Termine di referendum: 13 aprile 2007

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (Cambiamento dell'istituto di previdenza) Modifica del 20 dicembre 2006 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 maggio 20051 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 20052, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue: Art. 11 cpv. 3bis, secondo periodo ... L'istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all'istituto collettore (art. 60).

3bis

Art. 49 cpv. 2 n. 12 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2

12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f), Art. 53e cpv. 4bis 4bis Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.

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FF 2005 5283 FF 2005 5295 RS 831.40

2005-1713

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

Art. 53f

Diritto legale di disdetta

Le modifiche sostanziali apportate dall'istituto di previdenza o dall'impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all'altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrino in vigore.

1

L'altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.

2

Essa può esigere per scritto che l'istituto di previdenza o l'impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.

3

4 Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche:

a.

un aumento del 10 per cento almeno, sull'arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull'avere degli assicurati;

b.

una riduzione dell'aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;

c.

altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;

d.

la soppressione della riassicurazione integrale.

Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.

5

Art. 56 cpv. 1 lett. d 1

Il fondo di garanzia: d.

indennizza l'istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3bis e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;

Art. 60 cpv. 6 6

L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LF

II Modifica del diritto vigente Il Codice civile4 è modificato come segue: Art. 89bis cpv. 6 n. 10 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti: 6

10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f), III Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri La segretaria: Elisabeth Barben

Data della pubblicazione: 3 gennaio 20076 Termine di referendum: 13 aprile 2007

4 5 6

RS 210 RS 831.40; RU ... (FF 2007 17) FF 2007 17

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