Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 37a

Sezione 6: Blocco e liberazione di crediti Art. 37a

Blocco di crediti

Nel decreto federale concernente il preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente: a.

crediti d'impegno;

b.

limiti di spesa;

c.

crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.

Art. 37b

Liberazione di crediti

Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora:

1

1 2

a.

una grave recessione lo esiga; o

b.

debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.

FF 2007 295 RS 611.0

2006-2814

6517

Finanze della Confederazione. LF

La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell'ambito del consuntivo.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20073 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

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FF 2007 6517

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