Si tratta segnatamente di rivedere le regole relative alla grafia delle parole composte.

Alla fine del 2004 è stato istituito il consiglio dell'ortografia tedesca («Rat für deutsche Rechtschreibung»), composto di rappresentanti di tutte le cerchie interessate (scuole, editori, media, amministrazioni pubbliche) dei Paesi di lingua tedesca, compresi gli organismi che hanno messo a punto la riforma e i suoi detrattori. Il consiglio, incaricato di trovare soluzioni di compromesso per gli elementi più controversi della riforma (grafia delle parole composte, maiuscole e minuscole, virgole, sillabazione), ha passato in rassegna le nuove regole con il sostegno energico del rappresentante dell'Amministrazione federale svizzera e ne ha presentato una nuova versione nella primavera del 2006. Quest'ultima è stata in seguito esaminata e approvata nei Paesi interessati dagli organi competenti in materia di formazione. Il 1° agosto 2006 le nuove regole sono entrate in vigore nelle scuole. Nel dicembre del 2006 anche le agenzie di stampa hanno aderito alla riforma, così come gli organi di stampa che fino allora avevano rifiutato di conformarsi alle nuove regole. Queste permettono varianti in alcuni ambiti, al fine di non ostacolare l'evoluzione «naturale» dell'ortografia con un'eccessiva rigidità o una direzione sbagliata (segnatamente per quanto concerne la grafia delle parole composte). Ne consegue che gli editori, i media e le scuole ­ al fine di garantire l'uniformità dei loro testi o di proporre regole chiare ­ hanno sviluppato ortografie proprie che seguono ampiamente linee le regole ma che divergono fra di loro su alcuni punti. La versione riveduta delle nuove regole permetterà pertanto di garantire in maniera generale l'uniformità dell'ortografia tedesca; non si rischia più che importanti gruppi si oppongano categoricamente alla riforma né che la scuola insegni un'ortografia che non corrisponde a quella in uso al di fuori di essa. Un consenso è stato raggiunto per quanto concerne l'ortografia tedesca; è impossibile raggiungere l'unanimità per tutti i dettagli.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

1888

Dipartimento degli affari esteri 2000 P 00.3414

Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale è stato incaricato di sottoporre al Parlamento una volta per ogni legislatura un rapporto che descriva le misure adottate, avviate o progettate per promuovere una politica svizzera in materia di diritti umani efficace e coerente. Il Consiglio federale ha presentato un primo rapporto il 16 febbraio 2000. Per la legislatura 2003­2007 il Consiglio federale ha adempiuto il postulato adottando il rapporto del 31 maggio 2006 sulla politica estera svizzera dei diritti dell'uomo. Un terzo rapporto è previsto per la legislatura 2007­2011. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3527

Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)

Il Protocollo facoltativo alla CEDAW, entrato in vigore il 22 dicembre 2000, contiene essenzialmente due elementi: da un lato consente alle donne che ritengono che uno Stato firmatario abbia violato i diritti garantiti dalla Convenzione di far pervenire una comunicazione al Comitato sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW). Dall'altro il Protocollo dà al Comitato la possibilità di condurre inchieste in caso di presenza di indizi fondati di violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte dei diritti garantiti dalla Convenzione.

Il 25 gennaio 2006 il Consiglio federale ha deciso, sulla base della proposta presentata dal DFAE il 18 gennaio 2006, di dare avvio alla procedura di consultazione, apertasi quindi il 7 febbraio e conclusasi il 30 aprile. Al DFAE sono pervenuti complessivamente 57 pareri. La ratifica del Protocollo facoltativo è stata approvata da tutti i partecipanti alla consultazione tranne due. Una grande maggioranza degli interpellati concorda con il Consiglio federale nel ritenere che il Protocollo concorrerà in misura significativa a promuovere nel mondo il rispetto dei diritti fondamentali delle donne e che la ratifica costituirà una tappa importante verso un'effettiva uguaglianza fra donna e uomo. Alla luce dei risultati della consultazione, il DFAE ha elaborato il messaggio e il decreto federale che approva il Protocollo facoltativo, sottoponendoli al Consiglio federale il 16 novembre 2006. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha approvato i risultati della consultazione e ha proposto all'Assemblea federale di ratificare il Protocollo facoltativo.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 M 00.3277

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynck; S 4.10.01)

2002 M 01.3334

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che 1889

hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda­Urundi. Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali.

Inoltre la Confederazione si era già dichiarata disposta a fare un gesto eccezionale e unico accordando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi. Tra il 1990 e il 1997 ha versato a 285 pensionati (su un totale di circa 350) una somma di 20,6 milioni di franchi. Tutte le persone che adempivano le condizioni stabilite nei due decreti federali del 1990 e del 1995 - ossia periodo di contribuzione di almeno tre anni nelle colonie belghe, età avanzata e indigenza - sono state indennizzate.

Non è possibile utilizzare i 4,4 milioni di franchi che non sono stati spesi nell'ambito del credito d'impegno di 25 milioni. I relativi decreti federali del 1990 e del 1995 non sono più in vigore dal 1° gennaio 1998. Di conseguenza i 4,4 milioni di franchi rimanenti sono stati reintegrati nel bilancio generale della Confederazione e non sono dunque più disponibili. Adempiere le mozioni non sarebbe possibile senza creare una nuova base legale. Inoltre questo comporterebbe spese notevoli per la Confederazione. Secondo le stime effettuate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la somma necessaria a un'indicizzazione integrale e retroattiva delle rendite potrebbe raggiungere i 100 milioni di franchi.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il Consiglio degli Stati l'ha accettata il 18 marzo 2004 (31 voti contro 7). Dopo che nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004» il Consiglio federale aveva mantenuto la sua raccomandazione di togliere di ruolo le due mozioni, il Parlamento le ha riesaminate. In occasione del nuovo esame la competente commissione del Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di togliere di ruolo le mozioni. Tuttavia, il 7 giugno 2005 il plenum ha accolto con 60 voti contro 28 una proposta di minoranza in favore del mantenimento delle mozioni. Il 9 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha confermato, senza opposizione, il suo atteggiamento del 2004 in favore dello
stralcio. Nel 2006 le Camere hanno assunto nuovamente posizioni divergenti.

Il Consiglio federale mantiene la sua proposta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi che seguono: -

le due mozioni sono adempiute nella sostanza: attualmente e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale dell'ex Congo belga e del Ruanda-Urundi ricevono e riceveranno una rendita indicizzata indipendentemente dal loro luogo di residenza;

-

inoltre sulla scorta dei decreti federali del 1990 e del 1995 adottati dal Parlamento circa i tre quarti dei beneficiari di rendite hanno ricevuto dalla Svizzera un indennizzo in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata;

-

un nuovo indennizzo avrebbe pertanto un effetto essenzialmente retroattivo.

Sarebbe tuttavia in contraddizione con la volontà del Parlamento di fare un gesto unico, motivato da ragioni sociali. A prescindere dal fatto che non sarebbe possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari, un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privilegerebbe questo gruppo rispetto agli Svizzeri all'estero che a causa di un'espropriazione

1890

subita all'estero hanno perduto non soltanto la loro rendita, bensì anche tutti i loro beni, senza essere indennizzati o soltanto in minima parte.

2002 P 01.3306

Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)

2003 P 02.3730

Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)

Nel Rapporto sulla politica estera 2000 il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe esaminato le ripercussioni di un'eventuale adesione all'Unione europea su aspetti fondamentali del nostro sistema politico. Nel Programma di legislatura 2003­ 2007 ha poi precisato che nella seconda metà della legislatura avrebbe presentato un rapporto sulle conseguenze di un'eventuale adesione. In occasione della sua seduta di riflessione del 26 ottobre 2005 sulla politica europea, il Consiglio federale ha confermato e precisato il mandato affidato all'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE di preparare un rapporto con il sostegno dei diversi uffici interessati dell'Amministrazione federale. Tale rapporto non doveva limitarsi a valutare le conseguenze di un'adesione all'UE ma doveva esaminare anche le opzioni di cui avrebbe potuto disporre la Svizzera nell'ambito delle relazioni con l'UE.

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato il Rapporto Europa 2006, che è stato poi pubblicato nel Foglio federale il 5 settembre 2006. Le 160 pagine del rapporto presentano dapprima i principi della politica estera ed europea della Svizzera, esaminando e descrivendo quindi gli strumenti di cui dispone la Svizzera nell'ambito delle relazioni con l'UE, vale a dire l'adeguamento autonomo al diritto comunitario, la gestione e l'aggiornamento degli accordi esistenti, nuovi negoziati bilaterali, l'unione doganale, il miglioramento del quadro istituzionale, l'adesione allo SEE o all'UE, con e senza eccezioni. Tali strumenti vanno considerati strumenti politici di un processo in costante evoluzione che deve permettere di trovare di volta in volta la soluzione più consona agli interessi della Svizzera. Il rapporto stila quindi un bilancio per quanto riguarda le relazioni tra Svizzera e UE, descrivendone le caratteristiche principali. Segue poi un'analisi degli effetti dei principali strumenti (la cooperazione bilaterale e quella multilaterale ­ p. es. lo SEE ­ nonché l'adesione) su una ventina di temi chiave caratteristici del modello svizzero, quali la democrazia diretta, il federalismo, il mercato del lavoro, le finanze pubbliche, la fiscalità, l'agricoltura, la neutralità e la sicurezza interna. Il rapporto procede infine a una valutazione generale, da cui risulta che la via bilaterale costituisce attualmente lo strumento
più idoneo a tutelare gli interessi svizzeri, purché siano soddisfatte tre condizioni: 1) nell'ambito degli accordi bilaterali con l'UE, la Svizzera dispone di un grado sufficiente di codecisione e di un sufficiente margine di manovra per l'attuazione delle proprie politiche; 2) per quanto riguarda la politica nei confronti dei Paesi terzi, l'UE è disposta a elaborare congiuntamente alla Svizzera soluzioni nell'ambito di accordi bilaterali settoriali; 3) le condizioni quadro economiche non mutano a sfavore della Svizzera. Poiché la situazione si evolve rapidamente, il Consiglio federale ritiene sia indispensabile esaminarla periodicamente e adeguare di conseguenza gli strumenti della politica europea del nostro Paese.

Il Rapporto Europa 2006 ha analizzato nel dettaglio le conseguenze di un'eventuale adesione per i settori chiave del nostro sistema politico. Poiché ritiene di aver risposto alle domande dei due postulati, il Consiglio federale propone di toglierli di ruolo, conformemente a quanto deciso il 28 giugno 2006.

1891

2004 P 02.3529

Cooperazione allo sviluppo con i popoli indigeni delle foreste tropicali (N 9.3.04, Eggly)

Il postulato, depositato sotto forma di mozione il 2 ottobre 2002, è stato trasmesso dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato il 9 marzo 2004. Esso incarica il Consiglio federale di tenere conto, negli obbiettivi riguardanti la politica di sviluppo, anche della popolazione nelle foreste tropicali, specialmente degli indigeni. Il Consiglio federale è incaricato di realizzare progetti appropriati in collaborazione con le popolazioni interessate.

La cooperazione svizzera allo sviluppo adempie in ampia misura le richieste contenute nel postulato: ­

la Svizzera si è impegnata in favore della creazione di istituzioni e dell'elaborazione di dichiarazioni dell'ONU relative alla protezione dei popoli indigeni. Ai fini della loro attuazione impiega tutti gli strumenti della sua politica estera: a) rappresentazione di interessi in seno ai corrispondenti organi dell'ONU, alle istituzioni finanziarie internazionali e all'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione 169 dell'OIT sui popoli indigeni e tribali); b) cooperazione multilaterale e bilaterale allo sviluppo; c) aiuto umanitario;

­

la cooperazione svizzera allo sviluppo si impegna in favore di una migliore politica nazionale e internazionale di sfruttamento delle foreste nell'interesse della popolazione indigena. Nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali (ITTO) e del Forum dell'ONU sulle foreste (UNFF) nonché di centri internazionali di ricerca sulle foreste e di iniziative bilaterali la Svizzera si impegna ai fini del rafforzamento delle condizioni quadro per uno sfruttamento parsimonioso e sostenibile delle risorse delle foreste in quanto spazi per vivere e della stabilizzazione dei cambiamenti climatici. Il contributo della Svizzera al Fondo globale dell'ambiente (Global Environment Facility, GEF) è determinante per l'attuazione delle Convenzioni di Rio sull'ambiente, che prevedono anche progetti forestali destinati a sostenere la popolazione autoctona;

­

il DFAE ha definito già nel gennaio del 1998, nel suo documento di base «L'action de la Suisse pour les peuples autochtones», i principi e le linee strategiche in materia di protezione dei popoli indigeni, della loro cultura e delle loro preziose conoscenze nell'ambito dell'impiego sostenibile delle risorse naturali. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del DFAE ha confermato nel 2006, nell'ambito del suo riorientamento geografico e tematico, la sua volontà di accordare maggiore attenzione a settori quali lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti dell'uomo e la good governance.

Riserva un'attenzione particolare ai diritti dei popoli indigeni;

­

in seguito all'adeguamento delle sue priorità geografiche e tematiche, la cooperazione svizzera allo sviluppo concentra ora la sua azione sul sostegno alle popolazioni e alle minoranze povere e spesso marginalizzate, categorie che in molti Paesi coincidono con le popolazioni autoctone. Paesi quali il Brasile, la Repubblica Centrafricana, il Congo, l'Indonesia o la Malaysia, ricoperti di vaste superfici di foreste tropicali, non rientrano nei Paesi prioritari della DSC; attraverso l'ITTO sono tuttavia sostenuti dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del Dipartimento federale dell'economia.

1892

Quest'ultimo promuove in modo generale lo sfruttamento sostenibile delle foreste tropicali; ­

la preservazione delle risorse naturali e quindi l'azione in favore di una politica ambientale internazionale sostenibile sono uno dei cinque obiettivi di politica estera della Svizzera. Quest'ultima orienta di conseguenza i suoi programmi verso i bisogni della popolazione locale tenendo conto delle questioni relative all'accesso e al diritto alle risorse. Quale esempio si possono citare i progetti bilaterali della cooperazione allo sviluppo nei Paesi andini, che si prefiggono di migliorare lo statuto giuridico della popolazione indigena e di preservare in quanto spazi per vivere le regioni forestali ricche sotto il profilo della diversità biologica.

Nel quarto trimestre del 2005 la DSC ha proceduto all'esame del suo portafoglio tematico e geografico. Oggetto di quest'esame concluso alla fine del 2006 sono state tra l'altro le priorità richieste dal postulato per quanto concerne l'attività della DSC in favore dei popoli indigeni nelle regioni forestali tropicali. I risultati dell'analisi, che sottolineano la necessità di concentrare la politica di sviluppo sui Paesi più poveri, non sono conciliabili con la richiesta di promuovere i diritti delle popolazioni indigene oltre le attività citate e in particolare di riorientare geograficamente dette attività verso le zone principali in cui vivono le popolazioni indigene delle regioni tropicali umide. Nei limiti delle sue possibilità la Svizzera continuerà tuttavia anche in futuro a impegnarsi in favore delle popolazioni indigene, sviluppando i suoi programmi in questo senso.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 02.3093

Candidatura della Svizzera alla Commissione dei diritti dell'uomo (N 21.6.02, Gysin Remo; S 18.3.04)

Il Consiglio federale si era detto disposto ad accogliere la mozione Gysin, presentata il 20 marzo 2002. Nel frattempo le situazione è tuttavia mutata, in particolare dopo che la Svizzera è entrata a far parte del Consiglio dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

La proposta della Svizzera di dare vita a un Consiglio dei diritti dell'uomo che godesse di uno statuto istituzionale più elevato di quello dell'omonima Commissione era stata ripresa dall'allora segretario generale dell'ONU Kofi Annan nel rapporto «In una libertà più grande» del 24 marzo 2005. Gli Stati membri dell'ONU hanno aderito alla proposta, e in occasione del vertice del Millennio+5 hanno deciso di rimpiazzare la Commissione dei diritti dell'uomo con l'istituendo Consiglio dei diritti dell'uomo. Dopo intensi negoziati, il 15 marzo 2006 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione A/60/251, che istituisce il Consiglio dei diritti dell'uomo e ne stabilisce la sede a Ginevra.

Il 9 maggio 2006, con 140 voti la Svizzera è stata eletta per tre anni (2006­2009) al Consiglio dei diritti dell'uomo, la cui prima seduta si è tenuta il 19 giugno 2006.

Come ha fatto del resto nel corso dei negoziati che hanno portato all'istituzione del Consiglio, anche in veste di membro la Svizzera si prodigherà per consolidare l'assetto istituzionale del Consiglio e per fare in modo che il nuovo organo operi in modo efficace e non selettivo nonché in uno spirito di dialogo.

1893

2004 P 04.3424

Fondo di coesione nel quadro dei Bilaterali II (N 17.12.04, Walker Felix)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un programma di attuazione del contributo a favore dell'UE allargata che definisca gli aspetti seguenti: ­

le modalità di finanziamento del contributo all'allargamento e le eventuali ripercussioni sui crediti quadro dell'aiuto ai Paesi dell'Est e della cooperazione allo sviluppo;

­

le modalità di attuazione istituzionale e la ripartizione delle responsabilità, tenendo conto in modo ottimale delle sinergie possibili con gli strumenti esistenti;

­

il coordinamento con l'UE e con altri Paesi donatori, nonché il ruolo che il settore privato potrà e dovrà esercitare nell'ambito dell'attuazione.

Nel frattempo il Consiglio federale, il Parlamento e il popolo hanno preso decisioni che nel loro complesso precisano il piano di attuazione del contributo all'allargamento.

Il contributo all'allargamento si fonda sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, adottata il 24 marzo 2006 dall'Assemblea federale e approvata dal popolo il 26 novembre 2006. Nell'opuscolo sulle votazioni il Consiglio federale ha informato i cittadini anche in merito al finanziamento del contributo.

Le modalità di erogazione del contributo all'allargamento sono state concordate in un Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding) firmato da Svizzera e UE il 27 febbraio 2006. Gli obiettivi, i principi e le condizioni quadro della cooperazione con i nuovi Stati membri dell'UE sono illustrati nel messaggio del 15 dicembre 2006 sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata. I dettagli dei singoli programmi di cooperazione saranno invece disciplinati dagli accordi quadro bilaterali che la Svizzera concluderà con ciascun nuovo Stato membro dell'UE. Poiché i relativi negoziati sono tuttora in corso, tali accordi saranno presentati al Parlamento, una volta approvati, nell'ambito del rapporto annuale del Consiglio federale sugli accordi internazionali.

Tali elementi permettono di rispondere come segue alle domande del postulato.

Il finanziamento del contributo all'allargamento è neutrale dal profilo del bilancio: 60 milioni di franchi saranno compensati mediante risparmi nell'ambito della tradizionale cooperazione con i Paesi dell'Est. Verrà in particolare sospeso il sostegno alla Romania, alla Bulgaria e alla Russia. I rimanenti 40 milioni di franchi saranno finanziati dalla cassa generale della Confederazione. Gli accordi bilaterali con l'UE tuttavia comportano anche entrate supplementari per la cassa federale, in particolare quelle provenienti dall'imposizione del risparmio dei contribuenti dell'UE (accordo bilaterale con l'UE sulla fiscalità del risparmio); attualmente, queste entrate sono superiori alle spese supplementari.

La responsabilità operativa dell'attuazione del contributo all'allargamento è affidata alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), cui compete
anche l'aiuto alla transizione a favore degli Stati dell'Europa dell'Est che non fanno parte dell'UE. È in tal modo garantito lo sfruttamento ottimale delle sinergie con le strutture e gli strumenti esistenti.

1894

Il contributo all'allargamento è attuato in modo autonomo dalla Svizzera, vale a dire indipendentemente dalla politica di coesione dell'UE, sotto forma di programmi e progetti concreti a favore dei nuovi Stati membri dell'UE. È garantito un efficace coordinamento tra la Svizzera, l'UE e altri donatori. Il Memorandum of Understanding prevede infatti che il Consiglio federale e la Commissione europea si informino periodicamente sull'attuazione del contributo svizzero; in particolare, la Commissione informa il Consiglio federale in merito alla valutazione della compatibilità dei progetti e dei programmi proposti con gli obiettivi comunitari, che saranno debitamente presi in considerazione. Essi si coordinano anche con le altre istituzioni e con gli altri donatori che finanziano i medesimi progetti e programmi. Se del caso, i progetti e i programmi possono essere realizzati in cooperazione con altri Stati membri dell'UE. Tali progetti e programmi possono essere cofinanziati con gli strumenti comunitari.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3621

Valutazione degli accordi bilaterali con l'UE (N 9.12.04, Commissione della politica estera CN 04.063)

Il postulato della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a valutare periodicamente l'attuazione e l'evoluzione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea e di presentare un corrispondente rapporto al Parlamento.

Nel Rapporto Europa 2006, adottato il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha analizzato e valutato, nell'ambito dell'esame delle ripercussioni della cooperazione bilaterale con l'UE sui settori chiave del sistema politico svizzero, la maggior parte degli accordi bilaterali. Tale rapporto è stato presentato al Parlamento.

Il Consiglio federale informa inoltre periodicamente le Commissioni della politica estera delle due Camere in merito ai più recenti sviluppi nelle relazioni con l'UE e su altri eventuali temi inerenti alla politica europea la cui discussione sia richiesta dalle suddette commissioni nell'ambito dell'esame dei «temi attuali della politica europea». In tale contesto i consiglieri federali responsabili del dossier europeo in questione informano le Commissioni sul processo di ratifica degli accordi bilaterali conclusi con l'UE, sulla loro entrata in vigore, sulla loro attuazione e gli eventuali problemi che ne derivano, nonché sulla loro evoluzione (ad esempio gli sviluppi più recenti discussi nell'ambito dei vari comitati misti). Vengono inoltre trattati gli eventuali nuovi colloqui esplorativi o i negoziati in corso.

Il Consiglio federale tiene al corrente anche le altre commissioni delle Camere, nella misura in cui un aspetto delle relazioni con l'UE sia di loro competenza. Le Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni sono ad esempio informate sugli sviluppi relativi agli accordi bilaterali sui trasporti terrestri o sul trasporto aereo. Il Consiglio federale intende continuare a informare periodicamente le commissioni riguardo a questo tema.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3796

Regole internazionali applicabili alle imprese militari e alle imprese private di sicurezza (N 17.6.05, Wyss; S 15.12.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di provvedere affinché la Svizzera si adoperi in ambito internazionale a favore dell'adozione di normative vincolanti che disciplinino le responsabilità delle imprese militari e delle forze di sicurezza private 1895

in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. In risposta al postulato Stähelin 04.3267, il 2 dicembre 2005 ha inoltre adottato un rapporto sulle società di sicurezza e le società militari private, incaricando nel contempo il DFAE di avviare un processo a livello internazionale, preferibilmente in collaborazione con il CICR, per contribuire alla creazione di un dialogo interstatale volto a potenziare e precisare gli impegni di diritto internazionale degli Stati e di altri attori e a studiare modelli di disciplinamento a livello nazionale, regionale e internazionale. In collaborazione con il CICR, il DFAE ha quindi lanciato un'iniziativa internazionale con la quale ci si propone di 1) contribuire alla discussione intergovernativa sulle questioni derivanti dall'impiego di compagnie private militari e di sicurezza; 2) riaffermare e precisare gli obblighi esistenti degli Stati e degli altri attori alla luce del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani; 3) esaminare ed elaborare opzioni e modelli di regolamentazione nonché altre misure appropriate a livello nazionale e, nei limiti del possibile, a livello regionale o internazionale; 4) elaborare, in base agli obblighi esistenti, raccomandazioni e linee guida rivolte agli Stati per assisterli nel loro compito di imporre il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, ivi compreso nella legislazione nazionale.

Come primo passo, la Svizzera, in collaborazione con il CICR, ha organizzato il 16 e 17 gennaio 2006 a Küsnacht (ZH) un seminario in cui esperti governativi e rappresentanti dell'industria hanno potuto dialogare in via informale. I partecipanti hanno esortato la Svizzera a portare avanti l'iniziativa, intensificando ulteriormente lo scambio intergovernativo su questa tematica. Il 13 e 14 novembre 2006 si è tenuto a Montreux un secondo incontro cui hanno preso parte esperti governativi di 16 Paesi.

I partecipanti sono stati concordi nell'affermare che gli Stati non possono sottrarsi ai loro obblighi giuridici ricorrendo a società private specializzate e che il diritto internazionale va rispettato. Vi è inoltre stato un consenso generale sul fatto che l'elaborazione di
raccomandazioni e direttive favorisce il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nel caso in cui si faccia capo a tali compagnie. Di pari passo con l'elaborazione delle raccomandazioni e delle direttive, le consultazioni tra Governi interessati, altri attori ed esperti proseguiranno e verranno approfondite. I risultati dei lavori dovrebbero essere presentati nel novembre del 2007 a Ginevra, in occasione della 30a Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3657

Trattato sul commercio di armi (S 15.12.05, Gentil)

Il postulato presentato nell'ottobre del 2005 dal consigliere agli Stati Gentil invita il Consiglio federale a esaminare l'opportunità di impegnarsi a favore dell'istituzione di uno strumento internazionale di controllo del commercio di armi (Arms Trade Treaty).

In adempimento del postulato, la Svizzera ha appoggiato la risoluzione «Towards an arms trade treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms», presentata dalla Gran Bretagna e da altri Paesi dinanzi alla Prima Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU. La risoluzione mira a istituire uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca regole e criteri uniformi per il commercio di armi convenzionali.

1896

La risoluzione è stata approvata dalla Prima Commissione con 139 voti contro 1 e 24 astensioni. Il 6 dicembre è poi giunto il sì dell'Assemblea generale dell'ONU, con 153 voti contro 1 e 24 astensioni.

La risoluzione prevede che il segretario generale dell'ONU consulti gli Stati membri per appurare se quella del trattato sul commercio di armi sia un'opzione percorribile, e presenti un relativo rapporto all'Assemblea generale nell'autunno del 2007. Nel 2008 sarà poi istituito un collegio peritale che, alla luce del rapporto, esaminerà in modo approfondito la fattibilità, il campo d'applicazione e il contenuto di un eventuale trattato. Il rapporto peritale sarà presentato all'Assemblea generale nel 2008.

La Svizzera cercherà di entrare a far parte del collegio peritale, che verosimilmente si comporrà di 20­25 rappresentanti.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'interno Ufficio federale della cultura 2003 P 03.3426

Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Con il postulato la CSSS-N chiede al Consiglio federale la stesura di un rapporto che informi sulla discriminazione dei nomadi e sulle possibili misure da prendere per eliminarle. Quando la CSSS-N ha presentato il suo postulato, la SECO stava già elaborando un rapporto sui nomadi in Svizzera in relazione alla questione di un'eventuale ratifica della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui popoli indigeni e tribali (C 169). Il Consiglio federale ha quindi deciso di redigere un rapporto sui nomadi che comprende due rapporti parziali (1a parte: C 169; 2a parte: possibili misure a favore dei nomadi). Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3643

Promozione libraria ed editoriale (N 18.3.05, Müller-Hemmi)

In adempimento al postulato il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Promozione libraria ed editoriale». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della sanità pubblica 2000 P 99.3621

Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)

Il Consiglio federale propone lo stralcio del postulato. Il 3 febbraio 2005 la CSSS-N ha accolto un'iniziativa commissionale che chiede di elaborare, in un primo tempo, un progetto di revisione con i punti non contestati del disegno di revisione della legge sugli stupefacenti (LStup) del 2001 e, in un secondo tempo, una proposta di soluzione relativa alla problematica della canapa. Nel corso della sessione invernale del Consiglio nazionale 2006 è stata discussa e approvata la revisione parziale della LStup elaborata nel quadro dell'iniziativa parlamentare 05.470.

1897

Le discussioni in merito alla problematica della canapa devono essere integrate dal Parlamento nel contesto dell'iniziativa popolare «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani». Nel suo messaggio del 15 dicembre 2006, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di sottoporre al voto di Popolo e Cantoni l'iniziativa popolare con la raccomandazione di respingerla. Nell'iniziativa si chiede la depenalizzazione del consumo di canapa e degli atti preparatori legati ad esso e l'emanazione da parte della Confederazione di prescrizioni sulla coltivazione, la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione nonché il commercio di canapa. Nel suo messaggio, il Consiglio federale ha rilevato che dopo il rifiuto del suo disegno nel 2001, permane come prima la necessità di intervenire sulla questione della canapa. Esprime perciò la speranza che il Parlamento possa trovare un consenso su una proposta di soluzione. Pertanto spetta ora al Parlamento occuparsi della questione ­ che concerne anche il controllo della coltivazione della canapa chiesto dalla consigliera nazionale Simoneschi ­ e di conseguenza, secondo il Consiglio federale, il postulato può essere tolto di ruolo.

2002 P 00.3565

Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)

In adempimento al postulato il 24 maggio 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Radiazioni non ionizzanti e protezione della salute in Svizzera». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3379

Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)

In adempimento al postulato il 10 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Protezione dal fumo passivo». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3205

Doppioni e assicurazione militare (N 18.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN) ­ in precedenza UFAM

In adempimento al postulato il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Doppioni e assicurazione militare». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 04.3611

Sospensione dell'obbligo d'assicurazione durante la scuola reclute (N 18.3.05, Berberat; S 14.6.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102) in modo tale che gli assicurati che prestano servizio per un lungo periodo non debbano più pagare i premi a partire dall'inizio del servizio. Il Consiglio federale ha modificato tale ordinanza nel senso della mozione e posto in vigore la nuova versione il 1° maggio 2006. La mozione è pertanto adempiuta e può essere tolta di ruolo.

2005 P 05.3625

Per una migliore informazione degli assicurati (N 16.12.05, Robbiani)

In adempimento al postulato il 22 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Determinazione e approvazione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie». Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1898

2006 P 06.3414

Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicamenti (N 6.10.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

In adempimento al postulato il 21 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicamenti».

Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale di statistica 2002 P 02.3491

Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald) ­ in precedenza DFE/SECO

La prima pubblicazione di risultati nazionali sull'aiuto sociale nel 2006 ha segnato una pietra miliare nella creazione di un sistema di monitoraggio permanente sulla povertà. Da ora in poi, questa statistica fornirà annualmente dati chiave rappresentativi concernenti i beneficiari dell'aiuto sociale e le prestazioni fornite. Vi si aggiungono analisi approfondite su problematiche scelte. Attualmente si stanno esaminando le tipologie di rischio dei giovani adulti dipendenti dall'aiuto sociale. I risultati saranno pubblicati nel 2007. Nel corso dell'anno, la statistica dei working poor, svolta dal 2001, è stata adeguata alle linee direttive della COSAS. A partire dal 2007, la serie revisionata sarà realizzata a cadenza annuale. Sempre nel 2007 saranno pubblicati i primi rapporti analitici sulla (dis)uguaglianza della distribuzione dei redditi nel quadro del monitoraggio continuo della situazione finanziaria delle economie domestiche. Gli aspetti non monetari costituiscono invece il perno di uno studio apparso verso la metà del 2006 e concernente l'entità e i fattori d'influenza dell'isolamento sociale. Il set di indicatori «qualità di vita e povertà», aggiornato verso la fine del 2006, offre un quadro sintetico sulla portata centrale della disparità.

Nell'ambito del nuovo progetto «indicatori delle disparità regionali» sono stati elaborati 15 indicatori chiave pubblicati nel Portale statistico alla fine del 2006.

Nell'anno in rassegna appena conclusosi sono stati definiti inoltre i parametri dell'indagine SILC (Statistics on Income and Living Conditions, Statistica dei redditi e delle condizioni di vita), la quale sarà realizzata annualmente a partire dal 2007 e fornirà, tra l'altro, dati sulla povertà e sull'esclusione sociale (i cosiddetti indicatori di Laeken) comparabili a livello internazionale.

Per motivi contenutistici e metodologici non è invece possibile realizzare un indice globale della disparità. Per il resto, per quanto concerne i dati, la situazione è nettamente migliorata rispetto al 2002 e andrà migliorandosi ulteriormente. Il monitoraggio delle disuguaglianze e della povertà è stato così posto su basi durevoli. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto quanto richiesto nel postulato e ne propone lo stralcio.

2003 P 03.3534

Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)

Nel rapporto di valutazione dell'Ufficio federale di giustizia sull'efficacia della legge sulla parità dei sessi del 15 febbraio 2006 sono stati presentati risultati comparativi dei salari di uomini e donne elaborati a partire dalle rilevazioni della struttura dei salari degli anni 1998, 2000 e 2002. Nel 2006, lo studio congiunto dell'Ufficio di studi di politica del lavoro e politica sociale (BASS AG; Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien) e dell'Istituto di economia pubblica dell'Università di Berna, alla base della problematica salariale del rapporto di valutazione, è stato aggiornato con dati della rilevazione della struttura dei salari del 2004. Lo studio 1899

risale al 24 agosto 2006 ma per ragioni finanziarie non è ancora stato pubblicato. I risultati salienti saranno divulgati all'inizio del 2007. Tale rapporto analizza le differenze salariali in funzione dell'attività economica, della grandezza delle imprese e delle differenze regionali nel settore privato.

Gli studi hanno dimostrato che le disparità in ambito salariale mutano soltanto lentamente. Per tale motivo risulta ragionevole aggiornare i suddetti studi a intervalli regolari. Il prossimo rapporto apparirà prevedibilmente nel 2008 e si baserà sui dati della rilevazione sulla struttura dei salari del 2006. È inoltre prevista una serie di studi concernenti i salari degli stranieri. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2000 P 00.3200

Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)

Dando seguito al postulato 00.3743, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Fondandosi su diversi scenari, il rapporto presenta un'analisi critica della condizione posta dal postulato 00.3200 di mantenere costante la quota degli oneri sociali. L'altra questione menzionata nel postulato, ossia quella relativa a modelli che permettono di ridurre i costi del lavoro, è già stata trattata nel 2003, nel rapporto concernente il reddito minimo vitale, in risposta al postulato 00.3224. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3172

Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)

Cfr. P 03.3008 2002 P 00.3743

Visione d'assieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)

Dando seguito al postulato, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3006

LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)

Per poter valutare la necessità di regolamentazione delle prestazioni d'invalidità nella previdenza professionale è indispensabile analizzarne dettagliatamente l'evoluzione. Sulla base di dati generali si è potuto constatare un aumento del numero e dell'importo delle prestazioni d'invalidità, ma non è stato possibile trarre conclusioni differenziate sulle prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie né su altri sviluppi specifici. Si sono quindi incaricati esperti esterni di raccogliere e analizzare i dati necessari a definire le tendenze in atto in questo contesto. Fondandosi sulla prima parte di un rapporto, l'UFAS ha dovuto constatare che non era possibile dare risposte sufficienti. Una parte dei dati era disponibile in quantità insufficiente o solo da poco tempo (ad esempio soltanto dal 2005) di modo che non si poteva trarre nessuna conclusione pertinente. Nonostante ripetuti sforzi e proroghe dei termini, non si è

1900

potuto cambiare la situazione. Nel primo semestre del 2006 si è dovuto constatare che il mandato non poteva essere adempiuto.

Il problema del passaggio dal primato dei contributi a quello delle prestazioni durante la fase attiva e dopo il pensionamento è tale in relazione a una diffusa regolamentazione delle prestazioni d'invalidità superiori al minimo legale in merito alla quale era stata emanata una giurisprudenza assai controversa (DTF 127 V 259). Il legislatore ha in seguito chiarito la questione in contraddizione alla citata giurisprudenza permettendo esplicitamente la limitazione temporale delle prestazioni sovraobbligatorie (art. 49 cpv. 1 secondo periodo LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005; cfr. inoltre la modifica della giurisprudenza in DTF 130 V 369).

Le prestazioni d'invalidità del 2° pilastro dipendono strettamente da quelle del 1°.

L'inversione di tendenza recentemente registrata nell'evoluzione numerica delle nuove rendite AI influenzerà quasi certamente anche le prestazioni del 2° pilastro modificandone la situazione.

Considerata l'impossibilità di elaborare dati attendibili per un'analisi approfondita e visti i mutamenti intervenuti nel frattempo, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3208

LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in risposta ai postulati Polla (02.3208) e Gruppo popolare-democratico (05.3651), che evidenzia le ripercussioni finanziarie delle diverse varianti di graduazione degli accrediti di vecchiaia. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3172

Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)

Dando seguito al postulato 00.3743, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Il rapporto risponde anche al postulato 02.3172. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2002 P 02.3457

Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Dopo l'inoltro di questo intervento il Parlamento ha deciso diverse nuove disposizioni in questo ambito, in particolare per le fondazioni collettive gestite da compagnie di assicurazione. Per il settore della previdenza professionale le compagnie di assicurazione devono costituire uno speciale patrimonio vincolato e tenere un conto d'esercizio annuale separato. Dopo una nuova discussione in Parlamento questa regolamentazione è stata ripresa nell'articolo 37 della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori, entrata in vigore all'inizio del 2006. Il Parlamento ha così la possibilità di gestire anche in futuro l'avere di vecchiaia della previdenza professionale mediante contratti di assicurazione. Inoltre, per quanto riguarda gli istituti di previdenza, già nell'aprile 2004 sono entrate in vigore nuove prescrizioni in materia di trasparenza, che comprendono anche disposizioni particolari concernenti la ripartizione dei fondi tra le casse affiliate ad una fondazione collettiva. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1901

2003 P 03.3269

Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)

La questione dei premi di rischio è stata inclusa nell'analisi della necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità della previdenza professionale (cfr. P 02.3006).

Per poter valutare la necessità di regolamentazione è indispensabile un'analisi dettagliata dell'evoluzione dell'invalidità nella previdenza professionale. Sulla base di dati generali si è potuto constatare un aumento del numero e dell'importo delle prestazioni d'invalidità, ma non è stato possibile trarre conclusioni differenziate sulle prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie né su altri sviluppi specifici, per esempio in relazione a singoli settori. Si sono quindi incaricati esperti esterni di raccogliere e analizzare i dati necessari a definire le tendenze in atto in questo contesto. Fondandosi sulla prima parte di un rapporto, l'UFAS ha dovuto constatare che non era possibile dare risposte sufficienti. Una parte dei dati era disponibile in quantità insufficiente o solo da poco tempo (ad esempio soltanto dal 2005) di modo che non si poteva trarre nessuna conclusione pertinente. Nonostante ripetuti sforzi e proroghe dei termini, non si è potuto cambiare la situazione. Nel primo semestre del 2006 si è dovuto constatare che il mandato non poteva essere adempiuto.

Uno dei temi centrali del postulato è il disciplinamento dei premi di rischio per l'invalidità nei contratti d'assicurazione in materia di previdenza professionale. In questo contesto la 1a revisione LPP ha notevolmente aumentato la trasparenza. Le assicurazioni devono documentare le entrate e i costi relativi ai rischi di decesso e invalidità separatamente dal processo di risparmio (vecchiaia) (cfr. in particolare l'art. 144 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private, OS). In questo modo si impedisce la temuta compensazione delle perdite accusate sugli investimenti tramite un aumento dei premi d'invalidità (cfr. anche il rapporto dell'UFAP sul rilevamento dei dati e sulla presentazione dei conti d'esercizio 2005 della previdenza professionale delle imprese svizzere di assicurazione sulla vita, http://www.bpv.admin.ch/).

Considerata l'impossibilità di elaborare dati attendibili per un'analisi approfondita e visto il forte miglioramento della trasparenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3167

Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)

Dando seguito al postulato 00.3743, il 17 marzo 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sull'evoluzione delle assicurazioni sociali e la stabilizzazione del tasso degli oneri sociali. Il rapporto risponde anche al postulato 02.3167. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3009

Cfr. P 03.3008

1902

Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)

2004 M 03.3314

Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)

La proposta, inoltrata nel 2004, di togliere di ruolo la mozione è stata respinta dal Consiglio nazionale il 7 giugno 2005. Si è infatti ritenuto che la mozione debba essere tolta di ruolo solo ad avvenuta attuazione delle semplificazioni e non prima che i provvedimenti si siano dimostrati validi anche nella prassi. La mozione è stata stralciata dal Consiglio degli Stati il 9 giugno 2005.

Il 12 ottobre 2006 la SECO ha pubblicato il rapporto concernente i pareri dei responsabili di PMI sull'onere amministrativo in Svizzera. Le PMI che hanno partecipato all'inchiesta risentono come particolarmente onerose le questioni edilizie, fiscali (IVA), d'importazione e d'esportazione e di sicurezza sul lavoro nonché le informazioni statistiche. Le più sopportabili sono le attività riguardanti il registro di commercio, l'assicurazione contro gli infortuni (INSAI), la contabilità, il bilancio d'esercizio e l'AVS/AI/IPG. Si può concludere che i diversi miglioramenti apportati dalle casse di compensazione AVS negli ultimi due o tre anni hanno prodotto i loro effetti presso le PMI. Tra i miglioramenti vi sono la possibilità di compilare le dichiarazioni dei salari annui in forma elettronica e, per le aziende, quella di annunciare i nuovi collaboratori allo sportello elettronico della loro cassa di compensazione AVS. Entrambe le procedure introdotte riducono notevolmente l'onere amministrativo. Ne risulta anche una maggiore efficienza in quanto l'annuncio elettronico elimina i ritardi dovuti al cambiamento di media e permette di collegare varie fasi di lavoro. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2004 P 03.3008

Informazione nel quadro della LPC (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428; S 2.6.04)

Per dare seguito ai postulati 01.3172 e 03.3009 il Controllo federale delle finanze ha valutato la politica d'informazione e l'esame delle richieste. Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha preso atto del relativo rapporto. Dalla valutazione risulta che gli organi d'esecuzione delle prestazioni complementari adempiono all'obbligo legale d'informare che incombe loro. Il livello d'informazione della popolazione è ottimo. Le differenze cantonali relative alle quote delle prestazioni complementari non sono imputabili alla politica d'informazione, ma dipendono da fattori strutturali.

Considerando le affermazioni positive concernenti la politica d'informazione, il Consiglio federale ritiene che non sia necessario armonizzare ulteriormente i sistemi d'informazione e propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 P 05.3651

Modifica del calcolo degli accrediti di vecchiaia LPP in modo da non sfavorire i salariati più anziani (N 24.3.06, Gruppo popolare-democratico)

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in risposta ai postulati Polla (02.3208) e Gruppo popolare-democratico (05.3651), che evidenzia le ripercussioni finanziarie delle diverse varianti di graduazione degli accrediti di vecchiaia. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

1903

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2002 P 01.3731

Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer) ­ in precedenza UFES

Il postulato chiede che le competenze di base degli allievi svizzeri siano valutate sistematicamente. Confederazione e Cantoni hanno deciso di partecipare anche nei prossimi anni al progetto internazionale di valutazione delle competenze PISA (conoscenze acquisite dagli allievi al termine della scuola obbligatoria). Questo progetto condotto periodicamente fornisce dati e analisi come richiesto dal postulato.

Inoltre la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sta sviluppando nell'ambito del nuovo concordato scolastico HarmoS standard di formazione per il 2°, 6° e 9° anno scolastico vincolanti a livello nazionale. Dapprima sono state scelte quattro aree disciplinari: lingua materna, lingue seconde (seconda lingua nazionale e inglese), matematica e scienze naturali. Gli standard formativi descrivono le competenze in maniera indipendentemente dai piani di studio e sono misurabili e verificabili. In questo modo è possibile monitorare costantemente o perlomeno periodicamente le competenze scolastiche di base nelle aree disciplinari menzionate e quindi di rispondere alle richieste formulate nel postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3282

Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) ­ in precedenza UFES

Nel 2006 la Svizzera ha sottoposto la sua ricerca in materia di educazione a un esame dell'OCSE. A tal scopo, come consuetudine in questi casi, la Svizzera ha dovuto elaborare un rapporto nazionale circostanziato da sottoporre all'OCSE. Per ragioni di efficienza e di risparmio, la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno previsto con il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) di elaborare un rapporto nazionale che rispondesse sia ai requisiti dell'OCSE sia a quanto richiesto dal postulato. Nel frattempo, gli esperti internazionali dell'OCSE hanno reso nota la loro valutazione sulla ricerca in materia di educazione in Svizzera. Il rapporto nazionale dovrebbe essere tradotto unitamente al rapporto degli esperiti internazionali dell'OCSE e messo a disposizione pubblicamente per essere impiegato in Svizzera. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3024

Rivoluzione delle TIC e piazza imprenditoriale e del sapere svizzera (N 18.6.04, Widmer) ­ in precedenza UFES

Il postulato chiede di assegnare un peso maggiore alle materie TIC nella formazione liceale sia nell'ambito della valutazione della maturità in corso che nella definizione delle materie di maturità. Entrambe le riforme sono state avviate. In particolare l'informatica dovrebbe essere designata in futuro materia di maturità, una misura che raccoglie il consenso di ampie cerchie. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1904

Dipartimento di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2001 P 01.3038

Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)

Nell'allegato alla legge sul Tribunale amministrativo federale, il 17 giugno 2005 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) che tiene conto della richiesta del postulato. Il nuovo articolo 33b PA («Composizione amichevole e mediazione») permette all'autorità competente di sospendere la procedura, con l'accordo delle parti, al fine di consentire a queste ultime di trovare un accordo in merito al contenuto della decisione, nonché di designare come mediatore una persona neutrale e sperimentata.

Anche i disegni di Codice di procedura civile e di Codice di procedura penale approvati dal Consiglio federale contengono disposizioni simili, che permettono di sospendere la procedura per trovare una mediazione tra le parti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2002 P 01.3660

Legislazione sui viaggi. Necessarie modifiche (N 22.3.01, Sommaruga)

In seguito al fallimento di Swissair, la consigliera nazionale Sommaruga ha rilevato diverse lacune nella legge federale del 18 giugno 1993 concernente i viaggi «tutto compreso» (RS 944.3). In particolare, ha segnalato l'insufficiente protezione dei consumatori che hanno delegato all'organizzatore l'allestimento del viaggio sulla base di un pacchetto modulare. Il Consiglio federale ha ritenuto che la legge concernente i viaggi «tutto compreso» si applicasse anche in tal caso e ha contestato le lacune rilevate. Non esisteva tuttavia una giurisprudenza in materia per suffragare l'una o l'altra posizione. Il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto a trasformare la mozione in postulato al fine di seguire l'evoluzione della relativa giurisprudenza.

Nel frattempo sono trascorsi cinque anni, durante i quali i tribunali sono stati chiamati molto raramente a pronunciarsi sulla legge concernente i viaggi «tutto compreso». Questo vale segnatamente per il Tribunale federale, che ha dovuto esprimersi in appena due casi. Nella DTF 130 III 182 segg., esso ammette che le norme sulla responsabilità della legge concernente i viaggi «tutto compreso» (art. 13 segg.) non escludono l'applicazione delle regole del Codice delle obbligazioni che prevedono la possibilità di ridurre o negare il risarcimento se la vittima ha contribuito a cagionare il danno (art. 44). Nel caso in questione, la consumatrice aveva dovuto assumersi una parte del danno poiché aveva omesso di segnalare alla parte contraente il valore eccezionalmente elevato di un bagaglio che essa aveva con sé e che era stato rubato con i gioielli e i vestiti contenuti. Nella DTF 4C.125/2004 del 29 giugno 2004 (non pubblicata), il Tribunale federale ha deciso che il punto di vista del consumatore è determinante quando si deve giudicare se, in un viaggio «tutto compreso», una persona è un intermediario o un organizzatore (consid. 2.1: in un viaggio «tutto compreso» un intermediario viene distinto da un organizzatore sulla base del principio della fiducia; è pertanto determinante sapere come il consumatore, viste le circostanze, poteva o doveva considerare la parte contraente).

1905

Seguendo tale logica, il consumatore può ritenere che la legge concernente i viaggi «tutto compreso» si applichi anche alle prestazioni offerte nei pacchetti modulari.

Tale decisione conferma anche l'opinione del Consiglio federale, secondo cui la giurisprudenza darà un'interpretazione adeguata della legge concernente i viaggi «tutto compreso». Esso non reputa pertanto necessaria una revisione della legge.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 02.3142

Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)

Alla fine di dicembre 2003 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato un ufficio di esperti di valutare la legge sulla parità dei sessi. Il mandato verte sulla legge nel suo insieme e non si limita alla protezione dal licenziamento. Gli esperti hanno presentato le loro conclusioni nella primavera del 2005. Su tale base, il 15 febbraio 2006 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali un rapporto concernente la valutazione dell'efficacia della legge sulla parità dei sessi, in cui propone diverse misure (FF 2006 2941). Tale valutazione ha realizzato il mandato d'esame fondato sul postulato, che può dunque essere stralciato.

2002 P 02.3239

Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)

Il postulato invita il Consiglio federale a illustrare quali potrebbero essere le modalità per professionalizzare l'affiliazione in Svizzera. Nel 2004 è stato commissionato uno studio a un'esperta esterna. Terminato nell'estate del 2005, lo studio contiene molte raccomandazioni, tra cui segnatamente quella di rivedere completamente l'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin; RS 211.222.338) e di istituire a tal fine una commissione peritale.

Il 23 agosto 2006 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e si è pronunciato in merito alle raccomandazioni. Come l'autrice del rapporto, sottolinea che il collocamento di un minore al di fuori della famiglia d'origine è una decisione grave, che deve essere presa con attenzione, in particolare per quanto concerne la scelta del posto di collocamento e l'assistenza offerta dalla famiglia di accoglienza. Il Consiglio federale ritiene che l'assetto federalistico in materia di collocamento di minori si sia di principio dimostrato valido in Svizzera. A suo avviso, una modifica dell'ordinanza sull'affiliazione entra in linea di conto soltanto se i Cantoni interessati lo domandano. Per questo motivo, ha incaricato il DFGP di sottoporre il rapporto peritale ai Cantoni chiedendo loro di pronunciarsi in merito alla necessità di una revisione dell'ordinanza.

D'altronde, nell'ambito del parere il Consiglio federale ammette che esistono lacune nelle basi statistiche relative all'affiliazione. Esaminerà questo problema una volta che la revisione del diritto tutorio (in futuro: diritto di protezione degli adulti) sarà conclusa. Per contro, non ritiene necessario procedere a un'analisi storica dell'affiliazione. In linea con le decisioni già prese dal Parlamento, reputa che questo non sia un compito statale.

Il rapporto peritale (http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/ 2006/pm_2006_08_23.Par.0001.File.tmp/ber_pflegekinder-d.pdf, non disponibile in italiano) e quello del Consiglio federale (http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/pressemitteilung/2006/pm_2006_08_23.Par.0005.File.tmp/20060823-ber-br-pflegekinderwesen-i.pdf) sono stati pubblicati e possono essere consultati in Internet 1906

(Pagina iniziale DFGP > Pagina iniziale UFG > Documentazione o Pagina iniziale DFGP > Documentazione > Comunicati per i media 2006 > L'assetto federalistico dell'affiliazione si è dimostrato valido).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3266

Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)

La mozione Eggly del 5 giugno 2003 chiede di aggiungere gli atti preparatori del vandalismo ai sensi dell'articolo 144 CP all'elenco degli atti preparatori punibili (art. 260bis CP). L'intervento è stato trasmesso il 19 dicembre 2003 sotto forma di postulato. Il 30 agosto 2006 il Consiglio federale ha approvato un rapporto in adempimento del postulato e ha deciso di proporre lo stralcio del postulato nel presente rapporto di gestione.

2004 P 02.3194

Protezione dei fanciulli. Soppressione delle riserve (N 10.3.04, Teuscher)

Il 10 marzo 2004 il Consiglio nazionale ha trasmesso sotto forma di postulato la mozione presentata il 17 aprile 2002. Nel suo parere dell'11 settembre 2002 il Consiglio federale ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori legislativi necessari in vista del ritiro delle riserve ancora esistenti. Oggigiorno la situazione si presenta come segue.

­

Tenuto conto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale, l'Amministrazione federale sta attualmente preparando il ritiro delle riserve relative all'articolo 7 (diritto ad acquisire una cittadinanza) e all'articolo 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo (ricorso a un'autorità giudiziaria superiore).

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La riserva in merito all'articolo 10 (ricongiungimento familiare) potrà essere esaminata al momento della messa in vigore della riveduta legge sugli stranieri.

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Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore anche il nuovo diritto penale minorile, il che si ripercuote sull'esistenza della riserva in merito all'articolo 37 lettera c (separazione dei minori dagli adulti in caso di privazione della libertà). Per quanto concerne la separazione dei minori dagli adulti nell'esecuzione della pena, il nuovo diritto prevede tuttavia un termine transitorio di dieci anni, ragion per cui la riserva potrà essere ritirata soltanto quando i Cantoni avranno allestito gli stabilimenti necessari.

­

Infine, il messaggio concernente il diritto penale minorile ha rilevato che un eventuale ritiro della (seconda) riserva in merito all'articolo 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo (riguardante la difesa d'ufficio) potrebbe entrare in linea di conto nella misura in cui la riserva si riferisca all'assistenza giuridica, ma che la disposizione convenzionale in questione continua a essere interpretata come obbligo di designare un difensore d'ufficio unicamente nei casi in cui la difesa è necessaria. Attualmente l'Amministrazione federale sta esaminando se la riserva potrebbe essere sostituita da una dichiarazione interpretativa.

1907

Complessivamente, nell'ambito del diritto federale sono state prese le misure legislative necessarie al ritiro delle riserve, ragion per cui il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 P 04.3367

Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore (N 17.12.04, Vermot-Mangold)

Il 17 dicembre 2004, in seguito all'adozione del postulato Vermot-Mangold, il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sui rapimenti internazionali di minori redatto da esperti esterni. Con decisione del 10 marzo 2005, il DFGP ha istituito una commissione peritale incaricata di rispondere, all'attenzione del capo del DFGP, alle questioni poste dal postulato e di formulare proposte volte a migliorare sul piano legislativo e pratico il trattamento dei casi di rapimento internazionale di minori. Alla fine del 2005 la commissione peritale ha consegnato il suo rapporto del 6 dicembre 2005 al capo del DFGP. Il Consiglio federale ne ha preso atto il 22 febbraio 2006 e l'ha sottoposto al Parlamento.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale di polizia 2000 P 00.3206

Criminalità di ampie proporzioni ­ Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare al Parlamento un rapporto intermedio sui risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. Il Consiglio federale è stato inoltre invitato a sottoporre alle Camere federali un rapporto sulla criminalità elettronica e le misure atte a combatterla.

Nel dicembre 1999 il Parlamento federale ha adottato il «progetto efficienza» (misure tese al miglioramento dell'efficienza e della legalità nell'ambito del perseguimento penale [EffVor]). Alla Confederazione sono state conferite nuove competenze nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica.

Nel febbraio 2006 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito un gruppo di progetto, presieduto dal consigliere di Stato Hanspeter Uster (Zugo), incaricato di analizzare la situazione nell'ambito del «progetto efficienza» (EffVor). Il rapporto («rapporto Uster») è stato approvato dal gruppo di progetto il 31 agosto 2006 ed è stato pubblicato il 29 settembre.

Il rapporto Sicurezza interna della Svizzera (BISS), pubblicato annualmente, fa anch'esso il punto sulla lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica. D'altronde, l'Ufficio federale di polizia analizza costantemente determinati settori della criminalità organizzata e della criminalità economica.

Già nel 2000 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e i Cantoni hanno istituito un gruppo di lavoro incaricato di combattere l'abuso nel settore delle tecniche d'informazione e di comunicazione (BEMIK). Questo gruppo di lavoro ha presentato un catalogo di misure nel suo rapporto del 2001. Una delle misure principali era la creazione di un organo, finanziato da Confederazione e Cantoni, cui spettasse il coordinamento della lotta contro la criminalità su Internet,. Tale servizio di coordinamento ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2003. Nel 2001 il SAP ha pubblicato inoltre un rapporto di analisi strategica intitolato «Cybercrime ­ Die

1908

dunkle Seite der Informationsrevolution», soddisfacendo in tal modo un'altra richiesta formulata nel postulato.

Infine, la valutazione della situazione in materia di sicurezza dell'informazione in Svizzera è stata consolidata con la creazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). Dal 2005 questa centrale redige, in collaborazione con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), rapporti semestrali sulla sicurezza dell'informazione e sulla criminalità su Internet.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3222

Collaborazione tra le forze di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)

2003 P 03.3444

Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)

Ambedue gli interventi parlamentari incaricano il Consiglio federale di esaminare la creazione di condizioni quadro, in particolare di una legge quadro, al fine di permettere un migliore coordinamento delle forze di polizia tra i vari Cantoni in occasioni di particolare importanza quali il vertice del G8 o il Forum economico mondiale di Davos. La mozione Eggly è stata trasmessa dal Parlamento sotto forma di postulato.

Come già affermato nella risposta alla mozione Eggly, il Consiglio federale ribadisce che in primo luogo è necessario esaminare il disciplinamento a livello cantonale, affinché la sovranità cantonale in materia di polizia rimanga intatta. La Confederazione è rappresentata dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in diversi gruppi di lavoro e commissioni che si occupano delle questioni relative al coordinamento intercantonale delle forze di polizia. In seguito al vertice del G8 di Evian nel 2003, la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CPCS) ha creato il gruppo permanente Operazioni. Anche fedpol è rappresentata in questo gruppo, che offre consulenza alle forze di polizia cantonali in caso di eventi particolari, sottopone proposte e si occupa anche del coordinamento. La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CPCS) ha istituito nel novembre 2003 il gruppo di lavoro GIP (Collaborazione intercantonale di polizia in caso di avvenimenti maggiori). Questi gruppi di lavoro esaminano permanentemente proposte per migliorare il coordinamento e adottare una dottrina d'impiego unificata in occasioni di interventi particolari.

In vista dello scambio d'informazioni, il Consiglio federale ha incaricato il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell'Ufficio federale di polizia di dirigere la rete dei servizi d'informazione che garantisce lo scambio d'informazioni tra le autorità federali competenti e i Cantoni. Dopo il vertice del G8 di Evian sono stati allestiti rapporti ed effettuate analisi della situazione; lo scambio d'informazioni è stato intensificato e grazie all'illustrazione della situazione mediante mezzi elettronici è possibile effettuare analisi costanti. I membri avevano a loro disposizione un diario che potevano consultare online ad ogni momento. La rete informativa si è rivelata un mezzo adeguato per il coordinamento di impieghi
di polizia in occasione di eventi importanti.

A tali misure occorre aggiungere quelle prese nell'estate 2005 dai responsabili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP).

Allora è stato deciso di creare una piattaforma di discussione incaricata di chiarire, 1909

nel rispetto delle basi giuridiche e delle competenze stabilite, le questioni di coordinamento nelle interfacce più importanti tra la polizia e l'esercito. Il risultato più importante dei lavori condotti finora è stato conseguito formulando principi di base comuni sulla ripartizione dei compiti per la sicurezza interna. L'elemento essenziale che ha permesso di formulare tali principi è il dialogo tra la polizia e l'esercito, il quale costituisce il presupposto per una collaborazione adeguata alla situazione attuale di minaccia.

In base a tale constatazione il Consiglio federale ritiene che le misure richieste tramite questi due interventi siano realizzate e ne propone pertanto lo stralcio.

Ufficio federale della migrazione 2001 P 00.3659

Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary) ­ in precedenza UFR

Il postulato della consigliera nazionale Anne-Catherine Menétrey-Savary, accolto il 14 febbraio 2001, invita il Consiglio federale a presentare un rapporto sulla situazione della donna nella politica d'asilo svizzera. Redatto dai servizi competenti, il rapporto è stato approvato dal Consiglio federale nella seduta del 26 ottobre 2005 ed è quindi stato sottoposto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato 00.3659 in quanto adempiuto.

2003 P 03.3276

Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein) ­ in precedenza IMES

2003 P 03.3327

Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell'UE.

Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista) ­ in precedenza IMES

I postulati invitano il Consiglio federale a far redigere uno studio scientifico relativo alle ripercussioni dell'allargamento dell'UE sull'economia e sul mercato del lavoro in Svizzera. L'UFM ha conferito questo incarico al prof. Yves Flückiger (Ginevra).

Nel frattempo è disponibile il rapporto finale, che il 1° marzo 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i postulati in quanto adempiuti.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 2006 P 06.3056

Protezione del marchio Svizzera (N 23.6.06, Hutter Jasmin)

2006 P 06.3174

Tutela del marchio Made in Switzerland (S 9.6.06, Fetz)

Il 15 novembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera». Propone pertanto di togliere di ruolo i postulati, in quanto adempiuti.

1910

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa 2000 P 00.3354

Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)

In una prima fase, la gestione delle finanze, la presentazione dei conti, la pianificazione finanziaria e l'allestimento del bilancio sono stati trasferiti a partire dal 1° gennaio 2004 in seno al settore dipartimentale Difesa (ufficio 525). Sulla base di tale raggruppamento, le strutture di gestione finanziaria del settore Difesa sono state elaborate e costantemente adeguate alle nuove circostanze a partire dal 2005.

La nuova contabilità analitica «Difesa/Esercito», fondata sulle direttive del «Nuovo modello contabile della Confederazione» (NMC) e in fase di allestimento, sarà gradualmente implementata a partire dal 1° gennaio 2007 e costantemente ottimizzata negli anni successivi. Gli attuali sette gruppi contabili sono stati raggruppati in un unico gruppo contabile «Difesa». L'insieme di sistemi SAP è stato ridotto da 7 a 4 sistemi a partire dal 1° gennaio 2007. Attorno agli anni 2008­2009 è previsto il passaggio a un unico sistema SAP. Tale ulteriore riduzione dei sistemi costituisce un presupposto essenziale in vista della realizzazione di una contabilità analitica comune per tutto il settore dipartimentale.

Parallelamente alla contabilità analitica, il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate fornisce le basi per l'allestimento di piani di bilancio. Il master plan descrive le necessità d'intervento risultanti dal confronto tra le capacità previste e le capacità effettive ­ sulla base dei mandati di prestazione dell'esercito ­ per i prossimi otto anni. Le necessità di intervento saranno ripartite nei settori di misure (e sottoprocessi) «dottrina», «organizzazione», «istruzione», «materiale/infrastruttura/informatica» e «personale». I settori di misure sopraccitati forniscono inoltre le basi per la pianificazione a medio e lungo termine degli investimenti e dei costi d'esercizio.

Con la contabilità analitica e il master plan concernente l'evoluzione aziendale e l'evoluzione delle forze armate saranno a disposizione del settore dipartimentale «Difesa» strumenti economico-aziendali atti a sostenere e garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari predefiniti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2001 P 00.3702

Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)

Con la mozione Heim, trasformata il 23 maggio 2001 in postulato dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale era stato incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato dagli impianti di tiro. La Confederazione ­ secondo l'autore della mozione ­ deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre consulenza ai Cantoni nelle questioni complesse sulla base del proprio know how in materia.

Dopo lunghi dibattiti, il Parlamento stesso ha deciso, limitatamente al settore in questione, una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente. La modifica è entrata in vigore il 1° novembre 2006. In virtù di quest'ultima, la Confederazione assumerà, in generale, il 40 per cento dei costi per l'esame, la sorveglianza e il 1911

risanamento dei siti inquinati negli impianti di tiro nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo due anni dall'entrata in vigore della modifica della legge. Gli appositi sistemi per parapalle artificiali, atti a limitare le emissioni, sono comunemente noti e già oggi di uso frequente. Beneficiando di una partecipazione ai costi da parte della Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le società di tiro potranno pertanto accertare l'inquinamento verificatosi negli impianti di tiro, procedere al risanamento ed evitare futuri inquinamenti. Poiché le società di tiro ­ all'origine dell'inquinamento ai sensi della legge ­ di regola non dispongono di riserve finanziarie, i costi risultanti dovranno in linea di principio essere assunti, conformemente alla chiave di ripartizione summenzionata, da un lato dalla Confederazione e, dall'altro, dai Cantoni o (se previsto dal corrispondente diritto cantonale) dai Comuni. In caso di coùso degli impianti di tiro da parte di truppe, la Confederazione si assume in via supplementare anche una corrispondente quota di partecipazione ai costi. In virtù della sovranità dei Cantoni, spetta unicamente a quest'ultimi decidere in merito alle necessità di risanamento di impianti di tiro.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato, in quanto adempiuto.

2003 P 02.3395

Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)

Il postulato della Commissione della politica di sicurezza incarica il Consiglio federale di rafforzare la posizione del coordinatore della raccolta di informazioni, al fine di consentire il conseguimento di un generale miglioramento del processo di condotta in materia di politica di sicurezza.

A prescindere dalla presentazione del postulato, negli scorsi anni il Consiglio federale si è ripetutamente e attentamente occupato delle possibili ottimizzazioni del processo di condotta in materia di politica di sicurezza. Ad esempio in occasione della riunione del 22 giugno 2005, durante la quale esso ha deciso, sulla base di indagini di largo respiro, l'adozione di un pacchetto di misure coordinate di riforma. In tale occasione è stato tra l'altro deciso, su richiesta dei membri della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic), di rinunciare alla funzione di coordinamento ­ esercitata dal coordinatore della raccolta di informazioni ­ tra il Servizio di analisi e prevenzione (DFGP) e il Servizio informazioni strategico (DDPS). Ragione della decisione è che la funzione di coordinatore della raccolta di informazioni, istituita nel 1999, non ha dato nella prassi i risultati auspicati. Tale misura non ha avuto ripercussioni sulle funzioni dell'Ufficio per l'analisi della situazione e l'individuazione tempestiva, confluito nel nuovo Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza.

Quest'ultimo, che ha carattere permanente, è stato istituito all'inizio del 2006 dal Consiglio federale per ottimizzare la cooperazione nazionale in materia di sicurezza e rafforzare la condotta nel settore della politica di sicurezza, in qualità di stato maggiore supremo per l'individuazione tempestiva, la sorveglianza della situazione e la gestione di eventi e crisi in relazione con la politica di sicurezza. Lo stato maggiore è direttamente subordinato al presidente della GSic.

Tutte le misure del Consiglio federale volte al miglioramento del processo di condotta in materia di politica di sicurezza sono già state esaurientemente illustrate a pertinenti commissioni parlamentari (CPS; DCG).

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

1912

Dipartimento delle finanze Amministrazione federale delle finanze 2004 P 02.3443

Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)

Tre interventi dello stesso tenore incaricano il Consiglio federale di rispettare la disposizione costituzionale relativa al freno all'indebitamento e di limitare l'incremento delle uscite nel piano finanziario 2004­2006 in modo che queste ultime non aumentino in misura maggiore dell'attesa crescita economica. Inoltre il Governo è invitato a indicare le ripercussioni dei diversi scenari di crescita economica sull'efficacia del freno all'indebitamento nonché sul piano finanziario.

I risultati del piano finanziario 2004­2006 sono superati. Attualmente è già in allestimento il programma di legislatura 2009­2011. Dall'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003, il Consiglio federale e l'Amministrazione adempiono il compito costituzionale relativo al freno all'indebitamento. Tenendo conto del tetto massimo delle uscite, che è stato innalzato con il piano di abbattimento, le prescrizioni del freno all'indebitamento sono completamente soddisfatte. I deficit strutturali sono stati abbattuti e grazie ai Programmi di sgravio 2003 e 2004 (compreso il Piano di rinuncia a determinati compiti), che contemplano un miglioramento della situazione di 5 miliardi, i tassi di crescita delle uscite sono stati corretti chiaramente verso il basso. Di conseguenza l'aumento delle uscite degli anni 2004­2006, con tassi di crescita compresi tra lo 0,6 e il 2,2 per cento, è risultato inferiore al tasso di crescita medio del PIL. Se si escludono le maggiorazioni imputabili al NMC e le partite transitorie e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della verifica dei compiti, anche nel periodo di pianificazione 2006­2010 la crescita delle uscite (2,2 % all'anno) è inferiore alla crescita economica nominale stimata al 3,0 per cento. Considerata la citata restrizione, la quota delle uscite diminuirà progressivamente conformemente all'obiettivo stabilito nelle linee direttive delle finanze federali del Consiglio federale.

Per quanto concerne le ripercussioni dei diversi scenari di crescita economica sul freno all'indebitamento, il Consiglio federale ha fornito informazioni nel messaggio concernente il budget 2003 nonché nel rapporto tecnico all'attenzione delle commissioni delle finanze. Nel dettaglio si è illustrato in che modo le entrate e il fattore congiunturale reagiscono ai cambiamenti degli scenari di crescita
economica ipotizzati. Modificando il metodo di calcolo del fattore-k, è stata raddoppiata la sensitività nei confronti delle variazioni congiunturali e si è tenuto conto delle critiche isolate.

I postulati possono essere tolti di ruolo in quanto adempiuti.

2004 P 02.3444

Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Cfr. P 02.3443 2004 P 02.3442

Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)

Cfr. P 02.3443

1913

2004 P 02.3560

Freno alle spese (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)

Il postulato chiede che il freno all'indebitamento entri in vigore senza ulteriori esitazioni e che il piano finanziario 2004­2006 sia predisposto in modo che la regola del freno all'indebitamento sia rispettata durante tutto il periodo di durata del piano.

La necessaria riduzione delle uscite deve limitarsi alle spese di consumo della Confederazione. Non devono essere operati tagli agli investimenti economicamente efficaci.

I risultati del piano finanziario 2004­2006 sono superati. Attualmente è già in allestimento il programma di legislatura 2009­2011. Dall'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003, il Consiglio federale e l'Amministrazione adempiono il compito costituzionale relativo al freno all'indebitamento. Tenendo conto del tetto massimo delle uscite, che è stato innalzato con il piano di abbattimento, le prescrizioni del freno all'indebitamento sono completamente soddisfatte. I deficit strutturali sono stati abbattuti e grazie ai Programmi di sgravio 2003 e 2004 (compreso il Piano di rinuncia a determinati compiti), che contemplano un miglioramento della situazione di 5 miliardi, i tassi di crescita delle uscite sono stati corretti chiaramente verso il basso. Nel periodo di pianificazione 2002­2006, il tasso di crescita delle uscite ammontava in media al 4,4 per cento annuo, negli anni 2003­2007 al 2,8 per cento, negli anni 2004­2008 al 2,2 per cento e negli anni 2005­2009, dedotto il supplemento IVA a favore dell'AI, al 2,3 per cento. Se si escludono le maggiorazioni imputabili al NMC e le partite transitorie e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della verifica dei compiti, nel periodo di pianificazione 2006­2010 la crescita delle uscite ammonta al 2,2 per cento all'anno.

Per quanto concerne i tagli alle uscite necessari per il conseguimento dei principi del freno all'indebitamento, il Consiglio federale ha tenuto adeguatamente conto della congiuntura e dell'occupazione. Esso ha stabilito i Programmi di sgravio 2003 e 2004 in modo tale da escludere, per quanto possibile, completamente o in parte dalle misure di risparmio gli investimenti volti a favorire la crescita economica e a sostenere l'economia. Tuttavia il concetto di investimento è interpretato diversamente a seconda del punto di vista e della problematica. Secondo una perizia demandata dal DFF, con il cumulo dei
Programmi di sgravio 2003 e 2004 il prodotto interno lordo reale del 2010 sarà dello 0,5 per cento inferiore rispetto a quello senza Programmi di sgravio. Ciò corrisponde pressappoco a una riduzione media del tasso di crescita annuo di 0,8 punti percentuali. Nel complesso le ripercussioni dei Programmi di sgravio sulla crescita e sull'occupazione sono minime. Altri elementi come ad esempio il contesto dell'economia globale rivestono un ruolo molto più importante.

Il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2004 P 04.3584

Attivi e debiti dello Stato. Allestimento di un bilancio (N 17.12.04, Gruppo socialista)

Gli autori del postulato incaricano il Consiglio federale di redigere un rapporto in cui si spieghino le cause dell'aumento dei debiti dello Stato dal 1990 e si quantifichi quale parte dell'aumento del debito è da ricondurre a deficit budgetari reali e quale parte è invece legata ad altre cause fra cui finanziamenti dello scoperto, riversamenti e operazioni per rendere più «trasparenti» i conti. Il Consiglio federale è altresì invitato ad allestire un bilancio degli attivi, in cui oltre alla sostanza finanziaria devono essere contrapposti al debito lordo altri valori patrimoniali quali gli immobili, le opere d'infrastruttura, le partecipazioni o gli investimenti in capitale umano.

1914

Dal rapporto del Consiglio federale emerge che quasi il 40 per cento dell'aumento del debito della Confederazione è riconducibile ai deficit del conto finanziario.

Anche altre ragioni hanno però provocato l'aumento dell'indebitamento, come le ristrutturazioni e i risanamenti delle imprese pubbliche, il finanziamento delle casse pensioni o i mutui all'Assicurazione contro la disoccupazione. Questi problemi hanno interessato principalmente la Confederazione e i Cantoni e hanno perciò contribuito a far crescere più velocemente il loro indebitamento. I Comuni non hanno dovuto affrontare situazioni onerose, come quelle di ex Aziende in regìa, ma in via eccezionale hanno effettuato versamenti suppletivi per il risanamento di aziende comunali.

In una perizia dell'Istituto di scienza finanziaria e diritto finanziario dell'Università di San Gallo (IFF) è stata vagliata la possibilità di elaborare un bilancio patrimoniale economico. Si giunge alla conclusione che non è possibile effettuare un computo integrale dei diversi tipi di beni, ragion per cui l'allestimento di simili bilanci non sarebbe attendibile. Alla luce delle numerose riserve che vanno espresse sull'analisi del debito netto, la quota dell'indebitamento lordo rimane un valido indicatore della sostenibilità della politica finanziaria.

Il rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche è stato approvato dal Consiglio federale il 23 agosto 2006 ed è stato pubblicato (http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?

lang=it&msg-id=6790).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3542

Trasparenza dei debiti (N 17.12.04, Zuppiger)

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto una panoramica dell'evoluzione, in passato e in futuro, dell'indebitamento lordo consolidato degli enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali). Come già nel postulato 04.3584, bisogna tenere conto di tutte le operazioni rilevanti per i debiti non contemplate dal conto finanziario ordinario. Si devono inoltre illustrare le ripercussioni economiche dell'evoluzione dell'indebitamento come pure le possibili misure e strategie volte a garantire una politica finanziaria sostenibile.

Data l'analogia delle questioni sollevate nei due postulati (cfr. 04.3584 e 04.3573), si è risposto a entrambi in un unico rapporto, che contiene osservazioni sui diversi aspetti dell'indebitamento e un'illustrazione dettagliata dell'evoluzione quantitativa dell'indebitamento (dal 1950 al 2025) nei diversi settori e nelle assicurazioni sociali.

Il rapporto si conclude con considerazioni su strategie di politica finanziaria del Consiglio federale e dei Governi cantonali.

Il rapporto del Consiglio federale sull'evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche è stato approvato dal Consiglio federale il 23 agosto 2006 ed è stato pubblicato (http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?

lang=it&msg-id=6790).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 04.3573

Trasparenza dei debiti (S 14.03.05, Lauri)

Cfr. P 04.3542

1915

2005 P 05.3175

Attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi.

Valutazione (S 14.6.05, Stähelin)

Nei due postulati, Stähelin invita il Consiglio federale a presentare le modalità secondo le quali i singoli Stati membri dell'UE e le piazze finanziarie più importanti al di fuori dell'Europa attuano le raccomandazioni del GAFI. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di illustrare quali costi e benefici comporta per i destinatari della norma, l'Amministrazione e l'economia l'attuazione in Svizzera delle raccomandazioni del GAFI.

Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto redatto in risposta a questi interventi e l'ha trasmesso al Parlamento. Alle domande poste da Stähelin si è risposto in maniera esaustiva; il Consiglio federale propone dunque di togliere di ruolo i postulati.

2005 P 05.3456

Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI (S 28.9.05 Stähelin)

Cfr. P 05.3175 2006 M 04.3202

Attuazione giuridica delle raccomandazioni di Basilea sui requisiti patrimoniali (Basilea I e Basilea II) favorevole alla crescita e alle PMI (N 17.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

La mozione chiede al Consiglio federale di attuare sul piano giuridico le raccomandazioni di Basilea concernenti i requisiti patrimoniali in modo da tener conto degli interessi delle PMI.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche ha approvato Basilea II nel mese di giugno del 2004. In Svizzera tutti gli elementi essenziali dell'attuazione si sono potuti disciplinare a livello di ordinanza. Sotto la coordinazione della Commissione federale delle banche, un gruppo di lavoro, composto di tutte le cerchie direttamente interessate dalla nuova regolamentazione, ha elaborato il progetto dell'ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFP). Il 29 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato questa nuova ordinanza e l'ha posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2007 (cfr. RU 2006 4307).

Basilea II introduce una scelta differenziata di diversi approcci per il calcolo delle esigenze in materia di fondi in funzione dei rischi. Ciò rispecchia le diverse esigenze delle banche, senza tuttavia intervenire nella concorrenza tra di esse.

Il passaggio a Basilea II non provoca dunque ripercussioni negative sulla politica di assegnazione dei crediti da parte delle banche, in particolare nemmeno sulle operazioni retail e sui crediti nell'ambito dell'attività bancaria al dettaglio per le ditte. Nel quadro della nuova ordinanza sui fondi propri viene tenuto sufficientemente conto delle esigenze di finanziamento differenziato in base al rischio delle PMI da parte delle banche. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

1916

Ufficio federale del personale 2000 P 00.3147

Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)

Il postulato chiede che non siano versate pensioni ai magistrati se essi lasciano la loro carica per dedicarsi a un'altra attività lucrativa.

Nel frattempo anche determinate cerchie parlamentari hanno tentato di modificare il vigente ordinamento delle pensioni dei magistrati, in particolare di aumentare i requisiti per il diritto alla prestazione e introdurre un sistema di previdenza regolare.

Anche l'iniziativa parlamentare sull'aumento delle condizioni per il diritto alla prestazione lanciata il 9 settembre 2005 dalla CIP-N nell'ambito di una petizione (petizione Fritz Hammer 04.2020) è stata respinta dalla CIP-S il 27 ottobre 2005.

Nel quadro della revisione in corso della legge sulla CPC, la stessa Commissione ha inoltre rifiutato di procedere alla revisione della legge e dell'ordinanza concernenti la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati (RS 172.121 e 172.121.1) finalizzata all'introduzione di una previdenza per i membri del Tribunale federale conforme alla LPP.

Il 6 ottobre 2005 il Consigliere nazionale Mathys ha presentato un'altra mozione (05.3607) nella quale chiede l'aumento dei requisiti per il diritto alla pensione e l'adeguamento verso il basso dell'importo delle pensioni. Nella situazione attuale non si rende necessario nessun intervento di politica finanziaria o di politica statale per modificare l'ordinamento delle pensioni dei magistrati. Per queste ragioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3143

Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)

Nel suo rapporto del maggio 2004 relativo al postulato Bühlmann del 22 marzo 2001, il Consiglio federale ha deciso che, su mandato della Delegazione delle finanze, il DFF può fornire informazioni relative alle indennità versate ai membri delle commissioni extraparlamentari, indicando in una tabella, per ogni commissione, i presidenti e i membri nonché gli eventuali importi forfettari. Questo modo di procedere non è in contrasto con la legge sulla protezione dei dati, bensì crea la trasparenza necessaria nei confronti della Delegazione delle finanze e tiene conto della sfera privata delle persone interessate.

Il rapporto è stato trasmesso alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) affinché quest'ultima si occupasse dell'affare in via definitiva. Il 4 novembre 2004, la CIP-N ha chiesto al capo del DFF che le fossero presentate liste contenenti le informazioni sulle indennità giornaliere e le indennità dei presidenti. Quest'ultimo ha presentato le liste alla CIP-N il 10 gennaio 2005. Il 28 gennaio 2005 la CIP-N ha sentito in merito rappresentanti dell'UFPER. Spetta alla Commissione delle istituzioni politiche trarre le debite conclusioni.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3388

Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)

Il 27 agosto 2002 la Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) ha presentato la mozione 02.3388: «Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico». Su proposta del Consiglio federale, il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Nella risposta del 9 dicembre 1917

2002 il Governo si è dichiarato disposto ad attuare la richiesta della mozione e a rivedere l'ordinanza in modo da assoggettare all'obbligo di annuncio e di autorizzazione le attività lucrative accessorie dei collaboratori del Corpo diplomatico. Il Dipartimento federale delle finanze ha sottoposto al Consiglio federale una nuova regolamentazione quale parte di un vasto pacchetto di revisione che comprende anche altri temi.

Parallelamente alla Commissione della politica estera, una sottocommissione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) si è occupata delle attività accessorie di tutti gli impiegati della Confederazione. La CdG-N ha preso spunto dalla risposta del Consiglio federale del 28 aprile 2004 e in data 14 dicembre 2004 ha invitato il Governo a operare una valutazione della prassi e ad esaminare prescrizioni minime per l'autorizzazione di attività accessorie sulla base dei risultati della valutazione. Il 12 aprile 2006 il Consiglio federale ha risposto alla CdG-N ed ha preso conoscenza delle direttive dell'Ufficio federale del personale del 27 marzo 2006 su attività accessorie e uffici pubblici.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 03.3241

Limitazione della cerchia dei beneficiari di indennità e riduzione delle indennità accordate ai quadri in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (N 8.3.04, Commissione delle finanze N; S 4.6.04)

Nella risposta del 10 settembre 2003, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione. Il 4 giugno 2004 la mozione è stata trasmessa dalle Camere al Consiglio federale sotto forma di postulato. Nella seduta del 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato la modifica degli articoli 78 e 79 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers). Le nuove disposizioni dell'OPers, entrate in vigore il 1° gennaio 2005, prevedono una riduzione generale dell'importo dell'indennità di partenza (al massimo un anno di stipendio invece di due anni) e la riduzione dell'importo delle indennità versate ai quadri superiori (capi Ufficio, segretari di Stato e vicecancellieri) il cui rapporto di lavoro è disdetto secondo l'articolo 26 capoverso 1 OPers (al massimo due anni di stipendio invece di tre anni).

Con questa modifica dell'OPers, il Consiglio federale ha dato seguito alla domanda contenuta nel postulato. Esso ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

Amministrazione federale delle contribuzioni 1999 P 98.3352

Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)

L'intervento inoltrato sotto forma di mozione e trasmesso sotto forma di postulato dal Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale un progetto di complemento al Codice penale svizzero che istituisca il reato di sottrazione d'imposta, qualora questa concerna un reddito o un utile non dichiarato superiore a 10 000 franchi.

Attualmente, la sottrazione d'imposta è una contravvenzione punita con la multa.

Quindi già oggi la sottrazione d'imposta è considerata un reato. La mozione persegue lo scopo di garantire un'imposizione più completa del reddito e dell'utile grazie all'applicazione di disposizioni penali più severe. Ciò significherebbe che una sot1918

trazione di questo importo potrebbe venir punita con una detenzione fino a tre anni (art. 36 CP).

Sulla base di questa situazione di partenza, già il rapporto pubblicato nel luglio 1998 dalla Commissione peritale per l'esame del sistema delle imposte dirette riguardo alle lacune (Commissione peritale Behnisch) raccomandava di esaminare se non fosse il caso di introdurre alcune misure coercitive di ordine penale anche per perseguire la sottrazione d'imposta nel settore delle imposte dirette.

Nell'autunno del 2003 il capo del DFF ha incaricato una Commissione di esperti (ESA) di analizzare le basi giuridiche attuali e la prassi nei settori del diritto penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale riguardo alla loro pertinenza e alla loro legittimità. La Commissione di esperti ha pubblicato il suo rapporto alla fine del mese di gennaio del 2005. Dalla valutazione politica del rapporto da parte del capo del DFF è emerso che la sottrazione d'imposta deve continuare a essere punita come contravvenzione. Per queste ragioni si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2000 P 99.3499

Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)

L'intervento parlamentare chiede misure volte a migliorare il rispetto dei principi dello Stato di diritto nell'applicazione di «provvedimenti speciali d'inchiesta» da parte della Divisione inchieste fiscali speciali (Divisione IFS) e la precisazione di diversi concetti riguardanti le infrazioni fiscali nella legge sull'imposta federale diretta. Inoltre dovrebbe essere migliorata la posizione dell'«imputato» e di altri implicati nella procedura relativa alle IFS. Infine, l'intervento chiede anche la «garanzia integrale del segreto bancario».

Con l'entrata in vigore della LIFD il 1° gennaio 1995 il legislatore ha esplicitamente esteso il campo d'applicazione del diritto penale amministrativo alle inchieste svolte dalla Divisione IFS (Messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale).

Ciò ha comportato un sensibile miglioramento della posizione procedurale delle persone coinvolte in un'inchiesta. Sono regolamentati in modo vincolante, fra l'altro, anche la designazione di un difensore nella procedura, il domicilio di recapito e la consultazione degli atti. Il Consiglio federale rileva che in questa procedura si è tenuto debitamente conto anche delle possibilità di presentare ricorso contro i provvedimenti coattivi e altre operazioni d'inchiesta. Il diritto penale amministrativo applicabile, che è peraltro da considerare una legge procedurale moderna, adempie pertanto i requisiti dello Stato di diritto posti a una procedura d'inchiesta (penale).

Ciò è stato rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza «Camenzind» citata nella mozione.

Il 21 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un messaggio concernente un'unificazione della procedura penale. In base alla situazione attuale non vi è alcuna necessità immediata di intervenire nell'ambito del diritto penale amministrativo. Pertanto il progetto di riforma non toccherà probabilmente il diritto penale amministrativo.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'autore della mozione di salvaguardare integralmente il segreto bancario nella procedura delle IFS, il Consiglio federale rimanda alla legislazione vigente (art. 47 n. 4 della legge sulle banche; RS 952.0) e alla giuri-sprudenza del Tribunale federale (DTF 104 IV 131 consid. 3b). Secondo tale decisione il segreto bancario non attribuisce il diritto assoluto di opporsi a 1919

produrre atti nei confronti delle autorità inquirenti. Dovendo il segreto bancario essere salvaguardato fuori dai procedimenti penali, la perquisizione presso una banca è consentita soltanto ove sia giustificata da sospetti precisi e obiettivamente fondati, ove sia rispettato il principio della proporzionalità e ove l'oggetto della misura sia descritto in modo sufficientemente preciso. Nella procedura delle IFS si tiene conto in misura sufficiente di tali requisiti. Per quanto concerne la problematica dell'assistenza amministrativa e giudiziaria si rimanda all'esaustiva risposta del 1° settembre 2004 del Consiglio federale all'interpellanza David (04.3012). Per queste ragioni si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2002 P 02.3264

Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)

Nell'intervento si sostiene che l'assoggettamento alla tassa di bollo degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento comporta il rischio di considerare questi come istituti bancari o società di assicurazione. Nel rapporto sulle ripercussioni della proposta di direttiva COM (2000) 507, l'Ufficio delle assicurazioni sociali (UFAS) conclude che sarebbe oltremodo auspicabile esentarli dalla tassa di bollo. Tenendo conto dell'importanza delle casse pensioni nel nostro sistema di previdenza professionale, della loro decisa opposizione a un tale assoggettamento e delle possibilità di cui esse dispongono, il Consiglio federale è invitato a elaborare altre soluzioni, a tenere conto dei rischi menzionati nel rapporto dell'UFAS e a valutare le misure necessarie per evitarli.

Il Consiglio federale ritiene che la proposta di direttiva COM (2000) 507 non avrebbe conseguenze per la legislazione fiscale svizzera, poiché non contiene disposizioni fiscali. In quest'ottica, il rischio che l'UE annoveri le casse pensioni svizzere fra le assicurazioni sulla vita o le banche piuttosto che fra gli istituti di previdenza, a causa del loro obbligo di pagamento della tassa di negoziazione, dovrebbe essere minimo.

Per questi motivi si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2003 P 02.3650

Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgeli)

L'intervento, inizialmente presentato sotto forma di mozione, chiede al Consiglio federale di modificare l'articolo 33 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) affinché oltre alla deduzione per i premi assicurativi, anche i premi e i contributi per l'assicurazione malattie obbligatoria e privata siano interamente deducibili. La realizzazione delle richieste della mozione nell'ambito dell'imposta federale diretta provocherebbe una perdita di entrate di circa 500 milioni all'anno, di cui 350 a carico della Confederazione e 150 a carico dei Cantoni (quote cantonali).

Nel quadro del suo messaggio del 28 febbraio 2001 concernente il pacchetto fiscale 2001 (FF 2001 2655), il Consiglio federale aveva proposto di rinunciare alla vigente deduzione forfettaria fiscale per premi assicurativi e interessi dei capitali a risparmio e di ammettere interamente in deduzione i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ossia in ragione di un importo globale. Questo dev'essere calcolato separatamente per ogni Cantone in funzione della media cantonale dei premi. Il pacchetto fiscale approvato dal Parlamento il 20 giugno 2003 è stato bocciato in votazione popolare il 16 maggio 2004.

Recentemente, due mozioni di uguale tenore (la mozione Dupraz 05.3490 e la mozione Saudan 05.3507) hanno incaricato il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto di modifica dell'articolo 215 della legge federale sull'imposta 1920

federale diretta (LIFD) per tenere meglio conto dell'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli importi deducibili in franchi dovrebbero essere adattati non solo in funzione della progressione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, ma ogni anno in funzione della progressione media dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il Consiglio federale ha proposto di respingere entrambe le mozioni, sottolineando che escludere una singola deduzione dal ritmo generale della compensazione del rincaro complicherebbe ulteriormente il diritto fiscale e sarebbe quindi contrario agli sforzi volti a rendere più semplice e meno burocratico il sistema. Il Consiglio federale dovrebbe fissare ogni anno mediante ordinanza la deduzione per i premi di assicurazione, cui verrebbe riservato un trattamento privilegiato rispetto alle altre deduzioni. Una deroga al sistema non è giustificata anche per il fatto che la deduzione per i premi di assicurazione non comprende soltanto i premi delle casse malattia bensì anche i premi, i contributi e i versamenti per assicurazioni sulla vita e assicurazioni non obbligatorie contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio. Nel dibattito parlamentare finale i due interventi non hanno ottenuto la maggioranza.

Infatti la mozione Saudan è stata respinta con 29 voti contro 4 l'8 dicembre 2005 e il consigliere nazionale Dupraz ha ritirato la propria mozione il 9 maggio 2006.

Poiché i due interventi, che perseguono lo stesso obiettivo (misure di sgravio per quanto concerne l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie), non hanno ottenuto la maggioranza parlamentare, il postulato può essere tolto di ruolo.

2004 P 03.3565

Trattamento fiscale delle spese di perfezionamento (S 10.3.04, David)

In questo intervento, presentato sotto forma di mozione e trasmesso dal Consiglio degli Stati sotto forma di postulato, si chiede al Consiglio federale di presentare un adeguamento della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) affinché le spese per la formazione professionale continua, ai sensi dell'articolo 30 della legge federale sulla formazione professionale, possano essere dedotte dalle imposte in qualità di spese di perfezionamento.

L'11 maggio 2005 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto «Deduzione per le spese di perfezionamento». Nel rapporto, basato in parte sullo studio di un gruppo di lavoro misto, il Consiglio federale presentava tre modelli diversi, con i relativi vantaggi e svantaggi, ma rinunciava a dichiararsi favorevole a un modello in particolare. Poiché in Parlamento sono stati presentati altri interventi sullo stesso tema, il DFF intende dapprima affinare le basi decisionali analizzando gli effetti dei vari modelli sulle scelte dei contribuenti in materia di formazione e stimando in maniera più precisa il minore gettito fiscale.

Poiché la mozione è stata trasmessa sotto forma di postulato, si è trattato di un mandato d'esame al quale il Consiglio federale ha dato seguito l'11 maggio 2005 pubblicando il rapporto summenzionato. Quello stesso giorno esso ha deciso di proporre lo stralcio dell'intervento in quanto adempiuto.

1921

2004 P 03.3433

Aumento del numero degli ispettori fiscali (N 8.3.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.308 [minoranza Berberat])

Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di aumentare il numero degli ispettori fiscali presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni per combattere in modo più efficace la sottrazione d'imposta.

L'esperienza ci insegna che non sempre è possibile aumentare il numero di ispettori fiscali. L'attuale mercato del lavoro difficilmente lo consentirebbe. D'altro canto questo non sarebbe nemmeno l'unico mezzo per combattere in modo più efficace la sottrazione d'imposta. Oltre alle misure volte ad accrescere il numero di posti di lavoro, bisogna innanzitutto perseguire l'ottimizzazione delle strutture, dei processi e della tecnica.

Nel progetto INSIEME elaborato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e lanciato già alla fine del 2001, le misure seguenti sono state o stanno per essere adottate: ­

più controlli a domicilio da parte di esperti,

­

migliori analisi dei rischi,

­

migliori informazioni e prestazioni ai contribuenti,

­

investimenti considerevoli nel campo dell'informatica.

Nel 2005, il controllo della redditività presso la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto effettuato dal Controllo federale delle finanze (CDF) ha constatato una notevole redditività dei controlli IVA effettuati dall'AFC. Il relativo rapporto «Controllo dell'imposta sul valore aggiunto: valutazione della strategia, dell'attuazione e dei risultati dei controlli presso i contribuenti» evidenzia che l'AFC attribuisce una grande importanza al controllo esterno.

Con l'ausilio delle misure già attuate o perlomeno avviate, l'obiettivo di combattere in modo più efficace la sottrazione d'imposta è già ampiamente realizzato. Poiché tale scopo può essere raggiunto senza aumentare considerevolmente il numero degli ispettori fiscali, si propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

2005 P 04.3430

Prossimi passi nell'imposizione della coppia e della famiglia (S 14.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.314)

Il 4 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla possibilità di introdurre l'imposizione individuale e l'ha presentato alle Camere.

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il «Rapporto concernente le misure pendenti nell'ambito della politica familiare e le loro ripercussioni finanziarie», coordinato dall'Amministrazione federale delle finanze (AFC). Nel compendio si legge che già oggi la Confederazione partecipa in misura considerevole al finanziamento di prestazioni per le famiglie. Inoltre, la disponibilità di mezzi finanziari della Confederazione per nuove misure di politica familiare deve essere valutata nell'ottica dei principi del freno all'indebitamento sanciti dalla Costituzione e delle prospettive finanziarie del budget. Secondo il rapporto, a livello federale non esiste nessun margine di manovra per finanziare nuove misure di politica della famiglia.

Bisognerà piuttosto partire dal presupposto che gli attuali limiti di spesa di tutti i settori di compiti dovranno tendenzialmente registrare ulteriori riduzioni.

1922

Con la pubblicazione dei due rapporti il Consiglio federale ha dato seguito alla richiesta dell'autore del postulato. Le condizioni di cui all'articolo 124 capoversi 3 e 5 della legge sul Parlamento sono pertanto soddisfatte e il postulato può essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

Amministrazione federale delle dogane 2004 P 04.3435

Cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 03.078)

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla nuova legge federale sulle dogane, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha chiesto che fosse redatto un rapporto sul computo dei dazi considerando i vantaggi e gli svantaggi dell'attuale sistema ponderale (art. 2 LTD) e del sistema ad valorem nella forma in cui è diffuso negli Stati membri dell'Unione europea e in quasi tutti i Paesi industrializzati.

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in occasione della seduta dell'8 dicembre 2006 e l'ha trasmesso alla CET-N per conoscenza. Per questo motivo propone di toglierlo di ruolo in quanto adempiuto.

Ufficio federale delle assicurazioni private 2004 P 03.3437

Ritornare sulla decisione del modello «Winterthur» (N 8.3.04, Postulato Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato invita il Consiglio federale a rivedere l'approvazione del modello «Winterthur».

Il modello «Winterthur» opera una distinzione tra rapporto assicurativo e previdenziale nelle relazioni tra la fondazione collettiva e l'assicuratore. Il contratto d'assicurazione collettiva sulla vita non assicura più una copertura identica di tutti i rischi assunti dalla fondazione collettiva nei confronti dei suoi assicurati in virtù della legislazione sulla previdenza professionale. Il modello prevede inoltre che le compagnie di assicurazione sulla vita non debbano più garantire l'interesse minimo alla loro fondazione collettiva. Tuttavia, finora la Winterthur Vita non ha mai usufruito di questa possibilità e ha sempre fornito alla sua fondazione collettiva almeno le prestazioni minime secondo la LPP.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha esaminato la legalità del modello «Winterthur» e l'ha giudicato conforme alla legge dal punto di vista della previdenza (regolamento, convenzione d'adesione).

Inoltre, la revisione totale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) ha tenuto conto della richiesta del postulato introducendo una disposizione sulle prestazioni minime nella previdenza professionale obbligatoria.

Conformemente all'articolo 39 LSA, le imprese di assicurazione cui è stata trasferita la proprietà dei beni degli istituti di previdenza da esse istituiti e dipendenti da esse sotto il profilo economico o organizzativo devono fornire almeno le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria.

Emanando l'articolo 39 LSA è stata accolta la richiesta del postulato; il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

1923

2004 P 04.3051

Lavoratori frontalieri e indennità giornaliera (N 18.6.04, Robbiani)

L'autore del postulato esige che i lavoratori frontalieri, indipendentemente dal loro domicilio, possano rivolgersi al foro del luogo di lavoro in caso di controversie riguardanti l'assicurazione d'indennità giornaliera. In tal caso, un lavoratore frontaliero avrebbe la possibilità di rivolgersi al foro del proprio domicilio oltre che al foro del luogo dove ha sede l'assicuratore.

L'articolo 158 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza OS; RS 961.011) entrata in vigore il 1° gennaio 2006 tiene conto dell'obiettivo del postulato in quanto prevede un foro competente per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia. Conformemente all'articolo, nella conclusione di contratti per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia con datori di lavoro, le imprese di assicurazione devono prevedere, oltre al foro speciale, anche un foro nel luogo di lavoro dei loro dipendenti. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato in quanto adempiuto.

Dipartimento dell'economia Segreteria di Stato dell'economia 1997 P 97.3070

Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)

Il rapporto «Evoluzione delle forme di lavoro atipiche in Svizzera», in adempimento del postulato Rennwald, è stato approvato dal Consiglio federale il 1° novembre 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1997 M 96.3618

Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)

La mozione non è stata stralciata in occasione del dibattito del 4 giugno 2003 poiché il rapporto di gestione del 2002 non dava informazioni in merito all'attuazione dei provvedimenti di sgravio amministrativo annunciati nel 1999 in favore delle PMI.

Nel frattempo il Consiglio federale ha preso atto, il 2 febbraio 2005, del «Rapporto sulle procedure federali d'autorizzazione per le attività economiche: stato attuale ed evoluzione dal 1998 al 2004». Il rapporto, pubblicato nel n. 11, parte I, della serie «Grundlagen der Wirtschaftspolitik» della SECO, descrive in modo dettagliato lo stato dell'attuazione dei provvedimenti che erano stati decisi mediante DCF del 20 ottobre 1998 (cfr. a tale proposito il rapporto del Consiglio federale del 3 novembre 1999, FF 2000 888). Dopo aver preso atto di questo rapporto, il Consiglio federale ha inoltre conferito il mandato di ridurre ulteriormente il numero delle procedure d'autorizzazione. Il rapporto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006 «Semplificare la vita delle imprese» riferisce in merito ai lavori effettuati in tal senso. L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio. Di conseguenza è stato dato seguito ai punti 2 e 3 della mozione, che occorreva ancora disciplinare parzialmente. Diverse informazioni relative ai risultati dell'attuazione del primo punto della mozione (cfr. anche il rapporto del 18 gennaio 2006 per una valutazione degli strumenti istituiti nel 2000 in risposta al punto 1 della mozione) sono già contenute in alcuni rapporti di gestione precedenti.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

1924

1999 P 99.3547

Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3433

Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)

Il 18 ottobre 2006 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto del rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera» e ha approvato la versione definitiva del rapporto. Nel contempo esso ha proposto di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 00.3442

Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 00.3343

Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3069

Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)

Il 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato il messaggio del 16 novembre 2005 concernente la Nuova politica regionale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 M 01.3089

Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)

Dopo aver stralciato il punto 1 della mozione rinviando al rapporto del DFE sulla crescita del 2002, il secondo Consiglio aveva trasmesso i punti 2 e 4 sotto forma di postulato e i punti 3, 5, 6 e 7 sotto forma di mozione. La strategia di attuazione richiesta al punto 2 è stata approvata dal Consiglio federale, nel febbraio del 2004, sotto forma di un pacchetto di misure in favore della crescita. Le 17 misure previste in tale pacchetto sono state messe in agenda e quindi annunciate negli obiettivi annuali del Consiglio federale (punto 4). Un gruppo di lavoro interdipartimentale ha stilato ogni anno un rapporto all'attenzione del Consiglio federale sullo stato di attuazione di queste misure (punto 5). Nel suo ultimo rapporto, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 21 dicembre 2006, il gruppo di lavoro ha constatato che anche lo stralcio del punto 3 della mozione poteva essere proposto, poiché quasi tutti i messaggi inerenti alle misure annunciate erano già pervenuti al Parlamento. Il punto di controllo 3 dello schema di valutazione che, secondo il DCF del 15 settembre 1999, deve servire quale base per redigere il capitolo «Conseguenze economiche» dei messaggi al Parlamento, esige una valutazione approssimativa delle conseguenze per l'economia nel suo complesso, e in particolare ­ conformemente al 1925

manuale relativo all'analisi d'impatto della regolamentazione ­ di quelle inerenti alla crescita e all'innovazione. In definitiva la politica della Confederazione nei confronti delle PMI non è una politica di seconda classe che intende conservare determinate strutture a livello di dimensioni aziendali: essa mira piuttosto a favorire la modernizzazione delle imprese in generale, in modo da sviluppare un potenziale di crescita per il futuro. Parallelamente all'applicazione dei principi di procedura previsti dalla mozione, il Consiglio federale intende proseguire la sua politica di crescita durante la prossima legislatura. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2003 P 03.3153

Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)

Il Consiglio federale ha approvato il 21 dicembre 2006 il rapporto «Sostegno alle imprenditrici in Svizzera». Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3199

Coordinamento della promozione turistica nazionale (S 9.6.04. Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.019)

Con il presente postulato e con il postulato 04.3434, le due Camere incaricano il Consiglio federale di presentare, sotto forma di rapporto, un nuovo programma per un migliore coordinamento della promozione turistica nazionale. In particolare questi postulati chiedono che il Consiglio federale esamini la possibilità di semplificare l'organizzazione delle istituzioni di promozione della Confederazione attive all'estero realizzando una chiara struttura di gestione operativa nonché affidandone la vigilanza a un unico dipartimento.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sul coordinamento della promozione turistica della Svizzera che contiene le proposte inerenti al programma auspicate dal Parlamento.

Inoltre il rapporto presenta quattro modelli di soluzioni organizzative, di cui soprattutto le due varianti che propongono un'integrazione possibilmente completa delle istituzioni potrebbero rafforzare notevolmente il coordinamento della promozione turistica nazionale.

I quattro modelli di soluzioni proposti nel rapporto corrispondono più o meno alle richieste delle Camere federali. Le richieste formulate dal Consiglio degli Stati corrispondono soprattutto alla variante «Integrazione del settore chiave», mentre quelle espresse dal Consiglio nazionale possono essere soddisfatte essenzialmente con la variante «Integrazione del settore esteso».

Il Consiglio nazionale ha preso atto di questo rapporto l'11 maggio 2006, il Consiglio degli Stati il 19 giugno 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3390

Principio «Cassis de Dijon» (N 8.10.04, Leuthard)

Il 23 settembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il rapporto inerente alla tematica del «Cassis de Dijon» in adempimento del postulato 04.3390 Leuthard. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

1926

2004 P 04.3434

Programma per una promozione turistica coordinata della Svizzera (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 04.019)

Con il presente postulato e con il postulato 04.3199, le due Camere incaricano il Consiglio federale di presentare, sotto forma di rapporto, un nuovo programma per un migliore coordinamento della promozione turistica nazionale. In particolare questi postulati chiedono che il Consiglio federale esamini la possibilità di semplificare l'organizzazione delle istituzioni di promozione della Confederazione attive all'estero realizzando una chiara struttura di gestione operativa nonché affidandone la vigilanza a un unico dipartimento.

Il 9 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato un rapporto sul coordinamento della promozione turistica della Svizzera che contiene le proposte inerenti al programma auspicate dal Parlamento.

Inoltre il rapporto presenta quattro modelli di soluzioni organizzative, di cui soprattutto le due varianti che propongono un'integrazione possibilmente completa delle istituzioni potrebbero rafforzare notevolmente il coordinamento della promozione turistica nazionale.

I quattro modelli di soluzioni proposti nel rapporto corrispondono più o meno alle richieste delle Camere federali. Le richieste formulate dal Consiglio degli Stati corrispondono soprattutto alla variante «Integrazione del settore chiave», mentre quelle espresse dal Consiglio nazionale possono essere soddisfatte essenzialmente con la variante «Integrazione del settore esteso».

Il Consiglio nazionale ha preso atto di questo rapporto l'11 maggio 2006, il Consiglio degli Stati il 19 giugno 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3647

Legge sui lavoratori distaccati. Efficacia delle sanzioni (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)

Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'efficacia delle sanzioni per quanto riguarda la legge sui lavoratori distaccati, in adempimento del postulato 04.3647. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3648

Abusi nel settore della fornitura di personale a prestito (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone, CN 04.067)

Il rapporto del Consiglio federale sulla situazione esistente nel settore della fornitura di personale a prestito, in adempimento del postulato 04.3648, è stato approvato dal Consiglio federale il 9 giugno 2006. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 04.3712

Legge sul collocamento. Impedire l'aggiramento delle misure d'accompagnamento (N 18.3.05, Gysin Hans Rudolf; S 27.9.05)

La mozione chiede l'abrogazione dell'articolo 30 dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito. Il Consiglio federale ha abrogato questo articolo il 1° luglio 2006. Di conseguenza la mozione è adempiuta e può essere tolta di ruolo.

1927

Ufficio federale dell'agricoltura 2006 P 05.3883

Conseguenze della vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne. Rapporto (N 24.3.06, Walter Hansjörg)

Il 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il rapporto «Conseguenze della vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne» in adempimento del postulato Walter del 16 dicembre 2005. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2005 M 04.3552

Accreditamento delle scuole private (N 17.12.04, Freysinger; S 6.6.05)

Il 21 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sull'accreditamento di scuole private in Svizzera in adempimento della mozione 04.3552.

Le scuole private svolgono un ruolo importante per l'economia e la formazione in generale e, grazie ai circa 25'000 studenti stranieri che accolgono, contribuiscono anche a diffondere l'immagine della Svizzera all'estero. Il Consiglio federale intende adottare una serie di provvedimenti destinati a rafforzare il settore privato della formazione e a prevenire eventuali abusi: il coordinamento e lo scambio di esperienze tra le autorità cantonali incaricate della sorveglianza delle scuole private dovranno essere migliorati grazie all'istituzione di una piattaforma informativa. Inoltre le autorità di migrazione e le rappresentanze svizzere all'estero dovranno essere in grado di dare informazioni ancora più affidabili in merito all'offerta di formazione.

Secondo il Consiglio federale, il registro delle scuole private, promosso recentemente dall'economia e dalle associazioni del ramo, è uno strumento adeguato per migliorare l'attendibilità nei confronti delle scuole private. In tale registro vengono inserite unicamente le scuole in grado di comprovare una gestione seria e il rispetto degli standard di qualità (si veda www.swissprivateschoolregister.com).

Il Consiglio federale ritiene inoltre che non esista alcuna necessità di una regolamentazione speciale per il riconoscimento e l'accreditamento di scuole private. Il sistema svizzero di formazione offre già attualmente percorsi differenziati per il riconoscimento statale di offerte formative private nel settore terziario: fra questi vi è il riconoscimento come scuola specializzata superiore e l'accreditamento come scuola universitaria professionale. Inoltre le offerte formative non compatibili con il sistema svizzero di formazione hanno la possibilità di farsi accreditare presso un'agenzia all'estero.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2005 P 03.3621

Rapporto e piano di misure per migliorare la situazione dei posti di tirocinio (N 17.6.05, Galladé)

L'8 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Situazione sul mercato dei posti di tirocinio» in adempimento del postulato 03.3621.

Dal rapporto ­ richiesto dal postulato 03.3621 ­ risulta che la situazione sul mercato dei posti di tirocinio resta tesa. Infatti, nonostante il numero complessivo di posti disponibili sia aumentato negli ultimi due anni, l'evoluzione demografica ha indotto anche un aumento costante della domanda. Inoltre i segni positivi rilevati dall'ultimo Barometro dei posti di tirocinio dell'Ufficio federale della formazione professionale 1928

e della tecnologia (UFFT) devono essere valutati con cautela. Nel 2006, ad esempio, il 5 per cento dei posti di tirocinio è rimasto vacante, mentre nel 2005 la quota dei posti ancora disponibili ammontava all'8 per cento. Per chi è immigrato in Svizzera solo recentemente e per i giovani provenienti dai curricoli formativi meno quotati (scuole medie facilitate, classi speciali di scuole d'impostazione pratica) continua a essere difficile trovare un posto di tirocinio. Il rapporto rammenta inoltre che la situazione evolve in modo diverso secondo le regioni e i settori professionali. Essa è particolarmente difficile nei centri urbani di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo.

Il numero complessivo dei giovani che giungono al livello secondario II dovrebbe diminuire progressivamente, mentre dovrebbe aumentare il fabbisogno di manodopera qualificata. Di conseguenza le imprese saranno in competizione per attirare a sé i migliori giovani che hanno terminato la scuola obbligatoria. Nel contempo sarà necessario adottare misure che permettano ai giovani meno favoriti socialmente, o che hanno difficoltà scolastiche, di rispondere alle esigenze crescenti e di integrarsi in modo ottimale nella società e nel mercato del lavoro. A tale scopo verranno sviluppate ulteriormente le offerte d'accompagnamento già esistenti (Case Management), destinate sia ai giovani che alle imprese, e sarà migliorato il loro coordinamento.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti 2000 P 00.3551

Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)

Il 23 giugno 2004, dopo il fallimento del controprogetto all'iniziativa AVANTI, il Consiglio federale ha deciso l'elaborazione di un nuovo progetto definendo, il 27 ottobre 2004, il futuro modo di procedere. Nel 1° trimestre del 2005 si è svolta una procedura di consultazione. Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto, concernente un fondo infrastrutturale per il finanziamento dei progetti riguardanti il traffico d'agglomerato su strada e su ferrovia e per gli investimenti per le strade nazionali (cui si affiancano mezzi supplementari provenienti dal fondo per le strade principali a favore delle regioni periferiche e di montagna). Con decisione del 6 ottobre 2006 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. La legge stabilisce che il fondo è alimentato da un lato, quale versamento iniziale, mediante il trasferimento di 2,6 miliardi di franchi dagli accantonamenti per il finanziamento speciale del traffico stradale e, dall'altro, mediante il versamento annuale di una parte dei ricavi a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sugli oli minerali e dalla vendita del contrassegno autostradale (circa un miliardo di franchi).

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

1929

2001 P 01.3192

Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)

Il 2 dicembre 2005 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il fondo infrastrutturale all'intenzione del Parlamento. Il fondo permetterà di far fronte anche in futuro alla crescente mobilità e ai relativi problemi posti dal traffico negli agglomerati e sulle strade nazionali. Con decisione del 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Nella lista dei progetti urgenti figura anche il progetto Mendrisio ­ Varese (FMV). Il collegamento transfrontaliero Ticino ­ Varese è un elemento chiave nell'ambito del «nuovo sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TILO)»: esso comprende anche il collegamento Lugano ­ Aeroporto di Malpensa e raccorda il Ticino alla Svizzera occidentale/Berna via Sempione/Lötschberg.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3205

Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)

Cfr. P 01.3192 2001 M 01.3010

Collegamento ferroviario Ginevra ­ Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)

Il progetto di collegamento Ginevra ­ Annemasse è d'importanza fondamentale per il traffico d'agglomerato del Cantone di Ginevra. L'importanza del progetto di ferrovia celere è incontestata e il suo significato per la politica del traffico è riconosciuto da tutte le parti interessate. Il progetto permetterà di ridurre in modo efficace il traffico sulle strade. Il previsto finanziamento tramite la convenzione sulle prestazioni Confederazione ­ FFS 2003­2006 è stato stralciato nell'ambito del programma di sgravio 2003. Visto che neanche il piano finanziario prevedeva fondi a tale scopo, si è stabilito di realizzare questo progetto necessario, urgente e pronto per la realizzazione nell'ambito del progetto concernente il fondo infrastrutturale. Il progetto di collegamento ferroviario Ginevra ­ Annemasse figura nell'elenco dei progetti urgenti.

Con decisione del 6 ottobre 2006 il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3176

Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)

Il trasporto di merci pericolose comprende l'imballaggio, il carico, il trasporto vero e proprio e lo scarico della merce. I rischi sono ridotti al minimo mediante un approccio complessivo. Le misure adottate, di conseguenza, sono molteplici:

1930

L'ordinanza sugli addetti alla sicurezza (OSAS) consente una migliore osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte di coloro che partecipano alle operazioni di trasporto. Nell'ambito dei lavori di aggiornamento del diritto concernente le merci pericolose il DATEC è continuamente e attivamente impegnato, in seno agli organi internazionali competenti, a migliorare le prescrizioni pertinenti. In questo modo si garantiscono il mantenimento e il miglioramento degli elevati standard di sicurezza svizzeri, anche nel contesto di un traffico merci ferroviario liberalizzato. Si è così ottenuto tra l'altro un inasprimento dei requisiti di sicurezza internazionali per quanto concerne il trasporto in carri-cisterna di merci particolarmente pericolose come p. es. il cloro. I provvedimenti adottati permettono di ridurre in misura determinante i rischi su tutta la rete.

Inoltre, in base all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), i gestori di infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di merci pericolose sono tenuti ad analizzare continuamente i relativi rischi secondo una metodologia prescritta e ad adottare le misure necessarie a ridurre tali rischi. Nell'ambito dell'esecuzione dell'OPIR il 27 giugno 2002 le parti coinvolte principalmente nella catena dei trasporti hanno sottoscritto una «Dichiarazione congiunta» in base alla quale si propongono di ridurre sotto la soglia critica i rischi non sostenibili sulle tratte aperte della rete ferroviaria svizzera. La dichiarazione prevede un pacchetto di misure di tipo tecnico e organizzativo con efficacia su tutta la rete. Alcune di queste misure sono già state completamente realizzate, mentre l'adozione delle altre sarà conclusa nei prossimi anni. Nel 2006 si è dato inizio all'introduzione di carri-cisterna per il trasporto di cloro che risultano migliori dal punto di vista della tecnica della sicurezza. L'obiettivo è di fare in modo che entro la fine del 2007 le importazioni di cloro, che rappresentano la parte principale dei trasporti di cloro in Svizzera, siano effettuati per mezzo di questi moderni carri-cisterna. L'attuazione delle misure è sorvegliata mediante l'uso di strumenti di controlling. Nel 2006 si è provveduto ad aggiornare i dati relativi ai rischi per le persone derivanti dal trasporto di merci pericolose
sull'intera rete. Da questi dati risulta che attualmente sulla rete ferroviaria svizzera non vi è alcuna tratta in cui tali rischi superano il limite sostenibile.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il mandato assegnato nel presente postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo. È tuttavia chiaro che tutti i soggetti che partecipano alle operazioni di trasporto hanno il compito di impegnarsi costantemente per ridurre al minimo tali rischi. Occorre perciò studiare e attuare continuamente le misure del caso.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2002 P 02.3469

Rinvio alle normative comunitarie della legge sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Quale parte integrante dell'Accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, anche il regolamento CE 2407/92 trova immediata applicazione in Svizzera e non deve pertanto essere trasposto nel diritto interno (FF 1999 5217 segg.). Allo scopo di rendere più trasparente nel diritto aeronautico la normativa ripresa con l'Accordo bilaterale, si mirava inizialmente a una soluzione a carattere dichiarativo nel diritto nazionale.

Oggi, tuttavia, ciò non è più necessario, poiché l'Accordo sul trasporto aereo pubblicato nella raccolta sistematica (RS 0.748.127.192.68) contempla la versione attuale del diritto comunitario applicabile; grazie all'odierna pubblicazione in tempi brevi 1931

nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU), questo elenco è sempre aggiornato.

Pubblicare un elenco a carattere puramente dichiarativo nell'allegato all'ordinanza sulla navigazione aerea non condurrebbe dunque ad alcun vantaggio supplementare.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale dell'energia 2000 P 00.3477

Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge sull'approvvigionamento elettrico. Nel corso dei dibattiti parlamentari, è stato ridefinito il ruolo dell'energia idroelettrica nel quadro della legge sull'energia. Da una parte si è deciso che, entro il 2030, la produzione annua media delle centrali idroelettriche dovrà aumentare di almeno il 5 per cento, o di 2000 GWh (divergenza tra CN e CS) rispetto al 2000. Inoltre, per la definizione delle nuove energie rinnovabili per piccoli impianti idroelettrici è stato fissato un nuovo limite superiore per la potenza pari a 10 MW. Nel caso delle nuove energie rinnovabili, i gestori di rete devono accettare e rimunerare adeguatamente l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti. La somma degli aumenti non deve superare 0,6 centesimi o 0,5 centesimi/kWh (divergenza tra CN e CS). Queste disposizioni si basano sui lavori relativi alle Prospettive energetiche.

Le questioni relative all'energia idroelettrica sono dunque state trattate in modo esaustivo nel quadro dei lavori relativi alla legge sull'approvvigionamento elettrico. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3414

Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)

Il 1° febbraio 2005 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza sull'energia nucleare (OENu) unitamente all'omonima legge. Dopo l'adozione dell'OENu, nell'estate 2005 sono entrate in vigore quattro ulteriori ordinanze del Consiglio federale, tutte a carattere piuttosto tecnico (requisiti per il personale, esami di sicurezza delle persone, personale di vigilanza sull'esercizio, recipienti sotto pressione e condotte). Sono inoltre in preparazione tre ordinanze dipartimentali basate sull'OENu, che con ogni probabilità entreranno in vigore nel 2007. Tra queste si annovera un'ordinanza sui criteri per la temporanea messa fuori servizio delle centrali. Le autorità di vigilanza stanno attualmente rivedendo il diritto applicabile in questo settore. In data 18 ottobre 2006, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sull'Ispettorato federale di sicurezza in materia nucleare, con la quale la Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) diverrà giuridicamente autonoma.

Poiché nei suoi punti principali il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3279

Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)

In adempimento del postulato Fehr Hans-Jürg (03.3279) del 13 giugno 2003, in data 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulle ricadute socioeconomiche dei progetti di smaltimento, incaricando il DATEC di pubblicarlo e tra1932

smettendolo nel contempo per conoscenza alle Camere federali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3532

Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)

La caratterizzazione dell'energia elettrica (art. 5bis della legge sull'energia, RS 730.0) e il finanziamento dei costi supplementari (art. 7 cpv. 7 della legge sull'energia) sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005 unitamente alle relative disposizioni esecutive (artt. 1a­1c, 5a­5c dell'ordinanza sull'energia, RS 730.01).

L'attuazione della caratterizzazione dell'energia elettrica è stata preparata accuratamente con gli addetti ai lavori; a complemento dell'ordinanza è stata pubblicata una linea guida dettagliata (cfr. www.stromkennzeichnung.ch). Nel 2006, per la prima volta i gestori di rete hanno dichiarato il proprio mix elettrico in modo trasparente per i consumatori finali. Per quanto riguarda il finanziamento dei costi supplementari, l'anno 2005 è servito da base per il rilevamento dati e la creazione di una piattaforma Internet per l'attuazione del provvedimento (www.mkfa.ch). Nel 2006, sono stati rilevati il volume totale dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili reimmessa in rete nel 2005 dai produttori indipendenti e i relativi costi supplementari (ca. 23 mio. di fr.). All'inizio del 2007, tali costi supplementari verranno rimborsati ai gestori di rete in funzione delle loro quote di energia elettrica ripresa dai produttori indipendenti. In futuro, i costi supplementari accumulatisi in un anno verranno rimborsati ai gestori di rete nell'anno successivo.

Nel quadro degli attuali dibatti parlamentari relativi alla legge sull'approvvigionamento elettrico (04.083), è in discussione anche un'ampia revisione della legge sull'energia, in particolare per quanto attiene alla promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il caposaldo di tale revisione è la rimunerazione dell'immissione in rete secondo il principio della copertura dei costi (art. 7a della legge sull'energia): i gestori di rete sarebbero tenuti, all'interno della propria rete, a riprendere e rimunerare in forma appropriata per la rete tutta l'energia elettrica prodotta da impianti nuovi sfruttando l'energia solare, la geotermia, l'energia eolica, l'energia idroelettrica fino a 10 MW, nonché la biomassa e i rifiuti da biomassa. La rimunerazione si calcola in base ai costi di produzione degli impianti di riferimento che corrispondono alla tecnologia più efficiente. Per coprire i costi supplementari a carico
dei gestori di rete, risultanti da questa misura, annualmente saranno a disposizione al massimo 270­320 milioni di franchi, finanziati attraverso un supplemento sui costi di trasmissione delle reti ad alta tensione. Diversamente dalla rimunerazione dell'immissione in rete attualmente in vigore in virtù dell'articolo 7 della legge sull'energia («regola dei 15 centesimi»), applicabile esclusivamente ai «produttori indipendenti», la rimunerazione dell'immissione in rete secondo il principio della copertura dei costi (art. 7a della legge sull'energia) non prevede più limitazioni di sorta. Di questa misura possono approfittare in linea di massima tutti i produttori, a condizione di produrre energia elettrica in impianti nuovi, sfruttando le citate fonti di energia primaria. Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio, ampliati notevolmente o rinnovati dopo il 1° gennaio 2006 e che, nel sito scelto, si rivelano adeguati. In un mercato liberalizzato non vi sono più aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia e, pertanto, nemmeno produttori indipendenti.

Poiché il postulato è adempiuto in tutti i suoi punti, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

1933

Ufficio federale delle comunicazioni 2003 P 02.3488

Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone audiolese (N 21.3.03, Joder)

L'articolo 7 capoverso 3 della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV) sancisce che le emittenti televisive che propongono programmi nazionali o destinati alle regioni linguistiche devono adeguare una parte appropriata delle loro trasmissioni alle esigenze degli audiolesi e degli ipovedenti. Conformemente all'articolo 24 capoverso 3, il Consiglio federale è tenuto a disporre i principi in base ai quali la SRG SSR deve tener conto delle esigenze dei disabili sensoriali.

La nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) contiene disposizioni dettagliate sull'adattamento dei programmi televisivi alle esigenze specifiche dei disabili sia da parte della SSR sia da parte di altre emittenti televisive. Le disposizioni valide per la SSR contengono, tra l'altro, l'obbligo di sottotitolare fino a un terzo delle trasmissioni e a trasmettere quotidianamente una trasmissione informativa accompagnata dal linguaggio dei segni; inoltre, la SSR è tenuta a concordare i dettagli delle prestazioni rivolte ai disabili con le associazioni competenti. Durante l'elaborazione delle disposizioni dell'ordinanza sono state consultate le associazioni di disabili interessate.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2004 M 03.3492

Operatori telefonici che spillano denaro ai loro clienti (N 19.12.03, Vollmer; S 15.6.04)

Con questa mozione il Consiglio federale è incaricato di adottare immediatamente le misure necessarie e, all'occorrenza, di sottoporre al Parlamento le relative modifiche di legge affinché vengano prontamente bloccati questi abusi.

Con la revisione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, entrata in vigore il 1° giugno 2004, il Consiglio federale ha iniziato ad inasprire in modo significativo l'obbligo di dichiarazione per i fornitori di servizi a valore aggiunto. Ora, pertanto, prima che possano essere fatturate, vanno annunciate sia le tasse di base sia quelle al minuto che superano i 2 franchi. Per le tasse di base che superano i 10 franchi e quelle al minuto superiori a 5 franchi, l'utente che chiama deve confermare di voler stabilire il collegamento mediante un apposito segnale. Lo stesso vale, per analogia, sia per i servizi a valore aggiunto offerti via Internet o mediante comunicazione di dati, sia in campo pubblicitario. Per i servizi a valore aggiunto che richiedono la preventiva accettazione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse singole informazioni (cosiddetti servizi push: ad es. abbonamento per suonerie, chat SMS), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente prima di attivare il servizio sulla tassa di base, sul prezzo da pagare per unità d'informazione e sulla procedura per disattivare il servizio.

Inoltre, con una modifica dell'ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, entrata in vigore il 1° febbraio 2005, è stato vietato l'utilizzo di numeri di servizi a valore aggiunto da parte dei cosiddetti PC dialer per la fatturazione di prestazioni offerte via Internet.

Nell'ambito della revisione della legge sulle telecomunicazioni, il Parlamento ha adottato ulteriori importanti misure per la protezione dei consumatori. Queste obbligano il Consiglio federale a fissare prezzi massimi per i servizi a valore aggiunto, ad emanare prescrizioni sull'indicazione dei prezzi e, tenendo conto degli obblighi 1934

internazionali, a sancire l'obbligo di avere una sede o stabile organizzazione in Svizzera. Inoltre, il Collegio ha fissato un limite a partire dal quale le tasse per i servizi a valore aggiunto possono essere riscosse solo previo consenso esplicito da parte degli utenti, e deve emanare prescrizioni secondo cui i servizi a valore aggiunto sono riconoscibili come tali in base al loro numero. Infine l'Ufficio federale delle comunicazioni deve istituire un organo di conciliazione, incaricato di decidere in modo rapido ed economico in caso di controversia tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione.

Poiché la mozione è adempiuta, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2004 P 04.3302

Obbligo di servizio universale per l'ADSL (N 8.10.04, Rey)

Il postulato invita in Consiglio federale ad esaminare, in occasione della prossima messa a concorso del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, la possibilità di includervi l'obbligo di offrire servizi a banda larga, soprattutto ADSL, in tutte le regioni del Paese.

In vista del rilascio della prossima concessione per il servizio universale, valida dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale ne ha esaminato il contenuto e modificato l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione il 13 settembre 2006. Oltre ai collegamenti che il concessionario del servizio universale deve già offrire, questa modifica aggiunge un nuovo tipo di collegamento: i collegamenti a Internet che permettano una capacità di trasmissione di almeno 600/100 kbit/s. Per questo servizio è stato fissato un prezzo massimo di 69 franchi IVA esclusa; questo prezzo comprende oltre al collegamento a banda larga anche la messa a disposizione di un canale vocale, l'attribuzione di un numero telefonico e un'iscrizione nell'elenco pubblico. Con questa modifica il concessionario del servizio universale dovrà offrire in tutte le regioni del Paese l'accesso a banda larga ai servizi Internet, il che corrisponde ai servizi ADSL menzionati nel postulato.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'ambiente 2004 P 04.3115

Antenne di telefonia mobile. Conseguenze (N 17.12.04, Humbel Näf)

Le diverse proposte del postulato sono state attuate: ­

la replica in Svizzera dello studio TNO FEL-03-C149 realizzato in Olanda nel 2003 è stata eseguita. I risultati sono stati pubblicati il 6 giugno 2006;

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il Programma di ricerca nazionale 57 (radiazioni non ionizzanti, ambiente e salute) viene avviato a inizio 2007;

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su mandato dell'UFAM, l'Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Basilea raccoglie e valuta in permanenza i dati relativi ai nuovi risultati che emergono, a livello mondiale, dalle ricerche concernenti gli effetti sulla salute delle radiazioni non ionizzanti. La pubblicazione, da parte dell'UFAM, di un rapporto di sintesi aggiornato con i risultati più recenti (posteriori al 2003) è prevista per metà 2007;

1935

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l'UFAM aggiorna e precisa periodicamente le raccomandazioni relative alle misurazioni e all'esecuzione previste dall'ORNI in materia di telefonia mobile, tenendo conto delle esperienze pratiche e dei nuovi sviluppi tecnologici. Tale politica rimarrà immutata. La prossima tappa nell'ambito del processo di revisione è prevista per il 2007;

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l'indagine del Politecnico federale sulla svalutazione dei beni immobili causata dai vicini impianti di telefonia mobile è stata conclusa. Il rapporto finale potrà essere pubblicato nel 2007.

1936