Gestione strategica della ricerca dell'Amministrazione federale Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 23 agosto 2006

2006-2295

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Indice Lista delle abbreviazioni

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1 Situazione di partenza e oggetto dell'indagine

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2 Conclusioni della Commissione della gestione 2.1 Consolidamento delle basi legali e definizione della ricerca pubblica 2.2 Precisazione del ruolo e delle competenze del comitato di gestione 2.3 Coerenza dell'orientamento dei piani direttori della ricerca pubblica secondo i settori politici 2.4 Garanzia della qualità della ricerca pubblica 2.5 Estensione della banca dati ARAMIS a strumento di monitoraggio della ricerca pubblica

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3 Seguito dei lavori

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Allegato La ricerca dell'Amministrazione federale: valutazione dell'intesa politico-amministrativa come pure dei piani direttori e della loro attuazione. Rapporto del 3 aprile 2006 della società Landert Farago Partner, realizzato per conto del Controllo parlamentare dell'Amministrazione

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Lista delle abbreviazioni ARAMIS ARE CdG-N CPA CSST DATEC DDPS DFI DPS ERT FF FRI FRT SER UFAB UFAS UFFT

Administration Research Action Management Information System Ufficio federale dello sviluppo territoriale Commissione della gestione del Consiglio nazionale Controllo parlamentare dell'amministrazione Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Dipartimento federale dell'interno Direzione della politica di sicurezza (DDPS) Educazione, ricerca, tecnologia Foglio federale Formazione, ricerca, innovazione Formazione, ricerca, tecnologia Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca Ufficio federale delle abitazioni Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

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Rapporto 1

Situazione di partenza e oggetto dell'indagine

L'attività di ricerca dell'Amministrazione federale (in tedesco Ressortforschung, qui appresso «ricerca pubblica») è finalizzata a mettere a disposizione degli organi direttivi dello Stato (Parlamento, esecutivo, Amministrazione,) le basi scientifiche e decisionali necessarie per affrontare i problemi sociali presenti e futuri e per consolidare o concepire le strategie politiche della Confederazione. Oggi la ricerca pubblica dispone di circa 250 milioni di franchi annui.

Benché la necessità di acquisire e ampliare le conoscenze scientifiche necessarie alla concezione, attuazione e valutazione delle strategie politiche sia tuttora incontestata, negli ambienti politici diverse critiche sono mosse alla ricerca pubblica. Sono messe in questione la coordinazione, la pianificazione, la gestione e la trasparenza dei metodi, come pure il conferimento dei mandati e l'utilizzazione dei risultati nel processo decisionale politico1. Si esigono soprattutto una maggiore trasparenza e la garanzia della qualità. Anche le Commissioni della gestione si sono occupate a più riprese della ricerca pubblica2. Negli ultimi anni, non da ultimo su raccomandazione della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) e del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST), sono stati sviluppati e allestiti diversi strumenti destinati a correggere le lacune e le disfunzioni accertate. Nel messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000­2003 (messaggio FRT) e in quello concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 (messaggio ERT), il Consiglio federale ha indicato una serie di esigenze in proposito: la ricerca pubblica deve essere resa più trasparente e più efficiente mediante un migliore coordinamento tra i singoli attori, una pianificazione strategica e finanziaria basata sui piani direttori come pure grazie a un sistema di informazione e di garanzia della qualità.

Agli inizi del 2005 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha deciso di fare un bilancio degli importanti obiettivi di riforma della ricerca pubblica, concentrandosi in particolare su un aspetto: l'adeguatezza della ripartizione delle competenze e della dotazione di risorse alle autorità interessate come pure dello strumento
dei piani direttori per assicurare una gestione efficace ed efficiente della ricerca pubblica. L'indagine forniva inoltre indicazioni sull'attuazione dei piani direttori da parte dei servizi dell'Amministrazione federale.

L'indagine si fonda su una valutazione peritale esterna svolta dalla ditta di ricerca e consulenza «Landert Farago Partner» di Zurigo su mandato della CdG-N, conferito per il tramite del CPA che ha anche seguito i lavori. Il rapporto di valutazione della «Landert Farago Partner» del 3 aprile 2006 è stato discusso ed esaminato il 3 maggio 2006 in seno alla sottocommissione DFI/DATEC. In base al suddetto rapporto peritale e alle considerazioni della sottocommissione, il 23 agosto 2006 la CdG-N ü giunta alle conclusioni contenute nel presente rapporto.

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Cfr. in particolare Mo, 04.3483, I. 03.3530, Mo. 03.3184.

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha pubblicato nel 1989 un rapporto sulla ricerca dell'Amministrazione federale (FF 1989 II 211).

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Conclusioni della Commissione della gestione

2.1

Consolidamento delle basi legali e definizione della ricerca pubblica

In base ai risultati dell'indagine, la CdG-N è giunta alla conclusione che la ricerca pubblica non dispone di basi legali sufficienti. Di fatto, essa poggia sulla normativa sulla ricerca ed è menzionata anche in diverse leggi speciali, ma è descritta in termine piuttosto generici ed è disciplinata in maniera imprecisa. Il comitato di gestione per il settore formazione ricerca e tecnologia (comitato di gestione FRT, qui appresso il comitato di gestione) nelle direttive del 9 novembre 2005 sulla garanzia della qualità ha convenuto una definizione della ricerca pubblica3. La descrizione tuttavia è formulata in termini molto generici e contribuisce ben poco a chiarire e a delimitare lo scopo e la portata della ricerca pubblica.

La ricerca pubblica comprende oggi numerose e diverse attività svolte dall'Amministrazione. L'indagine ha dimostrato che una ricerca dell'Amministrazione federale non esiste come tale. Esistono invece, in seno all'Amministrazione federale, diverse maniere di concepire le attività di ricerca. Le forme assunte da queste attività sono estremamente varie e disomogenee per oggetto, portata, risorse e importanza come pure sotto il profilo dell'orientamento. Le attività stesse vanno da sviluppi elementari a ricerche e valutazioni di grande complessità.

La mancanza di un'accezione uniforme del termine ricerca pubblica e la confusione che talvolta ne deriva contribuiscono a rendere opaco il settore. Problemi di definizione e di metodologia sono presenti a tutti i livelli nelle statistiche sulla ricerca e lo sviluppo. La distinzione tra la ricerca pubblica e i programmi nazionali di ricerca del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica o altre attività di promozione della ricerca non sempre è chiara. Ciò è dimostrato anche dal fatto che l'Amministrazione federale, quando manca di mezzi propri, cerca di finanziare il proprio fabbisogno di ricerca per il tramite del Fondo nazionale o di altri programmi di ricerca esterni. Non solo, ma vista dal di fuori, la scelta della prima o della seconda soluzione appare del tutto casuale.

In occasione di una futura revisione della legge sulla ricerca, la nozione di ricerca della Confederazione dovrà essere specificata e integrata in maniera appropriata nella legislazione. In proposito sarà opportuno esaminare anche la possibilità di
disciplinare la ricerca pubblica mediante legislazione speciale di livello superiore.

L'esigenza di una maggiore integrazione della ricerca pubblica nelle basi legali non è nuova e, in linea di massima, è incontestata. Finora, tuttavia, l'attuazione è stata più volte differita.

Raccomandazione 1: La CdG-N esorta il Consiglio federale a consolidare le basi legali della ricerca pubblica, a definirla chiaramente e a delimitarla rispetto ad altri strumenti di acquisizione delle conoscenze.

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Le direttive sono consultabili presso www.ressortforschung.admin.ch.

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2.2

Precisazione del ruolo e delle competenze del comitato di gestione

L'indagine della CdG-N dimostra che la gestione sovradipartimentale di contenuti e risorse in seno alla ricerca pubblica continua ad essere lacunosa, non da ultimo perché il comitato di gestione ­ l'organo centrale istituito dal Consiglio federale nel 1998 ­ non ha praticamente alcuna competenza direttiva. Contrariamente a quanto lascerebbe supporre il suo nome, si limita tuttora a svolgere compiti d'informazione e di coordinamento. Per quanto concerne i piani direttori, ne prende unicamente atto.

Non esistono né una procedura formale di approvazione né competenze appropriate di emanare direttive in merito o di definire strategie. Il Consiglio federale ha stabilito in precedenza che la pianificazione del budget spetta esclusivamente agli uffici4.

Non restava dunque che accertare se la sola introduzione dei piani direttori fosse sufficiente a stabilire una pianificazione strategica e finanziaria della ricerca pubblica.

La valutazione citata dà a questa domanda una risposta differenziata. Presso gli uffici con un importante volume di ricerca propria hanno effettivamente sistematizzato le loro attività di ricerca. I piani direttori non hanno invece raggiunto il loro obbiettivo, laddove si trattava di determinare e attuare priorità e linee guida a livello superiore per la ricerca della Confederazione nel suo insieme. I piani direttori hanno quindi capacità limitate di gestione strategica. Devono essere considerati adeguati ai fini della coordinazione e dell'informazione, ma non a quelli di una gestione attiva trasversale della ricerca pubblica. Secondo la CdG-N è quindi indispensabile che un organo direttivo superiore intervenga nella gestione strategica.

Dall'indagine risulta che in seno alla ricerca pubblica gli attori principali sono gli uffici responsabili e ciò sia sotto il profilo dell'elaborazione dei piani direttori come per la loro implementazione e attuazione, tanto più che sono gli stessi uffici responsabili ad assicurare la maggior parte del finanziamento per mezzo dei rispettivi budget. Di conseguenza, anche le principali decisioni sono prese a questo livello. I piani direttori sono dunque, sostanzialmente, piani direttori degli uffici, anche se coprono settori politici più estesi. Vi è così il rischio di una conduzione a carattere unilaterale da parte degli uffici responsabili.
Dato questo contesto, la CdG-N non ritiene opportuna la moderazione che il comitato di gestione ha dimostrato in passato, né la considera compatibile con le riforme avviate dal Consiglio federale nel settore della ricerca pubblica. La CdG-N è del parere che, nei confronti degli uffici, il comitato di gestione può e deve esercitare una funzione direttiva a livello superiore anche nelle fasi di concezione e di attuazione delle attività di ricerca. Il Consiglio federale è quindi invitato a esaminare quali competenze supplementari devono essere conferite al comitato di gestione.

Tali competenze possono riguardare l'approvazione, il miglioramento o il rigetto dei piani direttori come pure questioni relative alle risorse. Nel precisare il ruolo e le competenze del comitato di gestione il Consiglio federale ne esaminerà anche il fondamento legale e formale, che attualmente consiste unicamente nei decreti federali del 29 settembre e del 19 dicembre 1997. Le sue riflessioni dovranno vertere anche sulla relazione tra il comitato di gestione e il gruppo di coordinamento. In seno al gruppo di coordinamento, gerarchicamente subordinato al comitato di gestione e composto di esperti della ricerca degli uffici, sono svolte proficuamente le 4

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Cfr. anche messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004­2007 del 29 novembre 2002 (FF 2003 2019 e 2125).

attività specialistiche. Ciò nonostante, il gruppo di coordinamento non ha alcuno statuto «ufficiale» né, tanto meno, competenze di gestione a livello superiore.

Raccomandazione 2: La CdG-N invita il Consiglio federale a precisare e vagliare il ruolo e le competenze del comitato di gestione e la maniera in cui sono esercitati. Dovrà inoltre esaminare quali più ampie competenze occorrano per consentire una direzione traversale dei contenuti e delle risorse della ricerca pubblica. Questa analisi dovrà comprendere anche le basi legali del comitato di gestione e la sua relazione con il gruppo di coordinamento.

2.3

Coerenza dell'orientamento dei piani direttori della ricerca pubblica secondo i settori politici

Nell'ambito dei messaggi sulla promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia (messaggi FRT/ERT), il Consiglio federale stabilisce di volta in volta i settori politici per i quali deve essere allestita una pianificazione strategica della ricerca. Gli uffici federali competenti per i settori politici fissati elaborano i piani direttori quadriennali sotto la direzione di un ufficio responsabile. Oltre che alla pianificazione strategica della ricerca i piani direttori hanno funzioni di informazione e coordinazione.

Dall'indagine risulta che già nell'elaborazione e nell'implementazione dei piani direttori l'accento è posto sempre di più sulle attività degli uffici responsabili. Nonostante gli sforzi di formulare i piani direttori in funzione dei settori politici, appare difficile sormontare la prospettiva dei singoli uffici. La cosa è accettabile, agli occhi della CdG-N, finché la ricerca verte su una questione specifica nel settore di attività dell'ufficio. Tuttavia, di regola la portata contenutistica dei piani direttori della ricerca pubblica dovrebbe coprire i settori politici definiti dal Consiglio federale e non orientarsi secondo le attività degli uffici.

Si aggiunga che dei dodici piani direttori previsti per il periodo 2004­2007 tre non sono stati concretizzati per varie ragioni5 (sicurezza sociale, formazione professionale, cultura). Ne sono derivate lacune per lo meno nel caso della sicurezza sociale e della formazione professionale, perché le attività di ricerca corrispondenti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) non rientrano in alcun piano direttore.

In sé, i piani direttori forniscono un quadro lacunoso della realtà della ricerca anche per altri motivi. Diversi servizi dell'Amministrazione utilizzano strumenti analoghi.

Il piano direttore «sviluppo territoriale sostenibile e mobilità» include nominalmente anche la ricerca sull'alloggio, ma in pratica è attuato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) in maniera indipendente, senza alcuna correlazione con le attività corrispondenti dell'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB), che poggia5

Sono stati addotti come motivi in primo luogo la mancanza di capacità di ricerca ma anche le opinioni contraddittorie sulla concentrazione tematica o i timori di una gestione troppo rigida.

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no su basi legali proprie. Il ritiro del Dipartimento della difesa, della protezione civile e dello sport (DDPS) dall'aspetto «sicurezza politica» del piano direttore corrispondente non significa affatto che il dipartimento abbia rinunciato a ogni attività di ricerca in questo ambito.

Alla luce di queste considerazioni, la CdG-N ritiene che le attese relative ai piani direttori della ricerca pubblica e l'auspicio del Consiglio federale di disporre di una visione d'insieme non siano soddisfatte. Nella forma attuale i piani direttori non sono uniformi e non adempiono completamente l'esigenza di trasparenza.

La CdG-N constata in questo ambito anche lacune a livello strategico. Secondo la commissione, i piani direttori della ricerca pubblica devono essere orientati in funzione dei settori politici in maniera più coerente di quanto non sia stato fatto finora.

Ciò ne accentuerebbe la natura strategica e consentirebbe di gestire in modo più sistematico le correlazioni con il programma di legislatura e con gli altri strumenti politici (obiettivi annuali del Consiglio federale ecc.). Sarebbero inoltre chiarite interfacce attualmente oscure (per es. mobilità e trasporti). Eliminando l'elaborazione dei piani direttori dalle attività centrali degli uffici consentirebbe di liberare la pianificazione della ricerca dai vincoli strutturali dell'organizzazione dell'Amministrazione.

I piani direttori trasversali secondo i settori politici devono essere elaborati in modo che gli uffici ne possano dedurre una pianificazione strategica idonea all'attuazione e al relativo controlling. Gli uffici responsabili devono essere tenuti a sviluppare e a attuare autonomamente i piani direttori nell'ambito di strategie e pianificazioni annuali e pluriennali.

L'indagine ha dimostrato che i piani direttori della ricerca pubblica presentano carenze anche dal punto di vista della dotazione delle risorse: la pianificazione dei mezzi finanziari è oggi ancora approssimativa e ciò complica il controlling a posteriori. Le indicazioni dettagliate sui flussi finanziari previsti in funzione della priorità tematiche sono invece essenziali per la pianificazione concettuale e devono essere presentate con la massima cura. La concezione a livello superiore auspicata dalla CdG-N dovrebbe anche consentire di allestire una pianificazione delle
risorse più incisiva. Le correlazioni tra priorità tematiche e mezzi finanziari potranno essere definite in maniera più precisa e più efficiente al livello dell'attuazione strategica dei piani direttori da parte degli uffici. In altre parole, gli uffici devono suddividere i piani direttori in funzione delle proprie strategie di ricerca e collegarli alle necessarie risorse. Si perverrebbe così a regolare anche il problema tuttora irrisolto del trasferimento di mezzi tra gli uffici. Altrimenti, si dovrebbero almeno elaborare chiare regole in materia di cofinanziamento dei piani direttori da parte degli uffici interessati.

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Raccomandazione 3: La CdG-N invita il Consiglio federale a orientare coerentemente i piani direttori della ricerca pubblica in funzione dei settori politici sovradipartimentali e trasversali e ad attuarli in quest'ottica globale. Il Consiglio federale curerà con maggiore attenzione il carattere strategico e la pianificazione incisiva delle risorse relative ai piani direttori della ricerca pubblica. Veglierà affinché siano evitate, nei settori cruciali, lacune della ricerca come quelle constatate nel periodo 2004­2007 nell'ambito delle assicurazioni sociali e della formazione professionale.

2.4

Garanzia della qualità della ricerca pubblica

Benché l'esigenza della garanzia della qualità della ricerca pubblica sia riconosciuta, la sua attuazione resta estremamente problematica. La garanzia della sicurezza è adempiuta, in parte, con l'elaborazione dei piani direttori. Per quanto riguarda l'apprezzamento della qualità dei piani direttori della ricerca pubblica, l'indagine della CdG-N non consente di pervenire a una conclusione semplice e unica. Sotto il profilo dell'esperienza in materia di valutazioni, della gestione della ricerca e della direzione di progetto, l'indagine evidenzia notevoli differenze tra i vari uffici che svolgono attività di ricerca.

La garanzia della qualità, per giunta, trascende i piani direttori della ricerca pubblica, e si estende all'intero processo di attuazione, cominciando dalla pianificazione dettagliata dei progetti di ricerca, passando per la trasparenza della procedura di attribuzione dei mandati e dell'allocazione dei contributi, per finire con la verifica qualificata del progetto e il controllo dell'acquisizione delle conoscenze. L'indagine ha evidenziato che la garanzia della qualità è assicurata, in particolare, allorché il piano direttore è integrato nella pianificazione annuale delle attività di ricerca dell'ufficio e sono a disposizione anche i necessari strumenti di verifica della ricerca e di controlling.

La CdG-N constata con soddisfazione che la volontà di sottoporre a controlli efficaci della qualità la ricerca dell'Amministrazione è stata seguita da azioni concrete. I vertici del comitato di gestione hanno adempiuto l'incarico conferito loro dal Consiglio federale nel 2002 e hanno adottato, il 9 novembre 2005, direttive sui principi e gli standard della garanzia della qualità in seno alla ricerca pubblica.

La CdG-N considera queste direttive come una base adeguata per l'integrazione della trasparenza e del controllo della qualità nell'ambito della ricerca pubblica.

Segnatamente, le direttive vertono sui punti principali: il management della ricerca (consistente in: pianificazione strategica, piano direttore, procedura di conferimento di mandati, informazione sul progetto tramite ARAMIS e pubblicazione dei risultati), i rapporti e gli esami di impatto nonché le valutazioni a tutti i livelli (progetto, programma, istituzioni di ricerca, settore politico nel suo insieme).

È ancora troppo
presto, oggi, per esprimersi concretamente sulla qualità della ricerca pubblica. La commissione considera opportuno che si proceda fra due o tre anni a una valutazione dell'attuazione della garanzia della qualità conformemente alle direttive. Anche le direttive del comitato di gestione prevedono che, ai fini di 743

un'efficace garanzia della qualità, gli strumenti introdotti siano esaminati regolarmente sotto il profilo dell'impatto e dell'efficienza.

Raccomandazione 4: La CdG-N esorta il Consiglio federale a valutare entro due o tre anni la garanzia della qualità in seno alla ricerca pubblica.

2.5

Estensione della banca dati ARAMIS a strumento di monitoraggio della ricerca pubblica

ARAMIS (Administration Research Action Management Information System) è un sistema d'informazione elettronica in cui sono memorizzati tutti i progetti di ricerca e di sviluppo finanziati o attuati, interamente o parzialmente, dalla Confederazione6.

Il sistema è installato presso la SER. La banca dati è finalizzata principalmente alla trasparenza, all'acquisizione di dati come pure alla pianificazione e alla gestione nel settore ricerca e sviluppo. Basandosi sui dati di questa banca, la SER allestisce i dati di controlling centrale della ricerca pubblica.

ARAMIS è dunque uno strumento essenziale per la trasparenza, il monitoraggio e la garanzia della qualità in seno alla ricerca pubblica. A livello dell'attuazione dei suoi obiettivi, tuttavia, appaiono problemi e sfide vari. Dato che i servizi dell'Amministrazione sono responsabili della compiutezza e della memorizzazione dei loro progetti, la qualità dell'immissione dei dati è una questione spinosa, soprattutto per quanto concerne l'utilizzazione uniforme del sistema e le regole di schedatura. La gestione della banca dati provoca un carico di lavoro elevato. ARAMIS è indicata per lo scambio di conoscenze tra gli uffici e i dipartimenti. Per la preparazione dei temi e lo svolgimento dei progetti, invece, la banca dati è un'interfaccia di secondaria importanza in ragione dell'aggiornamento differito dei dati e, in parte, di problemi di integrazione con i dati provenienti da altre fonti. Nell'ambito dell'indagine svolta alla CdG-N, si è accertato in definitiva che i dati disponibili non possono essere sfruttati per determinati fini. Per esempio, le informazioni sull'attuazione dei piani direttori scarseggiano, il che costituisce una lacuna, data la loro importanza cruciale. Finora la coerenza tra ARAMIS e i temi e la fissazione delle priorità dei piani direttori è inadeguata. Sotto il profilo dell'attuazione, la significatività dei dati è limitata. Per quanto concerne le priorità tematiche dei piani direttori, una valutazione quantitativa di ARAMIS è praticamente impossibile. Nel frattempo, tuttavia, si sono già prese disposizioni che dovrebbero permettere una migliore visione dei piani direttori per il tramite di ARAMIS.

LA CdG-N è del parere che ARAMIS non abbia ancora raggiunto l'obiettivo della pianificazione e della gestione nel settore ricerca
e sviluppo, fissato nell'ordinanza omonima. Considera importante, quindi, che si continui a migliorare, la qualità della schedatura dei dati in ARAMIS e che tutti gli interessati vi contribuiscano in modo maggiormente vincolante. Dovrebbe inoltre essere possibile trasformare ARAMIS in strumento idoneo al monitoraggio della ricerca pubblica.

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Cfr. Ordinanza del 14 aprile 1999 relativa al sistema di informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e di sviluppo della Confederazione (Ordinanza ARAMIS; RS 420.31)

Raccomandazione 5: La CdG-N invita il Consiglio federale a verificare la fissazione degli obiettivi del sistema d'informazione ARAMIS. Sulla base di tale esame, dovrà decidere in quale misura ARAMIS debba essere potenziato e sviluppato al fine di divenire uno strumento efficiente di monitoraggio della ricerca pubblica.

3

Seguito dei lavori

La CdG-N trasmette questo rapporto, insieme alle raccomandazioni e all'allegato, al Consiglio federale, pregandolo di esprimere il proprio parere entro il dicembre 2006.

Nel suddetto parere, il Consiglio federale renderà noto entro quale termine e con quali misure intende attuare le raccomandazioni della CdG-N.

Inoltre, la CdG-N trasmette per conoscenza il rapporto alle Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura dei due Consigli, che sono incaricate dell'elaborazione del messaggio del Consiglio federale concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011. È previsto che il messaggio sia licenziato dal Consiglio federale a destinazione del Parlamento nel novembre 2006.

23 agosto 2006

Commissione della gestione del Consiglio nazionale Il presidente della commissione: Kurt Wasserfallen, consigliere nazionale Il presidente della sottocommissione DFE/DATEC: Max Binder, consigliere nazionale Il segretario supplente delle Commissioni della gestione: Martin Albrecht

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