Traduzione1

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

La Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile in seguito «gli Stati contraenti» nell'intento di conchiudere un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e di cooperare più efficacemente alla ricerca, al perseguimento e alla repressione dei reati, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria

1. Gli Stati contraenti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutte le indagini o procedimenti giudiziari concernenti reati la cui repressione rientra nella giurisdizione dello Stato richiedente.

2. Gli Stati contraenti si scambiano, per il tramite delle rispettive Autorità centrali, la lista delle autorità competenti a presentare le domande di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato.

3. L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un procedimento penale:

1

a)

l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

b)

la consegna di documenti, incarti e mezzi di prova, compresi quelli di natura amministrativa, bancaria, finanziaria, commerciale e societaria;

c)

la restituzione di oggetti e di beni;

d)

lo scambio di informazioni;

e)

la perquisizione di persone e locali;

f)

l'individuazione, il sequestro e la confisca di proventi di reato;

g)

la notifica di atti procedurali;

Del testo originale francese.

2005-1639

1869

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

h)

il trasferimento di persone detenute per 'audizione o confronto;

i)

qualsiasi altra misura di assistenza compatibile con gli scopi del presente Trattato e accettabile per gli Stati contraenti.

Art. 2

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile: a)

all'estradizione e alle misure ad essa connesse come la ricerca, l'arresto, la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente;

b)

all'esecuzione di sentenze penali.

Art. 3

Motivi per il rifiuto o il differimento dell'esecuzione della domanda

1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se: a)

la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi con quelli politici;

b)

la domanda concerne reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c)

la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una frode fiscale. Se la domanda si riferisce soltanto in parte a reati fiscali, lo Stato richiesto può limitare, per tale parte, l'impiego delle informazioni e dei mezzi di prova forniti;

d)

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;

e)

vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata a scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda pregiudicherebbe tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;

f)

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato.

3. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:

2

RS 0.103.2

1870

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

a)

informa immediatamente lo Stato richiedente del motivo del rifiuto o del differimento dell'assistenza giudiziaria; e

b)

informa lo Stato richiedente delle condizioni alle quali può essere accordata l'assistenza. Tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate.

4. Qualsiasi rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Art. 4

Ne bis in idem

1. L'assistenza giudiziaria è negata se la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita.

2. L'assistenza giudiziaria può tuttavia essere accordata se: a)

i fatti oggetto della condanna siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest'ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto;

b)

i fatti oggetto della condanna costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali dello Stato richiedente;

c)

i fatti oggetto della condanna sono stati commessi da un pubblico ufficiale dello Stato richiedente in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

3. In ogni caso, il paragrafo 1 non è applicabile se: a)

il procedimento avviato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1; o

b)

l'esecuzione della domanda è tale da discolparla.

Titolo II: Domande di assistenza giudiziaria Art. 5

Diritto applicabile

1. La domanda è eseguita secondo il diritto dello Stato richiesto.

2. Se lo Stato richiedente desidera che nell'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria sia applicata una procedura specifica ne fa espressa domanda. Lo Stato richiesto ne dà seguito, se il proprio diritto non vi si oppone.

Art. 6

Misure coercitive

L'esecuzione di una domanda implicante misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto, nella misura in cui si suppone che il reato sia stato ivi commesso.

1871

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Art. 7

Misure provvisorie

1. Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento di cui tratta la domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.

2. Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato richiedente non presenta la domanda d'assistenza giudiziaria entro il termine stabilito.

Art. 8

Presenza di persone che partecipano al procedimento

1. Su domanda espressa dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda.

2. Lo Stato richiesto autorizza, su domanda dello Stato richiedente, i rappresentanti delle autorità di quest'ultimo e i partecipanti al procedimento, nonché i loro difensori, ad assistere all'esecuzione della domanda sul proprio territorio.

3. Le persone in questione possono, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 1, essere autorizzate in particolare a formulare domande e a consultare l'incarto e altresì suggerire alle autorità dello Stato richiesto di formulare domande o di adottare misure complementari.

4. Tale presenza non può avere come conseguenza che le informazioni inerenti a una sfera protetta da segreto siano portate a conoscenza delle persone in questione, prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e la portata dell'assistenza.

Art. 9

Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono sentiti conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia, se il diritto dello Stato richiedente lo ammette, possono rifiutare di testimoniare.

2. Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

3. Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 10

Consegna di atti, incarti o mezzi di prova

1. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente, su domanda di quest'ultimo, gli oggetti, gli atti, gli incarti o i mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può limitarsi a trasmettere copie di atti, incarti o mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto ottempera alla domanda nella misura del possibile.

1872

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

3. Lo Stato richiedente restituisce gli originali di detti documenti non appena possibile, ma al più tardi alla chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci.

4. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, atti, incarti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

Art. 11

Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

1. Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario o una procedura d'istruzione.

2. I documenti, gli incarti e i mezzi di prova sono consegnati solo se si riferiscono esclusivamente a un caso archiviato o nella misura giudicata ammissibile dall'Autorità centrale dello Stato richiesto.

Art. 12

Restituzione di oggetti e di beni

1. Gli oggetti e i beni che costituiscono provento di un reato commesso e perseguito dallo Stato richiedente e confiscati dallo Stato richiesto nonché i beni di rimpiazzo il cui valore corrisponde a tale reato, possono altresì essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi.

2. Di regola la restituzione avviene su decisione definitiva ed esecutoria dello Stato richiedente; la restituzione da parte dello Stato richiesto può tuttavia avvenire anche in una fase anteriore della procedura.

Art. 13

Uso limitato

1. Nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti ottenuti mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati ai fini di un'indagine, né prodotti come mezzi di prova in un procedimento penale relativo a un reato per cui l'assistenza giudiziaria non è ammessa.

2. Qualsiasi altro uso sottostà all'assenso preventivo dell'Autorità centrale dello Stato richiesto. Tale assenso non è necessario se: a)

il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b)

il procedimento penale estero è diretto contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o

c)

il materiale è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

1873

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Titolo III: Notifica e citazione Art. 14

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede, conformemente alla sua legislazione, alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. La notifica può essere effettuata per semplice trasmissione dell'atto o della decisione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dalla sua legislazione per trasmissioni analoghe o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La prova della notifica avviene mediante una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una dichiarazione dello Stato richiesto accertante il fatto, la forma e la data della notifica. L'uno o l'altro di questi documenti è trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest'ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha avuto luogo, lo Stato richiesto ne comunica senza indugio il motivo allo Stato richiedente.

4. La domanda per la notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita che si trova nello Stato richiesto deve giungere all'Autorità centrale di quest'ultimo il più tardi 45 giorni (quarantacinque) prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 15

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

1. Se lo Stato richiedente ritiene che la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità competenti sia particolarmente necessaria, ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e lo Stato richiesto invita il testimonio o il perito a comparire nello Stato richiedente.

2. Il destinatario è invitato a dare seguito alla citazione. Lo Stato richiesto fa avere senza indugio allo Stato richiedente la risposta del destinatario.

Art. 16

Indennità

Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono pagate al testimone o al perito dallo Stato richiedente, calcolate a partire dal luogo di residenza e accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 17

Non comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire, non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente sul territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

1874

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Art. 18

Salvacondotto

1. Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità competenti dello Stato richiedente, può essere perseguito né detenuto né sottoposto ad alcuna restrizione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità competenti dello Stato richiedente per rispondere di fatti per i quali è oggetto di perseguimento può essere perseguita né detenuta né sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. La protezione prevista dal presente articolo cessa quando la persona che ne ha usufruito, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante 30 (trenta) giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta, è nondimeno rimasta su questo territorio oppure vi è ritornata dopo averlo lasciato.

Art. 19

Testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare su citazione nello Stato richiedente non può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova se il diritto di una delle Parti contraenti le consente di rifiutare.

2. Gli articoli 9, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 1, si applicano per analogia.

Art. 20

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimonio o per un confronto, è trasferita temporaneamente sul territorio in cui deve aver luogo l'audizione, a condizione che sia riconsegnata nel termine indicato dallo Stato richiesto e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, nella misura in cui queste possano essere applicate.

2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

la persona detenuta non vi acconsente;

b)

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

il trasferimento è suscettibile di prolungare la sua detenzione, o

d)

altre considerazioni imperative si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4. Il periodo di tempo durante il quale la persona è detenuta al di fuori dello Stato richiesto è preso in considerazione nella detenzione preventiva e nella pena.

1875

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Art. 21

Audizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato richiedente, quest'ultimo può chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza.

2. Lo Stato richiesto ha la facoltà di acconsentire all'audizione mediante videoconferenza. Se vi acconsente, questa è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre ai dati di cui all'articolo 24, l'indicazione del motivo per cui non è auspicata o possibile la presenza del testimonio o del perito, il nome dell'autorità competente nonché delle persone che procederanno all'audizione.

4. L'autorità competente dello Stato richiesto emana la citazione a comparire per la persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione.

5. All'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti regole: a)

all'audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell'autorità competente dello Stato richiesto che provvederà anche all'identificazione della persona da ascoltare, nonché al rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se l'autorità competente dello Stato richiesto giudica che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quest'ultimo, essa prende immediatamente i provvedimenti necessari affinché la stessa continui a svolgersi conformemente a tali principi;

b)

le autorità competenti dello Stato richiedente e dello Stato richiesto concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da sentire;

c)

l'audizione è condotta direttamente dall'autorità competente dello Stato richiedente, o sotto la sua direzione, conformemente al proprio diritto;

d)

su domanda dello Stato richiedente o della persona da sentire, lo Stato richiesto provvede affinché la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete;

e)

la persona da ascoltare può avvalersi della facoltà di non rispondere prevista dal diritto dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente.

6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, alla fine' dell'audizione l'autorità competente dello Stato richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo, le generalità della persona sentita, le generalità e le qualifiche di tutte le altre persone dello Stato richiesto che hanno partecipato alla videoconferenza, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche alle quali si è svolta l'audizione. Il verbale è trasmesso dall'autorità competente dello Stato richiesto all'autorità competente dello Stato richiedente.

1876

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

7. Gli Stati contraenti prendono le misure necessarie per assicurare che, nel caso di testimoni o di periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo, che si rifiutano di testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimoniano il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale.

8. Se lo desiderano, gli Stati contraenti possono altresì applicare le disposizioni del presente articolo alle audizioni per videoconferenza alle quali partecipa la persona perseguita penalmente. Tale decisione deve essere motivata e approvata dalle rispettive autorità competenti. La decisione di svolgere la videoconferenza e le modalità di svolgimento sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto interno nonché agli strumenti internazionali in materia, in particolare al Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici. Le audizioni alle quali partecipa la persona perseguita penalmente possono avvenire solo con il suo consenso.

Titolo IV: Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna Art. 22

Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna

1. Lo Stato richiesto trasmette allo Stato richiedente, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in un caso simile, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le informazioni relative al medesimo che gli sono chieste dallo Stato richiedente ai fini di una causa penale.

2. Nei casi non previsti al paragrafo 1 del presente articolo, è dato seguito a simile domanda alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Almeno una volta all'anno ciascuno degli Stati contraenti notifica all'altro Stato le sentenze penali e le misure susseguenti che concernono i cittadini di questo Stato e che sono state iscritte nel casellario giudiziale.

Titolo V: Procedura Art. 23

Autorità centrali

1. Per l'applicazione del presente Trattato le Autorità centrali sono, per la Svizzera, l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per il Brasile, il Segretariato nazionale di giustizia del Ministero di giustizia, per il tramite' delle quali sono presentate e ricevute le domande di assistenza giudiziaria dei loro rispettivi tribunali e delle rispettive autorità.

2. Le Autorità centrali degli Stati contraenti comunicano direttamente tra di loro. La via diplomatica resta riservata in caso di necessità.

1877

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Art. 24

Contenuto della domanda

1. La domanda di assistenza giudiziaria deve contenere le indicazioni seguenti: a)

il nome dell'autorità che la presenta e, all'occorrenza, dell'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, il nome dei genitori e l'indirizzo delle persone oggetto del procedimento penale al momento della presentazione della domanda;

d)

il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni nonché una descrizione dei fatti (data, luogo e circostanze alle quali è stato commesso il reato) che danno luogo all'indagine nello Stato richiedente, salvo se si tratta di una domanda di notifica ai sensi dell'articolo 14.

2. La domanda deve inoltre contenere: a)

in caso di applicazione dell'articolo 5 paragrafo 2 il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della sua applicazione;

b)

in caso di partecipazione di persone secondo l'articolo 8 paragrafo 2, la designazione di tali persone e il motivo della loro presenza;

c)

in caso di notifica di atti procedurali (art. 14 e 15), il nome e l'indirizzo del destinatario dei documenti e delle citazioni da consegnare;

d)

in caso di citazione di testimoni o periti (art. 15), un'indicazione secondo la quale lo Stato richiedente prende a carico le spese di viaggio e di soggiorno nonché le indennità;

e)

in caso di trasferimento di detenuti (art. 20), il nome di questi ultimi;

f)

in caso di audizione mediante videoconferenza (art. 21), il motivo per il quale non è opportuno o possibile al testimone o al perito comparire nonché il nome dell'autorità competente e delle persone che procederanno all'audizione.

Art. 25

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda di assistenza giudiziaria non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l'Autorità centrale dello Stato richiedente e chiede una modifica o un complemento.

L'invito, da parte dello Stato richiesto, di modificare o completare la domanda di assistenza giudiziaria non pregiudica l'adozione di eventuali misure provvisorie ai sensi dell'articolo 7.

2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette immediatamente all'autorità competente per l'esecuzione.

1878

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

3. Eseguita la domanda, l'autorità competente trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto la domanda nonché le informazioni e i mezzi di prova ottenuti.

L'Autorità centrale si accerta che l'esecuzione sia completa e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 non impedisce un'esecuzione parziale della domanda di assistenza giudiziaria.

Art. 26

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

1. I documenti, gli incarti, le deposizioni o i mezzi di prova trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

2. I documenti, gli atti, le deposizioni o i mezzi di prova trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altra formalità o attestato di autenticazione.

3. La lettera di trasmissione dell'Autorità centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

Art. 27

Lingua

1. Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati sono redatti nella lingua dello Stato richiedente e accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto indicata, caso per caso, dall'Autorità centrale.

2. La traduzione dei documenti allestiti o ottenuti nel quadro dell'esecuzione della domanda è a carico dello Stato richiedente.

Art. 28

Spese di esecuzione della domanda

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente prende a carico, per l'esecuzione della domanda, unicamente le spese seguenti: a)

le indennità, le spese di viaggio e di soggiorno dei testimoni;

b)

le spese relative al trasferimento di persone detenute;

c)

gli onorari, le spese di viaggio e di soggiorno dei periti;

d)

i costi per stabilire il collegamento video, per provvedere al collegamento nello Stato richiesto, per retribuire gli interpreti e per corrispondere le indennità ai testimoni nonché per coprire le loro spese di trasferta nello Stato richiesto, a meno che gli Stati contraenti non convengano altrimenti.

2. Se risulta che l'esecuzione della domanda è connessa con spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire a quali condizioni sarà assoggettata l'esecuzione della domanda.

1879

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Titolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca Art. 29

Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

1. Per il tramite delle Autorità centrali, e nei limiti del loro diritto interno, le autorità competenti di ciascuno Stato contraente possono, senza richiesta preventiva, scambiarsi informazioni e mezzi di prova concernenti fatti penalmente perseguibili, se ritengono che tale trasmissione possa consentire all'altro Stato contraente di: a)

presentare una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;

b)

promuovere un procedimento penale; o

c)

facilitare un'istruzione penale in corso.

2. L'autorità competente che fornisce l'informazione può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni per l'impiego di tale informazione.

Tali condizioni devono essere rispettate.

Art. 30

Denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca

1. Ogni denuncia inoltrata da uno Stato contraente in vista di perseguimenti davanti ai tribunali dell'altro Stato o di confisca di beni provenienti da un reato è oggetto di comunicazioni fra le Autorità centrali.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiesto rende noto il seguito dato alla denuncia e, ove occorra, trasmette una copia della decisione presa.

3. Le disposizioni dell'articolo 26 sono applicabili alle denunce previste nel presente articolo.

Art. 31

Traduzione

La trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni nonché la denuncia sono tradotte secondo quanto previsto dall'articolo 27. I documenti e le prove allegati a una trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni nonché a una denuncia sono esonerati dall'obbligo di traduzione.

1880

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

Titolo VII: Disposizioni finali Art. 32

Altri accordi o convenzioni

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno concluso o potrebbero concludere in altri accordi o convenzioni o che risulterebbero dal loro diritto interno.

2. L'articolo XVII del Trattato di estradizione tra la Svizzera e il Brasile è abrogato.

Art. 33

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie tra gli Stati contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte per via diplomatica.

2. Se gli Stati contraenti non giungono ad una risoluzione della controversia entro dodici mesi dal momento in cui è sorta, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'uno o dell'altro Stato contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuno dei due Stati contraenti designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che non deve essere cittadino di alcuno dei due Stati contraenti.

3. Se uno dei due Stati contraenti non ha designato l'arbitro e non ha dato seguito all'invito dell'altro Stato di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultimo Stato, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

4. Se i due arbitri non possono accordarsi sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, il presidente è nominato, su richiesta di uno dei due Stati contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

5. Se, nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia non può esercitare il mandato oppure è cittadino di uno dei due Stati contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest'ultimo è impedito o cittadino di uno dei due Stati contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuno dei due Stati contraenti.

6. Se i due Stati non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura.

7. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per gli Stati contraenti.

Art. 34

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore sessanta giorni dopo la data della reciproca notifica di adempimento delle procedure costituzionali richieste a tale effetto.

2. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante un avviso scritto di denuncia all'altro Stato contraente inviato per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta notifica e non pregiudica l'assistenza giudiziaria in corso.

1881

Trattato di Assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, Svizzera, il 12 maggio 2004 in due esemplari in lingua francese e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Federativa del Brasile:

Christoph Blocher

Màrcio Thomaz Bastos

1882