Codice penale svizzero

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Il Codice penale2 č modificato come segue: Art. 161 n. 3­5 3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due societā anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due societā.

5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una societā cooperativa o di una societā straniera.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2007 407 RS 311.0

2006-2645

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Codice penale

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