Protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, tenutasi presso la sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Vienna, 21 settembre 1988

Le Parti contraenti, vista la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari; vista la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982; considerando che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi sono analoghe sotto il profilo del contenuto e che attualmente nessuno Stato è Parte contraente delle due Convenzioni; convinte che l'adesione a una Convenzione delle Parti contraenti dell'altra Convenzione potrebbe sollevare difficoltà per quanto concerne l'applicazione simultanea delle due Convenzioni a un incidente nucleare; desiderose di stabilire un collegamento tra la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi mediante la reciproca estensione del beneficio del regime speciale di responsabilità civile in materia di danni nucleari istituito da ciascuna Convenzione e desiderose di eliminare i conflitti risultanti dall'applicazione simultanea delle due Convenzioni a un incidente nucleare, hanno convenuto quanto segue: Art. I Nel presente Protocollo: a)

per «Convenzione di Vienna» s'intende la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, nonché ogni emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo;

b)

per «Convenzione di Parigi» s'intende la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, nonché ogni emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo.

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Art. II Ai fini del presente Protocollo: a)

l'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Vienna è responsabile conformemente a tale Convenzione dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Parigi che del presente Protocollo;

b)

l'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Parigi è responsabile conformemente a tale Convenzione dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Vienna che del presente Protocollo.

Art. III (1) A un incidente nucleare si applica esclusivamente la Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi.

(2) In caso di incidente nucleare in un impianto nucleare, si applica la Convenzione della quale è Parte contraente lo Stato in cui è situato tale impianto.

(3) In caso di incidente nucleare fuori da un impianto nucleare in occasione del trasporto di sostanze nucleari, si applica la Convenzione della quale è Parte contraente lo Stato nel quale è situato l'impianto nucleare il cui esercente è responsabile secondo l'articolo II paragrafo 1 lettere a­b della Convenzione di Vienna oppure secondo l'articolo 4 paragrafi (a) e (b) della Convenzione di Parigi.

Art. IV (1) Gli articoli I­XV della Convenzione di Vienna si applicano alle Parti contraenti del presente Protocollo, che sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi, allo stesso modo in cui si applicano tra le Parti contraenti della Convenzione di Vienna.

(2) Gli articoli 1­14 della Convenzione di Parigi si applicano alle Parti contraenti del presente Protocollo, che sono Parti contraenti della Convenzione di Vienna, allo stesso modo in cui si applicano tra le Parti contraenti della Convenzione di Parigi.

Art. V Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi, oppure che hanno aderito all'una o all'altra, dal 21 settembre 1988 fino alla data della sua entrata in vigore, presso la sede dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Art. VI (1) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono ammessi soltanto se presentati da Parti contraenti della Convenzione di Vienna oppure della Conven-

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zione di Parigi. Ognuna di queste Parti contraenti che non ha firmato il presente Protocollo può aderirvi.

(2) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, che è così designato depositario del presente Protocollo.

Art. VII (1) Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di almeno cinque Parti contraenti della Convenzione di Vienna e cinque Parti contraenti della Convenzione di Parigi.

Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo il deposito degli strumenti summenzionati, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

(2) Il presente Protocollo resta in vigore finché restano in vigore la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi.

Art. VIII (1) Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al depositario.

(2) La denuncia ha effetto un anno dopo che è stata ricevuta dal depositario.

Art. IX (1) Ogni Parte contraente che cessa di essere Parte contraente della Convenzione di Vienna o della Convenzione di Parigi comunica al depositario la fine dell'applicazione della Convenzione interessata per quanto la concerne nonché la data in cui tale fine ha effetto.

(2) Il presente Protocollo non si applica più a una Parte contraente che ha posto fine all'applicazione della Convenzione di Vienna o della Convenzione di Parigi, dalla data in cui tale fine ha effetto.

Art. X Il depositario notifica senza indugio alle Parti contraenti e agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna nonché al Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici: a)

ogni firma del presente Protocollo;

b)

ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo;

c)

l'entrata in vigore del presente Protocollo;

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d)

ogni denuncia;

e)

ogni informazione ricevuta conformemente all'articolo IX.

Art. XI Il testo originale del presente Protocollo, le cui versioni inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno parimenti fede, è depositato presso il depositario, il quale ne trasmette copie certificate conformi alle Parti contraenti e agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonché al Segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo comune.

Fatto a Vienna, il ventuno settembre millenovecentoottantotto.

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