Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1

Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 1

Misure

Fra le misure rientrano in particolare: a.

pubblicazioni;

b.

seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;

c.

attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;

d.

informazioni a singole imprese.

La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

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3

La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3

Mandato

Il Dipartimento federale dell'economia può delegare la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari).

Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.

1

1 2

RS 101 FF 2007 2029

2007-0050

6523

Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF

La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DFE tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

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Art. 4

Indennità e aiuti finanziari

Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

1

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi è applicabile.

2

Art. 5 1

Obblighi del mandatario

Il mandatario è tenuto a: a.

gestire la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;

b.

prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;

c.

attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;

d.

prevedere un sistema di valutazione.

Il DFE stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

2

Art. 6

Tutela giurisdizionale

Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.

1

2 Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 7

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 16 dicembre 20054 che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

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RS 616.1 RU 2006 1273

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Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF

Art. 9 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

2

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20075 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

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Promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera. LF

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