Codice penale svizzero
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Il Codice penale2 č modificato come segue: Art. 161 n. 35 3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due societā anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due societā.
5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una societā cooperativa o di una societā straniera.
II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2007 407 RS 311.0
2006-2645
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Codice penale
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