Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Allegato 1

(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87, 92, 95 capoverso 1 e 122 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20052 e il messaggio aggiuntivo del 9 marzo 20073, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Campo d'applicazione

La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa.

La privativa sul trasporto di viaggiatori comprende il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.

2

Art. 2 1

2

1 2 3

Definizioni

Nella presente legge il trasporto di viaggiatori è considerato: a.

regolare, quando le corse fra le stesse località si ripetono più di due volte in un intervallo non superiore a 15 giorni; nel trasporto internazionale di viaggiatori sono considerate regolari le corse che sono effettuate in un ordine temporale riconoscibile;

b.

professionale, quando una persona trasporta viaggiatori: 1. a pagamento, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia pagato dal viaggiatore oppure da un terzo, 2. gratuitamente, nell'intento di conseguire vantaggi commerciali.

Inoltre s'intendono per: a.

stazioni: anche le stazioni ferroviarie, le fermate, gli imbarcatoi e le stazioni degli impianti a fune;

b.

veicoli: anche i battelli, come pure le cabine, i sedili delle seggiovie e altre navicelle con trazione a fune.

RS 101 FF 2005 2183 FF 2007 2457

2006-1345

2583

Legge sul trasporto di viaggiatori

c.

3

trasporto di viaggiatori: anche il trasporto di automobili, automobili pesanti, minibus e autobus se questi veicoli sono accompagnati.

Il trasporto di viaggiatori comprende anche il trasporto di bagagli.

Art. 3

Funzione di collegamento

Il trasporto regolare professionale di viaggiatori assume una funzione di collegamento se è esercitato da e verso località abitate tutto l'anno.

1

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni un abitato può essere considerato una località ai sensi del capoverso 1, definendo in particolare il numero minimo di persone residenti.

2

Sezione 2: Privativa del trasporto di viaggiatori Art. 4

Principio

La Confederazione detiene l'esclusiva sul trasporto regolare professionale di viaggiatori, in quanto questo diritto non sia limitato da altri atti legislativi o da trattati internazionali.

Art. 5

Deroghe

Il Consiglio federale può autorizzare deroghe alla privativa.

Art. 6

Concessione per il trasporto di viaggiatori

La Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, accordare a imprese concessioni per il trasporto regolare professionale di viaggiatori (concessione). Sono salvi gli articoli 7 e 8.

1

L'impresa è tenuta a esercitare il diritto di trasportare viaggiatori conformemente alle prescrizioni legali e della concessione.

2

La concessione è accordata per 25 anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

3

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è l'autorità competente ad accordare le concessioni per la prima volta. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente ad accordare le concessioni degli impianti di trasporto a fune e a modificare e rinnovare tutte le concessioni.

4

Art. 7

Trasporto scarsamente rilevante di viaggiatori

Le sciovie e i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento necessitano di un'autorizzazione del Cantone.

1

Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni possano accordare autorizzazioni per altre offerte di trasporto scarsamente rilevante.

2

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Legge sul trasporto di viaggiatori

3

Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni per siffatti trasporti.

L'autorizzazione è accordata per 10 anni al massimo. Può essere trasferita, modificata e rinnovata.

4

Art. 8

Trasporto internazionale di viaggiatori

Il DATEC può rilasciare autorizzazioni per il trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

1

Per conseguire un'uniformità legislativa nel trasporto internazionale di viaggiatori, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge.

2

3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi che prevedano il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e delle disposizioni che derogano alla presente legge.

L'autorizzazione è accordata per cinque anni al massimo. Può essere modificata e rinnovata, ma non trasferita.

4

Art. 9

Condizioni per il rilascio, il ritiro e la revoca di concessioni e autorizzazioni

L'impresa che chiede una concessione o un'autorizzazione deve disporre delle autorizzazioni necessarie all'utilizzazione delle vie di comunicazione e delle fermate. Per l'esercizio di filobus l'impresa deve in particolare disporre dell'autorizzazione necessaria in base al diritto cantonale per l'occupazione della pubblica via con attrezzature elettriche.

1

2

3

L'impresa deve dimostrare che: a.

l'offerta di trasporto nel traffico interno oggetto delle richiesta di concessione o di autorizzazione è realizzabile in modo adeguato ed economicamente sostenibile;

b.

non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia pubblica rispetto all'offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico oppure viene offerto un nuovo importante collegamento.

L'autorità che rilascia la concessione o l'autorizzazione può: a.

ritirare la concessione o l'autorizzazione qualora l'impresa violi ripetutamente o gravemente gli obblighi ad essa imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione;

b.

revocare la concessione o l'autorizzazione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa deve essere indennizzata adeguatamente.

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Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 10

Agevolazioni per motivi gravi

Per gravi motivi, segnatamente in situazioni di emergenza, l'autorità che rilascia la concessione o l'autorizzazione può accordare agevolazioni all'impresa, in deroga alle prescrizioni legali, della concessione oppure dell'autorizzazione.

Art. 11

Altre condizioni per le offerte nel traffico interno senza una funzione di collegamento

In caso di offerte senza una funzione di collegamento, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata solo se sono soddisfatte le altre condizioni seguenti: a.

la localizzazione, il genere di offerta e le prestazioni di trasporto previste sono adeguate;

b.

il punto di partenza del trasporto previsto è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici;

c.

la nuova offerta non minaccia la sopravvivenza economica di offerte già esistenti e adeguate ai bisogni;

d.

l'attrezzatura turistica già esistente o prevista nell'ambito dell'offerta lascia presumere una domanda sufficiente a coprire i costi d'esercizio;

e.

l'offerta già esistente di trasporti della regione è ben utilizzata e la nuova offerta non peggiora notevolmente la situazione;

f.

il finanziamento previsto e il risultato economico prevedibile lasciano presumere che gli edifici, gli impianti e i veicoli occorrenti potranno essere oggetto di una manutenzione conforme alle esigenze di sicurezza e di ammortamenti sufficienti.

Sezione 3: Obblighi fondamentali delle imprese Art. 12 1

Obbligo di trasporto

Le imprese eseguono ogni trasporto, purché: a.

il viaggiatore o il mittente si sottoponga alle disposizioni legali e tariffali;

b.

il trasporto sia possibile con il personale e i mezzi di trasporto sufficienti per il traffico normale;

c.

il trasporto non sia impedito da circostanze che l'impresa non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

Il Consiglio federale determina quali persone e cose sono, per ragioni d'igiene e di sicurezza, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

2

Se un'impresa contravviene all'obbligo di trasporto, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.

3

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Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 13

Obblighi relativi all'orario

Le imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 8 sono tenute ad allestire gli orari.

1

Gli orari delle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 sono messi a disposizione del pubblico in una raccolta comune. La diffusione degli orari contenuti nella raccolta non può essere sottoposta a limiti o soggetta a pagamento.

2

Il Consiglio federale disciplina la procedura di allestimento e pubblicazione degli orari. Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni.

3

Art. 14

Obbligo d'esercizio

L'impresa deve eseguire tutti i trasporti previsti dall'orario eccetto che ne sia impedita da circostanze che non può evitare e alle cui conseguenze non può ovviare.

1

Se un'impresa contravviene all'obbligo d'esercizio, l'avente diritto può chiedere il risarcimento del danno.

2

Art. 15

Obblighi relativi alle tariffe

Le imprese fissano le tariffe per le loro prestazioni. Le tariffe precisano i presupposti e le condizioni per l'applicazione di un determinato prezzo di trasporto e delle altre prestazioni connesse.

1

2

Le tariffe sono applicabili a tutti allo stesso modo. Devono essere pubblicate.

Le imprese possono concedere, mediante accordi speciali, riduzioni di prezzo o altre agevolazioni. Agli utenti che si trovano in situazioni simili sono concesse condizioni simili.

3

Art. 16

Trasporto diretto

Nell'ambito dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali le imprese offrono di regola all'utente un unico contratto di trasporto per gli itinerari che passano attraverso le reti di imprese diverse.

1

2

A tal fine stabiliscono tariffe e titoli di trasporto comuni.

Art. 17

Organizzazione

Allo scopo di garantire il trasporto diretto, le imprese regolano i loro rapporti reciproci. Convengono in particolare:

1

a.

gli ambiti ai quali s'estende la cooperazione;

b.

i presupposti della partecipazione al trasporto diretto;

c.

la ripartizione delle spese di gestione comuni;

d.

la ripartizione degli introiti del trasporto;

e.

la responsabilità collettiva e il regresso reciproco.

2587

Legge sul trasporto di viaggiatori

Se il trasporto diretto assume importanza particolare, l'UFT può stabilire altre esigenze organizzative.

2

Le convenzioni sul trasporto diretto e sulla responsabilità possono tener conto degli interessi particolari di singole imprese soltanto per quanto non pregiudichino gli interessi generali del trasporto pubblico. Tali convenzioni devono essere sottoposte per approvazione all'UFT.

3

4 Se le imprese non provvedono per tempo ad allestire un trasporto diretto conforme ai bisogni, l'UFT emana le disposizioni che s'impongono.

Art. 18 1

2

Altri obblighi

Le imprese devono: a.

se necessario, coordinare la loro attività con altre imprese di trasporto pubblico;

b.

attenersi agli standard minimi relativi alla qualità, alla sicurezza e allo statuto del personale.

Il Consiglio federale stabilisce gli standard minimi.

Sezione 4: Contratto di trasporto di viaggiatori Art. 19

Contratto

Con il contratto di trasporto di viaggiatori l'impresa si impegna a trasportare contro pagamento i viaggiatori da una stazione all'altra.

1

Il contratto conferisce al viaggiatore il diritto di utilizzare le corse pubblicate nell'orario e le corse speciali accessibili al pubblico.

2

Nel trasporto internazionale di viaggiatori ai sensi dell'articolo 8 l'impresa consegna a ogni viaggiatore un titolo di trasporto individuale o collettivo. L'UFT fissa gli standard minimi.

3

Art. 20

Viaggiatori senza titolo di trasporto

Il viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido paga, oltre al prezzo del viaggio, una soprattassa. Se non paga subito, deve fornire una garanzia corrispondente. Altrimenti può essere escluso dal proseguimento del viaggio.

1

2 Le tariffe fissano l'ammontare della soprattassa. Regolano i casi eccezionali e il rimborso.

3

L'ammontare della soprattassa dipende: a.

dalla perdita d'introito presunta cagionata dal viaggiatore senza titolo di trasporto valido;

b.

dalle spese che il viaggiatore causa all'impresa.

2588

Legge sul trasporto di viaggiatori

4

La soprattassa può essere ridotta o soppressa se il viaggiatore: a.

ha dichiarato spontaneamente di non possedere un titolo di trasporto valido;

b.

viaggia su un percorso per il quale avrebbe dovuto obliterare egli stesso il titolo di trasporto.

La soprattassa può essere aumentata se il viaggiatore non ha ripetutamente presentato un titolo di trasporto valido.

5

6

I titoli di trasporto adoperati abusivamente possono essere ritirati.

7

Rimane salvo il perseguimento penale.

Art. 21

Responsabilità dell'impresa a causa del contratto di trasporto di viaggiatori

L'impresa titolare di una concessione secondo l'articolo 6 della presente legge risponde del danno quando, a causa di un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario.

1

2 Il Consiglio federale può stabilire che ai viaggiatori che perdono una coincidenza diversa dall'ultima prevista dall'orario l'impresa deve offrire il viaggio di ritorno gratuito o la continuazione del viaggio lungo un altro percorso senza spese supplementari.

L'impresa è liberata da questa responsabilità se prova che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3

Art. 22

Prescrizioni sull'uso

Le tariffe possono contenere prescrizioni sull'uso degli impianti e dei veicoli, come anche sul contegno dei viaggiatori durante la corsa. Possono prevedere una soprattassa in caso di violazioni alle disposizioni di utilizzazione.

1

Il viaggiatore risponde del danno causato per sua colpa agli impianti e veicoli dell'impresa.

2

Art. 23

Bagaglio a mano

Se le circostanze lo permettono, il viaggiatore può prendere gratuitamente con sé nel veicolo oggetti facilmente trasportabili (bagaglio a mano).

1

L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano soltanto nella misura in cui le è imputabile una colpa. Se tuttavia il danno è dovuto a un incidente che ha causato il ferimento o la morte del viaggiatore, l'impresa risponde del bagaglio a mano come del danno corporale.

2

3 Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che sono dovuti a una colpa imputabile all'impresa o a terzi oppure a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

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Legge sul trasporto di viaggiatori

Sezione 5: Trasporto dei bagagli Art. 24

Contratto

Con il contratto di trasporto di bagagli l'impresa s'impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento un bagaglio da una stazione a un'altra e a riconsegnarlo dietro prova del diritto di ritirarlo.

1

Il contratto è concluso non appena l'impresa ha accettato il bagaglio per il trasporto.

2

Di regola, i bagagli sono trasportati soltanto dietro presentazione di un titolo di trasporto valido. Le tariffe possono tuttavia prevedere la possibilità di trasportare bagagli anche senza presentazione di un titolo di trasporto valido; in questo caso il prezzo può essere maggiorato.

3

Art. 25 1

Obblighi accessori del mittente

Il mittente è tenuto a: a.

consegnare all'impresa i documenti d'accompagnamento, se richiesti dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità;

b.

imballare i bagagli in modo che non costituiscano un pericolo per persone o cose e siano protetti contro la perdita e il danneggiamento.

Le tariffe possono prevedere che il mittente presti aiuto o provveda egli stesso al carico, al trasbordo e allo scarico dei bagagli.

2

Il mittente che contravviene a un obbligo accessorio ne sopporta le conseguenze. È tenuto a risarcire il danno causato all'impresa se non prova che non gli è imputabile una colpa.

3

Art. 26

Modalità del trasporto

Il Consiglio federale regola le modalità e le condizioni dell'adempimento contrattuale, segnatamente i termini di consegna.

1

2 In caso di impedimento al trasporto del bagaglio, l'impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente. In caso di dubbio gli chiede istruzioni.

Se il destinatario non ritira il bagaglio nel termine stabilito, l'impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere essa stessa provvedimenti adeguati.

3

Art. 27

Responsabilità dell'impresa in virtù del contratto di trasporto

L'impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento del bagaglio o dall'inosservanza del termine di consegna.

1

L'impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

2

2590

Legge sul trasporto di viaggiatori

Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. Tuttavia, l'impresa che dimostra l'esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, indicanti un'altra origine del danno è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

3

Sezione 6: Offerta di trasporto oggetto di ordinazione Art. 28

Indennizzo dei costi non coperti dell'offerta di trasporto oggetto di ordinazione

La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, dell'offerta di trasporto da essi ordinata congiuntamente nell'ambito del traffico viaggiatori regionale.

1

Le offerte del traffico locale e quelle senza funzione di collegamento sono escluse dalle prestazioni federali.

2

La Confederazione assume integralmente l'onere dei costi non coperti, pianificati in quanto tali, delle offerte di trasporto d'importanza nazionale da essa ordinate. Può inoltre assumere i costi non coperti e pianificati delle pubblicazioni centralizzate relative all'offerta di trasporto, quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.

3

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono ordinare ulteriori offerte o il miglioramento di quelle esistenti o agevolazioni delle tariffe. Ne assumono i costi non coperti, pianificati in quanto tali.

4

La Confederazione e i Cantoni possono determinare con le imprese, mediante accordi pluriennali sugli obiettivi, sistemi di bonus-malus sulla qualità e sugli indicatori finanziari.

5

Art. 29 1

Condizioni

La Confederazione indennizza unicamente le imprese: a.

la cui presentazione dei conti soddisfa le esigenze della sezione 7;

b.

la cui contabilità è suddivisa in settori e attesta i costi non coperti di ogni settore;

c.

che gestiscono come settori distinti almeno il trasporto regionale di viaggiatori e l'infrastruttura ferroviaria, ove quest'ultima sia disponibile;

d.

che hanno una personalità giuridica indipendente dai committenti; e

e.

nel cui consiglio di amministrazione, o simile organo, non siedano membri partecipi direttamente della procedura di ordinazione o attivi in un'unità amministrativa coinvolta

La Confederazione può accordare agevolazioni alle imprese a traffico ridotto e alle imprese straniere con poche linee in Svizzera.

2

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Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 30

Offerta di trasporto e procedura di ordinazione

L'offerta di trasporto e l'indennizzo dei diversi settori sono convenuti anticipatamente per scritto e in modo vincolante dalla Confederazione, dai Cantoni partecipanti e dalle imprese interessate, sulla scorta del conto di previsione delle imprese. Il Consiglio federale disciplina d'intesa con i Cantoni la procedura di ordinazione nonché i principi dell'offerta di trasporto e dell'indennizzo. L'autonomia delle imprese nel corso della fase esecutiva rimane intatta.

1

Nella determinazione dell'offerta di trasporto e dell'indennizzo è tenuto conto in particolare della domanda. Inoltre sono considerati:

2

3

a.

i collegamenti basilari adeguati;

b.

gli imperativi della politica regionale, in particolare i bisogni inerenti allo sviluppo economico delle regioni sfavorite;

c.

gli imperativi della politica di assetto del territorio;

d.

gli imperativi della protezione dell'ambiente;

e.

gli imperativi dei disabili.

La convenzione disciplina in particolare: a.

il piano dell'offerta e l'orario;

b.

la vendita, compresi i punti e il servizio di vendita;

c.

l'offerta nell'ambito del trasporto di bagagli;

d.

le tariffe da applicare.

Conclusa la convenzione, le imprese fruiscono di un diritto soggettivo all'indennizzo nei confronti di ogni committente (Confederazione, Cantoni, terzi).

4

Se le autorità federali, i Cantoni e le imprese non riescono ad accordarsi su una convenzione ai sensi del capoverso 1 o sulla sua applicazione, l'UFT determina l'offerta di trasporto e l'indennizzo tenendo conto dei principi di cui al capoverso 2.

5

Art. 31

Periodicità della procedura di ordinazione

La procedura di ordinazione è eseguita ogni due anni. L'UFT armonizza la procedura di ordinazione con la periodicità dell'orario.

Art. 32

Riduzione dell'indennità

Se la gestione dell'impresa non è razionale la Confederazione può, sentiti i Cantoni interessati, fissare un'indennità inferiore rispetto a quanto richiesto dall'impresa nella procedura di ordinazione.

Art. 33

Ripartizione finanziaria

La quota di partecipazione della Confederazione all'indennizzo globale delle offerte di trasporto nel traffico regionale, ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, ammonta al 50 per cento.

1

2592

Legge sul trasporto di viaggiatori

Il Consiglio federale stabilisce, almeno ogni quattro anni, le quote di indennizzo dovute dalla Confederazione e dai singoli Cantoni. Consulta previamente i Cantoni e tiene conto delle loro condizioni strutturali.

2

Esso stabilisce lo scarto temporaneo massimo dalla quota federale di cui al capoverso 1.

3

Salvo accordo contrario, se più Cantoni partecipano a una linea, le loro quote sono calcolate in funzione di come le stazioni sono servite e della lunghezza della tratta sul loro territorio.

4

5

I Cantoni stabiliscono se i Comuni o altre collettività partecipano all'indennità.

Art. 34

Aiuti finanziari

Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può fornire una garanzia nei confronti del creditore nell'interesse dei committenti. L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della garanzia.

1

2 In casi particolari, soprattutto per promuovere soluzioni innovative, la Confederazione può accordare contributi e mutui senza interessi per l'acquisto di veicoli e la costruzione di impianti e installazioni.

Sezione 7: Contabilità Art. 35

Principi

Consultati il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni, il DATEC disciplina mediante ordinanza la presentazione dei conti delle imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 della presente legge o l'articolo 5 della legge del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie. Ove non emani prescrizioni particolari, sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni5.

1

Il DATEC può in particolare emanare ulteriori prescrizioni sull'allibramento, l'iscrizione a bilancio e gli ammortamenti, nonché disposizioni sugli accantonamenti, il conto di costruzione, la suddivisione in settori, il conto economico per ogni linea e l'obbligo d'informare la Confederazione e i Cantoni.

2

Art. 36

Presentazione dei risultati conseguiti nei singoli settori

L'impresa che non può coprire i costi globali di un settore di trasporto per mezzo dei suoi introiti e delle prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni risponde personalmente del suo disavanzo. Essa lo riporta nel nuovo esercizio.

1

2 Se gli introiti e le prestazioni finanziarie della Confederazione e dei Cantoni superano i costi globali di un settore di trasporto che dà diritto all'indennità, l'impresa attribuisce almeno due terzi di tale eccedenza alla riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri dei settori di trasporto che danno diritto all'indennità. Se la riserva 4 5

RS 742.101 RS 220

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Legge sul trasporto di viaggiatori

speciale dei settori di trasporto raggiunge la metà della cifra d'affari annuale dei settori che danno diritto all'indennità o 12 milioni di franchi, l'impresa può disporre liberamente dell'utile.

Se l'impresa cessa la sua attività nel settore di trasporto che dà diritto all'indennità, la riserva speciale deve essere sciolta.

3

Se gli introiti di un settore del traffico concessionario che non dà diritto all'indennità superano i costi globali di un settore, l'impresa può disporre liberamente dell'eccedenza dei ricavi. Essa può accantonarla integralmente o in parte per la copertura di disavanzi futuri dello stesso settore. Se l'impresa cessa la sua attività nel settore concessionario deve sciogliere l'accantonamento.

4

Art. 37

Verifica nell'ottica del diritto dei sussidi da parte dell'autorità di vigilanza

I conti e i bilanci devono essere chiusi alla fine dell'anno di esercizio. Le imprese che ricevono contributi o prestiti dall'ente pubblico presentano il conto annuale, con i documenti giustificativi necessari, all'UFT per esame e approvazione. L'UFT può chiedere ulteriori documenti alle imprese.

1

2 L'UFT verifica se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e prestiti dell'ente pubblico. Fissa l'entità della verifica. La verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi da parte dell'autorità di vigilanza completa il controllo dell'ufficio di revisione dell'impresa.

L'impresa pubblica nel suo rapporto di gestione il risultato della verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi.

3

Oltre alla verifica dei conti nell'ottica del diritto dei sussidi, l'UFT può effettuare verifiche più approfondite presso le imprese di trasporto. L'entità e la frequenza delle verifiche più approfondite sono stabilite in funzione dei rischi. L'UFT ha la facoltà di esaminare tutta la gestione dell'impresa.

4

Art. 38

Contestazioni

Se i conti e i documenti giustificativi non corrispondono alle prescrizioni degli articoli 35­37, l'UFT, sentita l'impresa, prende i necessari provvedimenti.

1

Se l'approvazione è rifiutata a cagione di una contestazione circa la destinazione dell'utile netto, la somma litigiosa è disponibile solo dopo la decisione definitiva della controversia.

2

Art. 39

Ufficio di revisione

Indipendentemente dalla sua forma giuridica, l'impresa designa un ufficio di revisione secondo le prescrizioni del Codice delle obbligazioni6 sull'ufficio di revisione della società anonima.

6

RS 220

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Sezione 8: Prestazioni particolari a favore di amministrazioni pubbliche Art. 40

Principio

Salvo disposizioni contrarie della presente legge o convenzioni speciali fra le parti, le prestazioni particolari delle imprese a favore della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti di diritto pubblico, come pure dei loro stabilimenti ed aziende devono essere rimunerate secondo i principi generalmente ammessi nel commercio.

Art. 41

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale per la sicurezza

In situazioni particolari e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. A tal fine il Consiglio federale può abrogare l'obbligo di esercizio, di trasporto, di fissare tariffe e di allestire orari.

Sezione 9: Disposizioni sulla responsabilità contrattuale Art. 42

Responsabilità dell'impresa per le incombenze di servizio

L'impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell'esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatari responsabili del trasporto e i loro impiegati.

Art. 43 1

Risarcimento

Il Consiglio federale stabilisce gli importi massimi del risarcimento del danno.

Se il danno è cagionato intenzionalmente o per negligenza grave, l'impresa deve risarcirlo per intero.

2

Art. 44

Limitazioni contrattuali della responsabilità

Sono nulle le disposizioni tariffali e le convenzioni tra l'impresa e gli utenti che escludono anticipatamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell'impresa o che attribuiscono l'onere della prova all'utente. Per il rimanente, il contratto di trasporto rimane valido.

Art. 45

Legittimazione attiva

Possono far valere nei confronti dell'impresa pretese fondate sul contratto di trasporto: a.

il viaggiatore;

b.

nell'ambito del trasporto di bagagli, chi prova il diritto secondo l'articolo 24.

2595

Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 46

Rivendicazioni

Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro:

1

a.

l'impresa di partenza;

b.

l'impresa di arrivo;

c.

l'impresa sulla cui linea si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa.

La promozione dell'azione contro una di queste imprese esclude la possibilità di convenire in giudizio le altre.

2

Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l'avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un'eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest'altra impresa.

3

Art. 47

Estinzione delle pretese

Le pretese contro l'impresa si estinguono 30 giorni dopo il fatto che ha dato loro origine.

1

Il viaggiatore che perde una coincidenza prevista dall'orario deve annunciarlo immediatamente alla stazione se intende far valere una pretesa di risarcimento.

2

3

Le pretese non si estinguono: a.

se l'avente diritto prova che il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave;

b.

in caso di inosservanza del termine di consegna, se è fatto reclamo entro 30 giorni;

c.

in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati, prima che l'avente diritto abbia preso in consegna i bagagli o se il danno non è stato accertato per colpa dell'impresa;

d.

in caso di danno non apparente al bagaglio, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l'avente diritto prova che il danno si è verificato nell'intervallo tra l'accettazione del trasporto e la riconsegna;

e.

quando l'annuncio immediato di cui al capoverso 2 non è possibile perché la stazione non è custodita e l'impresa non mette a disposizione installazioni per comunicare con una stazione custodita.

Art. 48 1

Prescrizione

Le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono in un anno.

La prescrizione è sospesa se l'avente diritto fa valere una pretesa nei confronti dell'impresa. Riprende non appena l'impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

2

2596

Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 49

Responsabilità collettiva delle imprese

L'impresa che ha concluso il contratto di trasporto risponde della sua esecuzione per tutto il percorso.

1

Se il trasporto è assunto da un'altra impresa, questa subentra nel contratto di trasporto con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

2

Art. 50

Diritto di pegno

L'impresa ha sul bagaglio i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che il bagaglio si trova in possesso dell'impresa o di un terzo al quale può chiederne la restituzione.

Sezione 10: Vigilanza Art. 51

Autorità di vigilanza

Il trasporto pubblico di persone sottostà alla vigilanza dell'UFT. Quest'ultimo è abilitato ad abrogare decisioni e istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione qualora infrangano la presente legge, la concessione, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledano importanti interessi nazionali.

Art. 52

Trattamento di dati da parte dell'UFT

L'UFT è autorizzato, nell'ambito della sua attività di vigilanza, a rilevare i dati necessari presso le imprese e a elaborarli.

1

Può rilevare dati che servono per allestire un attestato presso le persone interessate e elaborarli.

2

Ai fini della pianificazione dei trasporti, l'UFT può chiedere alle imprese di rilevare e trasmettergli dati relativi alle tratte. Esso può divulgarli nella misura necessaria per conseguire gli obiettivi prefissati e se sussiste un interesse pubblico preponderante.

3

Dopo aver valutato la proporzionalità del provvedimento, l'UFT può pubblicare dati degni di particolare protezione se essi consentono di trarre conclusioni sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte dell'impresa. Può in particolare pubblicare informazioni concernenti:

4

a.

il ritiro o la revoca di concessioni e autorizzazioni;

b.

violazioni delle disposizioni concernenti la protezione del lavoro o le condizioni di lavoro.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la forma della pubblicazione.

5

2597

Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 53

Trattamento di dati da parte delle imprese

Per le loro attività che rientrano nella concessione o nell'autorizzazione, le imprese sottostanno agli articoli 16­25bis della legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD). Se agiscono secondo il diritto privato, sottostanno invece agli articoli 12­15 LPD.

1

Le imprese possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se è necessario per il trasporto dei viaggiatori e per l'esercizio o per la sicurezza dei viaggiatori, dell'esercizio o dell'infrastruttura. Questo vale anche per terzi che svolgono compiti di un'impresa titolare di una concessione o di un'autorizzazione secondo gli articoli 6­8. L'impresa rimane responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

2

3

La vigilanza è retta dall'articolo 27 LPD.

Art. 54

Videosorveglianza

A tutela dei viaggiatori, dell'esercizio e dell'infrastruttura, le imprese possono installare una videosorveglianza.

1

Possono affidare la videosorveglianza a terzi ai quali hanno affidato il servizio di sicurezza. Le imprese sono responsabili del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.

2

I segnali video possono essere registrati. Di principio devono essere analizzati al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione.

3

In seguito, i segnali video devono essere conservati in un luogo a prova di furto. I segnali video conservati devono essere protetti dagli abusi e distrutti al più tardi entro 100 giorni.

4

Le registrazioni possono essere comunicate solo alle autorità di perseguimento penale o alle autorità presso le quali le imprese presentano una denuncia o fanno valere pretese legali.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente il modo in cui i segnali video devono essere conservati e protetti dagli abusi.

6

Sezione 11: Rimedi giuridici, disposizioni penali e misure amministrative Art. 55

Rimedi giuridici

Le controversie patrimoniali tra l'impresa e l'utente rientrano nella giurisdizione civile.

1

Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

2

7

RS 235.1

2598

Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 56

Contravvenzioni

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza senza valido titolo di trasporto un veicolo su un percorso per il quale avrebbe dovuto obliterare il titolo di trasporto è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

1

2

È altresì punito con la multa fino a 10 000 franchi, chiunque intenzionalmente: a.

sale sul veicolo, ne scende, ne apre la porta o ne getta oggetti durante la corsa;

b.

adopera la sala d'aspetto senza esservi autorizzato;

c.

abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, segnatamente del freno d'emergenza;

d.

insudicia gli impianti o i veicoli.

Art. 57

Delitti

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge, la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale;

b.

contravviene a una decisione emanata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni esecutive notificatagli sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo;

c.

viola una concessione o un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;

d.

trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione o violandone le disposizioni,

e.

registra, conserva, utilizza o comunica segnali video, violando le prescrizioni contenute nell'articolo 54, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 58

Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale8 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio: a.

impiegati di imprese titolari di una concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 6­8;

b.

persone incaricate di svolgere un compito al posto degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 59

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano all'UFT.

1

8

RS 311.0

2599

Legge sul trasporto di viaggiatori

2 La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo.

Art. 60

Misure amministrative

L'UFT e l'autorità di rilascio possono ritirare provvisoriamente o definitivamente autorizzazioni, permessi e attestati o limitarne il campo di applicazione se: 1

a.

si contravviene alla presente legge o alle sue disposizioni esecutive;

b.

non ci si attiene alle limitazioni o agli oneri connessi al rilascio.

L'UFT e l'autorità di rilascio ritirano autorizzazioni, permessi e attestati qualora le condizioni legali per il rilascio non siano più adempite.

2

Su richiesta dell'UFT, gli impiegati, gli incaricati o i membri degli organi di imprese titolari di una concessione o di un'autorizzazione secondo gli articoli 6­8 devono essere destituiti dalle funzioni nell'esercizio delle quali hanno dato ripetutamente occasione a reclami fondati.

3

Le misure di cui ai capoversi 1­3 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

4

Art. 61

Obbligo di notificazione

Le autorità di polizia e penali, nonché gli uffici doganali notificano all'autorità competente tutte le infrazioni passibili di misure secondo l'articolo 60.

Sezione 12: Disposizioni finali Art. 62

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente i particolari concernenti i contratti di trasporto.

1

2

Stabilisce le tasse da riscuotere per l'esecuzione della presente legge.

Può emanare disposizioni sul termine di custodia e sulla vendita all'incanto degli oggetti trovati sui fondi appartenenti alla stazione.

3

Il DATEC può autorizzare le imprese che si trovano in particolari difficoltà d'esercizio a derogare temporaneamente alle disposizioni sul trasporto.

4

Art. 63

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 18 giugno 199310 sul trasporto viaggiatori è abrogata.

9 10

RS 313.0 RU 1993 3128, 1997 2452, 1998 2859, 2000 2877

2600

Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 64

Disposizioni transitorie

I consigli di amministrazione o i membri di organi analoghi che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera f possono rimanere in carica fino a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza che l'impresa perda per questo il diritto alle indennità.

2601

Legge sul trasporto di viaggiatori

2602