Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20071, ordina: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 196 numero 3 capoverso 3 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19974; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20045 concernente modifiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare all. 2 e 3); visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20076 sulla panoramica FTP, Art. 6 cpv. 3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dopo la messa in servizio commerciale della galleria di base del San Gottardo, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l'articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccanismo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata.

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Art. 8 cpv. 2 Stabilisce una pianificazione finanziaria su tre anni. Ne informa l'Assemblea federale, in margine al preventivo.

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1 2 3 4 5 6

FF 2007 6933 RS 742.140 RS 101 FF 1998 227 FF 2004 4695 FF 2007 6933

2007-1911

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Regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. O dell'AF

II La presente modifica entra in vigore il ... .

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