Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull'affitto agricolo è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. b 1

La presente legge si applica all'affitto di: b.

aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale;

Art. 2a

Fondi ubicati in una zona edificabile

La presente legge non si applica all'affitto di fondi adibiti all'agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

1

I contratti di affitto agricolo in cui la cosa affittata per la durata del contratto è situata interamente in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell'affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

2

Art. 7 cpv. 3 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.

3

1 2 3 4

FF 2006 5815 RS 221.213.2 RS 211.412.11 RS 700; RU 2007 3637

2006-1332

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Legge federale sull'affitto agricolo

Art. 16 cpv. 4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 19916 sul diritto fondiario rurale e il contratto d'affitto può essere continuato senza tali fondi.

4

Art. 27 cpv. 2 lett. e Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragionevolmente pretendere che egli continui l'affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell'affitto non può, in particolare, essere ragionevolmente pretesa od è ingiustificata allorquando:

2

e.

la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell'articolo 15 legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio per i fondi che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 19918 sul diritto fondiario rurale.

Titolo prima dell'art. 30

Capitolo 3: Affitto particella per particella Art. 31 cpv. 2 lett. b Abrogata Sezione 2 (art. 33­35) Abrogata Art. 36 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 37 lett. a Il fitto per un'azienda agricola si compone di: a.

5 6 7 8 9

una percentuale adeguata del valore di reddito secondo l'articolo 10 della legge federale del 4 ottobre 19919 sul diritto fondiario rurale;

RS 700; RU 2007 3637 RS 211.412.11 RS 700; RU 2007 3637 RS 211.412.11 RS 211.412.11

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Legge federale sull'affitto agricolo

Art. 40 cpv. 2 Abrogato Capitolo 6 (art. 54­57) Abrogato Art. 60b

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007

I contratti d'affitto relativi a fondi adibiti all'agricoltura, qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile secondo l'articolo 15 della legge federale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio, rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell'affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

1

I contratti d'affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) sussistono come contratti relativi ad aziende agricole per la durata legale dell'affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 200711 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

10 11

RS 700; RU 2007 3637 FF 2007 6531

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