07.087 Messaggio concernente la modifica del Codice penale militare e della Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) del 31 ottobre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una modifica del Codice penale militare (CPM) e della Procedura penale militare (PPM).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-1671

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Compendio Il presente progetto legislativo ha lo scopo di adeguare alcuni dettagli del Codice penale militare e della Procedura penale militare alle nuove norme della parte generale del Codice penale militare entrate in vigore il 1° gennaio 2007. È stata parimenti colta l'occasione per aggiornare la terminologia e rettificare alcuni errori.

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Messaggio 1

Tratti essenziali del progetto

Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore1 le modifiche del 13 dicembre 2002 e del 24 marzo 2006 della parte generale del Codice penale svizzero (CP2) nonché le modifiche del 21 marzo 2003 e del 24 marzo 2006 della parte generale del Codice penale militare (CPM3) (quest'ultime dette nel seguito «revisione PG CPM»). In considerazione dell'ampiezza di queste modifiche legislative, protrattesi per più anni, non è stato possibile raggiungere una piena consapevolezza di tutte le implicazioni. Dopo l'integrazione delle modifiche nel testo di legge, si è constatato che alcune disposizioni del CPM e della Procedura penale militare del 23 marzo 19794 (PPM) erano state adeguate in maniera imprecisa o addirittura non erano state affatto modificate. La presente modifica intende essenzialmente procedere ai miglioramenti necessari. Contemporaneamente è stata colta l'occasione per rettificare alcuni errori nel CPM e nella PPM e adeguare i testi alla nuova terminologia.

Si tratta di modifiche e adeguamenti di natura piuttosto tecnica, dovuti all'entrata in vigore della revisione PG CPM. Poiché la revisione era già stata preceduta da una procedura di consultazione e le modifiche proposte concernono unicamente disposizioni accessorie5, non è necessaria una nuova procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b LCo6.

D'intesa con la Cancelleria federale, si è parimenti rinunciato a un'indagine conoscitiva presso i Cantoni secondo l'articolo 10 LCo.

2

Commento

2.1

Codice penale militare (CPM)

Art. 3 cpv. 1 n. 1, 4 e 8 L'articolo 3 capoverso 1 numero 1 non è stato adeguato dopo l'introduzione nel CPM degli articoli 137a (Estorsione) e 137b (Ricettazione)7.

1 2 3 4 5 6 7

RU 2006 3389 3459 3539 RS 311.0 RS 321.0 RS 322.1 Thomas Sägesser, Kommentar zum Vernehmlassungsgesetz, Berna 2006, ad art. 3 cifra II 3, n. 31, pag. 49 Legge federale del 18 mar. 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo; RS 172.061) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2307; FF 1991 II 797).

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Gli articoli 3 capoverso 1 numeri 1 e 8, 7 capoverso 2 e 220 numero 2 primo periodo CPM citano i reati previsti negli articoli 115­179. Anche se la numerazione giunge fino all'articolo 179b CPM, l'elencazione dei reati termina con l'articolo 179 CPM (l'art. 179a disciplina l'attenuazione delle pene e l'art. 179b CPM la procedura davanti a tribunali internazionali8). L'articolo 3 capoverso 1 numero 8 deve essere adeguato di conseguenza.

Il testo del numero 4 è ora più preciso e corretto.

Art. 7 cpv. 2 (nuovo) Il capoverso 2, scomparso per motivi sconosciuti e involontari con la revisione PG CPM deve essere reinserito perché costituisce il logico contraltare dell'articolo 220 numero 2 CPM9.

Il proposto articolo 7 capoverso 2 corrisponde all'articolo 6 capoverso 2 CPM nella versione precedente il 1° gennaio 2007 (data dell'entrata in vigore della revisione PG CPM).

Art. 8 Concerne solo il testo francese.

Art. 28 cpv. 4 (nuovo) Il correlativo dell'articolo 28 CPM nel Codice penale svizzero, ossia l'articolo 34 CP10, contiene questo capoverso. Non vi è alcun motivo perché non figuri nell'articolo 28 CPM, il cui tenore è identico a quello dell'articolo 34 CP.

Art. 43 cpv. 1bis (nuovo) Come il CP, anche il CPM contiene una disposizione che disciplina il concorso di reati. L'attuale articolo 43 capoverso 1 primo periodo CPM, che è identico all'articolo 49 CP, recita: «1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. [...]» La legge segue come finora il principio dell'aggravamento della pena: il giudice deve dapprima stabilire la pena del reato più grave e aumentarne poi la durata in misura adeguata. È considerato come reato più grave quello per il quale è comminata la pena più grave, non quello che, nella fattispecie, appare come più grave dal punto di vista della colpevolezza (STMC 11 n. 1 consid. 2); DTF 93 IV 7, 10). Siano o no reputate la pena detentiva, la pena pecuniaria o il lavoro di pubblica utilità pene

8

9 10

Introdotto dalla cifra I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2001 311).

Cfr. Hauri Kurt, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berna 1983, art. 6 N 12 e art. 220 N° 3 segg.

RS 311.0

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dello stesso genere11, la dottrina12 è unanime nell'affermare che la multa non è una pena dello stesso genere delle pene precitate. Di conseguenza, alla persona condannata per un crimine o un delitto e nel contempo anche per una contravvenzione dev'essere inflitta, oltre alla pena per il crimine o il delitto, anche una multa per la contravvenzione.

L'ordinamento disciplinare conosce altre sanzioni oltre alle pene precitate, segnatamente la riprensione (art. 186 CPM), il divieto d'uscita (art. 187 CPM), la multa disciplinare (art. 188 CPM) e gli arresti (art. 190 CPM); esse sono definite «pene disciplinari» e, in quanto tali, non sono pene dello stesso genere delle pene detentive, delle pene pecuniarie, dei lavori di pubblica utilità e delle multe. Va dunque regolato il concorso di reati quando una mancanza di disciplina ai sensi dell'articolo 180 CPM è stata commessa contemporaneamente a un crimine, un delitto o una contravvenzione13. L'articolo 182 capoverso 4 CPM disciplina la questione del concorso di reati soltanto quando sono state commesse più mancanze disciplinari: dev'essere pronunciata un'unica pena complessiva conformemente al principio dell'aggravamento della pena. Nel diritto anteriore (ossia prima dell'entrata in vigore della revisione PG CPM), in assenza di un chiaro disciplinamento legale, il principio dell'aggravamento della pena veniva applicato, sulla base di una decisione del 23 agosto 1973 del Tribunale militare di cassazione (DTMC 9 n. 26), anche nel caso del concorso di un crimine o un delitto con una mancanza disciplinare.

Il nuovo capoverso 1bis dell'articolo 43 provvede alla necessaria chiarezza nel caso di concorso di un crimine, di un delitto, di una contravvenzione con una mancanza di disciplina e sancisce in una disposizione legale formale la prassi costante dei tribunali militari. Di conseguenza, per esempio nel caso del concorso di un crimine, di una contravvenzione e di una mancanza di disciplina, il colpevole sarà condannato a una pena pecuniaria e a una multa, ma non, in aggiunta, anche a una multa disciplinare. Il numero delle aliquote giornaliere della pena pecuniaria o l'ammontare della multa sarà aumentato in misura adeguata tenendo conto della mancanza di disciplina.

Art. 61 cpv. 2 e 72 cpv. 2 Concernono solo il testo francese.

11

12

13

Thomas Hansjakob/Horst Schmitt/Jürg Sollberger, Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Lucerna 2004, ad art. 49, pag. 44; di altra opinione: Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, ad art. 49, pag. 195, N°1 e 2.

Tra gli altri: Thomas Hansjakob/Horst Schmitt/Jürg Sollberger, Kommentierte Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Lucerna 2004, ad art. 49, pagg. 44­45; Felix Bänziger/Annemarie Hubschmid/Jürg Sollberger, Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, Berna 2006, p. 36; Andreas Donatsch/Stefan Flachsmann/Markus Hug/Ulrich Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2006, ad art. 49, pagg. 122­123.

Per es. omissione di due servizi militari della durata di tre settimane ciascuno, di cui una intenzionale (art. 82 CPM) e l'altra per negligenza (art. 83 CPM), a cui si aggiunge un caso poco grave di inosservanza di prescrizioni di servizio (art. 72 cpv. 3 CPM), per il fatto di non aver annunciato tempestivamente il cambiamento di domicilio alle autorità militari.

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Art. 81 cpv. 1bis L'espressione «lavori di utilità pubblica» è sostituita con l'espressione corretta «lavori di pubblica utilità».

Art. 218 cpv. 1 Concerne solo il testo francese.

Art. 226

Casellario giudiziale

Il rinvio viene adeguato («articolo 81 capoverso 3 o 4» invece di «articolo 81 numero 2 o 2bis»). Non vi è alcuna modifica del contenuto.

Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 N. 1 cpv. 1 In questo caso, in luogo dell'attuale rinvio all'articolo 36 («Pene con la condizionale»), ha senso soltanto il rinvio all'articolo 40 («Insuccesso del periodo di prova)»; un disciplinamento analogo è previsto nel CP (rinvio all'art. 46 CP [«Insuccesso del periodo di prova»]).

2.2

Procedura penale militare (PPM)

Art. 2 cpv. 1 Si tratta di un adeguamento alle Direttive di Bologna della Conferenza universitaria svizzera (CUS)14.

È vero che oggi gli avvocati devono essere in possesso di una licenza o di un diploma di master (cfr. art. 7 della legge sugli avvocati15), tuttavia non si può escludere che attualmente vi siano ancora persone che, sulla base del diritto cantonale previgente, siano in possesso di una patente cantonale di avvocato senza essere titolari di una licenza o di un master. Di conseguenza, nell'articolo 2 capoverso 1 deve essere mantenuta la condizione del possesso di una patente di avvocato.

Art. 6 cpv. 3, 7 cpv. 2 e 3 (nuovo), 11 cpv. 2 e 3 (nuovo) e 14 cpv. 2 e 3 (nuovo) L' espressione «corpi di truppa e formazioni»16 sostituisce «truppe».

I militari devono poter essere nominati giudici e giudici supplenti indipendentemente dalla loro incorporazione militare. La lingua e la formazione d'appartenenza dei giudici e dei giudici supplenti nominati devono per contro essere considerate all'atto della costituzione dei tribunali (art. 6 cpv. 3).

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15 16

Direttive della Conferenza universitaria svizzera del 4 dic. 2003 per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna; RS 414.205.1) Legge federale del 23 giu. 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) Cfr. la terminologia degli art. 9 e 10 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ott.

2002 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs; RS 513.1).

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Poiché giusta l'articolo 3 capoverso 1 numero 6 CPM in combinato disposto con l'articolo 218 capoverso 1 CPM anche i membri del Corpo delle guardie di confine durante il tempo di lavoro sono sottoposti al diritto penale militare e quindi alla giurisdizione militare, in futuro oltre ai militari anche i membri di detto Corpo potranno essere nominati giudici o giudici supplenti, sempre che le altre condizioni siano adempiute.

Art. 49 cpv. 2 primo periodo e 3 secondo periodo Le pene menzionate in questa disposizione non sono più conformi alla parte generale riveduta del CPM e devono pertanto essere adeguate: l'arresto repressivo viene cancellato e l'ammontare della multa viene aumentato in misura appropriata (per il tribunale da 300 a 500 franchi e per il giudice istruttore da 100 da 200 franchi).

Art. 66 cpv. 4 secondo periodo Concerne solo il testo tedesco.

Art. 82 cpv. 1 Le pene menzionate in questa disposizione non sono più conformi alla parte generale riveduta del CPM e devono pertanto essere adeguate: l'arresto viene cancellato e l'ammontare della multa viene aumentato in misura appropriata da 300 a 500 franchi.

Art. 98b lett. a Sostituzione del termine obsoleto «reclusione» con «pena detentiva».

Art. 99 cpv. 1 e 2 L'espressione «appartenente alla truppa» è sostituita con «appartenente a un corpo di truppa o a una formazione».

Art. 116 cpv. 2 Il CPM contiene ora disposizioni relative alle contravvenzioni (art. 60 segg. CPM; cfr. art. 83 cpv. 1, 84 cpv. 1 e 159a cpv. 1 CPM). Di conseguenza, oltre ai crimini e ai delitti, anche le contravvenzioni devono essere comprese nella regolamentazione di cui all'articolo 116 capoverso 2 PPM. Per motivi di semplicità linguistica, si è utilizzata l'espressione «reati» in luogo dell'enunciato più complesso «di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione».

La parte finale di questo capoverso («se l'incolpato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole»), identica all'articolo 119 capoverso 1 lettera b, non necessita di adeguamenti alla nuova formulazione della presente disposizione e può essere stralciata.

Art. 118 cpv. 1 secondo periodo Concerne solo il testo francese.

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Art. 119 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 2 lett. b, c, e (nuova) Cpv. 1 L'articolo 119 capoverso 1 lettera a è completato nel senso che l'uditore può infliggere con decreto d'accusa (come nel diritto anteriore) una multa e un lavoro di pubblica utilità ai sensi dei nuovi articoli 31­33 CPM: ­

con un limite massimo della multa pari a 5000 franchi (1000 franchi secondo il diritto anteriore), l'uditore può punire con decreto d'accusa anche le contravvenzioni in materia di diritto della circolazione stradale; conformemente alla prassi, in simili casi l'ammontare adeguato della multa dev'essere calcolato in funzione dell'ammontare del reddito mensile da attività lucrativa.

Inoltre, il limite di 5000 franchi corrisponde all'importo a partire dal quale le contravvenzioni vengono iscritte nel casellario giudiziale (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 dell'ordinanza VOSTRA17);

­

l'esecuzione di lavori di pubblica utilità è limitata a 120 ore (pari a 30 giorni).

La formulazione dell'articolo 119 capoverso 1 lettera b, finora insoddisfacente, viene adeguata per tener conto dell'articolo 352 capoverso 1 CPP18.

Cpv. 1bis Segnatamente per considerazioni di economia processuale, ci si domanda perché l'uditore non possa pronunciare nell'ambito del decreto d'accusa anche la revoca della sospensione condizionale di una pena (comparativamente leggera), ma debba in ogni caso promuovere l'accusa, ad esempio nel caso di una precedente condanna a una pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere con sospensione condizionale dell'esecuzione. Secondo alcuni, l'uditore dovrebbe almeno avere la competenza di decidere che non debba essere revocata la sospensione condizionale di una pena precedente.

La regolamentazione proposta, che attribuisce all'uditore una competenza relativamente ristretta, non mette in discussione la competenza o la capacità degli uditori della Giustizia militare in relazione a decisioni sulla revoca, ma stabilisce l'entità massima della pena complessiva che costituisce la soglia che separa la competenza dei tribunali militari da quella degli uditori. Di conseguenza, in futuro l'uditore avrà la competenza di liquidare gli affari che, sotto il profilo dell'entità massima della pena, sono da considerare di minor importanza; al riguardo, i limiti stabiliti dal capoverso 1 lettera a rimangono applicabili anche in caso di revoca. Se, in un procedimento penale militare, occorre decidere anche in merito alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione di una pena pronunciata in precedenza e la pena adeguata per il reato commesso durante il periodo di prova, addizionata alla pena precedente da revocare, complessivamente rientra nei limiti della competenza di commisurazione della pena dell'uditore giusta l'articolo 119 capoverso 1 lettera a CPM, in futuro quest'ultimo avrà la competenza di decidere, nell'ambito del decreto d'accusa, la revoca ­ oppure la rinuncia alla revoca ­, della precedente sospensione condizionale, senza essere costretto a promuovere in ogni caso l'accusa come avveniva finora.

17 18

Ordinanza del 29 sett. 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA; RS 331).

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007 (Codice di procedura penale, CPP) FF 2007 6327 6431.

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Cpv. 2 Lett. b: la presente disposizione è la logica conseguenza del disciplinamento di cui al capoverso 1bis. Inoltre, dalla procedura del decreto d'accusa dev'essere escluso anche il ripristino dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 89 CP (applicabile in combinato disposto con l'articolo 34b CPM), poiché tale decisione è ora presa dal giudice e non più dalle autorità incaricate dell'esecuzione (cfr. anche le modifiche agli art. 159 cpv. 1, 172 cpv. 3 e 184 cpv. 1 lett. b PPM).

Lett. c: secondo il diritto vigente, non è possibile recapitare in maniera formalmente valida un decreto d'accusa a un condannato domiciliato all'estero, motivo per cui, secondo l'articolo 121 PPM, nella procedura ordinaria ­ nella prassi spesso una procedura in contumacia ­ deve essere svolto un dibattimento davanti a un tribunale anche quando la pena appropriata avrebbe di principio consentito un disbrigo della pratica mediante decreto d'accusa. La nuova formulazione offrirà una soluzione al riguardo, in quanto il condannato potrà indicare un recapito in Svizzera al quale l'uditore possa spedire, in maniera giuridicamente valevole, un decreto d'accusa.

Lett. e (nuova): l'uditore non può emanare un decreto d'accusa se sembra opportuna una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM), una misura terapeutica (art. 47 CPM e art. 56­63b CP), un internamento (art. 47 CPM e art. 64 CP) o un'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 50 CPM). La pena accessoria della degradazione e le misure menzionate devono poter essere pronunciate, a causa della loro natura e importanza, soltanto da un tribunale. Dal tenore di questa lettera risulta e contrario che l'uditore può pronunciare con decreto d'accusa un divieto di condurre (art. 50abis CPM), una pubblicazione della sentenza (art. 50b CPM), una confisca (art. 51­52 CPM) oppure un assegnamento al danneggiato (art. 53 CPM).

Art. 120 lett. g­j Poiché secondo l'articolo 119 capoverso 1bis l'uditore può anche prendere una decisione sulla revoca, essa dev'essere brevemente motivata.

Art. 149 cpv. 1 primo periodo Il CPM contiene ora disposizioni relative alle contravvenzioni (art. 60 segg. CPM; cfr. art. 83 cpv. 1, 84 cpv. 1 e 159a cpv. 1 CPM). Di conseguenza, oltre ai crimini e ai delitti, anche le contravvenzioni devono essere comprese nella
regolamentazione di cui all'articolo 149 capoverso 1 PPM. Per motivi di semplicità linguistica, si è utilizzata l'espressione «reati» in luogo dell'enunciato più complesso «di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione».

Titolo della Sezione 6 (che precede l'art. 159), art. 159 cpv. 1, 172 cpv. 3 e 184 cpv. 1 lett. b Si tratta di adeguamenti alla revisione PG CPM: da un lato, la revoca della sospensione condizionale della pena non concerne più soltanto le pene detentive (detenzione o arresto repressivo, cfr. gli art. 32 CPM e 41 CP, nella versione previgente), ma ora anche la revoca di una pena pecuniaria pronunciata con la condizionale oppure di lavori di pubblica utilità pronunciati con la condizionale; dall'altro, anche il ripristino dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 89 CP (applicabile mediante il rinvio nell'articolo 34b CPM) deve essere menzionato in queste disposizioni, poiché ora la 7553

relativa decisione sarà presa dal giudice e non più dalle autorità incaricate dell'esecuzione (cfr. art. 119 cpv. 2 lett. b PPM e il relativo commento).

Art. 195

Ammissibilità

Il nuovo articolo 195 PPM corrisponde alla disposizione attuale, con l'eccezione che le materie disciplinate nelle lettere c ed h non sono riprese.

Secondo l'articolo 195 lettera c PPM, il ricorso al Tribunale militare di cassazione è ammesso contro la decisione di un tribunale militare o di un tribunale militare d'appello in merito alla cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale. Tale materia era disciplinata fino alla fine del 2006 dagli articoli 59 e 228­232 (Procedura di riabilitazione) CPM. Con l'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 200319 del CPM, tali articoli sono stati stralciati. Poiché le domande di cancellazione presentate prima del 1° gennaio 2007 nel frattempo sono state evase, la lettera c («cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale») può essere abrogata.

Parimenti, giusta l'attuale articolo 195 lettera h PPM è ammesso il ricorso al Tribunale militare di cassazione contro la decisione di un tribunale militare o di un tribunale militare d'appello in merito alla riammissione al servizio. Fino alla fine del 2006, questa materia era disciplinata dall'articolo 57 CPM, ma non è stata ripresa dalla revisione PG CPM. La lettera h («riammissione al servizio») può pertanto parimenti essere abrogata.

Da quanto precede risulta in parte una nuova utilizzazione delle lettere.

Art. 211 (Cantone d'esecuzione) e 212 (Esecuzione delle pene e delle misure) Le disposizioni vengono adeguate alla revisione PG CPM e formulate in modo più chiaro dal profilo linguistico. Gli articoli 68 e 69 OGPM20 saranno adeguati in un secondo tempo.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'esecuzione delle multe disciplinari è regolata nell'articolo 189 CPM.

Art. 215 cpv. 2 La disposizione attuale contiene ancora un'indicazione relativa ad articoli del CP nella sua precedente versione (art. 43: «Misure per gli anormali mentali», art. 44: «Trattamento degli alcolizzati e dei tossicomani» e art. 100bis: «Collocamento [dei giovani adulti] in una casa d'educazione al lavoro»). Il rinvio si riferisce oggi per analogia a misure ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 63 CP (applicabili sulla base dell'art. 47 CPM).

19 20

RU 2006 3389 3425; FF 1999 1669.

Ordinanza del 24 ott. 1979 concernente la giustizia penale militare (OGPM; RS 322.2)

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3

Ripercussioni

Il progetto legislativo non ha ripercussioni finanziarie o in materia di personale per la Confederazione.

Anche per i Cantoni il progetto legislativo non avrà alcuna ripercussione: gli adeguamenti degli articoli 211, 212 e 215 capoverso 2 PPM sono soltanto di natura formale.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto legislativo non è menzionato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­200721. Esso contiene adeguamenti del CPM e della PPM alle nuove disposizioni della parte generale del CPM in vigore dal 1° gennaio 2007.

5

Aspetti giuridici

Non è stato constatato alcun altro problema giuridico particolare (per es. costituzionalità, applicazione temporale).

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FF 2004 969

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