Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LAUFIN) del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20062, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

1

a.

legge del 25 giugno 19303 sulle obbligazioni fondiarie;

b.

legge federale del 2 aprile 19084 sul contratto d'assicurazione;

c.

legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi;

d.

legge dell'8 novembre 19346 sulle banche;

e.

legge del 24 marzo 19957 sulle borse;

f.

legge del 10 ottobre 19978 sul riciclaggio di denaro;

g.

legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori.

La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 101 FF 2006 2625 RS 211.423.4; FF 2007 4166 RS 221.229.1; FF 2007 4268 RS 951.31; FF 2007 4270 RS 952.0; FF 2007 4274 RS 954.1; FF 2007 4278 RS 955.0; FF 2007 4283 RS 961.01; FF 2007 4288

2005-2624

4245

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 2

Relazione con le leggi sui mercati finanziari

La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.

Art. 3

Assoggettati alla vigilanza

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari: a.

le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari;

b.

gli investimenti collettivi di capitale; e

c.

le società di audit.

Art. 4

Forma giuridica, sede e nome

L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

1

Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».

2

La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.

3

Art. 5

Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.

Art. 6

Compiti

La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.

1

2

Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.

Art. 7 1

Principi di regolazione

La FINMA disciplina per il tramite di: a.

ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e

b.

circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente: 2

a.

4246

i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

b.

le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;

c.

la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e

d.

gli standard internazionali minimi.

La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

3

Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.

4

5 Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Organizzazione Sezione 1: Organi e personale Art. 8

Organi

Gli organi della FINMA sono: a.

il consiglio di amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 9

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:

1

a.

stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b.

decide in merito agli affari di grande portata;

c.

emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;

d.

sorveglia la direzione;

e.

istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;

f.

allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;

g.

nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

h.

nomina i membri della direzione;

4247

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

i.

emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;

j.

approva il preventivo.

Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

2

Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200010 sul personale federale è applicabile per analogia.

3

Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA.

4

Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.

5

Art. 10

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

2

La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

3

a.

emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;

b.

elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;

c.

adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 11

Rappresentanza specialistica

La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.

1

Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un'adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.

2

Art. 12

Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

10

RS 172.220.1

4248

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 13 1

Personale

La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

Il consiglio d'amministrazione disciplina il rapporto d'impiego mediante ordinanza, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale. L'ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta.

2

3 L'articolo 6a della legge del 24 marzo 200011 sul personale federale è applicabile per analogia.

La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

4

Art. 14 1

Segreto d'ufficio

Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA.

2

Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

3

Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).

4

Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria Art. 15

Finanziamento

La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

1

2

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri: a.

11 12 13 14

per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge dell'8 novembre 193412 sulle banche, della legge del 24 marzo 199513 sulle borse e della legge del 25 giugno 193014 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati;

RS 172.220.1 RS 952.0; FF 2007 4274 RS 954.1; FF 2007 4278 RS 211.423.4; FF 2007 4266

4249

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

b.

per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200615 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;

c.

per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200416 sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d'assicurazioni ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali;

d.

per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199717 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e le dimensioni aziendali;

e.

per le società di audit soggette alla presente legge sono determinanti gli onorari conseguiti per la verifica degli assoggettati alla vigilanza.

Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: a.

le basi di calcolo;

b.

gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e

c.

la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 16

Riserve

Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

Art. 17

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.

1

Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.

2

L'Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.

3

15 16 17

RS 951.31; FF 2007 4270 RS 961.01; FF 2007 4288 RS 955.0; FF 2007 4283

4250

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 18

Rendiconto

Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

1

Esso segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

2

Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

3

Art. 19

Responsabilità

Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, terzi incaricati) è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195818 sulla responsabilità. La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752­760 del Codice delle obbligazioni19).

1

2

La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a.

hanno violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Art. 20

Esenzione fiscale

La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

1

2

È fatta salva la legislazione federale in materia di: a.

imposta sul valore aggiunto;

b.

imposta preventiva;

c.

tasse di bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza Art. 21 1

La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

Essa discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.

2

18 19

RS 170.32 RS 220

4251

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

3

4

Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati Art. 22

Informazione del pubblico

La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

1

Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria:

2

a.

alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;

b.

alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure

c.

alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescinderne su richiesta dell'interessato.

3

Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.

4

Art. 23

Trattamento dei dati ed elenco pubblico

Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli.

1

La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L'elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.

2

Capitolo 3: Strumenti di vigilanza Sezione 1: Verifica (audit) Art. 24

Principio

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari la FINMA effettua le verifiche personalmente, per il tramite di terzi incaricati oppure per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza.

1

2

Gli assoggettati alla vigilanza assumono i costi della verifica.

4252

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 25

Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

1

2

La designazione di una società di audit necessita dell'approvazione della FINMA.

Art. 26 1

2

Condizioni di abilitazione

La società di audit è abilitata se: a.

è sottoposta a vigilanza conformemente alla legge del 16 dicembre 200520 sui revisori;

b.

è sufficientemente organizzata per effettuare verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari; e

c.

non esercita alcuna attività sottoposta ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

Gli auditor responsabili sono abilitati se: a.

sono abilitati come periti revisori ai sensi dell'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e

b.

dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per effettuare la verifica secondo una delle leggi sui mercati finanziari.

Le verifiche devono essere effettuate con la diligenza richiesta a un auditor serio e qualificato.

3

Art. 27

Rendiconto e provvedimenti

La società di audit presenta un rapporto sulle sue verifiche all'organo di direzione supremo della persona sottoposta a vigilanza e alla FINMA.

1

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA.

2

3 In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.

Art. 28

Vigilanza sulle società di audit

La FINMA controlla l'adempimento delle condizioni di abilitazione ai sensi della presente legge e l'attività di verifica delle società di audit presso gli assoggettati alla vigilanza ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

1

20

RS ...; FF 2005 6529

4253

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

La FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

2

Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza Art. 29

Obbligo d'informazione e di notifica

Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

1

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

2

Art. 30

Avviso di avvio di un procedimento

Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.

Art. 31

Ripristino della situazione conforme

La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.

Art. 32

Decisione di accertamento

La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

Art. 33

Divieto di esercizio della professione

Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

1

Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

2

4254

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 34

Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

1

2

La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 35

Confisca

La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

1

Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

2

Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

3

4

Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

La confisca penale ai sensi degli articoli 70­72 del Codice penale21 ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

5

6 I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 36

Incaricato dell'inchiesta

La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.

1

La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.

2

Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

3

I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.

4

21

RS 311.0

4255

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 37

Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione

La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

1

2 Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l'attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.

3

Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere Art. 38

Autorità penali

La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.

1

2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

3

Art. 39

Altre autorità svizzere

La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli articoli 40 e 41, e, per quanto concerne le altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili.

Art. 40

Motivi di rifiuto

La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se: a.

le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;

b.

la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti;

c.

la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.

4256

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 41

Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

Sezione 4: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari Art. 42

Assistenza amministrativa

La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

1

La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, sempreché tali autorità siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale e:

2

a.

utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri; e

b.

trasmettano queste informazioni ad autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell'interesse pubblico soltanto conformemente a un'autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l'accordo della FINMA.

La FINMA nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

3

Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere concernono singoli clienti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa.

4

Art. 43

Verifiche transfrontaliere

Per garantire l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari la FINMA può effettuare o fare effettuare da società di audit o da terzi incaricati verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.

1

La FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso stabili organizzazioni svizzere di istituti esteri, a condizione che tali autorità:

2

22

a.

siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d'origine, della vigilanza su base consolidata degli istituti sottoposti a verifica; e

b.

siano adempiute le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoversi 2 e 3.

RS 172.021; FF 2007 4264

4257

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di istituti esteri. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

3

a.

sia organizzato in maniera adeguata;

b.

rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;

c.

sia diretto da persone che garantiscono un'attività irreprensibile;

d.

rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e

e.

adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un terzo incaricato. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.

4

Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

5

6

Sono considerate stabili organizzazioni: a.

le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e

b.

altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Capitolo 4: Disposizioni penali Art. 44

Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione

Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

4258

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 45

Comunicazione di informazioni false

Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

Art. 46

Violazione di obblighi da parte delle società di audit e delle persone incaricate

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di società di audit o di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:

1

2

a.

fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto di verifica;

b.

omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta;

c.

omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un'intimazione secondo l'articolo 27.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

Art. 47

Verifica del consuntivo annuale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA;

b.

non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

Art. 48

Inosservanza di decisioni della FINMA

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

4259

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 49

Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo), se: a.

la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

b.

per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 50

Competenza

La legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

1

Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73­83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

2

Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.

3

Art. 51

Riunione del perseguimento penale

Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

1

Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2

23 24

RS 313.0 RS 313.0

4260

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 52

Prescrizione

Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.

Capitolo 5: Procedura e tutela giurisdizionale Art. 53

Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa.

Art. 54

Tutela giurisdizionale

Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

1

2

La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 55 1

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

2

Art. 56

Esecuzione

La FINMA è competente per l'esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente Art. 57 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

25

RS 172.021; FF 2007 4264

4261

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 58

Trasferimento di diritti e di obblighi

Il Consiglio federale determina il momento in cui la FINMA acquisisce la personalità giuridica. A quel momento essa subentra alla Commissione federale delle banche, all'Ufficio federale delle assicurazioni private e all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

1

Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla FINMA, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.

2

La FINMA riprende tutti i procedimenti della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in corso all'entrata in vigore della presente legge.

3

Art. 59

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Conformemente all'articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.

1

2 Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell'ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.

Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

3

4

La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 60 1

Datore di lavoro competente

La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: a.

che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall'Ufficio federale delle assicurazioni private e dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e

b.

le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa che provoca successivamente l'invalidità precede l'entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

2

4262

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 61 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 200726 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

26

FF 2007 4245

4263

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Allegato (art. 57)

Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 dicembre 200427 sulla trasparenza Art. 2 cpv. 2 La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2

2. Legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa Art. 14 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 2 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni:

1

e.

l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d ed e affidano l'audizione dei testimoni a un funzionario idoneo.

2

3. Legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale federale Art. 83 lett. u e v Il ricorso è inammissibile contro:

27 28 29 30

u.

le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della legge del 24 marzo 199530 sulle borse);

v.

le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale.

RS 152.3 RS 172.021 RS 173.110 RS 954.1; FF 2007 4278

4264

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

4. Legge del 17 giugno 200531 sul Tribunale amministrativo federale Titolo prima dell'art. 31

Sezione 1: Ricorso Art. 33 lett. b Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200332 sulla Banca nazionale, 2. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200733 sulla vigilanza dei mercati finanziari;

Titolo prima dell'art. 35

Sezione 2: Azione Titolo prima dell'art. 36a

Sezione 3: Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello nazionale Art. 36a Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giudica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni.

1

2

I terzi non possono partecipare alla procedura.

31 32 33

RS 173.32 RS 951.11 RS ...; FF 2007 4245

4265

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

5. Legge del 4 ottobre 200234 sul Tribunale penale federale Art. 26 lett. b La Corte penale giudica: b.

le cause penali amministrative che: 1. sono sottoposte alla giurisdizione penale federale in virtù di una legge federale, 2. il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge del 22 marzo 197435 sul diritto penale amministrativo;

6. Legge del 25 giugno 193036 sulle obbligazioni fondiarie Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Segreteria della Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA».

Art. 5 n. 3 La sfera d'affari della centrale comprende: 3.

il collocamento di capitale proprio e di capitale di terzi in crediti garantiti da pegno immobiliare fino a concorrenza dei due terzi del loro valore venale e, per le cartelle di rendita fondiaria, del valore di reddito del pegno immobiliare in Svizzera, in effetti pensionabili presso la Banca nazionale svizzera e in obbligazioni di debitori svizzeri trattate su un mercato rappresentativo, in depositi a vista o a termine sia presso loro membri, sia presso altre banche svizzere, come pure in fondi, in vista dell'erezione di locali commerciali in proprio;

Art. 32 cpv. 2 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esigere una nuova stima dei fondi, quando il valore del denaro o le condizioni economiche si siano profondamente modificati.

2

Art. 38a III. Verifica delle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie 34 35 36

Le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se le centrali:

1

RS 173.71 RS 313.0 RS 211.423.4

4266

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

1.

allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (verifica dei conti); e

2.

ottemperano alle prescrizioni statutarie e regolamentari, nonché alle disposizioni dei capi II, III e V della presente legge.

La centrale d'emissione che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'esecuzione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit. Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

3

Art. 38b IV. Verifica presso i membri

Le società di audit dei membri delle centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie verificano nell'ambito della loro attività annuale il registro dei pegni e la copertura dei mutui.

1

Le società di audit presentano un rapporto sulle loro verifiche alle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie e alle società di audit da esse incaricate.

2

Art. 39 V. Vigilanza

Gli articoli 33, 34, 35 e 37 della legge del 22 giugno 200737 sulla vigilanza dei mercati finanziari non sono applicabili.

VI. Consegna dei valori di copertura

1

Art. 40 La FINMA può ordinare la consegna dei valori di copertura qualora una centrale o un membro, che ne sia mutuatario, violi reiteratamente e gravemente le prescrizioni o comprometta seriamente la fiducia in essa riposta.

La FINMA può affidare la gestione dei valori di copertura a un incaricato dell'inchiesta, a spese della centrale o del membro, fino al ripristino della situazione conforme.

2

Art. 41, titolo marginale VII. Revoca dell'autorizzazione

Art. 42, 43 e 47 Abrogati 37

RS ...; FF 2007 4245

4267

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

7. Legge del 2 aprile 190838 sul contratto d'assicurazione Art. 91 cpv. 3 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.

3

Art. 92, titolo marginale e cpv. 2 2 Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica c. Obblighi dell'assicuratore; ulteriore verifica l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.

da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto

gratuitamente

8. Legge del 6 ottobre 199539 sui cartelli Art. 10 cpv. 3 Nel caso di concentrazioni di banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193440 sulle banche che sono reputate necessarie dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per motivi di protezione dei creditori, gli interessi di questi ultimi possono essere considerati prioritariamente. In tali casi, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza e la invita a prendere posizione.

3

9. Legge del 28 giugno 196741 sul Controllo delle finanze Art. 8 cpv. 2 2 I tribunali della Confederazione e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sono sottoposti alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze, in quanto serva all'esercizio dell'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

38 39 40 41

RS 221.229.1 RS 251 RS 952.0; FF 2007 4274 RS 614.0

4268

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

10. Legge federale del 19 dicembre 195842 sulla circolazione stradale Art. 76a cpv. 2 L'Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia stabiliscono questi contributi, che devono essere approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2

Art. 79e cpv. 2 La FINMA pubblica l'elenco degli Stati che accordano la reciprocità.

2

11. Legge del 25 giugno 197643 sul contributo alla prevenzione degli infortuni Art. 10 cpv. 1 e 3 1 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.

Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all'assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell'autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l'autorizzazione a esercitare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

3

12. Legge federale del 18 marzo 199444 sull'assicurazione malattie Art. 21 cpv. 2 L'esercizio delle assicurazioni menzionate nell'articolo 12 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d'assicurazione.

2

Art. 99 cpv. 2, terzo periodo ... Sentita la FINMA, l'Ufficio federale decide l'entità della destinazione del patrimonio delle casse malati ai sensi del capoverso 3.

2

42 43 44

RS 741.01 RS 741.81 RS 832.10

4269

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

13. Legge del 3 ottobre 200345 sulla Banca nazionale Art. 14 cpv. 2 Nella raccolta dei dati statistici la Banca nazionale collabora con i servizi competenti della Confederazione, in particolare con l'Ufficio federale di statistica e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.

2

14. Legge del 23 giugno 200646 sugli investimenti collettivi Sostituzione di espressioni In tutta la legge il termine «revisione» è sostituito con «verifica», l'espressione «ufficio di revisione» con «società di audit», l'espressione «ufficio di revisione riconosciuto» con «società di audit abilitata», l'espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica» e l'espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA».

Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 2 cpv. 3 lett. c 3 Alla

presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d'investimento nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se: c.

una società di audit abilitata fornisce annualmente all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) la prova del rispetto di queste condizioni.

Art. 14 cpv. 1bis Se le garanzie finanziarie concernono pretese in capitale, il Consiglio federale può prevedere pretese in capitale più elevate di quelle previste dal Codice delle obbligazioni47.

1bis

Art. 47 1

Diritti di voto

Ogni azione corrisponde a un diritto di voto.

Il Consiglio federale può autorizzare l'autorità di vigilanza ad ordinare la divisione o la riunione di azioni di una data categoria.

2

45 46 47

RS 951.11 RS 951.31 RS 220

4270

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 50 cpv. 3 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni48 sull'assemblea generale della società anonima.

3

Art. 51 cpv. 6 Per quanto il Consiglio federale non preveda altrimenti, per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni49 sul consiglio di amministrazione della società anonima.

6

Art. 126 cpv. 2 Abrogato Art. 127

Condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

1 Le condizioni di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili sono rette dall'articolo 26 della legge del 22 giugno 200750 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Il Consiglio federale può prevedere condizioni di abilitazione ulteriori o agevolate.

Rimangono salve le disposizioni della legge del 16 dicembre 200551 sui revisori.

2

Art. 128

Compiti della società di audit

La società di audit verifica se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:

1

a.

il conto annuale del fondo di investimento, della SICAV, della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e della SICAF;

b.

il conto annuale di tutte le società immobiliari appartenenti al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare;

c.

il prospetto e il prospetto semplificato;

d.

il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale svizzeri nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione relative al contenuto e allo svolgimento della verifica, alla forma del resoconto e alle esigenze poste alla società di audit. Può autorizzare la FINMA ad emanare disposizioni d'esecuzione relative a questioni tecniche.

2

48 49 50 51

RS 220 RS 220 RS ...; FF 2007 4245 RS ...; FF 2005 6529

4271

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 130

Obblighi di informazione

I periti incaricati delle stime nonché le società immobiliari che fanno parte dell'investimento collettivo di capitale consentono alla società di audit di prendere visione dei libri contabili, dei giustificativi, nonché dei rapporti di stima; le forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo obbligo di verifica.

1

La società di audit della banca depositaria e la società di audit degli altri titolari dell'autorizzazione si prestano collaborazione reciproca.

2

Art. 131 Abrogato Art. 132

Vigilanza

La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.

1

Essa non controlla l'opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell'autorizzazione.

2

Art. 133

Strumenti di vigilanza

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30­35 e 37 della legge del 22 giugno 200752 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

1

L'articolo 37 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari si applica per analogia anche all'approvazione secondo la presente legge.

2

Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a prestare garanzie.

3

Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata.

4

Art. 134

Liquidazione

La FINMA può disporre la liquidazione di titolari dell'autorizzazione ai quali è stata revocata l'autorizzazione o di investimenti collettivi di capitale ai quali è stata revocata l'approvazione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 137 Abrogato

52

RS ...; FF 2007 4245

4272

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 139

Obbligo di informazione

Le persone che esercitano una funzione nell'ambito della presente legge devono mettere a disposizione della FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 141 e 142 Abrogati Art. 143

Verifiche transfrontaliere

Se, nell'ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un'autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedente. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196853 sulla procedura amministrativa.

Art. 145 cpv. 2 La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.

2

Art. 148 cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i, nonché cpv. 3 Cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i. Abrogati In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

Art. 149 cpv. 1 lett. e n. 3, nonché cpv. 3 e 4 1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: e.

offre al pubblico un prodotto strutturato senza che: 3. nel prospetto semplificato siano menzionate le indicazioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettera c.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

4

Abrogato

Art. 150

Perseguimento penale in caso di violazione del segreto di clienti

Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni al segreto di clienti (art. 148 cpv. 1 lett. k) incombono ai Cantoni.

53

RS 172.021; FF 2007 4264

4273

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 151 Abrogato Art. 152 1

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Nell'emanazione di ordinanze il Consiglio federale e la FINMA tengono conto delle esigenze determinanti della legislazione delle Comunità europee.

2

15. Legge dell'8 novembre 193454 sulle banche Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA», l'espressione «revisione» con «verifica», l'espressione «ufficio di revisione» con «società di audit» e l'espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 1 cpv. 4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d'affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un'autorizzazione come banche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.

4

Art. 2 cpv. 1 e 3 1

Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia: a.

alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;

b.

ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.

3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA.

Art. 3d cpv. 2 Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le

2

54

RS 952.0

4274

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

modalità e l'oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.

Art. 3h Abrogato Art. 3bis cpv. 1, frase introduttiva La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l'istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:

1

Art. 5 Abrogato Capo sesto (art. 11­14) Abrogato Art. 18 Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari incaricano una società di audit abilitata di effettuare una verifica annuale. La società di audit verifica se essi:

1

a.

allestiscono i loro conti conformemente alle prescrizioni applicabili (audit dei conti); e

b.

ottemperano alle prescrizioni in materia di vigilanza (audit di vigilanza).

La banca, il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario che dispone di una revisione interna ne deve sottoporre i rapporti alla società di audit. Occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione sul contenuto e l'attuazione della verifica, sulla forma del rendiconto e sulle esigenze poste alla società di audit.

Essa può autorizzare la FINMA a emanare prescrizioni negli ambiti tecnici.

3

Art. 19­22 Abrogati

4275

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Titolo prima dell'art. 23

Capo decimo: Vigilanza Art. 23 La FINMA può effettuare verifiche dirette presso banche, gruppi bancari e conglomerati finanziari se ciò è necessario in considerazione della loro importanza economica, della complessità della fattispecie da chiarire o per il collaudo di modelli interni.

Art. 23bis cpv. 1 e 2 Abrogati Art. 23ter Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 3 capoversi 2 lettera cbis e 5 della presente legge, la FINMA può in particolare sospendere il diritto di voto vincolato alle azioni o alle quote di un azionista o di un socio avente una partecipazione qualificata.

Art. 23quater Abrogato Art. 23quinquies La revoca, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a una banca determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

1

2

Sono fatte salve le misure di cui al capo undicesimo.

Art. 23sexies Abrogato Art. 23septies Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari intendono accedere a informazioni legate direttamente o indirettamente alle operazioni relative all'amministrazione di beni o ai depositi di singoli clienti, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

1

La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196855 sulla procedura amministrativa.

2

55

RS 172.021; FF 2007 4264

4276

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 23octies Abrogato Art. 24 cpv. 1 Abrogato Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1

La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può: b.

designare un incaricato dell'inchiesta;

Art. 38 1

Per i banchieri privati la responsabilità civile è retta dal CO56.

2

Alle altre banche è applicabile l'articolo 39.

Art. 39 cpv. 2 Abrogato Art. 46 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

accetta indebitamente depositi del pubblico o depositi a risparmio;

b.

non tiene regolarmente i libri o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri e i documenti giustificativi;

c.

non allestisce e non pubblica il conto annuale o il bilancio intermedio conformemente all'articolo 6.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

Art. 47 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

56

a.

rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, membro di un organo o impiegato di una società di audit;

b.

ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale.

RS 220

4277

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio.

5

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale57.

Art. 48 Abrogato Art. 49 1

2

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

usa indebitamente nella ditta, nella designazione dello scopo dell'azienda o nella pubblicità l'espressione «banca», «banchiere» o «risparmio»;

b.

omette di fornire alla FINMA le comunicazioni prescritte;

c.

pubblicizza l'accettazione di depositi del pubblico e di depositi a risparmio senza disporre dell'autorizzazione legale necessaria.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 50­51bis Abrogati

16. Legge del 24 marzo 199558 sulle borse Sostituzione di espressioni In tutta la legge le espressioni «autorità di vigilanza» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA» e le espressioni «revisore» e «ufficio di revisione» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

57 58

RS 311.0 RS 954.1

4278

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 3 cpv. 1 L'esercizio di una borsa sottostà all'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

1

Art. 11a

Contratti di pegno

L'articolo 17 della legge dell'8 novembre 193459 sulle banche è applicabile per analogia.

Art. 17

Verifica

Gli articoli 18 e 23 della legge dell'8 novembre 193460 sulle banche sono applicabili per analogia.

Art. 18 e 19 Abrogati Art. 23 cpv. 3 e 4 La commissione sorveglia di volta in volta l'osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

3

4

Essa fa rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla sua attività.

Art. 28 lett. g La commissione emana disposizioni supplementari su: g.

la sua procedura.

Art. 32 cpv. 2, frase introduttiva, e 7 Ove sia giustificato, la commissione delle offerte pubbliche di acquisto può concedere deroghe all'obbligo di presentare un'offerta, in particolare:

2

7 Su richiesta della commissione, della società mirata o di uno dei suoi azionisti il giudice può sospendere l'esercizio del diritto di voto di chi non ottempera all'obbligo di presentare un'offerta.

Art. 33a

Compiti della commissione

La commissione emana le decisioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni della presente sezione e delle sue disposizioni di esecuzione e sorveglia l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari. Essa può pubblicare le sue decisioni.

1

59 60

RS 952.0; FF 2207 4274 RS 952.0; FF 2007 4274

4279

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Le persone e società sottoposte all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 31, nonché le persone e società che possono assumere la qualità di parti ai sensi dell'articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla commissione tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

2

Se ha conoscenza di infrazioni alle disposizioni della presente sezione o di altre irregolarità, la commissione provvede al ripristino della situazione conforme legale e alla soppressione delle irregolarità.

3

4 Se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge, la commissione ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

Art. 33b

Procedura dinanzi alla commissione

Fatte salve le seguenti eccezioni, alla procedura della commissione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196861 sulla procedura amministrativa.

1

2

Nelle procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto hanno qualità di parte: a.

l'offerente;

b.

le persone che operano d'intesa con l'offerente; e

c.

la società mirata.

Gli azionisti che detengono almeno il due per cento dei diritti di voto, esercitabili e non esercitabili, della società mirata hanno parimenti la qualità di parte se la richiedono alla commissione.

3

Alle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini.

4

La presentazione di atti mediante telefax o per via elettronica è ammessa nella corrispondenza con la commissione e riconosciuta ai fini dell'osservanza dei termini.

5

Art. 33c

Procedura di ricorso alla FINMA

Le decisioni della commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.

1

L'impugnazione deve essere effettuata per scritto alla FINMA e deve essere motivata. In tale caso la commissione trasmette i suoi atti alla FINMA.

2

3

L'articolo 33b si applica alla procedura di ricorso alla FINMA.

Art. 33d

Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale

Le decisioni della FINMA in materia di offerte pubbliche di acquisto possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200562 sul Tribunale amministrativo federale.

1

61 62

RS 172.021; FF 2007 4264 RS 173.32; FF 2007 4265

4280

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni a contare dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2

Titolo prima dell'art. 34

Sezione 6: Vigilanza Art. 34 Abrogato Art. 35

Obbligo di informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 31 o che possono avere qualità di parte ai sensi dell'articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Art. 35a

Divieto di esercitare l'attività

La FINMA può vietare durevolmente o temporaneamente l'esercizio dell'attività alle persone che effettuano il commercio di valori mobiliari in qualità di collaboratori responsabili di un commerciante di valori mobiliari e che violano gravemente la presente legge, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne.

Art. 36

Conseguenze del ritiro dell'autorizzazione

Il ritiro, da parte della FINMA, dell'autorizzazione d'esercizio a un commerciante di valori mobiliari determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. La FINMA può rinunciare al ritiro dell'autorizzazione nel caso dei commercianti di valori mobiliari sottoposti alla legge dell'8 novembre 193463 sulle banche, sempreché l'autorizzazione di esercitare come banca non debba anch'essa essere ritirata.

Art. 36a

Applicazione delle disposizioni sull'insolvenza bancaria

Gli articoli 25­39 della legge dell'8 novembre 193464 sulle banche si applicano per analogia.

Art. 38a

Verifiche transfrontaliere

Se, nell'ambito di verifiche dirette eseguite in Svizzera, le autorità estere di vigilanza sulle borse e sui commercianti di valori mobiliari intendono accedere a informazioni riguardanti singoli clienti di commercianti di valori mobiliari, la FINMA rileva essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità richiedenti.

1

63 64

RS 952.0; FF 2007 4274 RS 952.0; FF 2007 4274

4281

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2 La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196865 sulla procedura amministrativa.

Non è ammessa la trasmissione di informazioni concernenti persone che manifestamente non sono coinvolte nell'affare inquisito.

3

Art. 39 e 40 Abrogati Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3 e 4 1

Frase introduttiva: concerne soltanto il testo francese

3

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 1 000 000 di franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

4

Art. 42 1

2

Violazione degli obblighi della società mirata

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

omette di presentare ai portatori dei titoli di partecipazione il parere relativo all'offerta o non lo pubblica (art. 29 cpv. 1);

b.

fornisce in questo parere indicazioni inveritiere o incomplete (art. 29 cpv. 1).

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 42a 1

2

Violazione degli obblighi del commerciante di valori mobiliari

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

non tiene in modo conforme il giornale di cui all'articolo 15 o non conserva i libri, i giustificativi e i documenti conformemente alle prescrizioni;

b.

viola gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 15.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 43

Violazione del segreto professionale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

65

RS 172.021; FF 2007 4264

4282

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

2

a.

rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di organo, di impiegato, di mandatario o di liquidatore di una borsa o di un commerciante di valori mobiliari oppure come organo o collaboratore di una società di audit o di cui ha notizia a ragione della sua carica o funzione;

b.

tenta di istigare a una simile violazione del segreto professionale.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4

Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.

5

6 Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale66.

Art. 44 Abrogato

17. Legge del 10 ottobre 199767 sul riciclaggio di denaro Art. 3 cpv. 5 L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

5

Art. 12

Competenza

La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

66 67

a.

alla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­d;

b.

alla Commissione federale della case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;

c.

per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3: 1. agli organismi riconosciuti di autodisciplina (art. 24), 2. alla FINMA, sempreché gli intermediari finanziari non siano affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina.

RS 311.0 RS 955.0

4283

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 13 Abrogato Art. 14 cpv. 1 Gli intermediati finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che non sono affiliati a un organismo riconosciuto di autodisciplina devono chiedere alla FINMA un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività.

1

Art. 15 Abrogato Titolo prima dell'art. 16

Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza Art. 16 Se ne hanno il sospetto fondato, la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione:

1

a.

la commissione di un reato a sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale68;

b.

la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o

c.

la facoltà per un'organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

Tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui l'intermediario finanziario o l'organismo di autodisciplina non ne abbiano già dato comunicazione.

2

Titolo prima dell'art. 17

Sezione 3: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 Art. 17 La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

68

RS 311.0

4284

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 3a: Vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 Art. 18, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 2 e 3 Compiti della FINMA La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3:

1

Può effettuare controlli sul posto. Può delegare i controlli a una società di audit ai sensi dell'articolo 19b.

2

Deve delegare i controlli sugli organismi di autodisciplina di avvocati e notai a una società di audit ai sensi dell'articolo 19b. Quest'ultima sottostà al segreto professionale come gli avvocati e i notai.

3

Art. 18a

Elenco pubblico

La FINMA tiene un elenco degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 affiliati a un organizzazione di autodisciplina. Tale elenco è accessibile al pubblico in forma elettronica.

1

2

La FINMA rende accessibili tali dati mediante una procedura di richiamo.

Art. 19 Abrogato Art. 19a

Verifica

Gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 direttamente sottoposti alla FINMA devono sottoporsi periodicamente alla verifica da parte di una società di audit abilitata.

1

La società di audit verifica l'osservanza degli obblighi in virtù della presente legge e ne allestisce un rapporto all'attenzione dell'intermediario finanziario sottoposto a verifica e della FINMA.

2

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit ne dà atto nel suo rapporto.

3

4

La FINMA può effettuare essa stessa la verifica al posto della società di audit.

4285

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 19b

Abilitazione delle società di audit

È abilitato come società di audit chiunque: a.

è abilitato come revisore ai sensi dell'articolo 5 o come impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200569 sui revisori; e

b.

dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza necessarie per effettuare la verifica conformemente alla presente legge.

Art. 20

Conseguenze della revoca dell'autorizzazione

La revoca, fondata sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200770 sulla vigilanza dei mercati finanziari, da parte della FINMA, dell'autorizzazione a un intermediario finanziario ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 ad essa direttamente sottoposto, determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle ditte individuali.

Art. 21 e 22 Abrogati Art. 24 cpv. 2 Gli organismi di autodisciplina dell'impresa «La Posta Svizzera» ai sensi della legge del 30 aprile 199771 sulle poste e delle Ferrovie federali svizzere ai sensi della legge federale del 20 marzo 199872 sulle Ferrovie federali svizzere devono essere indipendenti dalla direzione.

2

Art. 26 cpv. 2 2

Comunicano tali elenchi, come pure ogni loro modifica, alla FINMA.

Art. 27

Scambio di informazioni e obbligo di denuncia

Gli organismi di autodisciplina e la FINMA possono scambiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro compiti.

1

2

Gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio alla FINMA:

69 70 71 72

a.

le disdette di affiliazioni;

b.

le decisioni di diniego dell'affiliazione;

c.

le decisioni di esclusione e la relativa motivazione;

d.

l'avvio di procedimenti di sanzione che possono concludersi con l'esclusione.

RS ...; FF 2005 6529 RS ...; FF 2007 4245 RS 783.0 RS 742.31

4286

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Fanno rapporto almeno una volta all'anno alla FINMA sulla loro attività nell'ambito della presente legge e le trasmettono un elenco delle decisioni di sanzione emanate durante il periodo oggetto del rapporto.

3

Se ne hanno il sospetto fondato, gli organismi di autodisciplina comunicano senza indugio all'Ufficio di comunicazione:

4

a.

la commissione di un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale73;

b.

la provenienza di origine criminale di beni patrimoniali; o

c.

la facoltà per un'organizzazione criminale di disporre di beni patrimoniali.

L'obbligo in virtù del capoverso 4 decade se un intermediario finanziario affiliato a un organismo di autodisciplina ne ha già dato comunicazione.

5

Art. 28

Revoca del riconoscimento

La FINMA non revoca il riconoscimento a un organismo di autodisciplina, fondandosi sull'articolo 37 della legge del 22 giugno 200774 sulla vigilanza dei mercati finanziari, senza previa comminatoria.

1

In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati sono sottoposti alla vigilanza diretta della FINMA.

2

Tali intermediari finanziari sottostanno all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 se non si affiliano entro il termine di due mesi a un altro organismo di autodisciplina.

3

Gli avvocati e i notai che esercitano l'attività di intermediari finanziari devono affiliarsi entro due mesi a un altro organismo di autodisciplina se al loro attuale organismo di autodisciplina è stato revocato il riconoscimento.

4

Art. 29 cpv. 1 e 3 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

1

L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

3

Art. 30 e 31 Abrogati

73 74

RS 311.0 RS ...; FF 2007 4245

4287

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 34 cpv. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

2

Art. 35 cpv. 2 Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

2

Art. 36 Abrogato Art. 37

Violazione dell'obbligo di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

1

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 38­40 Abrogati Art. 41

Esecuzione

La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco emanano, nel loro ambito di competenza, le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge, sempreché non siano contenute nel regolamento di autodisciplina.

18. Legge del 17 dicembre 200475 sulla sorveglianza degli assicuratori Sostituzione di espressioni In tutta la legge l'espressione «autorità di sorveglianza» è sostituita con «FINMA» e le espressioni «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

75

RS 961.01

4288

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 2 cpv. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati.

3

Art. 6 cpv. 2 Se l'impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di un'adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un'autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.

2

Art. 22 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obiettivo, il contenuto e la documentazione della gestione dei rischi.

2

3

La FINMA disciplina il controllo dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione.

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 5: Verifica (audit) Art. 27 cpv. 1, secondo periodo ... Essa nomina inoltre un ufficio di revisione interno indipendente dalla gestione (ispettorato).

1

Art. 28

Società di audit

L'impresa di assicurazione incarica una società di audit abilitata di controllare la sua gestione.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione relative alle esigenze poste alla società di audit. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione relative agli ambiti tecnici.

2

Art. 29 cpv. 2 e 4 Abrogati Art. 47 1

Diritto di controllo e obbligo di informare in caso di delega di funzioni

La FINMA può effettuare controlli in qualsiasi momento.

Se un'impresa di assicurazione delega funzioni essenziali ad altre persone fisiche o giuridiche, tali persone sono sottoposte all'obbligo di informazione e di comunica-

2

4289

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

zione ai sensi dell'articolo 29 della legge del 22 giugno 200776 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Art. 48 e 50 Abrogati Art. 61

Revoca dell'autorizzazione

La FINMA può revocare l'autorizzazione a esercitare alcuni o tutti i rami assicurativi all'impresa di assicurazione che ha cessato l'attività da più di sei mesi.

1

La FINMA adotta, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi della presente legge o dell'articolo 37 della legge del 22 giugno 200777 sulla vigilanza dei mercati finanziari, tutti i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi degli assicurati, segnatamente i provvedimenti di cui all'articolo 51.

2

L'impresa di assicurazione alla quale è stata revocata l'autorizzazione non può stipulare nuovi contratti di assicurazione; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.

3

Art. 73 cpv. 2 Se altre autorità estere rivendicano nel contempo la sorveglianza integrale o parziale del conglomerato assicurativo, la FINMA, salvaguardando le sue competenze e tenendo conto di un'eventuale sorveglianza di gruppi, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l'oggetto della sorveglianza. Prima di pronunciarsi, essa consulta le imprese del conglomerato assicurativo che hanno sede in Svizzera.

2

Art. 80

Scambio di informazioni a livello nazionale

La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di sorveglianza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 81­83 Abrogati Art. 86 1

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

76 77

a.

viola un obbligo secondo l'articolo 13;

b.

viola gli obblighi di notificazione secondo l'articolo 21;

c.

non presenta entro il termine legale il rapporto di gestione e il rapporto di sorveglianza di cui all'articolo 25; RS ...; FF 2007 4245 RS ...; FF 2007 4245

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Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

d.

2

non costituisce le riserve tecniche prescritte dal diritto di sorveglianza o approvate nel singolo caso;

e.

viola uno degli obblighi di informare secondo l'articolo 45;

f.

viola le disposizioni dell'articolo 79c capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 195878 sulla circolazione stradale relative alla liquidazione dei sinistri nel settore dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa è di almeno 10 000 franchi.

3

Art. 87

Delitti

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

2

a.

conclude contratti d'assicurazione per conto di un'impresa di assicurazione non autorizzata a esercitare in Svizzera oppure agisce in veste d'intermediario per la conclusione di tali contratti;

b.

non sottopone per approvazione modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 1 o non notifica alla FINMA modifiche del piano d'esercizio secondo l'articolo 5 capoverso 2;

c.

ritira o grava beni del patrimonio vincolato di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto;

d.

compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

3

Art. 88 cpv. 1 1

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

78

RS 741.01; FF 2007 4269

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