Termine di referendum: 12 luglio 2007
Legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) Modifica del 23 marzo 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20061, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19962 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 lett. d 3
Nel senso della presente legge si considera: d.
«carburante proveniente da materie prime rinnovabili» il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.
Art. 12a
Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido
L'imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.
1
L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a della presente legge.
2
Art. 12b
Esenzione dall'imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili
1 I carburanti indigeni provenienti da materie prime rinnovabili sono esentati dall'imposta conformemente al capoverso 3.
Tenuto conto dell'offerta indigena, il Consiglio federale stabilisce la quantità di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili che possono essere importati esenti da imposta. L'esenzione può essere accordata soltanto se è adempiuto il capoverso 3.
2
1 2
FF 2006 3889 RS 641.61
2005-2429
2131
Legge sull'imposizione degli oli minerali
Il Consiglio federale designa i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili.
Determina:
3
a.
l'entità dell'esenzione fiscale tenendo conto 1. in particolare delle materie prime indigene rinnovabili, 2. del contributo che questi carburanti forniscono alla protezione dell'ambiente e alle finalità della politica energetica, 3. della competitività di questi carburanti rispetto a quelli di origine fossile;
b.
le esigenze minime per la prova di un bilancio ecologico globale positivo tenuto conto di condizioni di produzione socialmente accettabili.
Art. 12c
Neutralità dei proventi
Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale secondo l'articolo 12a e dall'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.
1
Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.
2
Art. 20a
Miscele di carburanti
All'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti costituite da merci che beneficiano di un'esenzione fiscale e da altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare la quota di tali merci conformemente all'articolo 12b.
1
L'esenzione dall'imposta può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'esenzione dall'imposta non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.
2
3
Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Art. 35 cpv. 1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario.
1
Art. 41
Inosservanza di prescrizioni d'ordine
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge o di un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.
2132
Legge sull'imposizione degli oli minerali
II Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1a conformemente alla versione qui annessa.
III Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007 Gli articoli 12a, 12b, 12c e 20a, nonché l'allegato 1a hanno effetto per al massimo dodici anni dall'entrata in vigore della presente modifica.
IV 1
Il presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 23 marzo 2007
Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 3 aprile 20073 Termine di referendum: 12 luglio 2007
3
FF 2007 2131
2133
Legge sull'imposizione degli oli minerali
Allegato 1a (art. 12a cpv. 1)
Tariffa d'imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante Voce di tariffa4 Designazione della merce
2711.
1110
1210
1310
1410
1910
Imposizione Agevolazio- Imposizione Imposta ne fiscale fiscale5 sugli oli fiscale5 minerali (art. 12) (art. 12a) (art. 12a)
Supplemento fiscale sugli oli minerali
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
per 1000 l a 15 °C
264.40
220.50
84.10
136.40
294.10
215.00
88.30
126.70
294.10
215.00
88.30
126.70
294.10
215.00
88.30
126.70
294.10
215.00
88.30
126.70
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: liquefatti: gas naturale, non miscelato: destinato a essere 484.90 utilizzato come carburante propano, non miscelato: destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante butani, non miscelati: destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante altri, non miscelati: destinato a essere 509.10 utilizzato come carburante
per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg
2110
2910
4
5
allo stato gassoso: gas naturale: destinato a essere utilizzato come carburante altri: destinato a essere utilizzato come carburante
809.20
587.00
222.20
112.50
109.70
809.20
587.00
222.20
112.50
109.70
RS 632.10 Allegato: giusta l'art. 5 cpv. 1 della L sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giu.
2004 (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU.
Il testo può essere consultato all'indirizzo www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo www.tares.ch.
Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.
2134