Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20082011 del 20 settembre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta: Art. 1 Č stanziato un limite di spesa di 1579,6 milioni di franchi per i sussidi d'esercizio secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).
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L'importo č ripartito nel modo seguente:
2008:
370 milioni di franchi;
2009:
375 milioni di franchi;
2010:
410 milioni di franchi;
2011:
424,6 milioni di franchi.
Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.
Art. 3 Per il periodo 20082011 č stanziato un credito d'impegno di 125 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LSUP.
Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007
Consiglio nazionale, 20 settembre 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
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RS 101 FF 2007 1131 RS 414.71
2006-2840
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Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20082011. DF
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