Termine di referendum: 24 gennaio 2008
Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 2
Trattati internazionali
Nell'ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere di moto proprio trattati internazionali sulla cooperazione in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità.
Art. 5 cpv. 5 5
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Dal 1° gennaio 2008 è prorogata per un tempo indeterminato.
FF 2007 1131 RS 414.51
2006-3359
6321
Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.3
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007
Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 16 ottobre 20074 Termine di referendum: 24 gennaio 2008
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La presente legge entra in vigore sempreché non sia presentata una domanda di referendum (Cancelleria federale).
FF 2007 6321
6322