Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Proroga e modifica del 27 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002, del 22 settembre 2005 e del 18 agosto 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 9 cifre 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 9.1

Salari

Inquadramento

9.2

Retribuzione mensile

9.3

Salari base (salari minimi)

9.4

Aumenti salariali

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 2002 5391­5393, 2005 5105­5106, 2006 6207­6208 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-1980

5677

Contratto colletivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007 e ha effetto sino al 30 settembre 2008.

27 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5678