Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 37a
Sezione 6: Blocco e liberazione di crediti Art. 37a
Blocco di crediti
Nel decreto federale concernente il preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente: a.
crediti d'impegno;
b.
limiti di spesa;
c.
crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.
Art. 37b
Liberazione di crediti
Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora:
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1 2
a.
una grave recessione lo esiga; o
b.
debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.
FF 2007 295 RS 611.0
2006-2814
6517
Finanze della Confederazione. LF
La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell'ambito del consuntivo.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.
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Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20073 Termine di referendum: 24 gennaio 2008
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FF 2007 6517
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