Legge federale Disegno che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 28 giugno 19672 sul Controllo federale delle finanze Art. 6 lett. j (nuova) Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: j.

esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 20033 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti.

2. Legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi Art. 16

Forma giuridica

Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.

1

2

Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a.

l'autorità competente dispone di un ampio margine di discrezionalità; oppure

b.

occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.

Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.

3

1 2 3 4

FF 2007 607 RS 614.0 RS 613.2 RS 616.1

2006-1783

731

Modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Le prestazioni destinate a una pluralità di beneficiari possono essere concesse senza decisione formale o contratto scritto.

4

5

Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

3. Legge federale del 22 marzo 19855 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata Art. 4 cpv. 5 5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

4. Legge federale del 20 dicembre 19466 su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Art. 103 cpv. 1 Il Contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.

1

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 2 Abrogato 5. Legge federale del 19 giugno 19597 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 78, rubrica e cpv. 1 Contributo della Confederazione Il contributo della Confederazione ammonta al 37,78 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 77 capoverso 2.

1

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 4 e 5 (nuovo) I pagamenti che, dopo l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a

4

5 6 7

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RS 725.116.2 RU ... (FF 2006 7655 n. 24) RU ... (FF 2006 7655 n. 25)

Modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

carico del conto separato di cui all'articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge come segue: a.

dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 736 milioni di franchi sul conto separato;

b.

dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 245 milioni di franchi sul conto separato.

Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 78 capoverso 1. Nell'allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.

5

II Alla legge federale del 19 giugno 19598 sull'assicurazione per l'invalidità è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 831.20; RU ... (FF 2006 7655 n. 25)

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Modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Allegato (cifra II)

Suddivisione delle prestazioni tra i Cantoni Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 in milioni di franchi Capacità finanziaria secondo l'ordinanza del 9 novembre 20059 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 Prestazioni AI 2005

(in mio. fr.)

(1) ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU TOTALE

9

734

RS 613.11

1'120 738 320 27 96 26 26 38 72 272 256 267 285 72 48 11 484 159 539 218 346 619 269 191 416 88 7'004

Calcolo della chiave di ripartizione Prestazioni Indice Coefficiente Ripartizione dei Cantoni min. = 40 in %

Capacità finanziaria 2006/2007

(2)

(in franchi)

(3) 147 68 64 40 110 30 128 77 224 47 76 173 109 94 61 61 79 58 108 86 88 99 32 63 152 38 100

(4) =(1)*(3)

140 73 69 49 109 40 124 80 206 55 79 163 108 95 67 67 82 64 107 88 90 99 42 68 145 47 100

157'064 53'587 22'140 1'311 10'445 1'052 3'274 3'011 14'914 14'843 20'358 43'472 30'720 6'868 3'182 719 39'655 10'202 57'553 19'149 31'005 61'409 11'213 13'056 60'142 4'137 694'480

22.62 7.72 3.19 0.19 1.50 0.15 0.47 0.43 2.15 2.14 2.93 6.26 4.42 0.99 0.46 0.10 5.71 1.47 8.29 2.76 4.46 8.84 1.61 1.88 8.66 0.60

55'409'318 18'904'440 7'810'433 462'648 3'684'657 371'127 1'154'867 1'062'126 5'261'553 5'236'495 7'181'775 15'336'000 10'837'505 2'422'786 1'122'593 253'640 13'989'642 3'598'941 20'303'755 6'755'353 10'938'098 21'664'022 3'955'674 4'606'003 21'216'917 1'459'631

100.00

245'000'000