Scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento CE n. 1987/2006 relativo al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

Missione svizzera presso l'Unione europea

Bruxelles Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea

La Missione svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 21 febbraio 2007, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a prima frase dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «In applicazione degli articoli 7 paragrafo 2 lettera a prima frase e 14 paragrafo 1 dell'accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, si notifica alla Svizzera l'adozione dell'atto seguente: ­

Regolamento CE (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) Documento del Consiglio: PE-CONS 3662/06 SIRIS 195 SCHENGEN 100 COMIX 935 CODEC 1239 OC 872 + COR 1 + REV 1 e 2 et 15920/06 CODEC 1424 SIRIS 215 SCHENGEN 105 COMIX 1001 + ADD 1 Data dell'adozione: 20.12.20061»

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a seconda frase dell'Accordo di associazione e subordinatamente all'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

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GU n. L 381 del 28.12.2006, p. 4.

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Sviluppo dell'acquis di Schengen. Scambio di note

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 21 febbraio 2007 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e la Comunità europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e la Comunità europea.

Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà comunicato l'adempimento dei requisiti costituzionali. L'accordo può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

La Missione svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, ...

Copia a: Commissione europea, Segretariato generale, all'attenzione di Karl von Kempis, 13-1049 Bruxelles

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