Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!», depositata l'11 maggio 20062; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20073, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare dell'11 maggio 2006 «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 30a (nuovo)

Diritto di ricorso delle associazioni

Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74­79 è escluso in caso di:

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a.

atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;

b.

atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.

RS 101 FF 2006 5419 FF 2007 3969

2007-0117

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Iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizioni transitorie dell'articolo 30a (Diritto di ricorso delle associazioni) 1 L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

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Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

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La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'art. 197 n. 2 della Cost. federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 nov. 2004, il DF del 3 ott. 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) come pure, il 27 nov.

2005, il DF del 17 giu. 2005 concernente l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», l'art. 197 della Cost. federale contiene già i n. 2­7.

L'iniziativa popolare <> non intende sostituire queste disposizioni. Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'art. 197 n. 8 della Cost. federale.

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