Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 31 maggio 2007

Tariffa sottoposta da Wintertur Vita, Winterthur

nell'assicurazione vita collettiva nel quadro della previdenza professionale.

Concerne tutti gli assicurati.

Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione (1. Descrivere la cerchia delle persone interessate; 2. Breve esposizione delle modifiche della fattispecie: ­

Modifiche che interessano il processo di risparmio degli attivi;

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Modifiche dei premi di rischio e dei premi per prestazioni in caso di decesso o di invalidità;

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Modifiche dei premi dei costi amministrativi e dei costi d'esercizio

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Modifiche delle aliquote di conversione della rendita

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Modifiche del sistema di eccedenze.)

Con lettera del 23 febbraio 2007, la Winterthur Vita ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per l'assicurazione collettiva vita per il 2008.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe si applica l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 31 maggio 2007, l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) con effetto al 1° gennaio 2008.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione 2007-1431

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e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

19 giugno 2007

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Ufficio federale delle assicurazioni private