Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20062, decreta: Art. 1

Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

L'importo dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all'anno per i primi otto anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

1

Tale importo č finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per 143 485 000 franchi dai Cantoni.

2

3

Il contributo iniziale di ogni Cantone č stabilito nell'allegato.

Art. 2

Disposizione finale

1

Il presente decreto sottostą a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 3 luglio 20073 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

1 2 3

RS 613.2 FF 2007 607 FF 2007 4333

2006-1782

4333

Compensazione dei casi di rigore. DF

Allegato (art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni in franchi

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Cittą Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchātel Ginevra Giura Totale Cantoni

4334

24 286 000 18 949 000 6 871 000 689 000 2 543 000 640 000 734 000 762 000 1 952 000 4 718 000 4 826 000 3 828 000 5 114 000 1 458 000 1 062 000 291 000 8 920 000 3 751 000 10 754 000 4 524 000 6 107 000 12 496 000 5 431 000 3 315 000 8 121 000 1 343 000 143 485 000