8.2.1

Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati della SACU del 10 gennaio 2007

8.2.1.1

Compendio

L'Accordo di libero scambio con i Paesi dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland) amplia la rete di accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi dall'inizio degli anni Novanta1. Lo scopo della politica svizzera in seno all'AELS nei confronti dei Paesi terzi è di garantire che i propri operatori economici possano accedere ai mercati esteri importanti a condizioni stabili, prevedibili, senza ostacoli e, per quanto possibile, senza discriminazioni rispetto ai loro principali concorrenti.

L'Accordo è stato firmato il 26 giugno 2006 a Höfn dalla Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, il 1° luglio 2006 a Ginevra dalla Svizzera, dal Sudafrica e dallo Swaziland, il 14 luglio 2006 a Gaborone dal Botswana e dalla Namibia e il 7 agosto a Pretoria dal Lesotho. L'Accordo entrerà in vigore alla conclusione delle procedure di ratifica di tutte le Parti.

Il presente Accordo di libero scambio si prefigge, in generale, di consolidare le relazioni economiche e commerciali con i Paesi della SACU; più in particolare, è volto ad eliminare le discriminazioni attuali sul mercato sudafricano derivanti dall'Accordo sul commercio, lo sviluppo e la cooperazione (Trade, Development and Cooperation Agreement: TDCA) tra il Sudafrica e l'UE, in vigore dal mese di gennaio 2000, e le discriminazioni future derivanti da altri accordi preferenziali che la SACU ha concluso o concluderà con altri concorrenti della Svizzera. Oltre al TDCA, la SACU ha finora concluso un accordo commerciale preferenziale con i Paesi del Mercosur. Sono stati avviati negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, peraltro momentaneamente bloccati. L'UE sta trattando accordi di partenariato economico con la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (di cui fanno parte anche Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland).

L'Accordo di libero scambio negoziato tra l'AELS e la SACU copre il commercio dei prodotti industriali e agricoli trasformati e dei prodotti della pesca. Analogamente ad altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, le concessioni nel settore dei prodotti agricoli di base sono disciplinate dagli accordi bilaterali conclusi individualmente da ogni Stato dell'AELS con la SACU (n. 8.2.1.5). Per i diritti legati alla proprietà intellettuale e il settore dei servizi è confermato il livello degli impegni presi presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (RS 0.632.20). In 1

Al momento, i Paesi dell'AELS hanno stipulato accordi di libero scambio con tredici partner al di fuori dell'Unione europea (UE): Cile (RS 0.632.312.141), Corea del Sud (FF 2006 867), Croazia (RS 0.632.312.911), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (FF 2005 1103), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581) e Turchia (RS 0.632.317.613).

2006-3065

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questi due ambiti e in quello degli investimenti e degli appalti pubblici l'Accordo contempla anche clausole evolutive in previsione di negoziati futuri.

L'Accordo di libero scambio è in parte asimmetrico per tenere conto delle disparità nello sviluppo economico tra gli Stati della SACU e quelli dell'AELS. Questi ultimi elimineranno tutti i dazi doganali sull'importazione dei prodotti industriali e della pesca dall'entrata in vigore dell'Accordo. Gli Stati della SACU, da parte loro, con l'entrata in vigore dell'Accordo elimineranno i dazi doganali per circa la metà delle linee tariffarie dei prodotti industriali, della pesca e degli altri prodotti del mare, mentre l'abolizione dei rimanenti dazi doganali seguirà in maniera progressiva in un periodo compreso tra due e nove anni. Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli Stati dell'AELS concedono agli Stati della SACU un accesso al mercato paragonabile a quello accordato all'UE. In cambio, essi otterranno l'accesso al mercato della SACU a condizioni in gran parte equivalenti, allo scadere del periodo transitorio compreso tra due e nove anni, a quelle concesse dal Sudafrica all'UE. Per i prodotti industriali e agricoli trasformati originari dei Paesi dell'AELS, l'entrata in vigore dell'Accordo permetterà di eliminare gran parte delle discriminazioni sul mercato sudafricano rispetto ai prodotti provenienti dall'UE, risultanti dal TDCA tra l'UE e il Sudafrica.

Le concessioni tariffarie svizzere equivalgono in ampia misura a un consolidamento delle preferenze attualmente accordate unilateralmente con il SGP (Sistema generale di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo; decreto sulle preferenze tariffali, RS 632.91), sulla base di una garanzia contrattuale e della reciprocità. L'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo bilaterale si sostituiscono al regime svizzero del SGP per tutti i Paesi della SACU ad esclusione del Lesotho. Per quest'ultimo, infatti, che fa parte dei Paesi meno avanzati (PMA; Least Developed Countries, LDC), la Svizzera si è impegnata a prolungare l'applicazione del SGP per i prodotti agricoli di base e trasformati, a condizione che la base legale pertinente esistente (decreto federale sulle preferenze tariffali, a partire dal 1° marzo 2007: legge sulle preferenze tariffali) sia mantenuta e che lo statuto di Paese meno avanzato sia confermato a livello internazionale.

8.2.1.2

Situazione economica degli Stati della SACU, rapporti economici tra la Svizzera e gli Stati della SACU

L'economia del Sudafrica, il più importante Paese membro della SACU, si fonda in gran parte sull'estrazione mineraria e sullo sfruttamento dei giacimenti minerari e di pietre preziose (oro, manganese, platino, diamanti, uranio, nichel, carbone). I prodotti di queste industrie rappresentano il 60 per cento delle esportazioni del Sudafrica.

Stando alle stime della Banca mondiale, nel 2005 il Sudafrica aveva un PIL di 240 miliardi di dollari. Il settore primario e secondario rappresentavano rispettivamente il 10 per cento e il 23 per cento del PIL, il terziario il 67 per cento. La crescita, che nel periodo 2001­2005 ha registrato una media annuale del 3,8 per cento, è sostenuta principalmente dal settore secondario e terziario. Il Paese si evolve verso un'economia basata sul sapere (tecnologia, commercio elettronico, finanza e servizi).

Il Botswana, primo produttore al mondo di diamanti (davanti a Russia, Sudafrica e Angola) era il secondo Paese della SACU in termini di PIL dopo il Sudafrica, avendo registrato 9,4 miliardi di dollari nel 2005. Nel periodo 2001­2005 il suo tasso 958

annuale medio di crescita era pari al 5,1 per cento. La Namibia si colloca al quinto posto tra i produttori di diamanti a livello mondiale. L'economia namibiana, oltre che sui diamanti, si fonda sulla pesca. Nel 2005 il suo PIL è stato di 6,1 miliardi di dollari e il tasso annuale medio di crescita nel periodo 2001­2005 è stato del 4,4 per cento. L'economia dello Swaziland è fondamentalmente agricola (zucchero, agrumi e polpa di legno). Nel 2005 ha registrato un PIL di 2,7 miliardi di dollari e il tasso annuale medio di crescita nel periodo 2001­2005 è stato del 2,2 per cento. Il Lesotho ha un'economia fondata sull'agricoltura (principalmente allevamento del bestiame) e sull'attività manifatturiera (tessile). Nel 2005 il suo PIL era di 1,5 miliardi di dollari e il tasso annuale medio di crescita nel periodo 2001­2005 era pari al 2,3 per cento.

Nel 2005, le importazioni svizzere in provenienza della SACU hanno raggiunto il valore di 1093 milioni di franchi, le principali merci importate erano i metalli preziosi (86 % del totale) e i prodotti agricoli (8 %). Sempre nel 2005, le esportazioni svizzere verso la SACU ammontavano a 672 milioni di franchi e si sono concentrate principalmente nel settore delle macchine (28 %), dei prodotti chimici (22 %) e dei prodotti farmaceutici (19 %). Il Sudafrica, di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera sul continente africano, assorbe la quasi totalità (oltre il 95 %) del valore degli scambi tra la Svizzera e la SACU.

La Svizzera è anche un importante investitore nella regione. Con investimenti diretti per un valore complessivo che nel 2004 ha raggiunto 1393 milioni di franchi in Sudafrica, si colloca al settimo posto tra gli investitori stranieri in questo Paese. Le principali imprese svizzere attive nella regione concentrano le loro attività in particolare nel settore delle macchine e in quello farmaceutico, finanziario e alimentare.

8.2.1.3

Svolgimento dei negoziati

Gli accordi con la SACU sono stati finalizzati durante sette cicli negoziali. Le discussioni preliminari si erano svolte nel 2002 inizialmente tra i Paesi dell'AELS e il Sudafrica. Nel maggio 2003 le trattative sono state estese ai Paesi della SACU, su richiesta di questi ultimi. L'ultima revisione, nel 2002, dell'Accordo del 1910 che istituisce la SACU prevede infatti ­ come è consuetudine in un'unione doganale ­ un approccio congiunto dei suoi Stati membri in materia di negoziati per accordi commerciali. Inizialmente, le discussioni AELS-SACU erano volte a raggiungere un accordo di libero scambio di ampia portata. Nel corso dei negoziati si è constatato che la SACU, nonostante gli sforzi, non disponeva a questo stadio né dell'esperienza né delle capacità necessarie ad assumere posizioni comuni negli ambiti al di fuori dello scambio di merci (in particolare per quel che riguarda i servizi, gli investimenti e la proprietà intellettuale). In questi campi si è quindi deciso di confermare il livello di impegni assunto nel quadro dell'OMC e di includere delle clausole evolutive in vista di negoziati futuri.

I negoziati si sono conclusi in sostanza nell'agosto 2005. L'Accordo è stato firmato il 26 giugno 2006 a Höfn (Islanda) da Norvegia, Islanda e Liechtenstein, il 1° luglio 2006 a Ginevra da Svizzera, Sudafrica e Swaziland, il 14 luglio 2006 a Gaborone dal Botswana e dalla Namibia e il 7 agosto 2006 a Pretoria dal Lesotho.

959

8.2.1.4

Contenuto dell'Accordo di libero scambio

L'Accordo di libero scambio negoziato tra l'AELS e la SACU riguarda il commercio dei prodotti industriali e agricoli trasformati e i prodotti della pesca. In materia di proprietà intellettuale, è confermato il livello degli impegni assunti all'OMC, mentre per quel che concerne gli scambi di servizi si ribadisce il rigoroso rispetto dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS; RS 0.632.20, allegato 1B). In questi due ambiti e in quello degli investimenti e degli appalti pubblici delle clausole evolutive prevedono lo svolgimento di negoziati in futuro.

8.2.1.4.1

Scambi di merci

Con la conclusione del presente Accordo di libero scambio e degli accordi bilaterali in ambito agricolo, gli Stati dell'AELS e della SACU istituiscono una zona di libero scambio (art. 1 par. 1 e art. 6 par. 2). Le disposizioni dell'Accordo concernenti gli scambi di merci si estendono ai prodotti industriali, ai prodotti agricoli trasformati, al pesce e agli altri prodotti del mare (art. 6 par. 1). L'Accordo è parzialmente asimmetrico per tenere conto del diverso grado di sviluppo economico tra le Parti.

Gli Stati dell'AELS elimineranno tutti i dazi doganali per i prodotti industriali dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 8 par. 2), eccezion fatta per alcuni prodotti rilevanti per la politica agricola svizzera. La SACU, da parte sua, eliminerà dall'entrata in vigore dell'accordo i dazi doganali per un po' più della metà delle sue linee tariffarie. Per l'eliminazione dei dazi rimanenti, la SACU beneficerà di periodi transitori compresi fra due e nove anni, in funzione del grado di sensibilità dei prodotti (art. 8 par. 3 e allegato VII). Per la maggior parte dei prodotti che interessano la Svizzera, il presente Accordo prevede lo stesso periodo di transizione per lo smantellamento tariffario contemplato dal TDCA tra l'UE e il Sudafrica. Nonostante il fatto che il TDCA sia già in vigore da sette anni, lo smantellamento tariffario di cui beneficeranno gli Stati dell'AELS decorrerà solamente con un ritardo di tre anni rispetto allo smantellamento tariffario concesso dal Sudafrica all'UE nel TDCA. Per i prodotti industriali provenienti dagli Stati dell'AELS si ha quindi un certo recupero temporale. Analogamente al TDCA tra UE e Sudafrica, la SACU accorderà concessioni parziali su una serie di linee tariffarie, mentre un ristretto numero di prodotti sensibili per i Paesi della SACU, in funzione della loro politica di sviluppo industriale, sarà inizialmente escluso dallo smantellamento (per es. oli di petrolio o di minerali bituminosi, radiatori, alcuni articoli per la casa, utensili e pezzi di ricambio per automobili). Questi prodotti saranno trattati in negoziati specifici cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. L'aliquota riservata alla nazione più favorita al 1° luglio 2003 è stata presa come base per le progressive riduzioni tariffarie sui prodotti industriali e sul pesce in provenienza
dell'AELS (art. 9 par. 1). Per una ventina di linee tariffarie incluse in un elenco separato (allegato VIII) l'aliquota di base si riferisce alla data di entrata in vigore dell'aliquota per la nazione più favorita rivista dopo il 1° luglio 2003.

Per i prodotti agricoli trasformati, i Paesi dell'AELS accorderanno alla SACU condizioni d'accesso al mercato paragonabili a quelle concesse all'UE (allegato III). I Paesi dell'AELS elimineranno la componente industriale dei dazi doganali e manterranno il diritto di applicare prelievi sulle importazioni per compensare i prezzi più alti delle materie prime domestiche. In cambio, i Paesi dell'AELS otterranno un accesso al mercato della SACU che, allo scadere del periodo transitorio da due fino 960

a nove anni, sarà in gran parte equivalente a quello concesso dal Sudafrica all'UE (allegato VII). Costituiscono un'eccezione il cioccolato e i gelati, per i quali la SACU non è stata in grado di offrire concessioni. La forte crescita delle importazioni di questi prodotti dall'UE seguita all'entrata in vigore del TDCA UE-Sudafrica ha infatti provocato gravi difficoltà all'industria nazionale e il Sudafrica tenta ora di rinegoziare con l'UE le concessioni accordate. Il cioccolato e i gelati figurano tuttavia in un elenco di prodotti d'interesse che la Svizzera e la SACU hanno redatto congiuntamente e che saranno trattati in negoziati specifici cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (n. 8.2.1.5).

Mentre i Paesi dell'AELS elimineranno i dazi doganali sulle importazioni di pesce e degli altri prodotti del mare dall'entrata in vigore dell'Accordo, la riduzione e l'eliminazione dei dazi sulle esportazioni dell'AELS seguiranno, come per i prodotti industriali, un calendario di smantellamento tariffario compreso tra due e nove anni per i prodotti più sensibili (allegato IV).

Le regole d'origine dell'Accordo (art. 7 e allegati V e VI) si rifanno in gran parte al modello europeo. Come nell'Accordo con la Corea del Sud, la regola del trasporto diretto permette di effettuare una divisione degli invii durante il passaggio in Paesi di transito e facilita così le esportazioni attraverso un Paese terzo. Per gli esportatori situati in un Paese privo di accesso al mare come la Svizzera, la possibilità di effettuare questa operazione nei depositi portuali di un Paese terzo costituisce un'importante agevolazione. L'Accordo prevede la possibilità del rimborso dei diritti doganali all'importazione sulle materie utilizzate nella composizione dei prodotti (drawback).

Inoltre, come per altri accordi di libero scambio dell'AELS, il presente Accordo contiene rinvii alle disposizioni dell'OMC relative alle restrizioni delle importazioni e delle esportazioni (art. 10), al trattamento nazionale (art. 11), alle imprese commerciali di Stato (art. 12), ai regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità (art. 13), alle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 14), alle sovvenzioni (art. 16), alle misure antidumping (art. 17), alle misure di salvaguardia globale (art. 18), alle difficoltà nella
bilancia dei pagamenti (art. 22), alle deroghe generali (art. 23) e alle deroghe per ragioni di sicurezza (art. 24).

La disposizione sulla concorrenza (art. 15) prevede una cooperazione tra le Parti contraenti al fine di evitare pratiche contrarie alla concorrenza (per es. gli accordi che limitano la concorrenza o altre pratiche concertate, gli abusi di una posizione dominante) che influiscono sugli scambi tra le Parti.

Come altri accordi conclusi dall'AELS con Paesi in sviluppo (p. es. con i Paesi del bacino mediterraneo), il presente Accordo contempla una clausola che consente ai Paesi della SACU di adottare provvedimenti temporanei in relazione alle difficoltà di adeguamento strutturale (art. 21). L'Accordo include anche una clausola di salvaguardia bilaterale che permette di adottare misure temporanee di tutela in caso di perturbazioni del mercato (art. 19), cui si aggiunge una clausola specifica di salvaguardia in ambito agricolo (art. 20). Per tenere conto delle diverse situazioni di sviluppo e per conformità alle disposizioni pertinenti dell'accordo di istituzione della SACU, il presente Accordo comprende una clausola (art. 25) che consente a Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland di applicare misure temporanee non discriminatorie per proteggere industrie nascenti o per assicurare lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare e la riduzione della povertà.

961

8.2.1.4.2

Proprietà intellettuale, servizi, investimenti, appalti pubblici, cooperazione economica e assistenza tecnica

Le disposizioni dell'Accordo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 26) si basano sui principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita, conformemente alle disposizioni in materia dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti giuridici della proprietà intellettuale inerenti al commercio (ADPIC; RS 0.632.20, allegato 1C). Le Parti si impegnano a riconoscere e a garantire un'effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, devono adottare provvedimenti per impedire la contraffazione e la pirateria. Inoltre, le Parti s'impegnano a rivedere le disposizioni sulla protezione dei diritti legati alla proprietà intellettuale entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Uno speciale meccanismo permette di chiedere consultazioni al fine di prevenire o correggere distorsioni commerciali che derivassero dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

In materia di servizi (art. 27) ­ settore in cui le Parti sottolineano l'importanza di un rigoroso rispetto del GATS/OMC ­ e di appalti pubblici (art. 29), il presente Accordo contiene delle clausole evolutive che prevedono, entro cinque anni al massimo dall'entrata in vigore dell'Accordo, di esaminare la possibilità di liberalizzare il reciproco accesso ai mercati dei servizi e a quelli degli appalti pubblici. Tali clausole mirano in particolare a garantire alle Parti adeguate opportunità per negoziare condizioni paragonabili a quelle che concederebbero a futuri partner di accordi di libero scambio. Lo stesso vale per gli investimenti (art. 28), per i quali l'articolo contempla disposizioni generali finalizzate al mantenimento di un quadro stabile e trasparente per la promozione degli investimenti.

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS con partner del bacino mediterraneo, anche il presente Accordo comprende una serie di disposizioni sulla cooperazione economica e l'assistenza tecnica (art. 30, art. 31, art. 32). Tale cooperazione si inserisce nel contesto delle attività bilaterali e multilaterali di assistenza tecnica che gli Stati dell'AELS già svolgono nella regione. In funzione dei bisogni e delle proposte dei Paesi della SACU saranno sviluppati progetti nei campi che serviranno al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo (p.es. per la promozione e
l'agevolazione degli scambi), sostenendo nel contempo questi Paesi nei loro sforzi per uno sviluppo economico e sociale durevole. Per la Svizzera, questi progetti saranno supervisionati dalla Segretaria di Stato dell'economia e sviluppati nel quadro dei crediti già esistenti in materia. Gli Stati dell'AELS potranno fare svolgere determinati progetti per il tramite del Segretariato dell'AELS mediante l'attribuzione di mandati.

8.2.1.4.3

Disposizioni istituzionali, composizione delle controversie

Per garantire la gestione e il buon funzionamento dell'Accordo è istituito un Comitato misto (art. 33) il quale, come organo paritetico, delibera per consenso (art. 34).

L'Accordo prevede una procedura di composizione delle controversie basata su consultazioni delle Parti in seno al Comitato misto (art. 35). Se il Comitato misto non giunge a una soluzione amichevole entro tre mesi, la parte lesa ha la possibilità di prendere misure di compensazione proporzionate (art. 36). Inoltre, passato questo termine, le Parti hanno anche la possibilità di ricorrere a una procedura d'arbitrato.

Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e obbligatorie per le Parti alla 962

controversia (art. 37). Il ricorso alla procedura d'arbitrato non è contemplato per le disposizioni in materia di proprietà intellettuale, servizi, investimenti, concorrenza e appalti pubblici, dato che la natura di queste disposizioni prevede la conferma di impegni derivanti da altri accordi o si tratta di clausole evolutive.

8.2.1.4.4

Preambolo, disposizioni generali e finali

Il preambolo e la disposizione sugli obiettivi dell'Accordo (art. 1) definiscono gli scopi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell'Accordo di libero scambio. Le Parti affermano di volere creare delle condizioni quadro per poter espandere le loro relazioni commerciali ed economiche e confermano, tra l'altro, l'intenzione di liberalizzare gli scambi di merci, promuovere gli investimenti, proteggere i diritti inerenti alla proprietà intellettuale e estendere i benefici dell'accordo in funzione dello sviluppo futuro delle loro relazioni commerciali e economiche.

Esse riaffermano i principi dello Statuto delle Nazioni Unite (RS 0.120) e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Una clausola evolutiva generale prevede che le Parti contraenti riesaminino l'Accordo alla luce degli sviluppi che si avranno nelle relazioni economiche internazionali e, in particolare, in seno all'OMC e che esaminino congiuntamente le possibilità di sviluppare ed estendere la cooperazione avviata mediante il presente Accordo (art. 38).

Altre disposizioni riguardano l'applicabilità dell'Accordo (art. 2 e 3), i rapporti con altri accordi internazionali (art. 4) e l'adesione di altre Parti all'Accordo (art. 41).

Ciascuna delle Parti può ritirarsi dall'Accordo con un preavviso di sei mesi mediante notifica scritta al depositario (art. 42). Il governo della Norvegia funge da depositario dell'Accordo (art. 44).

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, gli emendamenti sono soggetti alla ratifica delle Parti contraenti (art. 40), eccezion fatta per gli allegati, le cui modifiche sono di competenza del Comitato misto (art. 39). Per quanto concerne la Svizzera, l'approvazione di queste ultime rientra normalmente nella competenza del Consiglio federale (cfr. art. 7a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; RS 172.010). Esso informa l'Assemblea federale di tali modifiche nel suo rapporto annuale sulla conclusione dei trattati internazionali.

Scopo della delega di competenze al Comitato misto (che decide all'unanimità) è di semplificare la procedura per l'adeguamento degli allegati tecnici dell'Accordo e di facilitare così la gestione di quest'ultimo. Gli allegati e i protocolli degli accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS sono aggiornati regolarmente,
soprattutto per tenere conto degli sviluppi del sistema commerciale internazionale (p.es.

all'OMC, all'Organizzazione mondiale delle dogane o nell'ambito di altri accordi di libero scambio degli Stati dell'AELS o dei loro partner). Questa delega di competenze riguarda i seguenti allegati tecnici: allegato I (applicazione geografica), allegato II (prodotti esclusi dall'Accordo), allegato III (prodotti agricoli trasformati), allegato IV (pesce e altri prodotti del mare), allegato V (regole d'origine), allegato VI (cooperazione amministrativa su questioni doganali), allegato VII (dazi doganali per le importazioni verso la SACU), allegato VIII (prodotti industriali sottoposti a investigazione doganale da parte dell'International Trade Administration Commission of South Africa ITAC).

963

8.2.1.5

Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati della SACU

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, ciascuno degli Stati dell'AELS ha concluso con i Paesi della SACU un Accordo sul commercio dei prodotti agricoli di base. Questi accordi sono giuridicamente vincolati all'Accordo di libero scambio e non possono essere applicati autonomamente (art. 6 par. 2 dell'Accordo di libero scambio, art. 1 par. 1 e art. 9 dell'Accordo agricolo).

L'Accordo agricolo rinvia alle regole dell'Accordo di libero scambio e dell'Accordo dell'OMC inerenti al settore non tariffario, alle misure di salvaguardia in caso di perturbazioni del mercato e alla procedura di composizione delle controversie (art. 4). Le regole d'origine sono disciplinate negli allegati V e VI dell'Accordo di libero scambio (art. 3).

Le concessioni accordate dalla Svizzera consistono nella riduzione o nell'eliminazione dei dazi doganali sull'importazione di certi prodotti agricoli per i quali la SACU ha manifestato un interesse particolare (in particolare carne bovina di elevata qualità, alcuni tipi di verdura e frutta fresca, alcune preparazioni di verdura e frutta).

Dove possibile, le concessioni della Svizzera avvengono nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali. La maggior parte delle concessioni della Svizzera erano già state accordate precedentemente ad altri partner di accordi di libero scambio o, autonomamente, nel quadro del SGP. Al fine di poter giungere alla conclusione di un accordo, la Svizzera ha consentito a delle concessioni tariffarie all'interno del contingente OMC che per la prima volta arrivano fino al 50 per cento di riduzione del dazio doganale per la carne bovina fresca e congelata, un importazione in franchigia di dazi per le mele e pere secche e dei dazi doganali ridotti per le conserve di carne bovina. Una concessione sotto forma di un contingente (20 tonnellate) in franchigia di dazio per la carne secca di springbok o di altri animali selvatici è stata accordata in cambio dello stesso contingente in franchigia di dazio per la carne bovina secca svizzera. La protezione doganale è mantenuta per i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera. In questo senso, la Svizzera non ha potuto dare seguito alle richieste della SACU riguardanti per esempio il vino, il succo di mele, le salsicce e le pere in scatola.

Per i Paesi meno avanzati facenti
parte della SACU (attualmente il Lesotho), la Svizzera si è impegnata a prolungare l'applicazione del SGP per i prodotti agricoli di base e per quelli trasformati, a condizione che la base legale pertinente esistente (decreto federale sulle preferenze tariffali; a partire dal 1° marzo 2007: legge sulle preferenze tariffali) sia mantenuta e che lo statuto di Paese meno avanzato sia confermato a livello internazionale (art. 2 par. 2). Per gli altri Paesi membri della SACU, le concessioni del presente Accordo si sostituiscono a quelle accordate autonomamente nell'ambito dell'SGP.

Come contropartita, la SACU concede, oltre al già citato contingente in franchigia di dazio per la carne secca, l'importazione in franchigia di dazio degli animali d'allevamento provenienti dalla Svizzera, un contingente (200 tonnellate) in franchigia di dazio su base reciproca per il formaggio e preferenze tariffarie sui seguenti prodotti d'esportazione: caffè, tè e i loro estratti, pomodori preparati, alcune salse e determinati prodotti speciali per il foraggiamento.

L'Accordo comprende una clausola evolutiva (art. 7) che prevede di esaminare, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le possibilità di liberaliz-

964

zare maggiormente il commercio agricolo tra i Paesi della SACU e la Svizzera. Le Parti hanno stilato a tal fine una dichiarazione comune che include un elenco di prodotti interessanti in vista di negoziati futuri.

8.2.1.6

Entrata in vigore

Siccome le procedure di verifica tecnica e legale dei testi e di preparazione per la firma dell'Accordo negli Stati membri della SACU hanno richiesto più tempo del previsto, l'Accordo non ha potuto entrare in vigore il 1° luglio 2006 come previsto nell'art. 43 (par. 3). L'Accordo entrerà quindi in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di deposito degli strumenti di ratifica o di notifica dell'applicazione provvisoria da parte dell'ultima Parte contraente. Le Parti hanno la facoltà di applicare l'Accordo di libero scambio in maniera provvisoria. L'Accordo agricolo tra la Svizzera e i Paesi della SACU entrerà in vigore in concomitanza con l'Accordo di libero scambio (art. 8). L'entrata in vigore degli accordi è prevista nel corso del primo semestre del 2007.

Se tutte le altri Parti contraenti dovessero depositare i loro strumenti di ratifica prima dell'approvazione dell'Accordo da parte delle Camere federali, la Svizzera applicherà entrambi gli Accordi a titolo provvisorio, sulla base dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), e notificherà al Depositario l'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 43 paragrafo 4 dell'Accordo di libero scambio e all'articolo 8 dell'Accordo agricolo. In caso contrario, l'applicazione provvisoria degli Accordi non si renderebbe necessaria. Nel caso di un'applicazione provvisoria, le pertinenti modifiche a livello di ordinanza entreranno in vigore al momento dell'applicazione provvisoria. Con l'eventuale applicazione provvisoria degli Accordi da parte della Svizzera si vuole garantire all'economia svizzera la possibilità di approfittare senza ritardi dei benefici derivanti dagli Accordi, in particolare allo scopo di porre fine alla discriminazione delle esportazioni svizzere sul mercato sudafricano rispetto alle esportazioni provenienti dall'UE.

8.2.1.7

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Per la Svizzera le conseguenze finanziarie degli accordi con la SACU saranno minime. Gran parte delle importazioni provenienti dalla SACU sono già esenti da dazio in ragione del SGP; pertanto, vi sarà un calo delle entrate doganali solo nella misura in cui le concessioni dell'Accordo superano quelle dell'SGP. Nel 2004 le entrate doganali legate alle importazioni dalla SACU ammontavano a 7,5 milioni di franchi, di cui circa 7 milioni di franchi per i prodotti agricoli. La modesta perdita di dazi che si registrerà dovrà essere contrapposta ai migliori sbocchi delle esportazioni sul mercato della SACU. Il finanziamento delle misure prese attraverso le disposizioni riguardanti la cooperazione economica e l'assistenza tecnica avrà luogo nel quadro dei crediti già previsti in materia.

Un impatto sul personale della Confederazione potrebbe essere causato dal maggior numero di accordi di libero scambio da negoziare, applicare e sviluppare. Questo

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aumento delle incombenze sarà compensato internamente. Per i Cantoni e i Comuni gli accordi con la SACU non hanno conseguenza alcuna né in termini finanziari né di personale.

8.2.1.8

Conseguenze economiche

Abolendo i dazi sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli negli scambi tra i Paesi della SACU e la Svizzera, gli accordi producono effetti positivi per le imprese e i consumatori sia svizzeri sia della SACU. Da entrambe le parti migliorano gli sbocchi e l'offerta per l'industria e l'agricoltura. Le concessioni della Svizzera in ambito agricolo si inseriscono nel quadro di quelle già contemplate dal SGP e accordate ad altri partner di libero scambio. Per quel che riguarda le concessioni accordate per la prima volta, esse si limitano a importazioni effettuate nell'ambito del contingente OMC (p.es. carne bovina). L'impatto sull'agricoltura svizzera resterà cosi limitato e non si metterà in pericolo la produzione agricola nazionale.

8.2.1.9

Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo bilaterale in ambito agricolo con la SACU corrispondono all'obiettivo 8 «Assumere le responsabilità internazionali / Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni» del rapporto sul programma di legislatura 2003­2007 (FF 2004 969).

8.2.1.10

Compatibilità con l'OMC e con il diritto europeo

La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS, come anche gli Stati della SACU, sono membri dell'OMC. Tutte le Parti ritengono che i presenti Accordi siano conformi agli impegni derivanti dagli Accordi GATT/OMC. Gli accordi di libero scambio sono sottoposti al controllo degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno all'OMC.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contrasto né con gli impegni internazionali della Svizzera né con gli obiettivi della sua politica d'integrazione europea. In particolare, non è violato nessun diritto o obbligo verso l'Unione europea. Inoltre, le disposizioni del presente Accordo di libero scambio sono simili alle disposizioni corrispondenti del TDCA tra l'UE e il Sudafrica in vigore dal 2000.

8.2.1.11

Validità per il Principato di Liechtenstein

Il Principato di Liechtenstein è firmatario dell'Accordo di libero scambio. In virtù del trattato del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche a quest'ultimo le disposizioni doganali dell'Accordo di libero scambio. Per quanto concerne l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e gli Stati della SACU, esso si estende anche al Liechtenstein. I due Accordi si appli-

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cano al Principato di Liechtenstein fintanto che quest'ultimo sarà legato alla Svizzera da un'unione doganale.

8.2.1.12

Pubblicazione degli allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la SACU

Gli allegati dell'Accordo di libero scambio consistono principalmente in disposizioni di ordine tecnico, contenute in oltre 300 pagine. Secondo gli articoli 5 e 13 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), la pubblicazione di tali testi può limitarsi al titolo, accompagnato da un rimando o dall'indicazione dell'organismo presso il quale i testi possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione delle pubblicazioni federali, 3003 Berna2 e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS3. Inoltre, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell'allegato V sulle regole d'origine e dell'allegato VI sui metodi di cooperazione amministrativa sono pubblicate elettronicamente dall'Amministrazione federale delle dogane4.

8.2.1.13

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 166 capoverso 2 Cost. è il fondamento della responsabilità dell'Assemblea federale per quanto concerne l'approvazione di trattati internazionali. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione delle quali è necessario adottare leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei mesi (art. 42 dell'Accordo di libero scambio). La denuncia dell'Accordo di libero scambio implica l'estinzione automatica dell'Accordo agricolo (art. 9 dell'Accordo agricolo). Gli accordi previsti non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale. La loro attuazione richiede modifiche unicamente a livello di ordinanza (modifica delle aliquote di dazio) e non sono necessarie modifiche a livello delle leggi federali.

I presenti accordi contengono diverse disposizioni che stabiliscono norme giuridiche (concessioni doganali, parità di trattamento ecc.). Per sapere se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr.

art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento; RS 171.10), va rilevato innanzitutto che le disposizioni degli Accordi possono essere attuate nel quadro delle competenze di emanare ordinanze che la legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) conferisce al Consiglio federale in materia di concessioni tariffarie. Inoltre, non vi è motivo di 2 3 4

http://www.bbl.admin.ch/internet/themen/00245/?lang=it http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/SACU/view http://www.ezv.admin.ch/

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qualificarle come fondamentali: non sostituiscono infatti norme del diritto interno e non comportano decisioni fondamentali per la legislazione nazionale. Gli obiettivi di questi accordi non esulano dal quadro di altri accordi internazionali analoghi conclusi dalla Svizzera. Per il loro contenuto, risultano paragonabili ad altri accordi conclusi in questi ultimi anni nel quadro dell'AELS con Paesi terzi. È analoga anche la loro importanza giuridica, economica e politica. Le differenze riscontrabili in diversi campi rispetto ad accordi conclusi anteriormente non implicano alcuna obbligo supplementare rilevante per la Svizzera.

Durante i dibattiti sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli Accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e, rispettivamente, la Repubblica Tunisina e la Repubblica di Corea, le due Camere hanno sostenuto la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali rispondenti a questi criteri non sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

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