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Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione dell' 11 aprile 2007

Tariffa sottoposta da Zurigo Compagnia di assicurazioni sulla vita, Zurigo

nell'assicurazione vita collettiva nel quadro della previdenza professionale.

Breve esposizione dell'oggetto e del contenuto della decisione Domanda del 20 marzo 2007 concernente l'assegnazione speciale delle eccedenze alle fondazioni collettive Vita e Progressa nell'assicurazione collettiva sulla vita nel settore della previdenza professionale. La Zurigo ha chiesto un'unica modifica dell'assegnazione delle eccedenze poiché sulla base del nuovo regime al 1° gennaio 2007 dei contratti concernenti la tariffa dell'assicurazione collettiva sulla vita, alle fondazioni collettive Vita e Progressa è stata trasferita la riserva matematica. In tal modo sono stati conseguiti utili di realizzazione straordinari che devono essere assegnati alle suddette fondazioni collettive.

Le modifiche del sistema di eccedenze concernono la tariffa dell'assicurazione collettiva nel settore della previdenza professionale e sono soggette ad approvazione secondo il combinato disposto degli articoli 4 capoverso 2 lettera r e 5 capoverso 1 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA, RS 961.01).

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di queste tariffe si applica l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi. La legge non prevede però nessun controllo sull'adeguatezza delle tariffe.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato, pertanto l'UFAP ha approvato la richiesta di modifica della tariffa con decisione dell'11 aprile 2007.

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni

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d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

8 maggio 2007

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Ufficio federale delle assicurazioni private