Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2008 dell'11 ottobre 2007

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti successivi.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2008, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso dell'anno 2004. Il tasso d'adeguamento č del 3,0 per cento.

Adeguamenti successivi Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 di questa ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Per il 1° gennaio 2008 non č effettuato alcun adeguamento.

11 ottobre 2007

2007-2523

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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