Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008­2011 del 20 settembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta: Art. 1 Č stanziato un limite di spesa di 1579,6 milioni di franchi per i sussidi d'esercizio secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

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L'importo č ripartito nel modo seguente:

2008:

370 milioni di franchi;

2009:

375 milioni di franchi;

2010:

410 milioni di franchi;

2011:

424,6 milioni di franchi.

Art. 2 Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3 Per il periodo 2008­2011 č stanziato un credito d'impegno di 125 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LSUP.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007

Consiglio nazionale, 20 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

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RS 101 FF 2007 1131 RS 414.71

2006-2840

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Finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2008­2011. DF

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