Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 11 della legge federale del ...2 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF); visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20073, decreta: Art. 1 Per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5200 milioni di franchi (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto).
1
2
Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno: Investimenti in mio. Fr.
a.
b.
c.
d.
e.
Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LSIF Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LSIF Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)
Totale
700 10 4 420 20 50 5 200
Art. 2 Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:
1 2 3
a.
adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;
b.
effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1 capoverso 2.
RS 101 RU .... ; FF 2007 7081 FF 2007 6933
2007-1908
7089
Credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria. DF
Art. 3 I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all'articolo 1 capoverso 1.
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2
Nel contempo i seguenti crediti d'impegno sono ridotti come segue: a.
il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;
b.
il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 4 del decreto federale I dell'11 dicembre 20025 concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.
Art. 4 1
Il presente decreto non sottostà al referendum.
2
Entra in vigore contemporaneamente alla LSIF.
4 5
FF 2000 126 FF 2003 97
7090