Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2

Trattati internazionali

Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.

Art. 5 cpv. 5 5

1 2

Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.

FF 2007 1131 RS 414.51

2006-3359

6321

Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.3

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20074 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

3 4

La presente legge entra in vigore sempreché non sia presentata una domanda di referendum (Cancelleria federale).

FF 2007 6321

6322