Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2007) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 28 febbraio 2007 (Programma d'armamento 2007).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 581 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno allegato.

2

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 2

RS 101 FF 2007 1673

2006-2801

1711

Programma d'armamento 2007. DF

Allegato (art. 1 cpv. 2)

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

­ Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni ­ Effetto delle armi Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2007

1712

Credito d'impegno fr.

555 000 000 26 000 000 581 000 000