Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20061, decreta: I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue: Art. 14a

Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo

La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando: a.

la tassa non è stata pagata e il detentore è stato invano diffidato;

b.

i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato;

c.

il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 20 cpv. 5 Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.

5

Art. 21 Abrogato Art. 22

Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane

L'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

1 2

FF 2006 8743 RS 641.81

2005-1664

6519

Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF

Art. 23 cpv. 3 Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.

3

II La legge del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:

2

a.

il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento;

b.

il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli autoveicoli; e

c.

la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 19976 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

Art. 16 cpv. 5 5

3 4 5 6 7

La licenza di circolazione viene revocata se: a.

la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 19977 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure

b.

il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.

RS 313.0 RS 741.01 RS 641.51 RS 641.81 RS 641.81

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Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20078 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

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FF 2007 6519

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Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF

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