Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione
Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2008 dell'11 ottobre 2007
Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.
Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2008, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2004. Il tasso d'adeguamento č del 3,0 per cento.
Adeguamenti successivi Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 di questa ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per il 1° gennaio 2008 non č effettuato alcun adeguamento.
11 ottobre 2007
2007-2523
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
6875