Decreto federale concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 11 della legge federale del ...2 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF); visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20073, decreta: Art. 1 Per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5200 milioni di franchi (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto).

1

2

Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno: Investimenti in mio. Fr.

a.

b.

c.

d.

e.

Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a LSIF Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b LSIF Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF)

Totale

700 10 4 420 20 50 5 200

Art. 2 Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare:

1 2 3

a.

adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;

b.

effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno menzionati nell'articolo 1 capoverso 2.

RS 101 RU .... ; FF 2007 7081 FF 2007 6933

2007-1908

7089

Credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria. DF

Art. 3 I costi già accumulati per la progettazione delle misure di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all'articolo 1 capoverso 1.

1

2

Nel contempo i seguenti crediti d'impegno sono ridotti come segue: a.

il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 19994 concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;

b.

il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 4 del decreto federale I dell'11 dicembre 20025 concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.

Art. 4 1

Il presente decreto non sottostà al referendum.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla LSIF.

4 5

FF 2000 126 FF 2003 97

7090