Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Legge federale concernente misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni del 5 ottobre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20061, decreta: I La legge del 19 dicembre 19972 sul traffico pesante è modificata come segue: Art. 14a
Rifiuto e revoca della licenza di circolazione e delle targhe di controllo
La licenza di circolazione e le targhe di controllo sono rifiutate o ritirate quando: a.
la tassa non è stata pagata e il detentore è stato invano diffidato;
b.
i pagamenti anticipati, le prestazioni di garanzie e i provvedimenti cautelativi non sono avvenuti e il detentore è stato invano diffidato;
c.
il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Art. 20 cpv. 5 Il fatto di omettere per negligenza di dichiarare il rimorchio a un apparecchio di rilevazione che funziona correttamente è esente da pena.
5
Art. 21 Abrogato Art. 22
Perseguimento penale da parte dell'Amministrazione delle dogane
L'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni conformemente alla legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
1 2
FF 2006 8743 RS 641.81
2005-1664
6519
Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF
Art. 23 cpv. 3 Le decisioni d'imposizione di primo grado della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione.
3
II La legge del 19 dicembre 19584 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Art. 11 cpv. 2 La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l'imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che:
2
a.
il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento;
b.
il veicolo è stato assoggettato all'imposta o esentato dall'imposta secondo la legge del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli autoveicoli; e
c.
la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 19976 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
Art. 16 cpv. 5 5
3 4 5 6 7
La licenza di circolazione viene revocata se: a.
la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 19977 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure
b.
il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.
RS 313.0 RS 741.01 RS 641.51 RS 641.81 RS 641.81
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Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20078 Termine di referendum: 24 gennaio 2008
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FF 2007 6519
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Misure atte a migliorare le procedure nell'ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. LF
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