06.101 Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulle finanze della Confederazione (Blocco dei crediti) dell'8 dicembre 2006

Egregi presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione il messaggio concernente un disegno di modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 dicembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-2813

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Compendio Il blocco dei crediti è diventato un importante strumento di gestione del bilancio. La presente revisione parziale della legge federale sulle finanze della Confederazione intende sancire tale strumento nella legge.

Dal 1997, per ben sei volte il Consiglio federale ha proposto, nell'ambito del messaggio concernente il bilancio preventivo, il blocco dei crediti e l'Assemblea federale lo ha approvato. Questo provvedimento ha consentito uno sgravio complessivo delle finanze federali di oltre un miliardo. Il blocco dei crediti costituisce dunque, per il Consiglio federale e il Parlamento, uno strumento di gestione del bilancio di non poca importanza e di uso frequente. Per la sua flessibilità di applicazione in funzione del volume di sgravio auspicato come pure delle esigenze economiche e politiche esso è uno strumento indispensabile per contribuire in maniera determinante a garantire un bilancio conforme al freno all'indebitamento.

La legge del 13 dicembre 2002 sul blocco dei crediti1, di validità limitata, ha effetto fino al 31 dicembre 2007. L'importanza presente e futura del blocco dei crediti giustifica che le norme transitorie su cui si fonda siano introdotte nel diritto permanente.

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RS 611.1

Messaggio 1

Grandi linee del progetto

1.1

Situazione iniziale

Il diritto vigente prevede tre possibilità di blocco dei crediti.

Conformemente alla legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione, sono bloccati i crediti riguardanti spese presumibili o uscite presumibili per investimenti per le quali manchi ancora il fondamento legale al momento dell'approvazione del preventivo (art. 32 cpv. 2 LFC). Il blocco serve a garantire che non sia violato uno dei principi fondamentali della preventivazione, quello della legalità: la Confederazione può effettuare solo le spese che poggiano su una base legale. Il blocco è esercitato di volta in volta e riguarda unicamente i singoli crediti.

La LFC dispone inoltre esplicitamente che il nostro Consiglio può bloccare i crediti di preventivo e d'impegno già stanziati per ridurre un disavanzo del conto di compensazione in osservanza del freno all'indebitamento e per compensare retroattivamente superamenti del limite di spesa (art. 18 cpv. 2 LFC). Finora non abbiamo mai dovuto far uso di questo strumento.

Infine, in virtù della legge federale del 13 dicembre 20023 concernente il blocco e la liberazione dei crediti nel bilancio preventivo della Confederazione Svizzera (Legge sul blocco dei crediti), l'Assemblea federale può bloccare parzialmente i crediti a preventivo, i crediti d'impegno e i limiti di spesa autorizzati mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo. Tali misure di blocco dei crediti consentono una gestione finanziaria orientata al futuro e sono utilizzate, in particolare, per garantire un preventivo conforme al freno all'indebitamento. Sono in genere estese a tutti i settori, ma singoli crediti possono essere eccettuati in maniera mirata dal blocco o soggiacere a tassi di blocco differenti.

Questa terza modalità del blocco dei crediti costituisce l'oggetto del presente messaggio. La legge sul blocco dei crediti, di validità limitata, ha effetto fino al 31 dicembre 2007. Poiché di regola il blocco dei crediti è parte integrante della gestione del bilancio, proponiamo di trasporre l'atto normativo nel diritto permanente integrando le disposizioni del blocco dei crediti nella legge sulle finanze della Confederazione.

1.2

Il blocco dei crediti come strumento di gestione del bilancio

Nell'ambito del bilancio preventivo l'Assemblea federale può bloccare del tutto o parzialmente i crediti a preventivo, i crediti d'impegno e i limiti di spesa. Le conseguenti eccedenze di credito permettono di sgravare le finanze della Confederazione.

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RS 611.0 RS 611.1

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Il blocco dei crediti è uno strumento flessibile: il tasso di blocco può essere fissato individualmente in funzione dell'obiettivo di sgravio o di altri obiettivi di politica finanziaria. Anche se, in linea di massima, tutti i crediti sono bloccati, il nostro Consiglio può chiedere specifiche eccezioni. Finora, per esempio, sono stati esclusi i crediti a preventivo che non possiamo manovrare (le quote di terzi nelle entrate della Confederazione, i contributi alle assicurazioni sociali, gli interessi passivi, i contributi obbligatori alle Organizzazioni internazionali e via dicendo). Parimenti il nostro Consiglio chiede, in genere, che non soggiacciano al blocco dei crediti i bilanci preventivi dell'Assemblea federale, dei Tribunali federali e del Controllo federale delle finanze. Un blocco dei crediti di questi organi deve essere deciso direttamente dal Parlamento4.

Contrariamente ai tagli budgetari decisi dal Parlamento, i blocchi dei crediti possono essere levati parzialmente o totalmente per due motivi: ­

per l'adempimento d'impegni vincolanti sotto il profilo legale o contrattuale,

­

nel caso di una grave recessione.

Adempimento d'impegni vincolanti sotto il profilo legale o contrattuale Il blocco dei crediti non dispensa la Confederazione dall'obbligo di rispettare i suoi obblighi legali e contrattuali. Per giunta, il blocco dei crediti non cambia né l'oggetto né la quota delle sovvenzioni. Qualora un impegno non possa essere rispettato, i crediti corrispondenti devono essere liberati nella proporzione richiesta. In tal caso, il nostro Consiglio, su domanda del Dipartimento competente5, leva parzialmente o totalmente il blocco di determinati crediti d'impegno. Parimenti, il blocco dei crediti è tolto allorché il Parlamento approva un credito aggiuntivo a un credito d'impegno soggiacente al blocco dei crediti. Di regola, le spese supplementari che ne derivano devono essere compensate.

Per motivi pratici, la prerogativa di levare il blocco dei crediti ai fini dell'adempimento di obblighi legali e contrattuali è delegata al nostro Consiglio, che informa il Parlamento degli eventuali sblocchi di crediti nei messaggi sulla prima e seconda aggiunta al preventivo.

La possibilità di levare il blocco dei crediti deve essere intesa in senso molto restrittivo, per evitare il moltiplicarsi dei crediti esentati dal blocco e un indebolimento dell'effetto di sgravio. L'esperienza insegna che ­ secondo la percentuale del blocco dei crediti ­ i crediti liberati dal blocco ammontano complessivamente al 10­20 per cento.

Recessione grave I blocchi dei crediti possono essere parzialmente o totalmente levati anche qualora una grave recessione lo esiga. In questo caso è però richiesta l'approvazione del Parlamento.

Il nostro Consiglio ritiene che la levata del blocco in caso di grave recessione sia opportuno soltanto allorché, in congiunzione con altre misure, esso appaia adeguato a stimolare la domanda e a sostenere la congiuntura.

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298

Cfr. in proposito l'art. 142 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

Si tratta in genere di una proposta collettiva nell'ambito dell'aggiunta.

Il nostro Consiglio prenderà una decisione in merito alla fine del primo trimestre o all'inizio del secondo. Solo così si può assicurare che i crediti sbloccati possano ripercuotersi pienamente sulle spese e quindi sulla domanda. Il nostro Consiglio intende fondare la sua decisione prevalentemente su indicatori che riflettano la situazione economica presente e futura. Rinunciamo dunque a dare una definizione netta della nozione di «recessione grave». Tra gli indicatori utilizzati per la nostra decisione figurano, tra l'altro, i dati trimestrali della contabilità nazionale, la situazione in materia di ordinazioni nell'industria nell'edilizia, il corso dei cambi, la situazione congiunturale dei principali partner commerciali della Svizzera come pure indicatori relativi al mercato del lavoro. Una recessione grave si tradurrebbe anche in un forte aumento del fattore congiunturale.

1.3

Precedenti esperienze in materia di blocco dei crediti

Dal 1997 i blocchi dei crediti sono utilizzati a intervalli regolari per la gestione del bilancio. Lo strumento del blocco dei crediti ha acquistato ancora più importanza con l'introduzione del freno all'indebitamento, che fissa l'importo massimo delle spese totali da approvare nel bilancio preventivo in funzione delle entrate previste, tenuto conto della situazione congiunturale,6 e che è stato applicato per la prima volta nell'ambito del preventivo 2003. Da allora è stato utilizzato ogni anno, tranne che per il bilancio preventivo 2006, e l'allestimento pratico (eccezioni o crediti d'impegno, tassi di blocco ecc.) è stato adeguato annualmente alla situazione delle finanze federali o agli obiettivi di bilancio perseguiti.

Tabella riassuntiva dei blocchi dei crediti dal 1997 Preventivo

1997 1999 2003 2004 2005 2007 *

Tasso di blocco

Sgravio preventivato

2% 1.5 %; 3 % 1 %; 2 % 0.75 %; 1.5 % 1 %; 2 % 1%

528 mio 181 mio 250 mio 230 mio 36 mio 134 mio

Sblocco tramite Sblocco Totale dei crediti proposta collettiva mediante credito sbloccati in mio/in % aggiuntivo dell'obiettivo di sgravio

85 mio 12.6 mio 36.4 mio 34.3 mio 0.08 mio n.q.

25 mio 3.0 mio 25.4 mio 22.6 mio 0.01 mio n.q.

110 mio/21 %* 15.6 mio/9 % 61.8 mio/25 % 56.9 mio/25 % 0.1 mio/0.3 % n.q.

Nel 1997, oltre alla levata del blocco proposta dal nostro Consiglio, il Parlamento ha sbloccato per motivi congiunturali crediti per altri 43 milioni di franchi. Sui 528 milioni sono stati sbloccati in totale 153 milioni, ovvero il 29 per cento.

Blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 1997 Nell'ambito delle misure urgenti per lo sgravio delle finanze della Confederazione del 19977, il tasso del blocco dei crediti a preventivo era del 2 per cento, corrispondente a 528 milioni. Erano escluse le spese non governabili come gli interessi passivi, le quote cantonali nelle entrate federali, i contributi alle assicurazioni sociali e i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali. Tramite i crediti aggiuntivi, 6 7

Art. 126 cpv. 2 Cost.

Messaggio concernente misure urgenti per sgravare le finanze della Confederazione 1997 del 30 settembre 1996 (FF 1996 IV 1161)

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e in ragione di pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante, abbiamo sbloccato crediti per 110 milioni. Inoltre, il Parlamento ha sbloccato per motivi congiunturali altri 43 milioni nell'ambito del programma d'investimento 19978. Finora questa è l'unica levata del blocco decisa dal Parlamento in ragione di una grave recessione.

Blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 1999 Per il raggiungimento dell'obiettivo di bilancio 20019, i crediti a preventivo sono stati assoggettati a un blocco del 3 per cento ­ ad eccezione dell'aiuto allo sviluppo, per il tasso è stato dimezzato. Erano escluse dal blocco dei crediti le rubriche direttamente toccate dal programma di stabilizzazione 199810, le spese per il personale, l'agricoltura, il settore dell'asilo, la formazione e la ricerca come pure tutte le unità GEMAP. Sono stati in seguito sbloccati crediti per 15,6 milioni, pari al 9 per cento circa dell'importo complessivo dei crediti bloccati (circa 180 milioni).

Giuridicamente, i blocchi dei crediti del 1997 e del 1999 si fondavano sul decreto sul blocco dei crediti del 13 dicembre 199611 e s'iscrivevano nel programma di stabilizzazione 1998 e nell'obiettivo finanziario 2001. All'epoca il freno all'indebitamento non era ancora in vigore.

Blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 2003 Con il preventivo 2003, per la prima volta abbiamo dovuto allestire un bilancio conforme al freno all'indebitamento. In ragione del rapido peggioramento della congiuntura nell'autunno 2002 e del conseguente prevedibile calo delle entrate, oltre a tagli mirati, si è reso necessario anche un blocco dei crediti dell'1 per cento. Poiché il decreto del 1997 era scaduto, è stato necessario emanare una legge urgente di durata limitata sul blocco dei crediti12 per creare nuove basi legali13 in materia.

Non soggiacevano a questo blocco dei crediti l'Assemblea federale, i Tribunali federali e il Controllo federale delle Finanze nonché le quote dei terzi nelle entrate della Confederazione, i contributi alle assicurazioni sociali, gli interessi passivi, le spese per il personale, le commissioni della tesoreria, i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali, il rimborso delle tasse d'incentivazione e le spese del Fondo per i grandi progetti ferroviari. Sono stati quindi bloccati circa 250
milioni.

Mediante aggiunte o in forza di obblighi legali o contrattualmente vincolanti sono stati sbloccati 61,8 milioni; circa 42 milioni, tuttavia, sono stati compensati sotto altre rubriche. Per finire l'importo dei crediti sbloccati è stato di 19,8 milioni; il blocco ha quindi indotto uno sgravio complessivo delle finanze federali di oltre 230 milioni.

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9 10 11 12 13

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Messaggio concernente particolari misure di politica congiunturale volte a mantenere la qualità dell'infrastruttura pubblica, a promuovere gli investimenti privati in ambito energetico (programma d'investimento) e a facilitare gli investimenti esteri del 26 marzo 1997 (FF 1997 II 1022) Messaggio concernente un decreto federale che istituisce provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio (Obiettivo di bilancio 2001) del 16 giugno 1997 (FF 1997 IV 198) Messaggio concernente il Programma di stabilizzazione 1998 del 28 settembre 1998 (FF 1999 3) FF 1996 V 883 Messaggio relativo alla legge federale concernente il blocco e la liberazione dei crediti nel bilancio preventivo della Confederazione Svizzera del 30 ottobre 2002 (FF 2002 6992) RS 611.1

Blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 2004 Per rispondere alle esigenze del freno all'indebitamento, si è dovuto ricorrere al blocco dei crediti anche per il preventivo 2004. Il tasso di blocco è stato fissato in funzione del deficit da compensare, tenendo conto degli sgravi già effettuati nell'ambito del programma di sgravio 200314. Alle rubriche toccate dal programma di sgravio 2003 è stato quindi applicato un tasso dello 0,75 per cento, alle altre un tasso dell'1 per cento. Come già nel caso del blocco dei crediti 2003, le spese non governabili o vincolate sono state escluse dal blocco. Complessivamente sono stati bloccati 230 milioni.

Come nel 2003, la proporzione dei crediti sbloccati successivamente si situava attorno al 25 per cento del blocco complessivo; circa 19 milioni sono stati compensati.

Blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 2005 Affinché il preventivo 2005 fosse conforme al freno all'indebitamento, il nostro Consiglio ha chiesto un blocco dei crediti dell'1 per cento per le spese per il personale e del 2 per cento per le spese amministrative e di investimento. Per la prima volta soggiacevano quindi al blocco unicamente le spese di funzionamento della Confederazione, in previsione del piano di rinuncia ai compiti della Confederazione, che faceva parte del programma di sgravio 200415 e richiedeva misure di risparmio concrete nell'ambito proprio della Confederazione.

Inoltre, per la prima volta le unità amministrative potevano scegliere se correggere direttamente determinate rubriche con riduzioni mirate equivalenti all'importo del blocco o, come in passato, bloccare percentualmente tutti i crediti. Tre Dipartimenti hanno scelto i tagli mirati. L'ammontare del blocco dei crediti (36 milioni) era quindi alquanto scarso; sommando anche le riduzioni mirate, si arrivava complessivamente a 40 milioni.

Poiché il blocco dei crediti riguardava soltanto le spese di funzionamento e non le sovvenzioni, l'importo dei crediti sbloccati, come previsto, è stato di appena 0,1 milioni.

Blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 2007 Il blocco dei crediti è sempre stato un mezzo per garantire la conformità del preventivo al freno all'indebitamento, da quando quest'ultimo è stato introdotto. Per la prima volta, nell'ambito del preventivo 2007, abbiamo proposto il blocco dei crediti,
benché tutto lasciasse prevedere che, anche senza questo strumento, il bilancio 2007 sarebbe stato conforme al freno all'indebitamento. L'obiettivo perseguito era di ampliare il margine di manovra finanziario e di contenere un aumento delle spese superiore alla crescita economica.

Il tasso di blocco era dell'1 per cento. Come già nel preventivo 2004, sono state escluse dal blocco le spese non governabili e le spese vincolate. Come già nel 2005, ai Dipartimenti è stata data la possibilità di scelta tra tagli mirati o un blocco percentuale. Il DFGP, il DDPS e la Cancelleria federale hanno deciso di procedere a tagli 14 15

Messaggio relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione del 2 luglio 2003 (FF 2003 4857) Messaggio relativo al programma di sgravio 2004 del budget della Confederazione del 22 dicembre 2004 (FF 2005 659)

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mirati. In totale sono stati bloccati 134 milioni. Con gli altri 65 milioni risparmiati mediante riduzioni budgetarie mirate, lo sgravio delle finanze federali è di 200 milioni.

Il blocco dei crediti è uno strumento per contenere l'aumento delle spese e rispondere alle esigenze del freno all'indebitamento. Perciò, anche con l'avvento del nuovo modello contabile della Confederazione, soggiacciono al blocco solo gli elementi dei crediti a preventivo che hanno un'incidenza finanziaria. Gli elementi privi di incidenza finanziaria (rivalutazioni, ammortamenti, limitazioni materiali) e gli elementi relativi alla compensazione delle prestazioni sono esclusi dal blocco dei crediti.

1.4

Basi legali finora vigenti

Il blocco dei crediti è stato introdotto con il decreto federale del 13 dicembre 1996 concernente il blocco e la liberazione di crediti nel bilancio preventivo della Confederazione Svizzera (Decreto sul blocco dei crediti, DBC)16. La situazione politicofinanziaria esigeva l'adozione di questo provvedimento urgente, la cui validità è stata quindi limitata al 31 dicembre 2002.

In ragione del rapido peggioramento delle finanze della Confederazione. a fine 2002 si è nuovamente fatto uso dello strumento del blocco dei crediti nell'ambito del preventivo 2003. A tal scopo il decreto federale del 1996 è stato prorogato con procedura d'urgenza. La legge sul blocco dei crediti17, che sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale, è valida fino al 31 dicembre 2007.

1.5

Valutazione del blocco dei crediti come strumento di gestione del bilancio

Complessivamente, negli ultimi nove anni, circa 1,3 miliardi sono stati bloccati mediante lo strumento del blocco dei crediti. A questi si aggiungono circa 100 milioni provenienti dalle riduzioni mirate che alcuni Dipartimenti e unità amministrative hanno praticato invece di ricorrere al blocco dei crediti. Sull'importo complessivo dei crediti soggiacenti al blocco, 168 milioni sono stati sbloccati in forza di obblighi legali o contrattualmente vincolanti. Altri 76 milioni sono stati esclusi dal blocco in un secondo tempo, nell'ambito di aggiunte. In media il nostro Consiglio e il Parlamento hanno così sbloccato appena il 20 per cento dei mezzi bloccati. Se si tiene conto soltanto dei crediti sbloccati in forza di obblighi legali o contrattualmente vincolanti, la proporzione è del 13 per cento circa. Il blocco dei crediti contribuisce quindi in maniera apprezzabile allo sgravio delle finanze della Confederazione.

Inoltre, considerate le modalità di allestimento, il blocco dei crediti appare anche uno strumento adeguato di gestione finanziaria a breve termine: ­

16 17

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è rapidamente attuabile perché si fonda su una norma giuridica generale e non esige adeguamenti delle singole leggi specifiche;

RU 1996 3304 RS 611.1

­

grazie alla sua estesa applicabilità è bene accetto e gode di un'altrettanto vasta accettazione politica in ragione della cosiddetta «simmetria dei sacrifici»;

­

grazie alla sua flessibilità (esclusione di determinate rubriche e crediti a preventivo, tasso variabile ecc.) il blocco dei crediti può essere adattato ai bisogni concreti ed è quindi uno strumento perfettamente in grado di tenere conto degli obiettivi di sgravio e delle eventuali priorità di politica delle spese.

Il blocco dei crediti ha tuttavia i suoi limiti. Serve, infatti, a bloccare i mezzi a disposizione per un determinato compito, senza correggere l'adempimento del compito stesso. In sostanza si adatta soltanto agli sgravi annuali delle finanze federale da 200 a 600 milioni al massimo. Importi più ingenti, per contro, esigono adeguamenti concreti delle modalità di adempimento dei compiti, il che, di norma, non è possibile senza modifiche di legge. Inoltre, per via della sua estesa applicazione, il blocco dei crediti può comportare, a medio o a lungo termine, una sostituzione dei settori più piccoli con grandi settori di compiti in forte crescita. Per la gestione delle finanze federali a medio o a lungo termine è quindi indispensabile stabilire chiare priorità e procedere alla rigorosa riforma dei settori di compiti, attualmente allo studio, in particolare nell'ambito della verifica sistematica dei compiti.

Per la gestione del bilancio a breve termine, invece, il blocco dei crediti, applicabile con grande flessibilità e rapidamente adattabile alla situazione economica, politica e finanziaria, senza complicazioni burocratiche, è diventato per il nostro Consiglio e per il Parlamento uno strumento indispensabile sotto il profilo politico-finanziario.

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Commento dei singoli articoli

2.1

Blocco dei crediti (art. 37a nuovo)

L'articolo 37a autorizza l'Assemblea federale, nell'ambito del preventivo, a bloccare totalmente o parzialmente i crediti a preventivo, i crediti d'impegno e i limiti di spesa autorizzati. Per contenuto, tale articolo corrisponde quindi pienamente alla norma vigente di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge sul blocco dei crediti.

Di principio, tutti i crediti a preventivo soggiacciono al blocco dei crediti. Le eventuali eccezioni sono decise dall'Assemblea federale nell'ambito del decreto federale sulle aggiunte. L'elenco delle eccezioni è pubblicato nell'allegato di detto decreto.

Data la sua natura di strumento volto ad assicurare il pareggio del bilancio, il blocco di crediti concerne solo gli elementi dei crediti a preventivo che hanno un'incidenza finanziaria. L'estensione del campo d'applicazione agli elementi senza incidenza finanziaria e agli elementi relativi alla compensazione delle prestazioni è esclusa.

Il blocco dei crediti si applica al preventivo dell'anno corrispondente. Poiché l'Assemblea federale si limita a prendere conoscenza del piano finanziario18, un eventuale blocco dei crediti nel periodo del suddetto piano è di competenza del Consiglio federale. La prolungazione del blocco dei crediti al preventivo dell'anno seguente è decisa dal nostro Consiglio nell'ambito delle istruzioni sul preventivo e sul piano finanziario.

18

Art. 143 cpv. 1 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)

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2.2

Liberazione di crediti (art. 37b nuovo)

Il nostro Consiglio è autorizzato a levare parzialmente o totalmente il blocco deciso dall'Assemblea federale qualora debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante. Tali obblighi possono derivare da norme giuridiche materiali a livello di legge o di ordinanza; d'altro canto, si devono effettuare anche i pagamenti per i quali la Confederazione ha dato assicurazioni vincolanti in virtù di disposizioni entrate in vigore o di contratti. Tuttavia, prima della levata del blocco, l'Amministrazione deve provare che altre soluzioni sarebbero insufficienti. Di principio, le spese supplementari derivanti dalla levata del blocco devono essere compensate.

Il blocco dei crediti può altresì essere levato parzialmente o totalmente qualora una grave recessione lo esiga. La levata del blocco in ragione di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. Per quanto riguarda i requisiti congiunturali di una siffatta levata del blocco, si rinvia al numero 1.2 del presente messaggio.

Sotto il profilo del contenuto, l'enunciato del nuovo articolo 37b corrisponde alla disposizione finora vigente di cui all'articolo 1 capoverso 2 della legge sul blocco dei crediti.

2.3

Entrata in vigore e abrogazione

La presente legge sottostà a referendum facoltativo. Fatto salvo il referendum facoltativo, entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziare e sull'effettivo del personale della Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il presente progetto non induce costi supplementari per la Confederazione. La sua applicazione ha per effetto uno sgravio delle finanze federali. L'entità dello sgravio varia in funzione dell'importo dei tassi di blocco, delle eccezioni e dell'entità dei crediti sbloccati in un secondo tempo.

304

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione

Il presente progetto non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione.

3.2

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale di Cantoni e Comuni

In linea di massima i Cantoni e i Comuni, al pari degli altri beneficiari di sovvenzioni, possono essere toccati da un blocco dei crediti. Di regola, tuttavia, gli impegni assunti e i contributi federali assicurati per legge sono esclusi dal blocco, ragione per cui i Cantoni e i Comuni sono toccati solo leggermente dal blocco dei crediti, come confermato dalle esperienze negli ultimi anni.

3.3

Ripercussioni sull'economia

L'introduzione della legge sul blocco dei crediti nel diritto permanente non ha alcuna ripercussione sull'economia. Come in passato, il Parlamento può levare totalmente o parzialmente il blocco dei crediti qualora una grave recessione lo esiga.

4

Relazione con il programma di legislatura e il piano finanziario

Nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969) la revisione parziale della legge sulle finanze federali19 non è prevista. Tuttavia, la validità della legge sul blocco dei crediti20 è limitata al 31 dicembre 2007. Poiché il blocco dei crediti è importante per la gestione del bilancio della Confederazione anche dopo questa data, s'impongono una proroga o l'introduzione di questo atto normativo nel diritto permanente.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

Data la sua sovranità in materia di finanze21, l'Assemblea federale può approvare, approvare parzialmente o rifiutare domande di credito da noi presentate. Il blocco dei crediti costituisce una misura meno radicale di un rifiuto; si tratta in sostanza di un'autorizzazione condizionale di credito. Secondo il principio in maiore minus, in mancanza di una base legale esplicita il diritto vigente abilita il Parlamento a ordinare un blocco dei crediti (FF 1996 IV 1179).

19 20 21

RS 611.0 RS 611.1 Art. 167 Cost.

305

Allorché ordina il blocco dei crediti, il Parlamento può, in ossequio al principio del parallelismo formale, procedere anche a un'eventuale levata del blocco. Dato che, per ragioni pratiche, questa competenza deve essere delegata al nostro Consiglio, è imperativa una corrispondente disposizione di legge. Per una migliore comprensione, è altresì necessario che non solo la levata del blocco, ma anche il blocco dei crediti siano sanciti per legge, come nella normativa vigente.

5.2

Forma giuridica

Il prossimo decadere della legge sul blocco dei crediti rende imperativa l'introduzione di nuove basi legali per questo strumento. Come dimostrato dalle passate esperienze, il nostro Consiglio, al pari del Parlamento, è ricorso regolarmente al blocco dei crediti nell'ambito della gestione del bilancio. Non appare quindi appropriata una proroga. A livello tecnico il blocco dei crediti è uno strumento di gestione finanziaria ed è quindi parte integrante della legge sulle finanze della Confederazione. Il blocco dei crediti è quindi introdotto nel diritto permanente.

L'attuazione del blocco dei crediti è regolata nell'ambito del relativo decreto federale concernente il preventivo. Ciò è opportuno in ragione della stretta correlazione tra preventivo e blocco dei crediti.

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