Termine per la raccolta delle firme: 10 gennaio 2009

Iniziativa popolare federale «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», presentata il 19 giugno 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)», presentata il 19 giugno 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Amstutz Adrian, Feldenstrasse, 3655 Sigriswil BE 2. Flückiger Sylvia, Badweg 4, 5040 Schöftland AG 3. Fuhrer Rita, Seewadelstrasse 12, 8331 Auslikon ZH 4. Perrin Yvan, Les Bolles-du-Temple 37, 2117 La Côte-aux-Fées 5. Schudel Rolf B., P.O. Box 372, 1610 Edenvale (Südafrika)/ 4103 Bottmingen BL 6. Addor Jean-Luc, Granois, 1965 Savièse VS 7. Baader Caspar, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden BL 8. Borer Roland, Stockackerstrasse 17, 4703 Kestenholz SO

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Brunner Toni, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel SG Reymond André, Chemin des bois 76, 1255 Veyrier Dunant Jean Henri, Luftmattstrasse 12, 4052 Basilea Fehr Hans, Salomon Landolt-Weg 34, 8193 Eglisau ZH Grunder Hans, Gerbestrasse 16, 3415 Rüegsauschachen BE Heer Alfred, General Wille-Strasse 12, 8002 Zurigo Hutter Jasmin, Rietstrasse 468, 9453 Eichberg SG Kunz Josef, Schlössli, 6022 Grosswangen LU Lienert Monika, Breitenstrasse 81, 8832 Wilen SZ Maurer Ueli, Rebacher 12, 8340 Hinwil ZH Mellini Eros N., Via muggina 6, 6962 Viganello TI Mermoud Jean-Claude, 1376 Eclagnens VD Parmelin Guy, En Mély, 1183 Bursins VD Rauch Reto, Stutz 6, 7304 Maienfeld GR Rickli Natalie, Neuwiesenstrasse 31, 8400 Winterthur ZH Ruppen Franz, Binenweg 2, 3904 Naters VS Rutz Gregor, Obere Bühlstrasse 19, 8700 Küsnacht ZH Scherer Marcel, Stadelmatt 11, 6331 Hünenberg ZG Stamm Luzi, Pilgerstrasse 22, 5405 Baden-Dättwil AG

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Unione Democratica di Centro UDC, Signore Gregor Rutz, segretario generale, Brückfeldstrasse 18, Casella postale 8252, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 10 luglio 2007.

26 giugno 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 121 cpv. 3­6 (nuovi) A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

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a.

sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

b.

hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3­4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

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Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri) Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3­6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

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