N Legge federale sulla ricerca
Disegno
(Legge sulla ricerca, LR) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue: Art. 5 lett. a e b Sono organi della ricerca: a.
le istituzioni di promovimento della ricerca: 1. il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche (FNS); 2. l'Associazione delle Accademie svizzere (Accademie svizzere delle scienze) comprendente: l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST);
b.
gli organi incaricati della ricerca universitaria: 1. i Politecnici federali e gli istituti di ricerca del settore dei PF; 2. le università e le istituzioni universitarie che hanno diritto a un sussidio secondo la legge dell'8 ottobre 19993 sull'aiuto alle università; 3. le scuole universitarie professionali che hanno diritto a un sussidio secondo la legge federale del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali;
Art. 5a cpv. 4 Abrogato
1 2 3 4
FF 2007 1131 RS 420.1 RS 414.20 RS 414.71
2006-2848
1351
Legge sulla ricerca
Art. 6 cpv. 1 La Confederazione promuove la ricerca secondo la presente legge come pure secondo le leggi speciali, mediante:
1
a.
l'esercizio dei Politecnici federali e degli istituti di ricerca del settore dei PF;
b.
sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 19995 sull'aiuto alle università;
c.
sussidi secondo la legge del 6 ottobre 19956 sulle scuole universitarie professionali;
d.
contributi a istituzioni di promovimento della ricerca;
e.
contributi diretti e altre misure dell'Amministrazione federale.
Art. 7 cpv. 3 e 4 (nuovi) Le istituzioni di promovimento della ricerca accordano particolare importanza al consolidamento della ricerca scientifica, nonché al trasferimento del sapere e della tecnologia da parte degli organi della ricerca universitaria.
3
4
Promuovono la ricerca presso istituzioni private soltanto alle seguenti condizioni: a.
l'istituzione non ha scopo di lucro;
b.
l'indipendenza scientifica delle persone incaricate della ricerca è garantita;
c.
la ricerca serve alla formazione e al perfezionamento delle nuove leve scientifiche;
d.
i risultati sono resi disponibili al pubblico scientifico.
Art. 8
Fondo nazionale svizzero
Il Fondo nazionale svizzero impiega i contributi concessigli dalla Confederazione segnatamente per: 1
a.
sostenere progetti di ricerca;
b.
promuovere le nuove leve scientifiche;
c.
sostenere le infrastrutture della ricerca che servono allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e non rientrano nella sfera di competenza degli organi della ricerca universitaria;
d.
promuovere la cooperazione scientifica internazionale.
Il Fondo esegue i programmi di ricerca orientata decisi dal Consiglio federale, segnatamente i programmi di ricerca nazionali e i poli di ricerca nazionali, e partecipa alle relative procedure decisionali.
2
5 6
RS 414.20 RS 414.71
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Legge sulla ricerca
Esso promuove e sorveglia con misure adeguate l'applicazione dei risultati della ricerca ottenuti con il suo sostegno, tra l'altro coordinando i suoi programmi di ricerca orientata con misure promozionali della Commissione per la tecnologia e l'innovazione.
3
Per garantire la continuità delle sue attività di promovimento della ricerca, può impiegare i contributi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. Nell'esercizio annuale il totale delle riserve non deve eccedere il 10 per cento del contributo federale annuo.
4
Nell'ambito delle sue attività di promovimento può concedere contributi per compensare i costi indiretti di ricerca (overhead) sostenuti dagli organi della ricerca universitaria e da altre istituzioni di ricerca sovvenzionate con mezzi pubblici.
5
Art. 9
Accademie svizzere delle scienze
Le accademie svizzere delle scienze impiegano i contributi accordati dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:
1
a.
assicurano e promuovono l'individuazione precoce di tematiche rilevanti dal profilo sociale nel settore della formazione, della ricerca e della tecnologia;
b.
si adoperano affinché chi acquisisce o applica le conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza;
c.
contribuiscono in modo sostanziale al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e aperte al dialogo con il pubblico.
Le accademie svizzere delle scienze coordinano le loro attività di promovimento nell'ambito dell'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze e garantiscono la cooperazione, segnatamente con gli organi della ricerca universitaria.
2
Esse promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i compiti di cui al capoverso 1.
3
Il dipartimento competente conclude con l'Associazione delle Accademie svizzere delle scienze una convenzione sulle prestazioni. Può incaricare le Accademie svizzere delle scienze di effettuare valutazioni, dirigere progetti scientifici o svolgere altri incarichi speciali nell'ambito dei compiti di cui al capoverso 1.
4
Art. 11a (nuovo)
Buona prassi scientifica e sanzioni
Le istituzioni di promovimento della ricerca vigilano affinché la ricerca da loro promossa sia eseguita secondo le regole della buona prassi scientifica.
1
Nei loro regolamenti possono prevedere sanzioni di diritto amministrativo per le infrazioni alla buona prassi scientifica in relazione all'acquisizione o all'impiego dei loro contributi. Rientrano segnatamente nelle sanzioni di diritto amministrativo e possono essere applicate singolarmente o cumulativamente le seguenti misure:
2
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Legge sulla ricerca
a.
l'avvertimento scritto;
b.
l'ammonizione scritta;
c.
la riduzione, il blocco o la restituzione dei contributi;
d.
l'esclusione temporanea da altre procedure di domanda di contributi.
3 I reati di cui agli articoli 37 e 38 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi sono perseguiti conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo dalla Segreteria di Stato per la formazione e la ricerca e, nei casi di competenza della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
Art. 13 cpv. 24 2
Nella procedura di ricorso, il richiedente può far valere: a.
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
I nomi dei relatori e dei periti scientifici possono essere comunicati al ricorrente soltanto con il loro consenso.
3
Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalla disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
4
Art. 16 cpv. 3 lett. d (nuova), nonché 7 3
Il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti stanziati: d.
assegnare contributi agli organi della ricerca universitaria per la cooperazione scientifica bilaterale o multilaterale nell'ambito della ricerca; a tale riguardo, può esigere che le istituzioni beneficiarie forniscano prestazioni nell'interesse della politica estera scientifica della Svizzera.
Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capoversi 2 e 3 lettere bd.
7
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
7 8
RS 616.1 RS 313.0
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