ad 00.431 Iniziativa parlamentare Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina Rapporto del 1° dicembre 2006 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 14 febbraio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 1° dicembre 2006 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale sulla legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 23 giugno 2000 il consigliere nazionale Cina ha depositato un'iniziativa parlamentare in cui chiedeva l'emanazione di una legge quadro concernente l'attività di guida alpina e l'offerta commerciale di attività a rischio. All'origine dell'iniziativa parlamentare vi erano l'incidente di canyoning avvenuto nel 1999 nelle gole del Saxetbach e un tragico incidente di bungee jumping sopraggiunto a Stechelberg nell'anno successivo. Con l'emanazione di una legge quadro, l'autore dell'iniziativa intendeva incrementare la sicurezza delle persone che esercitano attività a rischio offerte commercialmente. Il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa parlamentare e ha incaricato la Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di legge. I relativi lavori sono stati affidati da quest'ultima a una sottocommissione.

Il presente progetto di legge disciplina l'offerta a titolo lucrativo di attività svolte con guide alpine, di escursioni guidate di sci fuori pista e di determinate attività a rischio come il canyoning, il rafting e il bungee jumping. Il 6 dicembre 2004 la sottocommissione ha adottato con 3 voti senza opposizioni un avamprogetto di legge all'indirizzo della Commissione plenaria. Dopodiché la Commissione ha incaricato la sottocommissione di chiarire ancora alcune questioni. L'avamprogetto rielaborato è stato infine adottato dalla Commissione il 17 febbraio 2006, con 12 voti contro 4 e 5 astensioni, e sottoposto a procedura di consultazione. L'8 settembre 2006 la Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e ha adottato il progetto di legge all'attenzione del Consiglio nazionale con 12 voti contro 11.

2

Parere del Consiglio federale

2.1

In generale

Le attività che rientrano nel campo di applicazione del progetto di legge sono praticate primariamente nelle regioni di montagna. Spetta pertanto in primo luogo ai Cantoni di montagna legiferare al riguardo, in caso di necessità. Ed in effetti, molti Cantoni alpini hanno a tutt'oggi emanato apposite regolamentazioni, concernenti soprattutto le attività commerciali delle guide alpine e dei maestri di sport sulla neve. Altri Cantoni hanno invece optato per un'autoregolamentazione da parte delle associazioni di settore.

A ciò si aggiunge che, in virtù delle pertinenti prescrizioni di diritto federale, tutti gli offerenti di attività a rischio sono tenuti ad adottare tutte le misure cautelative necessarie alla protezione dei propri clienti. Tale obbligo incombe loro sia sul piano della responsabilità civile (contrattuale o delittuale) sia in ragione dell'obbligo di agire che spetta loro da un punto di vista penale.

Nel quadro della fondazione «Safety in adventures», le varie associazioni di settore interessate hanno optato da anni, d'intesa con i poteri pubblici e il settore assicurativo, per un'autoregolamentazione del settore. La fondazione conferisce agli offerenti di attività a rischio il marchio «Safety in adventures» se soddisfano i requisiti neces1428

sari per la certificazione. A tutt'oggi ha ottenuto un certificato circa il 60 per cento degli offerenti.

Al termine della procedura di consultazione, il progetto è stato valutato positivamente da una debole maggioranza dei partecipanti. È stato accolto con favore in particolare l'obiettivo di una regolamentazione unitaria a livello nazionale nei settori delle attività a rischio e dell'attività di guida alpina. Gli oppositori del progetto hanno fatto soprattutto notare che nei Cantoni interessati sono già in vigore norme legali concernenti i settori menzionati. È inoltre oggetto di critiche, segnatamente da parte del settore assicurativo, l'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

2.2

Considerazioni e proposta

In considerazione delle basi legali già esistenti a livello cantonale e del successo registrato dall'autoregolamentazione delle associazioni di settore, il Consiglio federale non riscontra alcuna necessità di emanare una legge federale. Per le guide alpine e per i di maestri di sport sulla neve esiste un attestato professionale federale. Già oggi, in virtù del diritto vigente, gli offerenti di attività a rischio devono offrire ai clienti una sicurezza sufficiente osservando i propri obblighi di diligenza. Le prescrizioni vigenti del diritto civile e penale sono sufficienti a tal fine.

Una nuova regolamentazione non è resa necessaria nemmeno dagli accordi con l'UE sulla libera circolazione delle persone. Inoltre, gli offerenti possono fornire ai clienti precisazioni in merito alle proprie competenze tecniche presentando eventuali certificati o attestati di formazione. La scelta di un offerente idoneo può essere lasciata ai clienti.

Infine, la possibilità di una certificazione degli offerenti di attività a rischio è assicurata dalla fondazione «Safety in adventures». La Confederazione è cofondatrice della fondazione e può mettere a disposizione di quest'ultima, per il tramite dell'Ufficio federale dello sport, le proprie conoscenze in materia di attività sportive per il tempo libero.

Il Consiglio federale propone pertanto di non entrare nel merito del progetto di legge.

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