Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 24 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 19 febbraio 2004, del 4 novembre 2004 e del 13 marzo 20061, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato, n. 2: Salari, art. 1.1, lett. a e b, 1.2A, 1.2B Allegato, n. 5: vitto e alloggio, 3.3 II Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

24 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2002 1520­1521, 2004 889 5913, 2006 2803­2804 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

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