Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° dicembre 20062; visto il parere del Consiglio federale del 14 febbraio 20073, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Campo di applicazione

La presente legge disciplina la guida e l'accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi nonché fuori dalle piste segnalate:

1

2

a.

ove esiste un elevato rischio di piene, cadute di massi e di ghiaccio, valanghe, o vi è il rischio di cadere o scivolare, e

b.

per accedere alle quali sono richieste conoscenze o misure di sicurezza particolari.

Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano: a.

l'attività di guida alpina;

b.

la guida di clienti fuori dalle piste segnalate da parte di maestri di sport sulla neve;

c.

il canyoning;

d.

il rafting;

e.

il bungee jumping.

Minoranza (Joder, Baumann J. Alexander, Hochreutener, Imfeld, Mathys, Pagan) La presente legge disciplina la guida e l'accompagnamento a titolo lucrativo di persone in zone rocciose, di ghiacciai, di torrenti e fiumi, nonché sulle piste segnalate e al di fuori di esse:

1

...

1 2 3

RS 101 FF 2007 1387 FF 2007 1427

2006-3233

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Attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio. LF

2

Nel campo di applicazione di cui al capoverso 1 rientrano: ...

b.

la guida di clienti da parte di maestri di sport sulla neve;

...

Art. 2

Altre attività

Il Consiglio federale può assoggettare alla presente legge altre attività analoghe; a tal fine tiene conto dei pericoli oggettivi che possono derivare dalla pratica di queste attività.

Sezione 2: Obbligo di diligenza Art. 3 Chi esercita un'attività assoggettata alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, permesse dallo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.

1

2

Deve segnatamente: a.

informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;

b.

verificare che i clienti dispongano delle capacità fisiche necessarie per praticare l'attività scelta;

c.

assicurarsi che il materiale non presenti difetti e che le istallazioni siano in buono stato;

d.

accertarsi sulle condizioni meteorologiche;

e.

sincerarsi che il personale sia sufficientemente qualificato;

f.

sincerarsi che il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo.

Minoranza (Menétrey-Savary, Aeschbacher, Hubmann, Sommaruga Carlo, Thanei, Vischer) Art. 3bis Chi esercita un'attività assoggettata alla presente legge è tenuto a rispettare l'ambiente e a fare in modo che le attività ch'egli conduce non arrechino danni alla natura, alla fauna e alla flora.

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Attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio. LF

Sezione 3: Autorizzazione Art. 4

Obbligo di autorizzazione

Chi esercita un'attività assoggettata alla presente legge necessita di un'autorizzazione.

Art. 5 1

2

Autorizzazione per le guide alpine

Le guide alpine ottengono l'autorizzazione se: a.

garantiscono di osservare l'obbligo di diligenza;

b.

hanno conseguito un attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero; e

c.

dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente.

Il Consiglio federale disciplina: a.

il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri;

b.

la copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile;

c.

la formazione continua;

d.

quali attività a rischio possono essere offerte anche dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) 1

2

Le guide alpine ottengono l'autorizzazione: a.

stralciare

b.

...

c.

se offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione.

Il Consiglio federale disciplina: ...

b.

stralciare

...

4

RS 412.10

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Attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio. LF

Art. 6

Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve

I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dalle piste segnalate se:

1

2

a.

garantiscono di osservare l'obbligo di diligenza;

b.

hanno conseguito un attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o straniero; e

c.

dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente.

Il Consiglio federale disciplina: a.

il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o stranieri;

b.

la copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile;

c.

la formazione continua.

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dalle piste segnalate:

1

2

a.

stralciare

b.

...

c.

se offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione.

Il Consiglio federale disciplina: ...

b.

stralciare

...

Art. 7

Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e

Gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e ottengono l'autorizzazione se:

1

5

a.

garantiscono di osservare l'obbligo di diligenza;

b.

dispongono di un certificato che li abilita a svolgere le attività corrispondenti; e

c.

dispongono di un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente o di un'equivalente garanzia finanziaria.

RS 412.10

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Attività di guida alpina e l'offerta di attività a rischio. LF

Il Consiglio federale disciplina le esigenze materiali e temporali che possono essere ragionevolmente imposte ai fini dell'osservanza dell'obbligo di diligenza e fissa la copertura minima dell'assicurazione di responsabilità civile.

2

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) Art. 7

Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e e all'articolo 2

Gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e e all'articolo 2 ottengono l'autorizzazione se:

1

2

a.

stralciare

b.

dispongono di un certificato che li abilita a svolgere attività corrispondenti; e

c.

garantiscono che tutti gli impiegati la cui mansione può avere importanti ripercussioni sulla sicurezza durante lo svolgimento delle attività offrono la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione.

Il Consiglio federale disciplina: a.

le esigenze per la certificazione;

b.

il riconoscimento di certificati stranieri.

Art. 8

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1

L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione.

2

L'autorizzazione viene rinnovata secondo una procedura semplificata.

Per il rinnovo della loro autorizzazione, le guide alpine e i maestri di sport sulla neve devono aver frequentato i corsi di formazione continua prescritti.

3

4 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione nonché al rilascio e al rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) 3

stralciare

Art. 9

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.

1

L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.

2

È fatta salva la competenza dei Cantoni in materia di verifica della sicurezza nel montaggio e nell'esercizio di installazioni fisse destinate alla pratica delle attività a rischio soggette alla presente legge.

3

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Art. 10

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.

1

L'autorizzazione rilasciata agli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e è valida per due anni.

2

A persone con dimora, domicilio o sede all'estero è possibile rilasciare un'autorizzazione con una durata di validità più breve.

3

Art. 11

Revoca dell'autorizzazione

L'autorità cantonale revoca l'autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite.

Art. 12

Emolumenti

I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.

1

2

Il Consiglio federale ne fissa l'ammontare.

Minoranza (Hochreutener, Baumann J. Alexander, Imfeld, Joder, Pagan) Art. 12a

Obblighi professionali

Gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 o all'articolo 2 adempiono i seguenti obblighi professionali: a.

osservano l'obbligo di diligenza conformemente all'articolo 3;

b.

approfondiscono, ampliano e migliorano le loro conoscenze professionali, capacità e tecniche mediante una formazione continua;

c.

le guide alpine stipulano un'assicurazione di responsabilità civile professionale in funzione della natura e dell'entità dei rischi derivanti dalla loro attività principale, oppure forniscono un'equivalente garanzia finanziaria.

Art. 12b

Misure disciplinari

In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive, l'autorità di vigilanza può prendere le seguenti misure disciplinari:

1

a.

avvertimento;

b.

ammonizione;

c.

multa fino a 20 000 franchi;

d.

divieto di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore per sei anni al massimo (divieto temporaneo);

e.

divieto definitivo di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore per l'intero campo di attività o per una parte di esso.

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2

Oltre un divieto, può essere pronunciata una multa.

Durante il procedimento disciplinare l'autorità di vigilanza può limitare, vincolare a oneri o revocare l'autorizzazione per la guida e l'accompagnamento.

3

Art. 12c

Procedura disciplinare in un altro Cantone

L'autorità cantonale che avvia un procedimento disciplinare contro offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 o all'articolo 2 in virtù di un'autorizzazione rilasciata da un altro Cantone, ne informa l'autorità del Cantone in questione.

1

Se intende pronunciare un divieto di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore, essa consulta l'autorità del Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione.

2

Art. 12d 1

Effetti del divieto di esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore

Il divieto d'esercizio si applica su tutto il territorio svizzero.

Esso invalida ogni autorizzazione ad esercitare a titolo lucrativo le attività di guida e di accompagnatore.

2

Art. 12e

Prescrizione

Il perseguimento disciplinare si prescrive in due anni a decorrere dal momento in cui l'autorità cantonale ha avuto conoscenza dei fatti contestati.

1

La prescrizione è interrotta da ogni atto d'inchiesta o atto processuale intrapreso dall'autorità cantonale, da un'autorità di perseguimento penale o da un tribunale in merito ai fatti contestati.

2

3 Il perseguimento disciplinare si prescrive in ogni caso in dieci anni a decorrere dai fatti contestati.

4 Qualora la violazione degli obblighi professionali costituisca reato, è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

Art. 13

Trattamento e protezione dei dati

L'autorità cantonale tratta i dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione.

1

L'autorità cantonale può comunicare a terzi, anche se questi non dimostrano un interesse giustificato, se una persona ha un'autorizzazione.

2

3

Per il rimanente, la protezione dei dati sottostà al diritto cantonale.

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Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone Art. 14 I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone per ragioni legate alla protezione della natura e delle acque.

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 15

Contravvenzioni

È punito con la detenzione o la multa sino a 10 000 franchi chiunque intenzionalmente:

1

2

a.

fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;

b.

esercita senza autorizzazione l'attività di guida alpina, di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e.

Se l'autore agisce per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 16

Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato Art. 17 La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o associarvisi. Il loro scopo deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività assoggettate alla presente legge mediante l'introduzione di misure e controlli di sicurezza.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 18

Esecuzione

I Cantoni applicano la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

1

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

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Art. 19

Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine secondo il diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina i requisiti materiali e temporali per l'attestato relativo alla sicurezza degli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c­e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge.

2

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Aeschbacher, Baumann J. Alexander, Burkhalter, Fluri, Hochreutener, Joder, Markwalder Bär, Mathys, Pagan, Stamm) Togliere di ruolo l'iniziativa (= non entrare in materia)

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