Iniziativa parlamentare Apertura senza restrizioni dei negozi per un numero limitato di domeniche Rapporto del 24 aprile 2007 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 30 maggio 2007

Onorevoli presidente e consiglieri, vi sottoponiamo, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, il nostro parere sul rapporto del 24 aprile 2007 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale concernente l'apertura senza restrizioni dei negozi per un numero limitato di domeniche.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Il consigliere nazionale Kurt Wasserfallen ha presentato il 17 dicembre 2003 un'iniziativa parlamentare che propone una modifica delle prescrizioni della legge sul lavoro (LL) e delle relative ordinanze, in modo che sia permesso tenere aperti i negozi e sia autorizzato lavorare per un massimo di quattro domeniche l'anno, in particolare in occasione delle cosiddette vendite natalizie, senza che ne sia provata la necessità. In questo ambito spetterebbe ai Cantoni stabilire il numero di domeniche l'anno. Le disposizioni che prevedono l'obbligo di versare il supplemento salariale e di ottenere il consenso del lavoratore continuerebbero tuttavia a essere applicate.

Nella sua sentenza 2A.542/2001/dxc del 1°ottobre 2002 relativa a un ricorso contro la pratica del Cantone di Berna di concedere un permesso globale per le vendite domenicali, il Tribunale federale ha precisato che, per quanto riguarda il lavoro domenicale, un urgente bisogno può essere considerato effettivo se l'apertura dei negozi avviene in stretta concomitanza con un mercato di Natale o quando la vendita domenicale risale a una lunga tradizione. Inoltre il Tribunale federale ritiene che la concorrenza estera, come esiste nel Cantone del Ticino, possa essere considerata un urgente bisogno per motivi economici. Esso ha invece precisato che nel Cantone di Berna non esiste né una tradizione a livello di tutto il territorio cantonale né una concorrenza estera che possa giustificare un'autorizzazione generale del lavoro domenicale. Occorre inoltre esaminare concretamente e singolarmente i casi in cui, come menzionato in precedenza, esiste un nesso con lo svolgimento di un mercato di Natale.

La revisione proposta consente di eliminare l'esame dei singoli casi e permette sistematicamente ai Cantoni di stabilire quattro domeniche all'anno durante le quali i negozi sono autorizzati a occupare il personale di vendita necessario.

Le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) e del Consiglio degli Stati (CET-S) hanno sottoposto l'iniziativa a un esame preliminare e l'hanno quindi accolta nelle loro sedute del 18 novembre 2004 rispettivamente del 28 novembre 2006. La CET-N si è avvalsa della collaborazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per redigere il presente progetto di atto legislativo, che ha approvato il 24 aprile 2007. Una minoranza dei membri della Commissione respinge la revisione e propone di non entrare in materia.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale appoggia la modifica legislativa proposta dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale.

L'autorizzazione limitata del lavoro domenicale senza che ne sia provata la necessità permetterà di garantire un'uniformità di trattamento e faciliterà ai Cantoni la relativa applicazione. Il Consiglio federale ritiene che la revisione sollecitata corrisponda a un bisogno generale, poiché i consumatori approfittano ampiamente della possibilità di fare le spese alla domenica quando ciò è possibile, soprattutto nel periodo dell'Avvento: già attualmente, infatti, 19 Cantoni ricorrono alle vendite domenicali 3914

durante l'Avvento. Alcuni Cantoni della Svizzera romanda non conoscono invece la pratica delle vendite nel periodo natalizio. Ciò potrà restare invariato anche in futuro, dal momento che l'emanazione di prescrizioni inerenti al riposo domenicale e agli orari di apertura delle aziende del commercio al dettaglio resterà di competenza dei Cantoni. Infatti tali prescrizioni rimangono salve conformemente all'articolo 71 lettera c LL. Di conseguenza i regolamenti cantonali e comunali sugli orari di apertura dei negozi potranno stabilire, anche dopo l'entrata in vigore della presente revisione, se un negozio potrà essere aperto o meno alla domenica. La legge sul lavoro disciplina unicamente l'occupazione del personale.

In seguito alla decisione del Tribunale federale menzionata in precedenza, la SECO ha inviato nel mese di marzo 2004 un'istruzione ai Cantoni in cui viene disciplinata l'occupazione del personale nei negozi durante il periodo dell'Avvento. Questa istruzione non è stata applicata in modo uniforme dai Cantoni, per cui ne risulta una certa incertezza giuridica in merito alla prassi in materia di autorizzazione del lavoro domenicale nei negozi. La normativa proposta, che prevede la possibilità di occupare personale di vendita per quattro domeniche all'anno senza che ne sia provata la necessità, eliminerebbe l'incertezza giuridica summenzionata.

Per svolgere in modo ottimale i loro compiti, le autorità d'esecuzione federali e cantonali devono disporre di disciplinamenti trasparenti e uniformi a livello svizzero. Per quanto riguarda l'occupazione del personale nei negozi la domenica, finora questa esigenza non è soddisfatta. L'adozione della presente proposta di revisione contribuirebbe a risolvere questi problemi.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse dalla minoranza dei membri della Commissione in merito alla protezione dei lavoratori, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni in materia già in vigore nella LL siano sufficienti: si tratta in particolare del supplemento salariale del 50 per cento dovuto nell'ambito del lavoro domenicale temporaneo (fino a 6 domeniche all'anno), dell'esigenza del consenso del lavoratore, della disposizione relativa al giorno di riposo compensativo, ecc.

È indiscutibile che, nella votazione popolare del 2005, soltanto una maggioranza minima
(50,6 %) si è espressa a favore di un'estensione degli orari di apertura dei negozi situati nelle grandi stazioni e negli aeroporti. Come è già stato detto, tuttavia, 19 Cantoni prevedono vendite domenicali durante il periodo dell'Avvento. I consumatori approfittano ampiamente sia di questa possibilità che della possibilità di fare acquisti la domenica nelle grandi stazioni. Di conseguenza, il Consiglio federale deduce dal risultato della votazione del 27 novembre 2005 che, senza giungere ad auspicare una liberalizzazione generalizzata degli orari di apertura dei negozi, il popolo apprezza comunque la possibilità di fare sporadicamente gli acquisti la domenica nelle grandi stazioni o durante il periodo dell'Avvento.

Inoltre, il Consiglio federale è convinto che l'adozione della presente proposta di revisione contribuirebbe notevolmente a ridurre la tensione nella discussione in merito alle vendite domenicali. Le aziende del commercio al dettaglio riceverebbero indicazioni chiare a tale proposito e le autorità cantonali d'esecuzione non sarebbero più confrontate a domande individuali.

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