Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1); art. 10 e 11 Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11); art. 7

Il Kunsthaus Zürich, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: National Gallery of Art Washington, 2000B South Club Drive, Landover, Maryland 20785, USA;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 17 settembre 2007;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 27 gennaio 2008;

F.

Durata dell'esposizione: dal 5 ottobre 2007 al 13 gennaio 2008;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 17 settembre 2007 al 27 gennaio 2008.

Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni all'unità amministrativa.

17 luglio 2007

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Ufficio federale della cultura Servizio specializzato trasferimento dei beni culturali

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste pendenti»), e può essere richiesta all'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

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2007-1707