Termine di referendum: 13 aprile 2007

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA) del 20 dicembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 113 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge regola l'organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e ne stabilisce compiti e competenze.

Art. 2

Forma giuridica e sede

PUBLICA è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria.

1

2

PUBLICA ha sede a Berna ed è iscritta nel registro di commercio.

Art. 3

Compiti

PUBLICA assicura il personale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e alla legge federale del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP).

È iscritta nel registro della previdenza professionale.

1

Il Consiglio federale può conferire a PUBLICA altri compiti, nella misura in cui sussista un nesso materiale con l'ambito dei compiti previsto dalla presente legge.

La Confederazione assume le spese che ne derivano.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2005 5171 RS 831.40 RS 831.42

2005-0203

21

Legge su PUBLICA

Art. 4

Affiliazione

Sono affiliati a PUBLICA i datori di lavoro di cui all'articolo 32b della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers).

1

Possono inoltre affiliarsi a PUBLICA i datori di lavoro vicini alla Confederazione o che espletano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune. PUBLICA decide sull'affiliazione.

2

3 L'affiliazione di un datore di lavoro a PUBLICA si effettua per contratto. I regolamenti della previdenza come pure la fissazione delle spese amministrative costituiscono parte integrante dei contratti.

Art. 5

Regresso nei confronti di terzi responsabili

PUBLICA è surrogata nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei confronti di un terzo che risponde dell'evento assicurato. L'entità e la liquidazione del regresso sono disciplinate dagli articoli 72­75 della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Art. 6

Trattamento dei dati

PUBLICA tratta i dati personali necessari all'attuazione della previdenza professionale riguardanti gli assicurati e i loro congiunti.

1

Se necessario all'adempimento dei compiti assegnatile, PUBLICA può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione:

2

a.

dati sulla salute;

b.

dati su misure sociali e su esecuzioni per debiti.

Al fine di controllare le indicazioni fornite dagli assicurati, PUBLICA può in particolare confrontare i propri dati elettronici con quelli a disposizione di strutture previdenziali e assicurazioni sociali nel Paese e all'estero, segnatamente con quelli della Cassa federale di compensazione, dell'Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione, dell'Assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

3

4

La Commissione della cassa (art. 10 lett. a) disciplina:

5 6

22

a.

la competenza per il trattamento dei dati;

b.

il termine di conservazione dei dati;

c.

l'organizzazione e l'esercizio di sistemi automatizzati;

d.

la sicurezza dei dati.

RS 172.220.1 RS 830.1

Legge su PUBLICA

Sezione 2: Casse di previdenza Art. 7

Istituzione di casse di previdenza

Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza.

1

PUBLICA può istituire una cassa di previdenza comune per più datori di lavoro affiliati.

2

Possono essere istituite o mantenute casse di previdenza anche quando da un datore di lavoro dipendono soltanto aventi diritto alle rendite. Se un datore di lavoro affiliato vuole mantenere una cassa di previdenza senza avere impiegati, deve essere concluso un nuovo contratto di affiliazione.

3

Art. 8

Rischi attuariali

1

Ogni cassa di previdenza assume autonomamente i propri rischi attuariali.

2

Per l'insieme delle casse di previdenza, PUBLICA costituisce: a.

un accantonamento per compensare le fluttuazioni nell'andamento dei rischi morte e invalidità, per quanto le fluttuazioni non possano essere coperte dai premi per il rischio. Sono escluse da questa compensazione le casse di previdenza senza impiegati (art. 7 cpv. 3);

b.

un accantonamento per prestazioni in casi particolarmente gravosi.

Art. 9

Organo paritetico

Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti del datore di lavoro e degli impiegati. Per le casse di previdenza composte soltanto di aventi diritto alle rendite si può rinunciare all'organo paritetico se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantiscono il versamento delle prestazioni.

1

La conclusione, la modifica e lo scioglimento del contratto d'affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico.

2

L'organo paritetico adempie tutti i compiti e assume tutte le competenze attribuitigli dalla presente legge, dal regolamento interno e organizzativo di PUBLICA e dal contratto di affiliazione.

3

Il datore di lavoro e i suoi impiegati designano i loro rappresentanti nell'organo paritetico.

4

23

Legge su PUBLICA

Sezione 3: Organizzazione Art. 10

Organi

PUBLICA dispone dei seguenti organi: a.

la Commissione della cassa;

b.

l'assemblea dei delegati;

c.

la direzione;

d.

l'ufficio di controllo ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 LPP7.

Art. 11

Compiti della Commissione della cassa

La Commissione della cassa è l'organo supremo di PUBLICA. Essa esercita la direzione, la vigilanza e il controllo sulla gestione di PUBLICA.

1

2

3

Inoltre, la Commissione della cassa ha segnatamente i seguenti compiti: a.

la conclusione e lo scioglimento dei contratti di affiliazione;

b

la nomina della direzione;

c.

la designazione dell'ufficio di controllo e dell'esperto per la previdenza professionale;

d.

l'approvazione del conto annuale;

e.

l'introduzione di provvedimenti di risanamento;

f.

la decisione relativa alla costituzione di accantonamenti di cui all'articolo 8 capoverso 2;

g.

la decisione sull'istituzione di casse di previdenza comuni (art. 7 cpv. 2);

h.

la designazione dell'autorità interna di ricorso conformemente all'articolo 35 capoverso 1 LPers8.

La Commissione della cassa emana segnatamente:

7 8

24

a.

il regolamento interno e organizzativo;

b.

i principi della politica in materia di rischi;

c.

il regolamento su accantonamenti e riserve;

d.

il regolamento d'investimento, compresa la strategia d'investimento;

e.

il regolamento sul trattamento dei dati (art. 6 cpv. 4);

f.

il regolamento delle spese;

g.

il regolamento modello della previdenza;

h.

il contratto modello di affiliazione.

RS 831.40 RS 172.220.1

Legge su PUBLICA

Art. 12

Designazione e organizzazione della Commissione della cassa

La Commissione della cassa è composta di 16 membri; la durata del mandato dei membri è di quattro anni.

1

La Commissione della cassa è composta in maniera paritetica. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati per ogni cassa di previdenza dipende dalla quota del capitale di copertura di ciascuna cassa di previdenza nel capitale di copertura totale di PUBLICA. L'insieme delle unità amministrative federali decentralizzate ai sensi dell'articolo 32a capoverso 2 LPers9 e l'insieme dei datori di lavoro affiliati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della presente legge hanno diritto ad almeno un seggio ciascuno.

2

3

I rappresentanti degli impiegati sono eletti dall'assemblea dei delegati.

I datori di lavoro designano i loro rappresentanti in seno alla Commissione della cassa. Possono unirsi e designare in comune i loro rappresentanti.

4

I membri della Commissione della cassa eletti dagli impiegati e dai datori di lavoro possono anche non essere assicurati di PUBLICA.

5

La Commissione della cassa provvede alla propria costituzione. Può far capo a esperti e istituire comitati i cui membri possono anche non far parte della Commissione medesima.

6

Art. 13

Assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati è composta degli impiegati dei datori di lavoro affiliati.

Essa elegge i rappresentanti degli impiegati nella Commissione della cassa.

1

2 L'assemblea dei delegati può formulare proposte alla Commissione della cassa per tutte le questioni concernenti PUBLICA.

Ogni anno l'assemblea dei delegati è informata sull'andamento degli affari di PUBLICA dalla Commissione della cassa e dalla direzione.

3

L'assemblea dei delegati è composta di 80 membri. Il numero dei delegati per cassa di previdenza dipende dalla quota del capitale di copertura di ciascuna cassa di previdenza nel capitale di copertura totale di PUBLICA. Le casse di previdenza possono unirsi e designare in comune i loro rappresentanti in seno all'assemblea dei delegati.

4

5

La durata del mandato dei delegati è di quattro anni.

Art. 14

Direzione

La direzione si occupa degli affari correnti di PUBLICA. Partecipa con funzione consultiva alle sedute della Commissione della cassa e dei suoi comitati e può presentare proposte. Nomina il personale di PUBLICA.

1

2 La direzione e il rimanente personale di PUBLICA sottostanno alla LPers10. Sono assicurati presso PUBLICA per la previdenza professionale.

9 10

RS 172.220.1 RS 172.220.1

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Legge su PUBLICA

Sezione 4: Investimento del patrimonio e rendiconto Art. 15

Investimento del patrimonio e impiego dei redditi patrimoniali

Il patrimonio di tutte le casse di previdenza affiliate a PUBLICA è investito interamente secondo i principi adottati dalla Commissione della cassa in materia di politica dei rischi.

1

Effettuati gli accantonamenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2, il ricavo o la perdita risultante dall'investimento secondo il capoverso 1 è suddiviso ogni anno tra le singole casse di previdenza, incluse quella degli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite (art. 24 cpv. 1), proporzionalmente alla loro quota rispettiva nell'insieme del patrimonio globale delle casse di previdenza.

2

L'organo paritetico della singola cassa di previdenza decide in merito all'utilizzo delle somme che rimangono alla Cassa dopo aver effettuato gli accantonamenti e le riserve regolamentari.

3

Art. 16

Bilancio

PUBLICA gestisce le casse di previdenza secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

1

Le singole casse di previdenza possono derogare al principio del bilancio in cassa chiusa se la Confederazione, un Cantone o un Comune garantisce il versamento delle prestazioni.

2

Art. 17 1

Rendiconto

PUBLICA tiene una contabilità separata per ogni cassa di previdenza.

Se una cassa di previdenza comprende più datori di lavoro, PUBLICA può tenere a richiesta una contabilità separata per datore di lavoro. I datori di lavoro assumono le spese supplementari.

2

Gli accantonamenti ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 sono annoverati nel bilancio di PUBLICA.

3

Sezione 5: Disposizioni transitorie Art. 18

Trasferimento dei rapporti di previdenza

La prestazione di libero passaggio secondo la LFLP11 è accreditata agli assicurati quale versamento unico all'entrata in vigore della presente legge.

1

All'entrata in vigore della presente legge, per PUBLICA e per ciascuna cassa di previdenza è allestito un bilancio d'apertura. Questo bilancio informa sui valori

2

11

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RS 831.42

Legge su PUBLICA

patrimoniali, sugli obblighi, sulle riserve e sugli accantonamenti, nonché sui fondi liberi.

Tutte le rendite d'invalidità maturate secondo il diritto previgente, nonché i supplementi regolamentari alle rendite permangono immutati. In caso di modifica delle condizioni individuali, i diritti alle prestazioni sono valutati secondo le disposizioni vigenti in quel momento.

3

Gli assicurati i cui diritti sono disciplinati dall'articolo 71 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 agosto 199412 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) conservano questi diritti anche con la nuova legge. I rispettivi datori di lavoro rimborsano a PUBLICA il capitale di copertura che manca per il finanziamento delle prestazioni al momento del pensionamento. A tal fine, possono utilizzare le riserve dei propri contributi.

4

Art. 19

Debito risultante dal disavanzo secondo gli statuti della CPC

La Confederazione assume la quota del disavanzo secondo il bilancio finale della Cassa pensioni della Confederazione (CPC) al 31 maggio 2003 per un ammontare di 11 935 517 302 franchi.

1

Le organizzazioni affiliate trasferite dalla CPC a PUBLICA devono a quest'ultima il loro disavanzo determinato durante il periodo di validità degli Statuti della CPC13 (disavanzo congelato). Le organizzazioni uscite dalla CPC prima del 1° giugno 2003 non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello congelato versato al momento dell'uscita. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro.

2

La Confederazione può assumere, parzialmente o integralmente, il debito risultante dal disavanzo delle singole organizzazioni affiliate a PUBLICA che le sono particolarmente vicine, se il pagamento ha gravi conseguenze finanziarie per l'organizzazione interessata. Il Consiglio federale fissa le condizioni, i limiti e le modalità di tale assunzione.

3

I datori di lavoro usciti dalla CPC prima del 1° giugno 2003 e per i quali non è stata determinata nessuna quota congelata di disavanzo durante il periodo di validità degli Statuti della CPC non devono alcun disavanzo supplementare oltre a quello calcolato e divenuto esigibile al momento dell'uscita in base all'articolo 59 capoverso 3 degli Statuti della CPC. Restano salve le norme speciali che prevedono l'assunzione del capitale di copertura mancante da parte del datore di lavoro.

4

Art. 20

Pagamento e interessi del debito risultante dal disavanzo

La Confederazione paga il proprio debito risultante dal disavanzo ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 entro il 31 maggio 2008.

1

2 I debiti risultanti dal disavanzo delle organizzazioni affiliate a PUBLICA devono essere estinti entro un termine da stabilire contrattualmente con PUBLICA, comunque entro otto anni dall'entrata in vigore della presente legge.

12 13

RU 1995 533 RU 1995 533

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Legge su PUBLICA

La Confederazione estingue i debiti risultanti dal disavanzo assunti per ovviare a situazioni particolarmente gravi (art. 19 cpv. 3) entro cinque anni dall'approvazione totale o parziale della relativa domanda di sostegno.

3

I debiti risultanti dal disavanzo sottostanno al tasso di interesse tecnico valido per gli assicurati attivi.

4

Gli oneri che derivano alla Confederazione dal pagamento del debito risultante dal disavanzo sono attivati nel conto capitale della Confederazione e ammortati a carico del conto economico di anni successivi.

5

Art. 21

Abolizione delle garanzie della Confederazione

Fatto salvo il capoverso 2, si estinguono con effetto retroattivo tutte le garanzie conformemente al bilancio di apertura di PUBLICA secondo cui la Confederazione assume il capitale di copertura mancante nel caso in cui:

1

a.

per il pensionamento di donne della generazione d'entrata i cui diritti sono garantiti ai sensi dell'articolo 74 dell'ordinanza del 25 aprile 200114 concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione, PUBLICA non possa far valere in giudizio crediti nei confronti delle organizzazioni affiliate;

b.

le nuove norme per il pensionamento volontario anticipato non possano entrare in vigore il 1° gennaio 2005, fino alla loro entrata in vigore, comunque entro un eventuale termine di transizione;

c.

vi sia una sentenza giudiziaria passata in giudicato avversa a PUBLICA oppure alla Confederazione, se il diritto alla prestazione previdenziale è sorto prima del trasferimento, segnatamente in caso di processi pendenti al momento del trasferimento.

La garanzia della Confederazione ai sensi del capoverso 1 lettera c sussiste per casi giudiziari di particolare importanza finanziaria. Sono casi giudiziari di particolare importanza finanziaria le sentenze che richiedono l'adeguamento di rapporti assicurativi supplementari a causa del loro carattere pregiudiziale e che a causa dell'entità dei capitali di copertura mancanti o a causa del dispendio amministrativo causato a PUBLICA dall'adeguamento dei rapporti assicurativi arrecano a PUBLICA spese straordinariamente elevate.

2

Art. 22

Capitale d'esercizio

Per finanziare le prime spese aziendali necessarie all'allestimento di PUBLICA entro il 1° giugno 2003, la Confederazione paga a PUBLICA un importo unico di 10 milioni di franchi.

14

28

RS 172.222.034.1

Legge su PUBLICA

Art. 23

Contributo federale unico per l'effettivo degli aventi diritto alle rendite

La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l'importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell'entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d'interesse secondo il capoverso 3 applicabile all'effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2.

1

2 Per effettivo di aventi diritto alle rendite s'intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l'ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite).

3 Il tasso tecnico d'interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri.

L'importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell'accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite.

4

PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d'interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti

5

Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell'effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers15).

6

Art. 24

Costituzione e scioglimento di casse di previdenza degli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite

Gli aventi diritto alle rendite degli effettivi chiusi sono assegnati a proprie casse di previdenza; possono essere costituite casse in comune. La Commissione della cassa funge da organo paritetico. Se questi aventi diritto sono trasferiti nella cassa di previdenza della Confederazione secondo il capoverso 4, tale funzione è assunta dall'organo paritetico della medesima.

1

Lo scioglimento di una cassa di previdenza di un effettivo chiuso di aventi diritto alle rendite si svolge secondo i principi della liquidazione globale. Un'eventuale eccedenza patrimoniale è ripartita fra le restanti casse di previdenza degli effettivi chiusi proporzionalmente ai loro capitali di copertura.

2

15

RS 172.220.1

29

Legge su PUBLICA

Se l'ultima cassa di previdenza degli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite non ha più aventi diritto alle rendite, gli eventuali fondi liberi rimasti dopo il suo scioglimento sono assegnati alla cassa di previdenza della Confederazione.

3

Il Consiglio federale può far sciogliere anticipatamente gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e trasferire nella sua cassa di previdenza i restanti aventi diritto, insieme con il capitale di copertura esistente. Anche in tal caso, gli ex datori di lavoro rimangono competenti per il finanziamento di un eventuale adeguamento straordinario al rincaro.

4

Art. 25

Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione

Tutti gli assicurati attivi che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 55° ma non ancora il 65° anno d'età hanno diritto a una garanzia statica dei diritti acquisiti pari al 95 per cento delle rendite di vecchiaia ottenibili, secondo il diritto previgente, all'età di 62 anni, ma almeno alle prestazioni di vecchiaia conformemente alla presente legge. Se il pensionamento volontario anticipato ha luogo prima del compimento del 62° anno di età, il diritto garantito è ridotto secondo canoni attuariali. PUBLICA assume i costi derivanti dalla garanzia dei diritti acquisiti.

Art. 26

Preparazione al passaggio all'istituto collettore PUBLICA

Prima dell'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro e i loro impiegati designano i propri rappresentanti nell'organo paritetico.

1

L'organo paritetico designato conformemente al capoverso 1 adotta i provvedimenti necessari affinché il contratto di affiliazione, inclusi i regolamenti della previdenza, possa avere effetto all'entrata in vigore della presente legge.

2

La Commissione della cassa in carica secondo la legge del 23 giugno 200016 sulla CPC prende le decisioni necessarie in vista dell'entrata in vigore della presente legge. La Commissione della cassa ai sensi della presente legge deve essere costituita entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione della cassa secondo la legge anteriore assume i compiti di cui all'articolo 11 fino alla costituzione della Commissione della cassa secondo la presente legge.

3

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 27

Abrogazione della legge sulla CPC

La legge del 23 giugno 200017 sulla CPC Confederazione è abrogata.

Art. 28

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

16 17

30

RS 172.222.0 RU 2001 707, 2003 2133, 2004 5265

Legge su PUBLICA

Art. 29

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri La segretaria: Elisabeth Barben

Data della pubblicazione: 3 gennaio 200718 Termine di referendum: 13 aprile 2007

18

FF 2007 21

31

Legge su PUBLICA

Allegato (art. 28)

Modifica del diritto vigente La legge del 24 marzo 200019 sul personale federale è modificata come segue: Titolo dopo l'art. 32

Sezione 4b: Previdenza professionale Art. 32a

Personale assicurato

Gli impiegati delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, e, f e g sono assicurati presso PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte.

1

Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, il cui personale dispone di uno statuto che deroga alla presente legge in base a una legge speciale o che in materia di personale dispongono di competenze proprie conformemente all'articolo 3 capoverso 2 e all'articolo 37 capoverso 3, assicurano parimenti i loro impiegati presso PUBLICA. Possono assicurare il loro personale presso un altro istituto di previdenza se il Consiglio federale le autorizza a farlo e se le disposizioni delle leggi speciali non prevedono altrimenti.

2

Art. 32b

Datore di lavoro

Il Consiglio federale è considerato datore di lavoro ai sensi della legge del 20 dicembre 200620 su PUBLICA per gli impiegati di cui all'articolo 32a; è fatto salvo il capoverso 2.

1

Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie sono considerate datori di lavoro dei loro impiegati.

2

Il Consiglio federale designa i rappresentanti dei datori di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d cpv. 2) nella Commissione della cassa.

3

Art. 32c

Affiliazione a PUBLICA

L'affiliazione dei datori di lavoro a PUBLICA ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 dicembre 200621 su PUBLICA è conclusa con un contratto di diritto pubblico. Il Dipartimento federale delle finanze firma il contratto in nome del Consiglio federale.

1

I regolamenti della previdenza costituiscono parte integrante del contratto d'affiliazione.

2

19 20 21

32

RS 172.220.1 RS ...; RU ... (FF 2007 21) RS ...; RU ... (FF 2007 21)

Legge su PUBLICA

La conclusione e la modifica del contratto di affiliazione richiedono la partecipazione e il consenso dell'organo paritetico. I contratti di affiliazione di datori di lavoro che non siano il Consiglio federale devono inoltre essere approvati dal Consiglio federale perché siano validi.

3

Art. 32d

Casse di previdenza

I datori di lavoro con i loro impiegati e con gli aventi diritto alle rendite che da loro dipendono costituiscono ciascuno una cassa di previdenza. Più datori di lavoro possono costituire con il consenso del Consiglio federale una cassa di previdenza comune.

1

Le unità amministrative federali decentralizzate dotate di personalità giuridica e di contabilità proprie, che sottostanno alla presente legge senza deroghe previste da leggi speciali e senza disporre di proprie competenze in materia di diritto del personale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e dell'articolo 37 capoverso 3, costituiscono una cassa di previdenza comune con il datore di lavoro Consiglio federale (cassa di previdenza della Confederazione), nella misura in cui le prescrizioni di leggi speciali non prevedano altrimenti. Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.

2

Le casse di previdenza stesse assumono i propri costi. Per le casse di previdenza comuni, PUBLICA tiene una contabilità separata per datore di lavoro.

3

Art. 32e

Organo paritetico

Per ogni cassa di previdenza è costituito un organo paritetico composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli impiegati.

1

Se più datori di lavoro costituiscono una cassa di previdenza comune, la rappresentanza dei datori di lavoro e degli impiegati nell'organo paritetico è proporzionale alla quota dei singoli datori di lavoro nel capitale di copertura totale della cassa di previdenza.

2

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza la designazione degli organi paritetici delle singole casse di previdenza. Può delegare questa competenza ai datori di lavoro che non appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione.

3

Art. 32f

Scioglimento di contratti d'affiliazione, uscita di unità amministrative e modifica dello statuto

Se un datore di lavoro o un'unità amministrativa esce da PUBLICA o da una cassa di previdenza, oppure se modifica il proprio statuto giuridico, gli assicurati attivi e gli aventi diritto alle rendite che dipendono dal datore di lavoro o dall'unità amministrativa sono trasferiti al nuovo istituto di previdenza o alla nuova cassa di previdenza.

1

Gli aventi diritto alle rendite possono essere lasciati presso PUBLICA o presso la precedente cassa di previdenza se lo richiedono gli interessi della Confederazione allo scorporo o alla modifica dello statuto.

2

33

Legge su PUBLICA

Il datore di lavoro competente per gli assicurati attivi dopo lo scorporo o la modifica dello statuto è competente anche per il finanziamento degli obblighi del datore di lavoro nei confronti degli aventi diritto alle rendite lasciati nella cassa precedente.

Egli compensa a PUBLICA l'eventuale svantaggio finanziario derivante da questi aventi diritto e non coperto dal patrimonio a disposizione.

3

La Confederazione può assumere il finanziamento di questi obblighi se il Consiglio federale era il datore di lavoro precedente e nessuna legge prevede altrimenti.

4

Art. 32g

Finanziamento della previdenza

I contributi dei datori di lavoro alla previdenza per la vecchiaia, all'assicurazione contro i rischi e alle rendite transitorie raggiungono nel complesso almeno l'11 e al massimo il 13,5 per cento della massa salariale assicurabile. Il loro importo dipende dalla struttura del rischio e dell'età degli assicurati nella cassa di previdenza, dalle possibilità di redditività a lungo termine, dalla modifica del tasso d'interesse tecnico e dalla situazione economica del datore di lavoro.

1

I datori di lavoro stabiliscono i loro contributi dopo aver consultato l'organo paritetico della cassa di previdenza.

2

I contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori sono graduati secondo l'età degli assicurati.

3

I regolamenti della previdenza possono prevedere, nell'ambito dell'articolo 66 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dell'articolo 331 capoverso 3 CO23, deroghe al finanziamento paritetico, segnatamente per il finanziamento delle prestazioni per i rischi e delle prestazioni di vecchiaia di particolari categorie di personale.

4

È considerato salario assicurabile il salario sottoposto all'AVS inclusi i supplementi di cui all'articolo 15. Non sono considerati salario assicurabile i rimborsi di spese e le compensazioni di prestazioni come il lavoro supplementare o straordinario, i picchetti, il lavoro notturno o il lavoro a turni.

5

Il salario coordinato è determinato tenendo conto del tasso d'occupazione della persona impiegata. L'importo di coordinamento può essere stabilito come tasso percentuale del salario sottoposto all'AVS.

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Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo assicurabile, dopo deduzione dell'importo di coordinamento.

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Art. 32h

Riscossione dei contributi dei datori di lavoro

I datori di lavoro riscuotono i contributi dovuti a PUBLICA presso le loro unità amministrative sotto forma di un contributo indipendente dall'età delle persone impiegate calcolato sulla somma del guadagno assicurato. Questa disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 32a capoverso 2.

22 23

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RS 831.40 RS 220

Legge su PUBLICA

Art. 32i

Previdenza per la vecchiaia

L'obbligo contributivo per la previdenza per la vecchiaia nel sistema del primato dei contributi inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 21° anno d'età e dura sino alla fine dell'obbligo contributivo conformemente alla LAVS24.

1

I regolamenti della previdenza possono prevedere che dopo la fine dell'obbligo contributivo i contributi della previdenza per la vecchiaia sono costitutivi di rendita fino al compimento del 70° anno d'età.

2

L'assicurato che cessa il rapporto di lavoro o riduce il grado di occupazione tra il compimento del 60° e del 70° anno d'età può esigere il versamento della corrispondente rendita di vecchiaia o rendita parziale.

3

4 La prestazione regolamentare di vecchiaia risulta dai contributi versati e dai redditi patrimoniali. I tassi di conversione sono determinati secondo canoni attuariali. Il regolamento della previdenza disciplina la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale e alla fine dell'obbligo contributivo conformemente alla LAVS.

Art. 32j

Previdenza in caso d'invalidità e morte

L'obbligo contributivo per i rischi di invalidità e morte inizia il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.

1

Le prestazioni per l'invalidità sono versate quando l'assicurato ne acquisisce il diritto conformemente all'articolo 23 LPP25 e quando cessa il versamento del salario da parte del datore di lavoro per conclusione del rapporto d'impiego oppure quando cessano le prestazioni assicurative sostitutive. Nella misura in cui il datore di lavoro assuma il pieno finanziamento delle rendite, PUBLICA versa rendite d'invalidità se un esame medico attesta che vi è soltanto invalidità professionale e la reintegrazione non ha avuto successo.

2

Le prestazioni in caso d'invalidità e morte si basano sull'avere di vecchiaia prospettivo, che può essere acquisito fino alla fine dell'obbligo contributivo conformemente alla LAVS26. La determinazione di tale avere si effettua applicando un tasso d'interesse reale dell'1,5 per cento. I contratti d'affiliazione possono prevedere tassi d'interesse più elevati.

3

Art. 32k

Rendita transitoria e prestazioni complementari del datore di lavoro

In caso di pensionamento prima della fine dell'obbligo contributivo conformemente alla LAVS27, i regolamenti della previdenza prevedono, fino alla rendita di vecchiaia, una rendita transitoria.

1

La rendita transitoria è finanziata dal datore di lavoro e dall'assicurato nell'ambito di una procedura di copertura del capitale. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento in ragione del 50 per cento al massimo. La quota del datore di lavoro può

2

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RS 831.10 RS 831.40 RS 831.10 RS 831.10

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Legge su PUBLICA

essere aumentata a favore degli assicurati di determinate categorie di personale oppure per motivi sociali.

In aggiunta alle prestazioni di PUBLICA, il Consiglio federale può prevedere, per determinate categorie di personale che non possono restare in servizio fino all'età di pensionamento ordinaria, una prestazione supplementare di durata determinata finanziata e versata dal datore di lavoro.

3

Art. 32l

Adeguamento delle rendite al rincaro mediante i redditi patrimoniali di PUBLICA

L'organo paritetico della cassa di previdenza decide l'entità dell'adeguamento delle rendite al rincaro in funzione del reddito patrimoniale disponibile a tale scopo.

L'adeguamento al rincaro può essere operato soltanto dopo che sia stata costituita una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento.

1

Nella cassa di previdenza della Confederazione la decisione dell'organo paritetico vale per tutti i datori di lavoro. Non ha conseguenze per gli ex impiegati federali che al momento dell'adeguamento ricevono le loro rendite da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un'altra cassa previdenziale che fa parte di PUBLICA. La decisione non incide nemmeno sugli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo periodo della legge del 20 dicembre 200628 su PUBLICA) fintanto ch'essi non siano trasferiti nella Cassa di previdenza della Confederazione secondo l'articolo 24 capoverso 4 della legge su PUBLICA.

2

Art. 32m

Adeguamento straordinario delle rendite al rincaro da parte dei datori di lavoro

Se i redditi patrimoniali della cassa di previdenza non consentono alcun adeguamento al rincaro o soltanto un adeguamento insufficiente, i datori di lavoro possono decidere un congruo adeguamento straordinario al rincaro delle pensioni dei loro ex impiegati. Per i datori di lavoro che appartengono alla cassa di previdenza della Confederazione decide il Consiglio federale.

1

2

La decisione dei datori di lavoro di cui al capoverso 1 non ha conseguenze per: a.

gli ex impiegati federali che al momento dell'adeguamento straordinario ricevono le loro rendite da un istituto di previdenza che non sia PUBLICA oppure da un'altra cassa previdenziale che fa parte di PUBLICA o dipendono da un altro datore di lavoro affiliato a PUBLICA nel quadro di una cassa di previdenza comune ai sensi dell'articolo 32d capoversi 1 e 2; e

b.

gli aventi diritto alle rendite che fanno parte di un effettivo chiuso (art. 23 cpv. 2, secondo periodo della legge del 20 dicembre 200629 su PUBLICA).

I datori di lavoro rimborsano a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento dell'adeguamento straordinario al rincaro.

3

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RS ...; RU ... (FF 2007 21) RS ...; RU ... (FF 2007 21)

Legge su PUBLICA

Non hanno diritto all'adeguamento straordinario al rincaro gli aventi diritto alle rendite che sono rimasti affiliati su base volontaria (art. 6 cpv. 3 degli Statuti della CPC30 e art. 10 OCPC 131) oppure che hanno mantenuto su base volontaria il guadagno assicurato soppresso dopo una diminuzione dello stipendio a causa di una riduzione del grado di occupazione oppure a causa di una modifica delle condizioni di servizio (art. 25 cpv. 2 e 3 degli Statuti della CPC e art. 71 cpv. 2­4 OCPC 1).

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Art. 41a

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 20 dicembre 2006

La preparazione del passaggio al primato dei contributi è retta dall'articolo 26 della legge del 20 dicembre 200632 su PUBLICA. L'organo paritetico propone tempestivamente al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze, le misure necessarie affinché il contratto di affiliazione, ivi compresi i regolamenti previdenziali, possa avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

1

Finché per le donne vale un'età AVS meno elevata di quella degli uomini, i regolamenti previdenziali prevedono di:

2

a.

utilizzare la stessa aliquota di conversione applicata al 65° anno di età alle donne che vanno in pensione tra 64° e il 65° anno compiuto di età;

b.

basare le prestazioni versate in caso di invalidità o di morte per gli uomini e le donne sulla proiezione dell'avere di vecchiaia accumulabile sino al compimento del 65° anno di età.

I regolamenti previdenziali prevedono che durante un periodo compreso tra i cinque e i dieci anni i datori di lavoro sgravano dall'uno al due per cento dei contributi, a seconda delle classi d'età, gli assicurati attivi che all'entrata in vigore delle presenti disposizioni transitorie hanno già compiuto i 45 anni di età ma non ancora i 55. I limiti di cui all'articolo 32g capoverso 1 e la somma totale degli averi di vecchiaia regolamentari non vanno comunque superati.

3

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RU 1995 533 3705, 1999 2451, 2004 301 RU 2001 2327 RS ...; RU ... (FF 2007 21)

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Legge su PUBLICA

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